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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08980/2026

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NTRATE, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 2633/2020 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata il 17/11/2020udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro1. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione la somma di euro103.407,00, applicando anche sanzioni ed interessi, a titolo dimaggiore Iva relativa all’anno d’imposta 2013 che la società, nellaqualità di concedente, avrebbe dovuto versare in relazione ai canoni dilocazione finanziaria di un immobile fatturati all’impresa utilizzatrice, eche invece non aveva versato in virtù della dichiarazione d’intentopresentata dalla stessa utilizzatrice in quanto esportatrice abituale, aisensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, investitadell’appello della contribuente, respinse il gravame, evidenziando, perquanto ancora interessa in questa sede: - che il contratto di leasingper cui è causa andava qualificato, in una prospettiva sostanzialistica,quale cessione di fabbricato, ciò che precludeva l’operatività del regimedi non imponibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 delNumero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/20261972 invocato dalla contribuente; - che la definizione agevolataperfezionata dalla società utilizzatrice, riguardando un diverso rapportoimpositivo, non poteva avere alcun rilievo sulla posizione della [OSCURATO:SOCIETA].; - e che non era invocabile alcun giudicato esterno infavore dell’appellante, giacché la sentenza da essa a tal fine invocatariguardava un contratto diverso con parti diverse.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haproposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, cui lal’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione delle disposizioni di cui al d.L.n. 119 del 2018 nonché delle disposizioni contenute nell’art. 10 leggen. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata ha erroneamenteritenuto che la definizione agevolata perfezionata dall’utilizzatricedell’immobile concesso in locazione finanziaria non avesse alcunarilevanza sulla posizione della concedente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quandoinvece, essendo entrambe le parti del contratto coobbligate rispettoall’Iva dovuta in relazione alla medesima operazione, doveva trovareapplicazione l’art. 2, comma 7, d.L. n. 119 del 2018, secondo cui ladefinizione agevolata del coobbligato giova in favore degli altri.Secondo la ricorrente, la diversa soluzione adottata dalla Corteregionale ha inoltre determinato un indebito arricchimento da partedell’Erario, che ha percepito due volte la medesima imposta per lamedesima prestazione di servizi.2. – Il motivo è fondato nei termini che subito si precisano.2.1. – La ricorrente ha sostenuto, sin dal giudizio di merito di primogrado, di essere liberata dall’obbligazione tributaria di cui all’avviso diNumero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/2026accertamento impugnato in virtù della definizione agevolata ex art. 2d.L. n. 119 del 2018 perfezionata, in relazione alla stessa imposta,dall’impresa utilizzatrice, destinataria di un precedente invito alcontraddittorio; ha a tal fine dedotto che l’obbligazione di cui trattasiha natura solidale e che perciò trova applicazione il settimo commadell’art. 2 cit. a mente del quale «La definizione perfezionata dalcoobbligato giova in favore degli altri».A fronte di tale argomentazione difensiva il giudice di meritoavrebbe dovuto verificare, dapprima, quale fosse l’imposta che haformato oggetto della definizione agevolata; poi, se tale imposta fossela stessa per la quale era stato emesso l’avviso di accertamentoimpugnato; e, infine, se del tributo fossero o meno solidalmenteresponsabili sia la società concedente destinataria dell’avviso, siaquella utilizzatrice che aveva proceduto alla definizione agevolata.

Taliverifiche erano infatti necessarie al fine stabilire se il caso di speciepotesse o meno essere ricondotto nell’alveo applicativo dell’invocatadisposizione di cui all’art. 2, comma 7, d.L. n. 119 del 2018.Sul punto la CTR ha affermato che la definizione agevolataperfezionata dalla società utilizzatrice non poteva avere alcun rilievosulla posizione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e ciò perché l’utilizzatrice «èsoggetto autonomo e distinto, titolare di un diverso rapportoimpositivo».

Trattasi, tuttavia, di un’affermazione che fornisce unarisposta inadeguata alla questione posta dalla contribuente, nonessendo tale affermazione idonea a chiarire quale fosse il tributooggetto dell’invito al contraddittorio (e, poi, della definizioneagevolata) rivolto all’utilizzatrice, se sussistesse o meno, traconcedente e utilizzatrice, un rapporto di solidarietà passiva rispetto atale tributo, e, in definitiva, se potesse o meno applicarsi il già più voltecitato art. 2, comma 7, d.L. n. 119 del 2018.Numero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/2026La diversità dei soggetti obbligati e la diversità del rapportoimpositivo non sono, infatti, elementi che di per sé escludano la naturasolidale dell’obbligazione.

La giurisprudenza di questa Corte èconsolidata nel ritenere che le obbligazioni solidali costituiscano uninsieme collegato di più rapporti obbligatori, tanto da essere stato piùvolte affermato che «in ipotesi di più condebitori solidali verso un unicocreditore si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debitotra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolodebitore solidale ed aventi in comune solo l’oggetto della prestazione»(Cass. n. 2623/1987; più di recente, tra le tante, Cass. n.33391/2022).

In altri termini, l’obbligazione solidale, pur avendo adoggetto la stessa prestazione, dà luogo non già ad un rapporto unico einscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se evidentementeconnessi.Ad un nuovo accertamento in ordine alla dedotta natura solidaledell’obbligazione per cui è causa dovrà allora provvedere,uniformandosi ai criteri sopra indicati, la fase di rinvio.Va peraltro aggiunto che, avendo la contribuente dedotto anche ilrischio di un ingiustificato arricchimento dell’Erario, la verifica cui saràtenuto il giudice di rinvio (e a cui era tenuto già il Giudice che haemesso la sentenza qui impugnata) si spinge oltre l’accertamento delcarattere solidale dell’obbligazione, dovendosi infatti appurare se, aprescindere dalla sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva, l’Ivarichiesta alla società concedente sia o meno la stessa Iva già pagatadall’utilizzatrice in sede di definizione agevolata.2.2. – Ferma restando la necessità di una nuova verifica del giudicedi merito sul punto sopra indicato, non appare inutile rammentare, abeneficio della valutazione che dovrà compiere il giudice del rinvio, che,come regola generale, ai fini Iva il rapporto avente ad oggetto ilpagamento dell’imposta è solo quello tra cedente (o prestatore) eNumero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/2026Amministrazione finanziaria, afferendo la rivalsa al rapporto tracedente (o prestatore) e cessionario (o committente); e che,nell’ipotesi di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate senzaapplicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n.633 del 1972 a fronte della presentazione di una dichiarazione d’intentoda parte del cessionario o del committente che si qualifichi comeesportatore abituale, l’art. 7, comma 3, ult. capoverso, d.lgs. n. 471del 1997, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, prevedeche qualora la dichiarazione d’intento sia rilasciata in mancanza deipresupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributorispondono esclusivamente i cessionari e i committenti che hannorilasciato la dichiarazione stessa.3. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportal’assorbimento degli altri, con i quali la ricorrente ha dedotto laviolazione degli artt. 2, 3 e 8 d.P.R. n. 633 del 1972 per avere lasentenza impugnata erroneamente qualificato il contratto di leasingimmobiliare per cui è causa come cessione di fabbricato anziché comeprestazioni di servizi (secondo motivo), l’illegittimità della sentenzaimpugnata per contrasto con un giudicato esterno (terzo motivo),nonché la violazione dell’art. 8 d.

Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 6,comma 2, d.

Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 10 della Legge n. 212 del2000 per non avere la sentenza impugnata riconosciuto applicabilel’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, né rideterminato, inapplicazione del principio di proporzionalità, la misura della sanzioneirrogata (quarto motivo).4. – Il ricorso va dunque accolto, nei termini di cui in motivazione,in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione,Numero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/2026che provvederà ad un nuovo esame nonché a liquidare le spese di litedel presente giudizio di Legittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in relazione alprimo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese processuali del giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTRATE, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 2633/2020 della Commissione tributariaregionale della Lombardia, depositata il 17/11/2020udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro1. – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnò dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Milano l’avviso di accertamento con il qualel’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione la somma di euro103.407,00, applicando anche sanzioni ed interessi, a titolo dimaggiore Iva relativa all’anno d’imposta 2013 che la società, nellaqualità di concedente, avrebbe dovuto versare in relazione ai canoni dilocazione finanziaria di un immobile fatturati all’impresa utilizzatrice, eche invece non aveva versato in virtù della dichiarazione d’intentopresentata dalla stessa utilizzatrice in quanto esportatrice abituale, aisensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia, investitadell’appello della contribuente, respinse il gravame, evidenziando, perquanto ancora interessa in questa sede: - che il contratto di leasingper cui è causa andava qualificato, in una prospettiva sostanzialistica,quale cessione di fabbricato, ciò che precludeva l’operatività del regimedi non imponibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 delNumero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/20261972 invocato dalla contribuente; - che la definizione agevolataperfezionata dalla società utilizzatrice, riguardando un diverso rapportoimpositivo, non poteva avere alcun rilievo sulla posizione della [OSCURATO:SOCIETA].; - e che non era invocabile alcun giudicato esterno infavore dell’appellante, giacché la sentenza da essa a tal fine invocatariguardava un contratto diverso con parti diverse.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haproposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, cui lal’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione delle disposizioni di cui al d.L.n. 119 del 2018 nonché delle disposizioni contenute nell’art. 10 leggen. 212 del 2000 poiché la sentenza impugnata ha erroneamenteritenuto che la definizione agevolata perfezionata dall’utilizzatricedell’immobile concesso in locazione finanziaria non avesse alcunarilevanza sulla posizione della concedente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quandoinvece, essendo entrambe le parti del contratto coobbligate rispettoall’Iva dovuta in relazione alla medesima operazione, doveva trovareapplicazione l’art. 2, comma 7, d.L. n. 119 del 2018, secondo cui ladefinizione agevolata del coobbligato giova in favore degli altri.Secondo la ricorrente, la diversa soluzione adottata dalla Corteregionale ha inoltre determinato un indebito arricchimento da partedell’Erario, che ha percepito due volte la medesima imposta per lamedesima prestazione di servizi.2. – Il motivo è fondato nei termini che subito si precisano.2.1. – La ricorrente ha sostenuto, sin dal giudizio di merito di primogrado, di essere liberata dall’obbligazione tributaria di cui all’avviso diNumero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/2026accertamento impugnato in virtù della definizione agevolata ex art. 2d.L. n. 119 del 2018 perfezionata, in relazione alla stessa imposta,dall’impresa utilizzatrice, destinataria di un precedente invito alcontraddittorio; ha a tal fine dedotto che l’obbligazione di cui trattasiha natura solidale e che perciò trova applicazione il settimo commadell’art. 2 cit. a mente del quale «La definizione perfezionata dalcoobbligato giova in favore degli altri».A fronte di tale argomentazione difensiva il giudice di meritoavrebbe dovuto verificare, dapprima, quale fosse l’imposta che haformato oggetto della definizione agevolata; poi, se tale imposta fossela stessa per la quale era stato emesso l’avviso di accertamentoimpugnato; e, infine, se del tributo fossero o meno solidalmenteresponsabili sia la società concedente destinataria dell’avviso, siaquella utilizzatrice che aveva proceduto alla definizione agevolata. Taliverifiche erano infatti necessarie al fine stabilire se il caso di speciepotesse o meno essere ricondotto nell’alveo applicativo dell’invocatadisposizione di cui all’art. 2, comma 7, d.L. n. 119 del 2018.Sul punto la CTR ha affermato che la definizione agevolataperfezionata dalla società utilizzatrice non poteva avere alcun rilievosulla posizione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e ciò perché l’utilizzatrice «èsoggetto autonomo e distinto, titolare di un diverso rapportoimpositivo». Trattasi, tuttavia, di un’affermazione che fornisce unarisposta inadeguata alla questione posta dalla contribuente, nonessendo tale affermazione idonea a chiarire quale fosse il tributooggetto dell’invito al contraddittorio (e, poi, della definizioneagevolata) rivolto all’utilizzatrice, se sussistesse o meno, traconcedente e utilizzatrice, un rapporto di solidarietà passiva rispetto atale tributo, e, in definitiva, se potesse o meno applicarsi il già più voltecitato art. 2, comma 7, d.L. n. 119 del 2018.Numero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/2026La diversità dei soggetti obbligati e la diversità del rapportoimpositivo non sono, infatti, elementi che di per sé escludano la naturasolidale dell’obbligazione. La giurisprudenza di questa Corte èconsolidata nel ritenere che le obbligazioni solidali costituiscano uninsieme collegato di più rapporti obbligatori, tanto da essere stato piùvolte affermato che «in ipotesi di più condebitori solidali verso un unicocreditore si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debitotra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolodebitore solidale ed aventi in comune solo l’oggetto della prestazione»(Cass. n. 2623/1987; più di recente, tra le tante, Cass. n.33391/2022). In altri termini, l’obbligazione solidale, pur avendo adoggetto la stessa prestazione, dà luogo non già ad un rapporto unico einscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se evidentementeconnessi.Ad un nuovo accertamento in ordine alla dedotta natura solidaledell’obbligazione per cui è causa dovrà allora provvedere,uniformandosi ai criteri sopra indicati, la fase di rinvio.Va peraltro aggiunto che, avendo la contribuente dedotto anche ilrischio di un ingiustificato arricchimento dell’Erario, la verifica cui saràtenuto il giudice di rinvio (e a cui era tenuto già il Giudice che haemesso la sentenza qui impugnata) si spinge oltre l’accertamento delcarattere solidale dell’obbligazione, dovendosi infatti appurare se, aprescindere dalla sussistenza di un rapporto di solidarietà passiva, l’Ivarichiesta alla società concedente sia o meno la stessa Iva già pagatadall’utilizzatrice in sede di definizione agevolata.2.2. – Ferma restando la necessità di una nuova verifica del giudicedi merito sul punto sopra indicato, non appare inutile rammentare, abeneficio della valutazione che dovrà compiere il giudice del rinvio, che,come regola generale, ai fini Iva il rapporto avente ad oggetto ilpagamento dell’imposta è solo quello tra cedente (o prestatore) eNumero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/2026Amministrazione finanziaria, afferendo la rivalsa al rapporto tracedente (o prestatore) e cessionario (o committente); e che,nell’ipotesi di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate senzaapplicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n.633 del 1972 a fronte della presentazione di una dichiarazione d’intentoda parte del cessionario o del committente che si qualifichi comeesportatore abituale, l’art. 7, comma 3, ult. capoverso, d.lgs. n. 471del 1997, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, prevedeche qualora la dichiarazione d’intento sia rilasciata in mancanza deipresupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento del tributorispondono esclusivamente i cessionari e i committenti che hannorilasciato la dichiarazione stessa.3. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportal’assorbimento degli altri, con i quali la ricorrente ha dedotto laviolazione degli artt. 2, 3 e 8 d.P.R. n. 633 del 1972 per avere lasentenza impugnata erroneamente qualificato il contratto di leasingimmobiliare per cui è causa come cessione di fabbricato anziché comeprestazioni di servizi (secondo motivo), l’illegittimità della sentenzaimpugnata per contrasto con un giudicato esterno (terzo motivo),nonché la violazione dell’art. 8 d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 6,comma 2, d. Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 10 della Legge n. 212 del2000 per non avere la sentenza impugnata riconosciuto applicabilel’esimente dell’obiettiva incertezza normativa, né rideterminato, inapplicazione del principio di proporzionalità, la misura della sanzioneirrogata (quarto motivo).4. – Il ricorso va dunque accolto, nei termini di cui in motivazione,in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguentecassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione,Numero registro generale 13140/2021Numero sezionale 2918/2026Numero di raccolta generale 8980/2026Data pubblicazione 09/04/2026che provvederà ad un nuovo esame nonché a liquidare le spese di litedel presente giudizio di Legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in relazione alprimo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese processuali del giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio
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