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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 33391/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30966/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua veste di procuratore speciale per la gestione e il recupero del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA del la CORTE d'Appello di VENEZIA n. 1983/2021 depositata il 13/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1983-2021 della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata il 16 luglio 2021 e notificata in data 28 settembre 2021, articolando due motivi; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. i ricorrenti espongono di essere stati chiamati in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ladichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ.,di tre atti costitutivi di fondo patrimoniale, sull’assunto di essere loro creditrice in forza dei decreti ingiuntivi n. 2946/14, 3477/14, 3407/14 e 3430/14; il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1453/2018, accoglieva la domanda attorea e dichiarava inefficaci i tre atti costitutivi di fondo patrimoniale; il credito di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] veniva parzialmente ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. (resasi cessionaria del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 2946/204 e del credito residuo del mutuo fondiario),a [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 3430/2014 2018-2 S.r.L.,e a [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito oggetto dei decreti ingiuntivi nn. 3477/2014 e 3407/2014 oltre che del residuo del mutuo fondiario stipulato in data 16 dicembre 2010; la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato l’appello proposto dagli odierni ricorrenti; in particolare, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto sussistenti sia l’ eventus damni , perché il patrimonio residuo spettante ai tre fratelli Vianello, pari ad euro 227.000,00, non era tale, alla data di costituzione dei fondi patrimoniali, da soddisfare il credito della Nostos SPV né quello delle altre due cessionarie, sia il consilium fraudis, perché tutti gli appellanti aveva avuto un personale coinvolgimento nei rapporti con la banca e con le società debitrici principali della banca e perché gli atti costitutivi dei fondi patrimoniali erano stati tutti stipulati lo stesso giorno, presso lo stesso notaio, senza collegamento con altra comune esigenza dei tre nuclei familiari e perché cinque mesiprima [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di pagare le rate del mutuo fondiario; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; iricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsa applicazione, degli artt. 2901, 1292 e 2740 cod.civ, art. 42 Cost., nonché degli artt. 115, co.1, e 116 cod.proc.civ.in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato il terzo motivo di appello, ove venivalamentato l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure per non aver considerato che il patrimonio di ciascuno dei fratelli Vianello, pur dopo la costituzione dei tre fondi patrimoniali, era tale da consentire il soddisfacimento di tutte le pretese creditorie, per avere omesso la disamina di un elemento fattuale rappresentato dall’esistenza di ulteriori beni immobili rispetto a quelli costituiti in fondo patrimoniale utilmente aggredibili dai creditori e per avere ritenuto che, a fronte di un’obbligazione solidale dal lato passivo , ciascuno dei debitori solidali debba dimostrare, per non incorrere nella dichiarazione di inefficacia di cui all’art. 2901 cod.civ., di essere titolare di un patrimonio tale da soddisfare l’intera pretesa creditoria; il motivo è,in parte, inammissibile, in parte , info ndato; l’inammissibilità riguarda la denunciata violazione di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: le ragioni che portano alla declaratoria di inammissibilità sono più d’una, basta, nondimeno, rilevare quelle assorbenti: i) la preclusione di cui all’art. 348 ter u.c. cod.proc.civ., stante il rigetto dell'appello principale statuito dalla Corte di merito e l mancata specificazione nel ricorso delle ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, allo scopo di dimostrare che esse sono tra loro diverse ( Cass.22/12/2016, n. 26774); ii) la Cort e territoriale ha preso in esame il fatto asseritamente omesso, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; l’infondatezza del mezzo impugnatorio deriva invece dal fatto che la Corte territoriale ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende prestare adesione, non emergendo dalla trama argomentativa a sostegno del ricorso ragioni per discostarsene; il principio di diritto è quello secondo cui «nel caso della solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito - debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal chéil creditore, ai sensi dell’art . 1292 cod.civ. , ha la facoltà di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimonialegenerica ex art. 2740 cod.civ., grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito»; nell’ipotesi in cui il condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 cod.civ. , ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia di cui all’art. 2740 cod.civ. ; infatti, in tema di revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore l'art. 2901 cod.civ. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo; non è richiesto, però, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi; pertanto, nel caso di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio diescussione, l'eventusdamni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati; deve quindi ritenersi irrilevante l'eventuale responsabilitàsolidale, in tutto o in parte, di altri coobbligati nei cui confronti non sia stata proposta o debitamente coltivata l'azione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31654; Cass.12/05/2022, n.15257); 2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata «Violazione e falsa interpretazione dell’art. 2901 e dell’art 2697 cod.civ . – Mancanza dell’eventus damni comma 1° n. 3, cod.proc.civ. della norma di cui all’art. 1226 cod.civ. e di cui all’art. 2712 cod.civ.nonché degli artt. 115, co. 1, e 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.»; il motivo attinge la statuizione con cui la sentenza gravata ha ritenuto ricorrente il requisito della scientia damni; anche questo motivo, per la parte in cui deduce l’omesso esame di fatti decisivi, va incontro ad una declaratoria di inammissibilità: per violazione della preclusione processualegià evocata; la censura è anche infondata , a tteso che gli atti revocandi non erano affatto anteriori al sorgere del credito, dovendosi l'insorgenza del credito essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass. 03/06/2020, n. 10522); 4) ne consegue il rigetto del ricorso; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti, liquidandole in euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30966/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua veste di procuratore speciale per la gestione e il recupero del credito di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA del la CORTE d'Appello di VENEZIA n. 1983/2021 depositata il 13/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1983-2021 della Corte d’Appello di Venezia, pubblicata il 16 luglio 2021 e notificata in data 28 settembre 2021, articolando due motivi; resistono con separati controricorsi [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. i ricorrenti espongono di essere stati chiamati in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] per ottenere ladichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 cod.civ.,di tre atti costitutivi di fondo patrimoniale, sull’assunto di essere loro creditrice in forza dei decreti ingiuntivi n. 2946/14, 3477/14, 3407/14 e 3430/14; il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 1453/2018, accoglieva la domanda attorea e dichiarava inefficaci i tre atti costitutivi di fondo patrimoniale; il credito di [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] veniva parzialmente ceduto a [OSCURATO:SOCIETA]. (resasi cessionaria del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 2946/204 e del credito residuo del mutuo fondiario),a [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 3430/2014 2018-2 S.r.L.,e a [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito oggetto dei decreti ingiuntivi nn. 3477/2014 e 3407/2014 oltre che del residuo del mutuo fondiario stipulato in data 16 dicembre 2010; la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato l’appello proposto dagli odierni ricorrenti; in particolare, per quanto ancora di interesse, ha ritenuto sussistenti sia l’ eventus damni , perché il patrimonio residuo spettante ai tre fratelli Vianello, pari ad euro 227.000,00, non era tale, alla data di costituzione dei fondi patrimoniali, da soddisfare il credito della Nostos SPV né quello delle altre due cessionarie, sia il consilium fraudis, perché tutti gli appellanti aveva avuto un personale coinvolgimento nei rapporti con la banca e con le società debitrici principali della banca e perché gli atti costitutivi dei fondi patrimoniali erano stati tutti stipulati lo stesso giorno, presso lo stesso notaio, senza collegamento con altra comune esigenza dei tre nuclei familiari e perché cinque mesiprima [OSCURATO:PERSONA] aveva cessato di pagare le rate del mutuo fondiario; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte; iricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo i ricorrenti deducono «Violazione e falsa applicazione, degli artt. 2901, 1292 e 2740 cod.civ, art. 42 Cost., nonché degli artt. 115, co.1, e 116 cod.proc.civ.in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato il terzo motivo di appello, ove venivalamentato l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure per non aver considerato che il patrimonio di ciascuno dei fratelli Vianello, pur dopo la costituzione dei tre fondi patrimoniali, era tale da consentire il soddisfacimento di tutte le pretese creditorie, per avere omesso la disamina di un elemento fattuale rappresentato dall’esistenza di ulteriori beni immobili rispetto a quelli costituiti in fondo patrimoniale utilmente aggredibili dai creditori e per avere ritenuto che, a fronte di un’obbligazione solidale dal lato passivo , ciascuno dei debitori solidali debba dimostrare, per non incorrere nella dichiarazione di inefficacia di cui all’art. 2901 cod.civ., di essere titolare di un patrimonio tale da soddisfare l’intera pretesa creditoria; il motivo è,in parte, inammissibile, in parte , info ndato; l’inammissibilità riguarda la denunciata violazione di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: le ragioni che portano alla declaratoria di inammissibilità sono più d’una, basta, nondimeno, rilevare quelle assorbenti: i) la preclusione di cui all’art. 348 ter u.c. cod.proc.civ., stante il rigetto dell'appello principale statuito dalla Corte di merito e l mancata specificazione nel ricorso delle ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, allo scopo di dimostrare che esse sono tra loro diverse ( Cass.22/12/2016, n. 26774); ii) la Cort e territoriale ha preso in esame il fatto asseritamente omesso, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; l’infondatezza del mezzo impugnatorio deriva invece dal fatto che la Corte territoriale ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende prestare adesione, non emergendo dalla trama argomentativa a sostegno del ricorso ragioni per discostarsene; il principio di diritto è quello secondo cui «nel caso della solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito - debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, di tal chéil creditore, ai sensi dell’art . 1292 cod.civ. , ha la facoltà di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimonialegenerica ex art. 2740 cod.civ., grava sul patrimoniale di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito»; nell’ipotesi in cui il condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art. 2901 cod.civ. , ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia di cui all’art. 2740 cod.civ. ; infatti, in tema di revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore l'art. 2901 cod.civ. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo; non è richiesto, però, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi; pertanto, nel caso di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio diescussione, l'eventusdamni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati; deve quindi ritenersi irrilevante l'eventuale responsabilitàsolidale, in tutto o in parte, di altri coobbligati nei cui confronti non sia stata proposta o debitamente coltivata l'azione (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 31654; Cass.12/05/2022, n.15257); 2) con il secondo motivo parte ricorrente addebita alla sentenza impugnata «Violazione e falsa interpretazione dell’art. 2901 e dell’art 2697 cod.civ . – Mancanza dell’eventus damni comma 1° n. 3, cod.proc.civ. della norma di cui all’art. 1226 cod.civ. e di cui all’art. 2712 cod.civ.nonché degli artt. 115, co. 1, e 116 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.»; il motivo attinge la statuizione con cui la sentenza gravata ha ritenuto ricorrente il requisito della scientia damni; anche questo motivo, per la parte in cui deduce l’omesso esame di fatti decisivi, va incontro ad una declaratoria di inammissibilità: per violazione della preclusione processualegià evocata; la censura è anche infondata , a tteso che gli atti revocandi non erano affatto anteriori al sorgere del credito, dovendosi l'insorgenza del credito essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass. 03/06/2020, n. 10522); 4) ne consegue il rigetto del ricorso; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigettail ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuna delle tre parti controricorrenti, liquidandole in euro 3.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso
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