CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10620/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],LANGHE, ROERO E [OSCURATO:PERSONA]. COOP., [OSCURATO:PERSONA] 2018-2-intimati-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n.1159/2020 depositata il 24/11/2020.Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza delData pubblicazione 21/04/202630/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- I signori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno prestatofideiussione a favore di due società di cui erano soci: la M Testa srle la [OSCURATO:PERSONA] sas.La prima delle due è divenuta debitrice, per scoperto di contocorrente, della [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha ottenuto due decretiingiuntivi, che ha subito utilizzato per chiedere la revocatoria di unfondo patrimoniale costituito dai due coniugi e nel quale costorohanno fatto confluire alcuni loro beni immobili.Nelle more della revocatoria, i due garanti hanno propostoopposizione a quei decreti ingiuntivi, ottenendo una significativariduzione del credito, da oltre 300 mila euro (203 mila per l’uno e120 mila per l’altro) a circa 4 mila.2. Nel giudizio intentato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per la revocatoria delfondo patrimoniale, i due garanti hanno eccepito che il residuopatrimonio era comunque capiente, e che a tal fine andavaconsiderato altresì quello dell’altra società condebitrice della banca,la [OSCURATO:PERSONA] sas.3.- Le eccezioni sono state disattese dal Tribunale di Asti, che haaccolto la revocatoria.4.- Allo stesso modo ha deciso la Corte d’Appello di Torino, la qualeha osservato che non era stata fornita alcuna prova del residuopatrimonio dei debitori, né della sua consistenza.5.- I garanti hanno domandato la revocazione della sentenza dellacorte di merito, lamentando essere stata erroneamente ravvisato ildifetto di prova del residuo patrimonio e del relativo valore, essendoversate in atti la perizia e l’elencazione dei beni residui.Nel giudizio di revocazione, si è costituita la società [OSCURATO:PERSONA] 2018-2 srl cessionaria del credito della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].2 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026I garanti, attori in revocazione, hanno contestato la legittimazioneData pubblicazione 21/04/2026non è anche cessione dell’azione revocatoria, ossia dell’azione atutela del credito.6.- La Corte d’Appello di Torino ha confermato la legittimazione delcessionario del credit, e dunque la successione di costui nel processoe nell’azione revocatoria, e quanto al giudizio rescindente ha ritenutoirrilevante ai fini del decidere l’erronea affermazione in ordine allamancanza di prova del residuo patrimonio non essendo la relativaconsistenza idonea ad escludere il danno cagionato al creditore, népoteva prendersi in considerazione il patrimonio dell’altrocondebitore ai fini della valutazione della capienza del patrimonio.7.- Avverso la pronunzia della corte di merito il Testa e la Barrerapropongono ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustratida memoria.Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.Il PG ha presentato conclusioni scritte.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsaapplicazione degli articoli 1362 e 1367 c.c. in combinato disposto conl'articolo 1263 c.c. e degli articoli 111, 344 e 339 c.p.c., nonchéillogicità e irragionevolezza nell'uso dei criteri legali diinterpretazione del contratto.Secondo i ricorrenti, erroneamente è stata rigettata l'eccezionepreliminare relativa al difetto di legittimazione attiva di Bcc NPLs2018 – 2, che è cessionaria del credito.I giudici di merito, secondo i ricorrenti, hanno seguito l’orientamentodi Cass. 1159/2020 che consente il subentro del cessionario anchenegli strumenti processuali di tutela, e quindi anche nell'azionerevocatoria instaurata dal cedente. Viene contestata questainterpretazione anche in riferimento ai criteri ermeneutici previstidall'articolo 1362 c.c. quanto alla interpretazione del contratto. Si3 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026osserva, in tal senso, che l'azione revocatoria non è accessoria alData pubblicazione 21/04/2026credito, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.31077/2019, Cass. 29637/2017 e Cass. 16652/2014).A ciò si aggiunge che l'intervento di Bcc NPLs 2018 – 2 nel giudizioper revocazione, svolto dinanzi alla Corte d'appello di Torino, e dacui è derivata la sentenza oggetto della presente impugnazione,dovrebbe qualificarsi intervento ad adiuvandum, e quindiproveniente da un terzo e non da un successore ai sensi dell'articolo111 c.p.c. Tale intervento però non sarebbe ammissibile nel giudizioper revocazione e, più in generale, nel giudizio d'appello: al giudiziodi revocazione si applica la disciplina del giudizio dinanzi al giudiceche ha emesso la sentenza di cui si chiede la revoca, ex articolo 400c.p.c., con la conseguenza che, nel caso in esame, è applicabilel'articolo 344 c.p.c., che esclude nel giudizio d'appello, e dunqueanche nel relativo giudizio di revocazione avverso sentenzad'appello, l'intervento adesivo di terzi.2. Con il 2° motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsaapplicazione degli articoli 1263, 1322, 2901, 2902 c.c., 111, 344 e339 c.p.c., sempre sulla questione introdotta con il primo motivo.La tesi è la seguente.La corte territoriale ha affermato “che il cessionario del creditosubentra anche nell'azione revocatoria promossa dal cedente,quantomeno a fronte di un accordo specifico tra cedente ecessionario”. I ricorrenti, per contro, contestano che l'azionerevocatoria possa essere ceduta all'acquirente del credito.La cessione del credito, infatti, consente al cessionario di intervenirecome successore a titolo particolare nel processo in cui è controversoil credito stesso; però, come affermato da giurisprudenza invocatapure a proposito del precedente motivo – Cass. 31077/2019, Cass.29637/2017, Cass. 25660/2014–, “l'oggetto dell'azione revocatorianon è il credito, ma è l'atto che si assume pregiudizievole”. Peraltro,l'azione pauliana è relativa all'interesse di un singolo creditore4 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026specifico (“nei suoi confronti”) e renderla cedibile ne farebbe venirData pubblicazione 21/04/2026meno la natura di azione relativa, cioè il suo non giovare ad altricreditori. Ciò sarebbe “corroborato dal fatto che l'azionerevocatoria”, come illustrato nel primo motivo, “non è accessoria alcredito” per cui non è applicabile l'articolo 1263, primo comma, c.c.E dunque il giudice d'appello avrebbe errato per avere ritenutosussistente la legittimazione ad agire della cessionaria del creditoanziché dichiararne il difetto di legittimazione.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono infondati.Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare Intema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il propriocredito durante la controversia, il cessionario può intervenire nelprocesso ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel dirittoaffermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. siesplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio delsuo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azioneesercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimoniodel debitore (Cass. 5649/ 2023. V. altresì Cass. 6130 /2018;Cass. 20315/ 2022; Cass. 5649/ 2023; Cass. 7395/ 2024).Va al riguardo precisato che il cessionario non interviene adadiuvandum, come postulano i ricorrenti, ma succede nel processoin base alle regole proprie di sostituzione di un creditore all’altro.Dunque, non rileva qui la questione se sia ammissibile l’interventoadesivo nel giudizio di revocazione, posto che non di interventoadesivo si è trattato, ma di vera e propria successione di un creditoreall’altro.3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'articolo132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per motivazione manifestamentee irriducibilmente contraddittoria nonché violazione, ex articolo 360,primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., degli articoli 395, primo comma,5 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026n.4 e 5 oltre, ancora, all'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.Data pubblicazione 21/04/2026per omessa pronuncia.Il giudice d'appello, rigettando nel merito la domanda di revocazione- e richiamando sul punto Cass. 8315/2017, Cass. 6486/2011 e12770/2007 - ha ritenuto gli errori presenti nella precedentesentenza irrilevanti, perché nell'azione revocatoria promossa versoun garante non va considerato il patrimonio dei coobbligati perstabilire se il debitore è capiente. Ad avviso dei ricorrenti, cosifacendo, il giudice di appello è incorso in due errori di diritto.Il primo starebbe nell'affermazione che, dal punto di vistasoggettivo, della scientia damni, è irrilevante che i disponenti delfondo patrimoniale “sapessero dell'esistenza di altri immobili, chepotevano garantire il credito e di proprietà di altri garanti”; il secondoriguarderebbe l'erronea distinzione tra la società di persone [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendo la corteterritoriale dichiarato che la società di persone ha soggettivitàautonoma e distinta da quella dei soci.Sussisterebbe anche un ulteriore motivo: dopo aver rilevato che ilpatrimonio deve essere valutato in riferimento al singolo condebitoree, dopo aver confutato le argomentazioni degli attuali ricorrenti, lacorte ha osservato che nella sentenza oggetto di revocazione erastato escluso che ci fosse la prova di un compendio residuo idoneo asoddisfare le pretese creditorie, senza però considerarespecificamente “l'esistenza del compendio di [OSCURATO:PERSONA] o laprova del suo valore”; su questo – sostiene la corte - non sarebbestato formulato specifico motivo di revocazione, e comunque,qualora effettivamente nella impugnata sentenza fosse stato“erroneamente pretermesso di valutare il patrimonio residuo dellepersone fisiche", la relativa doglianza non avrebbe potuto costituireoggetto di revocazione ma, semmai, sussistendone i presupposti dilegge, di ricorso in cassazione.6 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026In realtà – obiettano i ricorrenti - poco prima nella sentenza quiData pubblicazione 21/04/2026impugnata si era affermato che la sentenza n. 2197/2018, oggettodella domanda di revocazione, era errata perché “non si eraavveduta” che la perizia estimativa dei beni di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. erastata prodotta in primo grado, mentre in secondo grado era stataprodotta quella sui beni personali di [OSCURATO:PERSONA]. Quindi nonsarebbe corrispondente al vero che “la questione del compendio diTesta Roberto e la prova del suo valore” non siano state “oggetto diimpugnazione per revocazione”; e comunque si tratterebbe di unacontraddizione tale da costituire violazione di legge in quantorientrante nella motivazione apparente, manifestamentecontraddittoria o incomprensibile.4. Con il quarto motivo denunziano violazione e falsa applicazionedell'articolo 2901, primo comma, c.c.La sentenza impugnata osserva che “obietta la difesa degli attori chela giurisprudenza citata riguarda l'eventus damni mentre il motivo diappello formulato nel giudizio e deciso con la sentenza di cui èchiesta la revocazione atteneva alla scientia damni, e che i due profilivanno tenuti distinti”.Tuttavia, essa conclude che tale assunto è infondato “perché ilconvincimento del debitore di non arrecare pregiudizio alle ragionidel creditore non può fondarsi su circostanze giuridicamente erroneeo irrilevanti”, altrimenti “ogni convinzione personale, quantunquepriva di fondamento giuridico, varrebbe a paralizzare l'azionerevocatoria”.Oppongono i ricorrenti che vi è diversità ex articolo 2901 c.c. tral'elemento oggettivo dell'eventus damni e l'atteggiamentosoggettivo del disponente. Potrebbe infatti sussistere un pregiudiziooggettivo per il creditore derivante dall'atto dispositivo senza che ildebitore disponente lo percepisca, confidando anzi “in una situazioneapparente di segno opposto”. Al contrario, la sentenza qui impugnata7 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026farebbe “sostanzialmente coincidere” scientia damni ed eventusData pubblicazione 21/04/2026danni.5. Con il quinto motivo denunziano violazione e falsa applicazionedegli articoli 2901, primo comma, e 2313 c.c. per avere il giudicedella revocazione affermato che l’affermazione degli attori secondocui “il patrimonio residuo appartiene ad una persona giuridicadiversa” da quella degli attuali ricorrenti - giacché [OSCURATO:SOCIETA]. inquanto società di persone avrebbe una soggettività giuridicaimperfetta - sarebbe infondato poiché la società, anche di persone,ha soggettività giuridica distinta da quella dei suoi soci e quindi il suopatrimonio è distinto dal loro. In questo modo si è escluso che i benidella società possano essere considerati nella valutazione dellacapienza dei beni dei coniugi attualmente ricorrenti, i quali hannocostituito il fondo patrimoniale di cui si tratta in questa sede.Si è ritenuto nella impugnata sentenza, dunque, che la società siauna persona giuridica autonoma, distinta dal socio accomandatarioRoberto Testa e dalla socia accomandante [OSCURATO:PERSONA], e chepertanto anche il suo patrimonio debba dirsene distinto.Ma ciò sarebbe in violazione dell'articolo 2313 c.c. che, per la societàin accomandita semplice, stabilisce la responsabilità illimitata delsocio accomandatario, norma quindi che esprime “la soggettivitàgiuridica imperfetta delle società di persone in generale e dellasocietà in accomandita semplice in particolare”, la società inaccomandita non essendo infatti una “persona giuridica a sé”. Ilgiudice d'appello avrebbe pertanto errato nel ritenere non valutabileil patrimonio della società in accomandita semplice ai finidell'accertamento del patrimonio residuo estraneo al fondopatrimoniale dei coniugi che lo hanno costituito.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quantoconnessi, sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e limiti diseguito indicati.8 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026Nel rigettare la revocazione la corte di appello ha posto in rilievo cheData pubblicazione 21/04/2026in alcuni punti l’impugnata decisione è effettivamente erronea,ritenendo essere tale erroneità peraltro irrilevante ai fini delladecisione.I ricorrenti lamentano l’erroneità di tale decisione.Un primo rilievo attiene alla distinzione tra il danno che si causa aldebitore con l’atto di disposizione, nel caso presente con lacostituzione del fondo patrimoniale, e la consapevolezza che ildebitore ha di poterlo arrecare: sono ovviamente due presuppostidell’azione revocatoria, distinti tra loro, così che può sussistere l’unoe non l’altro.Può darsi che l’atto rechi danno, ma che il debitore fosse convintodel contrario.Ma va fatta un’altra premessa: la questione è posta dai ricorrenti conriferimento al patrimonio del condebitore [OSCURATO:SOCIETA]I ricorrenti sostengono che di tale patrimonio non si è tenuto contoné ai fini del requisito del danno, e dunque per valutare se talepatrimonio essendo capiente garantiva il credito senza bisogno diricorre a revocatoria, né per valutare la scientia damni, ossia laconsapevolezza dei garanti di star ponendo in essere un atto lesivodelle ragioni del creditore.Nell’impugnata sentenza la corte di merito afferma che: gli erroridenunciati sono effettivamente sussistenti, infatti:- la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sas fosse garante della Testa srlè stata dedotta dalla stessa banca d’[OSCURATO:PERSONA] nel ricorso monitorio cheha dato luogo al decreto ingiuntivo n. 1430/2013 emesso daltribunale di Asti;- la perizia estimativa dei beni della [OSCURATO:PERSONA] sas è stata prodottanel primo grado di giudizio e non in appello: in secondo grado,invece, è stata prodotta la perizia sui beni personali di [OSCURATO:PERSONA],redatta in seno alla procedura esecutiva intentata nei suoiconfronti (p. 6).9 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026Altra censura attiene al computo del patrimonio del condebitore aiData pubblicazione 21/04/2026fini della complessiva garanzia patrimoniale.I ricorrenti sostanzialmente lamentano che ove si fosse tenuto contodel patrimonio della condebitrice società [OSCURATO:SOCIETA] il patrimoniocomplessivo sarebbe risultato capiente.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto per le seguenti ragioni.Ai fini della valutazione del pregiudizio arrecato al creditore, vaconsiderato il patrimonio del singolo debitore e non quellocomplessivo dei condebitori messi insieme: Nel caso in cuil'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligatiin solido, la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta inrelazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati,dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamentodell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la suacondizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione,sia tenuto ad escutere più soggetti distinti (Cass. 25883/ 2023;Cass. 33391/ 2022).E’ evidente che, potendo il creditore chiedere l’intero a ciascuno deicondebitori, è il patrimonio di costui che conta.Né può obiettarsi che altro è l’azione volta a far adempiere, ossiaaltro è che il creditore chieda l’intero pagamento ad uno solo deicondebitori, altro è il caso in cui invece mira solo a tenere ferma lagaranzia patrimoniale, in vista, per l’appunto, di quell’azione, ossiadell’azione verso il debitore.L’obiezione non è fondata in quanto l’azione revocatoria èpropedeutica alla richiesta di pagamento dell’intero. Se il creditoreintende chiedere l’intero ad uno solo dei debitori in solido, hainteresse a conservare il patrimonio di costui, e non tanto quello deglialtri condebitori.E’ dunque rispetto al patrimonio di quel condebitore che va valutatala capienza ai fini della azione revocatoria.10 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026Avendo pertanto la banca nella specie agito nei confronti dei garanti,Data pubblicazione 21/04/2026correttamente i giudici di merito hanno verificato se il patrimonio dicostoro fosse capiente, senza tenere conto di quello dellacondebitrice società [OSCURATO:SOCIETA]I ricorrenti obiettano che il patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA] è comese fosse il loro, e dunque non un patrimonio distinto, irrilevante aifini del computo del patrimonio complessivo quando il creditoreagisce verso l’altro condebitore.La censura è infondata.Il patrimonio di una società in accomandita è autonomo rispetto aquello dei soci.Dal combinato disposto degli articoli 2305, 2270 e 227 c.c. si evinceche il creditore particolare del socio non può “contare” sul patrimoniodella società: non può compensare un debito che egli ha verso lasocietà con un credito che abbia verso il socio (art. 2271 c.c.), puòsolo far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio, suo debitore,o compiere atti conservativi sulla quota, al fine di soddisfarsi quandola società sarà liquidata (art. 2270 c.c.), né, fino a che la societàdura, può chiedere la liquidazione della quota del socio (art. 2305c.c.).Il patrimonio della società in accomandita è patrimonio autonomodella società, anche quando quest’ultima sia anche essa debitrice insolido con i soci di un terzo creditore. Con la conseguenza chequando il creditore agisce in revocatoria verso il socio, per stabilirese vi sia sufficiente garanzia patrimoniale per il suo credito e dunquese la revocatoria sia fondata, occorre limitare l’indagine al solopatrimonio del debitore convenuto in revocatoria, ossia il cui atto ilcreditore mira a revocare, e non tener conto del patrimonio dellasocietà in accomandita di cui il debitore convenuto in revocatoria è,per l’appunto, socio.Sotto altro profilo ricorrenti assumono che la corte d’appello hacontraddittoriamente negato la rilevanza del patrimonio personale11 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026del Testa dopo aver sottolineato che la perizia di tale patrimonio èData pubblicazione 21/04/2026stata allegata.La censura è inammissibile.La corte di merito ha affermato che, pur essendo stata erronea lamancata considerazione del patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA], nonvi è stato errore nel non tener conto del patrimonio personale delTesta, in quanto la relativa perizia è stata prodotta solo in appello.Tale essendo la ratio della decisione, non può essere inverolamentata la mancata considerazione del patrimonio residuopersonale stante la tardività della relativa allegazione, tardività chenon risulta invero censurata.Quanto al requisito soggettivo, uno dei presupposti della revocatoriaconsiste nella conoscenza da parte del creditore del pregiudizioarrecato dall’atto alle ragioni del creditore (art. 2901, comma 1, n.1 c.c.).Al riguardo la corte di merito ha ravvisato essere l’assunto inargomento infondato, perché il convincimento del debitore di nonarrecare pregiudizio alle ragioni del creditore non può fondarsi sucircostanze giuridicamente erronee o irrilevanti: a ritenerediversamente, infatti, ogni convinzione personale, quantunque privadi fondamento giuridico, varrebbe a paralizzare l’azionerevocatoria .La conoscenza di un aspetto giuridico (se il patrimonio della societàsia autonomo o meno) così come non può giovare al debitore,nemmeno può nuocergli: è un dato che semmai può essere valutatounitamente ad altri.Ai fini della revocatoria è invero necessaria la conoscenza effettivada parte del debitore, non essendo sufficiente la mera prevedibilitàdel danno (Cass. 5105/ 2006), il che significa che occorre accertarein concreto se il debitore potesse avere consapevolezza delpregiudizio, e non ci si può limitare a ritenere prova dellaconsapevolezza la non scusabilità dell’errore giuridico.12 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026La regola secondo cui non ci si può avvalere dell’ignoranza di unaData pubblicazione 21/04/2026legge, o di una regola giuridica- che è ciò che la decisione impugnatainvoca- non vale quando la legge richiede una conoscenza effettiva,ossia quando pretende che si dimostri che il debitore sapesse diledere un diritto del credito. Ove sia richiesta la effettiva conoscenzadi un pregiudizio, non la si può ricavare dalla irrilevanza dellaignoranza della legge che quel pregiudizio prevede. Cosi, in tema diriconoscibilità dell’errore, nell’annullamento dei contratti, è esclusoche si possa dire che l’errore era riconoscibile perché la parteavrebbe dovuto conoscere la legge e che, di conseguenza, se non hariconosciuto l’errore altrui per una ignoranza della legge, taleignoranza ridonda a suo danno (Cass. 3892/ 1985). In sintesi, sel’errore non è stato riconosciuto dalla controparte per una ignoranzadella legge, è da considerarsi comunque non riconoscibile. E dunquel’ignoranza della legge non conta.Affermare che il debitore fosse consapevole, anche se confidavaerroneamente nell’operare di una regola giuridica, significa inveroravvisare come rilevante la mera conoscibilità del pregiudizio,anziché la conoscenza effettiva, la quale presuppone un diversoaccertamento di fatto, prescindente dall’ignoranza del dato giuridicoe basata su altri elementi, quand’anche presuntivi.Alla fondatezza nei suindicati termini e limiti consegue l’accoglimentodel ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, conrinvio alla Corte d’Appello di Torino, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso neitermini e limiti di cui in motivazione; rigetta il primo e il secondomotivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per13 di 14Numero registro generale 14796/2021Numero sezionale 3801/2025Numero di raccolta generale 10620/2026le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Torino, inData pubblicazione 21/04/2026diversa composizione.Così deciso in Roma, il 30/9/2025Il Consigliere estensore Il Presidente14 di 14