CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 25883/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12199/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA C/O CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZAdellaCORTE D'APPELLO TORINO n. 1510/2019 depositata il16/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per la cassazione della sentenza n. 1510\2019, pubblicata il 16.9.2019, con la quale la Corte d’Appello di Torino ha confermato l’accoglimento dell’azione revocatoria promossa dall’istituto di credito indicato nei loro confronti, volta a far dichiarare l’inefficacia dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale nel quale i ricorrenti conferivano, nel 2010, la propria abitazione coniugale sita in Asti, loc. Valmaggiore 19. 2.L’istituto di credito, intimato, non ha svolto attività difensive in questa sede. 3. Questa la vicenda processuale, per quanto ancora di rilievo in questa sede: - nel 2015 la Cassa di R isparmio di Asti promuoveva azione revocatoria nei confronti del fondo patrimoniale costituito nel 2010 dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel quale questi avevano conferito alcuni beni immobili, sulla base dei crediti vantati nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:SOCIETA]., e dei convenuti quali fideiussori. Questi ultimi sostenevano che la costituzione del fondo patrimoniale non avesse in alcun modo pregiudicato gli interessi della banca, stante la sussistenza di altri beni immobili, di proprietà sia della società che dei garanti Barrera e Testa, idonei a costituire garanzia per i creditori; - il tribunale accoglieva la domanda, affermando che l’atto di disposizione oggetto di revocatoria avesse comunque modificato la consistenzadel patrimonio dei garanti, e sarebbe stato per ciò solo, in ogni caso, pregiudizievole nei confronti del creditore; - l a Corte d'appello di Torino, adita dai ricorrenti, respin geva l'impugnazione, affermando, in riferimento all'eventus damni, che la capienza del patrimonio residuo rispetto al fondo patrimoniale dovesse essere valutata con riguardo al patrimonio del singolo debitore nei confronti delquale era stata proposta la domanda e non con riguardo al patrimonio complessivo dei debitori globalmente inteso. Dichiarava poi l’inammissibilità del motivo di appello relativo al profilo soggettivo de lla mancanza di consapevolezza di recare pregiudizio in capo agli odierni ricorrenti, in quanto , posta l'infondatezza del primo motivo, gli appellanti non avevano dimostrato quali loro beni residui sarebbero stati idonei a garantire le ragioni di credito della banca appellata. 4. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio. Il Procuratore generale non ha depositato conclusioni scritte. Il collegio riservava il deposito della decisione nei sessanta giorni successivi alla discussione, ex art. 380 bis 1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2901 c.c. là dove la Corte d'appello di Torino ha affermato che, una volta dimostrato l'eventus damni , conseguentemente sussisterebbe anche la consapevolezza in capoai disponenti di recare pregiudizio al creditore. In tal modo, la Corte d'appello avrebbe illegittimamente sovrapposto l'elemento oggettivo e l'elementosoggettivo indicati dall’art. 2901c.c. anziché considerarli autonomamente e compierne, come dovuto, una valutazione separata ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria. Il primo motivo è infondato, anche se si rende necessaria la correzione della motivazione della sentenza impugnata. Non è corretta, infatti, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, là dove la corte d’appello afferma che, non avendo il debitore dato prova contraria alla sussistenza dell’eventus damni, che il creditore ha presuntivamente dimostrato, non rileva l’eventuale inesistenza del consilium fraudis, dichiarando inammissibile il secondo motivo di appello (“il secondo motivo è inammissibile perché, posta l’infondatezza del primo motivo, gli appellanti non dimostrano quali loro beni residui garantirebbero le ragioni di credito della banca appellata”). L’affermazione, in sé, non fa corretta applicazione delle regole di ripartizione dell’onere probatorio: anche nell’azione revocatoria, secondo le regole ordinarie, l’onere probatorio è a carico di chi agisce. E’ i l creditore che deve provare la sussistenza sia dell’elemento soggettivo sia dell’elemento oggettivo. La corte d’appello sembra in effetti ribaltare il ragionamento, là dovenon dà neppure ingresso al motivo di appello volto a contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo, perché il debitore non avrebbe dato la prova contraria alla sussistenza dell’elemento oggettivo. In realtà, d allo stesso provvedimento impugnato emerg e che l’affermazione, benchè scorretta, non è in realtà decisiva, in quanto l’appello è stato rigettato avendo la corte d’appello ritenuto che l’attore appellato avesse pienamente provato anche l’esistenza dell’elemento soggettivo del consili u m fraudis : non è oggetto di contestazione, nel caso di specie, che la fideiussione a garanzia dei debiti delle due società fosse stata rilasciata dai due coniugi ben prima della costituzione del fondo patrimoniale: è un accertamento in fatto compiuto dal primo giudice e riportato e implicitamente confermato in appello, a pag. 5 della sentenza, là dove si dà atto che, in relazione al credito nei confronti della banca , fosse stato emesso un decreto ingiuntivo e lo stesso fosse stato opposto, che l’opposizione fosse stata definita e che, nel corso dell’esecuzione immobiliare intrapresa dallo stesso istituto di credito i beni ipotecati dalla società a garanzia dei propri crediti fossero stati venduti per un importo ampiamente incapiente. In base alle consolidate affermazioni di questa giurisprudenza di legittimità, l'azionerevocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessafideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione dellafideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azionerevocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione.La corte d’appello ha quindi correttamente ritenuto sussistente il consilium fraudis, in base alla consapevolezza della propria condizione di debitori, sorta fin dalla prestazione della garanzia, in capo ai fideiussori. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'articolo 2901 c.c., nonché l’omessa valutazione di un fatto decisivo della controversia, nella parte in cui la sentenza impugnata, dopo aver correttamente rilevato che gli unici crediti dell’istituto bancario nei confronti dei ricorrenti erano derivanti da un mutuo fondiario del 2011 e dall'apertura di un credito ipotecario contratta nel 2011, avrebbe omesso di considerare che la costituzione del fondo patrimoniale, avvenuta anch'essa nel 2011, fosse precedente a questi atti e al sorgere dei relativi crediti. Ove l’avesse adeguatamente considerato, avrebbe dovuto escludere la configurabilità del profilo soggettivo in capo al debitore disponente, ed in particolar modo la dolosa predisposizione dell’atto in danno del creditore. Anche il secondo motivo è infondato, per considerazioni analoghe a quelle spese in riferimento al primo: è dal momento in cui hanno sottoscritto la fideiussione che gli odierni ricorrenti hanno accettato di garantire per i debiti delle società legati allo scoperto in conto corrente, non rileva che l’esposizione debitoria sia nel tempo aumentata o che non fosse esigibile al momento della prestazione della fideiussione. Con il terzo motivo i ricorrenti tornano a denunciare la violazione dell'articolo 2901 c.c. là dove la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'eventus damni, valutando autonomamente il patrimonio residuo di ciascun garante e non tenendo conto, complessivamente, del patrimonio residuo di entrambi, ai fini dell'accertamento obiettivo della consistenza patrimoniale rimasta estranea al fondo patrimoniale e a disposizione e garanzia dei creditori. Con il quarto motivo, dedotto in subordine all'accoglimento del terzo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 2901 e 2313 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale ha considerato il patrimonio della società in accomandita e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] come due patrimoni distinti e la società e il suo socio accomandatario come soggetti giuridicamente distinti, anziché valorizzare la mancanza di una piena separazione tra i due patrimoni e valutare i beni del Testa e della società in accomandita da lui gestita nel loro complesso, ai fini dell'accertamento obiettivo della consistenza del patrimonio residuo, estraneo al fondo patrimoniale. Il terzo e il quarto motivo contengono contestazioni sostanzialmente analoghe e possono quindi essere esaminati congiuntamente. Essisono infondati. In caso di pluralità di debitori assoggettati ad azione revocatoria, anche quando siano stati parti di un unico negozio dispositivo attaccato con la revocatoria o se, come in questo caso, siano legati da vincolo di coniugio ed abbiano posto in essere l’unico negozio dispositivo attaccato con la revocatoria per assicurare un bene o un patrimonio a tutela delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, la valutazione relativa all’eventus damni va compiuta in relazione aciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, per accertare se l’operazione posta in essere li renda meno idonei a soddisfare le legittime pretese dei creditori, ovvero se essi, per la loro consistenza, rimanga no comunque più che sufficient i a soddisfarele pretese dei creditori senza aggravarne la condizione, non potendosi assumere che la condizione del creditore rimanga invariata qualora sia tenuto, per avere piena soddisfazione, ad escutere più soggetti distinti. E ciò anche alla stregua della facoltà del creditore nella solidarietà passiva, di chiedere l’integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati (v. Cass. n. 2351 del 2017). Con il quinto motivo, in estremo subordine, i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. nonché dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 55 del 2014 in relazione alle spese di lite, lamentando che sia stato applicato uno scaglione di valore superiore a quello relativo al credito per il quale la banca procedeva. Il motivo è infondato. Nella sentenza si fa espresso riferimento, a pag. 3, all’esistenza di scoperti nei conti correnti intestati alla T esta M ario s.a. s. per complessivi euro 398.812,75, e quindi, atteso che ilvalore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azionerevocatoria stessa (Cass. n. 3697 del 2020) , le spese di lite sono state correttamente liquidate facendo riferimento allo scaglione da 260.000,00 a 520.000,00 euro, nel quale si collocava il credito a tutela del quale ha agito in revocatoria l’istituto di credito. Il ricorso è rigettato. Nulla sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la partericorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’ art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente prin