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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11074/2026

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icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2008 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2044/2023depositata il 11/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/20261.- I signori Ciro di Paola e [OSCURATO:PERSONA] hanno prestato fideiussione afavore di una società poi fallita che aveva una apertura di credito con [OSCURATO:PERSONA] di Siena.La banca ha dunque ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti.Dopo il decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] ha donato un proprio immobile allamoglie [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultima insieme a lui ha costituito un fondopatrimoniale sui propri beni, compreso quello donato.La banca ha dunque agito per la revocatoria di tali atti di disposizione.2.- Il Tribunale di Prato ha accolto la revocatoria di entrambi gli atti.Nel giudizio di appello, provocato dalla impugnazione dei due convenuti, siè costituita la [OSCURATO:PERSONA] 2018, quale cessionaria del credito del MPS.La Corte di Appello di Firenze ha dunque confermato la decisione di primogrado, sul presupposto che il debito era stato contratto per scopi estraneiai bisogni della famiglia, e dunque il fondo patrimoniale poteva essereaggredito, e sul presupposto che la stessa donazione era fatta comunqueper eludere la garanzia patrimoniale.Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte dei dueconiugi con due motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 2018che si è costituita con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli167,169, 170, 171 cpc, nonché 2740, 2697 c.c.La tesi è la seguente.La decisione impugnata aveva osservato, quanto al fondo patrimoniale, chealtro è il divieto di azioni esecutive (ex art. 170 c.c.), nei limiti in cui è posto,altro è invece la revocatoria, che non è soggetta ai limiti di cui all’art. 170c.c., o comunque ai limiti cui è soggetta l'azione esecutiva sul fondo.Invece, i ricorrenti contestano questa prospettiva ed assumono che il fondopatrimoniale è intoccabile, quale che sia l'azione mossa: l'aggressione-qualsiasi essa sia, di qualsivoglia natura, portata ed effetto- dei beni gravatiNumero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/2026dal vincolo di destinazione/ protezione, tipico del fondo patrimoniale, ex art.167 e ss. c.c., non è consentita se la parte creditrice di un dato rapportoobbligatorio conosceva (o non poteva non conoscere ) che i debiti eranostati contratti da ambedue i coniugi (o uno solo di essi) per scopi estraneiai bisogni della famiglia (p. 10).In sostanza, secondo i ricorrenti, a fronte di una revocatoria del fondopatrimoniale, occorre contemperare l'interesse del creditore con quello dellafamiglia.Ossia, ove il creditore sappia (o debba sapere) che i debiti sono contrattinell'interesse della famiglia, non può aggredire in alcun modo il fondopatrimoniale, neanche con la revocatoria, poiché quel fondo è costituito peri bisogni della famiglia e di beni che lo compongono non sottostannoalla regola generale di cui all'art. 2740 c.c. (p. 11).Ciò comporta che la ratio dell'art. 170 c.p.c. non consente, come avrebbeopinato la decisione impugnata, di distinguere tra azioni esecutive erevocatorie: entrambe soggiacciono invece al medesimo limite, impostodalle finalità del fondo.impugnata avrebbe violato i principi sull'onere della prova e sul fatto notorio(art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.) avendo escluso la destinazione della donazioneprima e del fondo poi ai bisogni di famiglia, ed avendo trascurato diconsiderare come, invece, quella donazione era stata fatta in vista dellaseparazione per tutelare il coniuge più debole, come del resto è fatto notorioche accada.Ulteriore censura poi mossa dai ricorrenti alla decisione impugnata è cheper poter aggredire il fondo patrimoniale, con la revocatoria, il creditoreavrebbe dovuto dimostrare che il debito (da fideiussione) era stato contrattoper i bisogni della famiglia, mentre dal testo della fideiussione era ricavabileil contrario, essendo la garanzia volta a garantire il debito di una società (p.18-19).Numero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/20261.1.- Il motivo è infondato.Esso accomuna la revocatoria verso il fondo patrimoniale ad una azioneesecutiva verso il medesimo fondo, e dunque ritiene necessari rispetto allaprima i presupposti richiesti per la seconda.In realtà, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è un atto didisposizione (a titolo gratuito) soggetto a revocatoria, che può esseredichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano lecondizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ….. in coerenza con la funzionepropria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamenterestitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio deldebitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/ 2008; Cass. 21492/2011), ed anche per un credito nascente da fideiussione, come nel nostrocaso (Cass. 24757/ 2008).In sostanza, i presupposti della azione esecutiva verso il fondo patrimonialenon sono i medesimi dell’azione revocatoria: anche a chi è preclusa l’azioneesecutiva (perché, ad esempio, sapeva che il debito era contrattonell’interesse della famiglia) può riconoscersi l’azione revocatoria (Cass.34872/ 2023; Cass. 3251/ 1996).Ed anzi, l’assoggettabilità del fondo all’ azione revocatoria è dovuta proprioal fatto che rende i beni aggredibili solo a determinate condizioni (Cass.8013/ 1996; Cass. 4933/ 2005; Cass. 15310/ 2007).Dunque, esperibile l’azione revocatoria verso il fondo patrimoniale (rectius,l’atto costitutivo) non va verificato se sussistono i presupposti perl’esecuzione forzata e se vi siano limiti ad essa, ma solo se sussistono, perl’appunto, i presupposti della revocatoria stessa.Il che comporta infondatezza altresì della seconda censura, secondo cui ilcreditore avrebbe dovuto provare che il debito era stato contratto per ibisogni della famiglia per poter ottenere la revocatoria del fondo, che a queibisogni è finalizzato.

Resta evidente che la revocatoria, che produce soloNumero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/2026inefficacia dell’atto (a differenza della esecuzione forzata), non è soggetta,come si è visto, a tale presupposto.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2901c.c.La prima censura riguarda quella parte della decisione impugnata che haritenuto esperibile la revocatoria, pur in presenza di un credito soggettoancora a controversia: pende infatti l’opposizione a decreto ingiuntivo.I ricorrenti, pur consapevoli dell’orientamento secondo cui anche un creditolitigioso giustifica la revocatoria, ritengono tuttavia non condivisibile taleprospettiva, e preferirebbero, quella, a loro dire, pur riconducibile ad alcunedecisioni di questa Corte, e contraria alla precedente, secondo cui inveceoccorre un credito certo (p. 27 dove è citata Cass. 2347/ 2019).Una seconda censura attiene invece alla scientia damni: i ricorrentiassumono che avrebbe dovuto emergere la conoscenza del danno arrecatoal creditore, e che tale conoscenza andava verificata al momento diassunzione del debito (ossia la stipula della fideiussione) e non già almomento in cui il debitore principale ha cominciato ad essere inadempiente.Una terza censura è la seguente.Il danno per il creditore, la banca, poteva prospettarsi solo ove quest’ultimanon avesse avuto la possibilità né di insinuarsi proficuamente al passivo delfallimento del debitore principale, né rivalersi su altri co-obbligati in solido.In altri termini, per dimostrare di aver subito il danno, il creditore avrebbedovuto dimostrare che non poteva soddisfare il suo credito diversamente,insinuandosi al passivo o rivolgendosi ad altri debitori in solido, perl’incapienza del patrimonio di costoro.Una quarta censura attiene alla irrilevanza dell’elemento soggettivo delterzo, in questo caso della moglie del fideiussore che ha costituito il fondopatrimoniale.

Invece, avrebbe dovuto tenersi conto della buona fede dellamoglie, che evidentemente ha costituito il fondo patrimoniale al solo scopodi soddisfare bisogni della famiglia.Numero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/20262.1.- Il motivo è infondato.2.1.1.- Quanto alla prima, è principio costantemente affermato da questaCorte che anche il credito litigioso giustifica l’azione revocatoria, e che nonv’è dunque necessità di sospendere il procedimento relativo a questa in4212/ 2020; Cass. 15275/ 2023).Né esiste contrasto su tale punto, in quanto la decisione citata dai ricorrenti(Cass. 2347/ 2019) non afferma affatto che occorre che il credito siaaccertato definitivamente, ma ritiene necessario che un credito, sia purelitigioso esista, e che la revocatoria è esclusa se il credito, per l’appunto, èinesistente.2.2.- Quanto alla seconda censura, va ricordato come In tema di azionerevocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negoziocostitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiestodall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezzadell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno cheragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimentodell'atto (Cass. 9192/ 2021).Con la conseguenza che è infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui lascientia damni va verificata al momento della assunzione del debito, dunquedi stipula della fideiussione, in quanto è evidente che la coscienza diarrecare danno (comunque la si intenda) deve sussistere al momento in cuiè compiuto l’atto pregiudizievole, e dunque l’atto dispositivo da revocare.La consapevolezza di arrecare danno è presupposto dell’elusività dell’atto,che verrebbe anticipata a prima che quest’ultimo venga compiuto.2.3.- Quanto alla terza censura, non costituisce presupposto necessariodella revocatoria che il creditore dimostri di non poter soddisfare il creditodiversamente, ossia agendo verso terzi (o insinuandosi al fallimento),essendo sufficiente che l’atto dispositivo abbia reso più difficile lasoddisfazione del credito verso il disponente, ossia verso il debitore che haNumero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/2026compiuto l’atto.

Né è l’azione è esclusa dalla presenza di altri debitorisolidali, il cui patrimonio possa essere capiente, e ciò in quanto, attesa laregola propria della solidarietà, il creditore può agire verso uno solo perl’intero, ed è dunque riguardo a costui che va valutata la capacitàpatrimoniale (Cass. 25883/ 2023).2.4.- Infondata è la quarta censura.Premesso infatti che trattandosi di ipotesi di costituzione in fondopatrimoniale successiva all'assunzione del debito (nel caso, l'obbligazionefideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizioagli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornitaanche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanzal'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimonialegenerica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza opartecipazione da parte del terzo (Cass. 966/ 2007; Cass. 9192/ 2021).Ciò premesso, la censura si risolve in una inammissibile richiesta diaccertamento dei fatti in modo diverso, poiché presuppone che la mogliefosse del tutto ignara dell’esistenza del debito contratto dal maritofideiussore, come del fatto che la donazione e la costituzione del fondorecassero pregiudizio al creditore; situazione questa accertata in mododifforme dal giudice di merito, che invece ha tratto la sua convinzione dauna serie di elementi indicativi, adeguatamente motivandone la rilevanza.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00(di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Numero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2008 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2044/2023depositata il 11/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/20261.- I signori Ciro di Paola e [OSCURATO:PERSONA] hanno prestato fideiussione afavore di una società poi fallita che aveva una apertura di credito con [OSCURATO:PERSONA] di Siena.La banca ha dunque ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti.Dopo il decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] ha donato un proprio immobile allamoglie [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultima insieme a lui ha costituito un fondopatrimoniale sui propri beni, compreso quello donato.La banca ha dunque agito per la revocatoria di tali atti di disposizione.2.- Il Tribunale di Prato ha accolto la revocatoria di entrambi gli atti.Nel giudizio di appello, provocato dalla impugnazione dei due convenuti, siè costituita la [OSCURATO:PERSONA] 2018, quale cessionaria del credito del MPS.La Corte di Appello di Firenze ha dunque confermato la decisione di primogrado, sul presupposto che il debito era stato contratto per scopi estraneiai bisogni della famiglia, e dunque il fondo patrimoniale poteva essereaggredito, e sul presupposto che la stessa donazione era fatta comunqueper eludere la garanzia patrimoniale.Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte dei dueconiugi con due motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 2018che si è costituita con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli167,169, 170, 171 cpc, nonché 2740, 2697 c.c.La tesi è la seguente.La decisione impugnata aveva osservato, quanto al fondo patrimoniale, chealtro è il divieto di azioni esecutive (ex art. 170 c.c.), nei limiti in cui è posto,altro è invece la revocatoria, che non è soggetta ai limiti di cui all’art. 170c.c., o comunque ai limiti cui è soggetta l'azione esecutiva sul fondo.Invece, i ricorrenti contestano questa prospettiva ed assumono che il fondopatrimoniale è intoccabile, quale che sia l'azione mossa: l'aggressione-qualsiasi essa sia, di qualsivoglia natura, portata ed effetto- dei beni gravatiNumero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/2026dal vincolo di destinazione/ protezione, tipico del fondo patrimoniale, ex art.167 e ss. c.c., non è consentita se la parte creditrice di un dato rapportoobbligatorio conosceva (o non poteva non conoscere ) che i debiti eranostati contratti da ambedue i coniugi (o uno solo di essi) per scopi estraneiai bisogni della famiglia (p. 10).In sostanza, secondo i ricorrenti, a fronte di una revocatoria del fondopatrimoniale, occorre contemperare l'interesse del creditore con quello dellafamiglia.Ossia, ove il creditore sappia (o debba sapere) che i debiti sono contrattinell'interesse della famiglia, non può aggredire in alcun modo il fondopatrimoniale, neanche con la revocatoria, poiché quel fondo è costituito peri bisogni della famiglia e di beni che lo compongono non sottostannoalla regola generale di cui all'art. 2740 c.c. (p. 11).Ciò comporta che la ratio dell'art. 170 c.p.c. non consente, come avrebbeopinato la decisione impugnata, di distinguere tra azioni esecutive erevocatorie: entrambe soggiacciono invece al medesimo limite, impostodalle finalità del fondo.impugnata avrebbe violato i principi sull'onere della prova e sul fatto notorio(art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.) avendo escluso la destinazione della donazioneprima e del fondo poi ai bisogni di famiglia, ed avendo trascurato diconsiderare come, invece, quella donazione era stata fatta in vista dellaseparazione per tutelare il coniuge più debole, come del resto è fatto notorioche accada.Ulteriore censura poi mossa dai ricorrenti alla decisione impugnata è cheper poter aggredire il fondo patrimoniale, con la revocatoria, il creditoreavrebbe dovuto dimostrare che il debito (da fideiussione) era stato contrattoper i bisogni della famiglia, mentre dal testo della fideiussione era ricavabileil contrario, essendo la garanzia volta a garantire il debito di una società (p.18-19).Numero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/20261.1.- Il motivo è infondato.Esso accomuna la revocatoria verso il fondo patrimoniale ad una azioneesecutiva verso il medesimo fondo, e dunque ritiene necessari rispetto allaprima i presupposti richiesti per la seconda.In realtà, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è un atto didisposizione (a titolo gratuito) soggetto a revocatoria, che può esseredichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano lecondizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ….. in coerenza con la funzionepropria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamenterestitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio deldebitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/ 2008; Cass. 21492/2011), ed anche per un credito nascente da fideiussione, come nel nostrocaso (Cass. 24757/ 2008).In sostanza, i presupposti della azione esecutiva verso il fondo patrimonialenon sono i medesimi dell’azione revocatoria: anche a chi è preclusa l’azioneesecutiva (perché, ad esempio, sapeva che il debito era contrattonell’interesse della famiglia) può riconoscersi l’azione revocatoria (Cass.34872/ 2023; Cass. 3251/ 1996).Ed anzi, l’assoggettabilità del fondo all’ azione revocatoria è dovuta proprioal fatto che rende i beni aggredibili solo a determinate condizioni (Cass.8013/ 1996; Cass. 4933/ 2005; Cass. 15310/ 2007).Dunque, esperibile l’azione revocatoria verso il fondo patrimoniale (rectius,l’atto costitutivo) non va verificato se sussistono i presupposti perl’esecuzione forzata e se vi siano limiti ad essa, ma solo se sussistono, perl’appunto, i presupposti della revocatoria stessa.Il che comporta infondatezza altresì della seconda censura, secondo cui ilcreditore avrebbe dovuto provare che il debito era stato contratto per ibisogni della famiglia per poter ottenere la revocatoria del fondo, che a queibisogni è finalizzato. Resta evidente che la revocatoria, che produce soloNumero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/2026inefficacia dell’atto (a differenza della esecuzione forzata), non è soggetta,come si è visto, a tale presupposto.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 2901c.c.La prima censura riguarda quella parte della decisione impugnata che haritenuto esperibile la revocatoria, pur in presenza di un credito soggettoancora a controversia: pende infatti l’opposizione a decreto ingiuntivo.I ricorrenti, pur consapevoli dell’orientamento secondo cui anche un creditolitigioso giustifica la revocatoria, ritengono tuttavia non condivisibile taleprospettiva, e preferirebbero, quella, a loro dire, pur riconducibile ad alcunedecisioni di questa Corte, e contraria alla precedente, secondo cui inveceoccorre un credito certo (p. 27 dove è citata Cass. 2347/ 2019).Una seconda censura attiene invece alla scientia damni: i ricorrentiassumono che avrebbe dovuto emergere la conoscenza del danno arrecatoal creditore, e che tale conoscenza andava verificata al momento diassunzione del debito (ossia la stipula della fideiussione) e non già almomento in cui il debitore principale ha cominciato ad essere inadempiente.Una terza censura è la seguente.Il danno per il creditore, la banca, poteva prospettarsi solo ove quest’ultimanon avesse avuto la possibilità né di insinuarsi proficuamente al passivo delfallimento del debitore principale, né rivalersi su altri co-obbligati in solido.In altri termini, per dimostrare di aver subito il danno, il creditore avrebbedovuto dimostrare che non poteva soddisfare il suo credito diversamente,insinuandosi al passivo o rivolgendosi ad altri debitori in solido, perl’incapienza del patrimonio di costoro.Una quarta censura attiene alla irrilevanza dell’elemento soggettivo delterzo, in questo caso della moglie del fideiussore che ha costituito il fondopatrimoniale. Invece, avrebbe dovuto tenersi conto della buona fede dellamoglie, che evidentemente ha costituito il fondo patrimoniale al solo scopodi soddisfare bisogni della famiglia.Numero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/20262.1.- Il motivo è infondato.2.1.1.- Quanto alla prima, è principio costantemente affermato da questaCorte che anche il credito litigioso giustifica l’azione revocatoria, e che nonv’è dunque necessità di sospendere il procedimento relativo a questa in4212/ 2020; Cass. 15275/ 2023).Né esiste contrasto su tale punto, in quanto la decisione citata dai ricorrenti(Cass. 2347/ 2019) non afferma affatto che occorre che il credito siaaccertato definitivamente, ma ritiene necessario che un credito, sia purelitigioso esista, e che la revocatoria è esclusa se il credito, per l’appunto, èinesistente.2.2.- Quanto alla seconda censura, va ricordato come In tema di azionerevocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negoziocostitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiestodall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezzadell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno cheragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimentodell'atto (Cass. 9192/ 2021).Con la conseguenza che è infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui lascientia damni va verificata al momento della assunzione del debito, dunquedi stipula della fideiussione, in quanto è evidente che la coscienza diarrecare danno (comunque la si intenda) deve sussistere al momento in cuiè compiuto l’atto pregiudizievole, e dunque l’atto dispositivo da revocare.La consapevolezza di arrecare danno è presupposto dell’elusività dell’atto,che verrebbe anticipata a prima che quest’ultimo venga compiuto.2.3.- Quanto alla terza censura, non costituisce presupposto necessariodella revocatoria che il creditore dimostri di non poter soddisfare il creditodiversamente, ossia agendo verso terzi (o insinuandosi al fallimento),essendo sufficiente che l’atto dispositivo abbia reso più difficile lasoddisfazione del credito verso il disponente, ossia verso il debitore che haNumero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/2026compiuto l’atto. Né è l’azione è esclusa dalla presenza di altri debitorisolidali, il cui patrimonio possa essere capiente, e ciò in quanto, attesa laregola propria della solidarietà, il creditore può agire verso uno solo perl’intero, ed è dunque riguardo a costui che va valutata la capacitàpatrimoniale (Cass. 25883/ 2023).2.4.- Infondata è la quarta censura.Premesso infatti che trattandosi di ipotesi di costituzione in fondopatrimoniale successiva all'assunzione del debito (nel caso, l'obbligazionefideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizioagli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornitaanche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanzal'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimonialegenerica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza opartecipazione da parte del terzo (Cass. 966/ 2007; Cass. 9192/ 2021).Ciò premesso, la censura si risolve in una inammissibile richiesta diaccertamento dei fatti in modo diverso, poiché presuppone che la mogliefosse del tutto ignara dell’esistenza del debito contratto dal maritofideiussore, come del fatto che la donazione e la costituzione del fondorecassero pregiudizio al creditore; situazione questa accertata in mododifforme dal giudice di merito, che invece ha tratto la sua convinzione dauna serie di elementi indicativi, adeguatamente motivandone la rilevanza.All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00(di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore della controricorrente.Numero registro generale 9236/2024Numero sezionale 895/2026Numero di raccolta generale 11074/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]