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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 37716/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8482/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA](n. 175/2015)”, in persona del curatore pro tempore, domiciliato in ROMAalla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PALERMO n. 18/2020 depositat o i l 14/01/2020R.G.n. 19185/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. il Tribunale di Palermo, con il decreto impugnato, ha accolto solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di IAL Sicilia proposta da [OSCURATO:PERSONA], negando –per quanto qui ancora rileva - il riconoscimento delle retribuzioni per l’anno 2015 nonché la ripetizione degli interessi di polizza maturati sulla convenzione assicurativa stipulata con [OSCURATO:PERSONA] dallo IAL Sicilia al fine di garantire le disponibilità necessarie ad erogare ai propri dipendenti il TFR;

2. per quanto riguarda il primo aspetto, il Tribunale, essendo incontestato che nel periodo oggetto di rivendicazione retributiva (gennaio –dicembre 2015) la Gaddi non aveva svolto alcuna attività lavorativa, ha ritenuto che la sospensione unilaterale del versamento delle retribuzioni fosse giustificata dall’impossibilità, per l’ente datore, di ricevere le prestazioni dei dipendenti in ragione della chiusura di tutte le sedi operative dello IAL, quale conseguenza della revoca dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana con interruzione dell’attività di formazione; ha aggiunto che “la mancanza di un formale provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, d’altronde, rendeva necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro ai fini del maturare dell’eventuale diritto al risarcimento”, costituzione in mora nella specie non riscontrata; per quanto riguarda il secondo aspetto, il Tribunale, premesso che gli interessi di polizza oggetto della lamentata compensazione erano da ritenersi “di esclusiva pertinenza dell’ente fallito”, ha accertato sussistere “il diritto di ripetizione da parte della Curatela, ai sensi dell’art. 2033 c.c., delle somme a detto titolo indebitamente corrisposte all’odierna opponente […] con conseguente legittimità della parziale compensazione dichiarata dal [OSCURATO:PERSONA]”;

3. per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso la soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso la curatela intimata, che ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.col primo motivo del ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1206, 1218 e 1256 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.; si critica diffusamente il decreto impugnato poiché avrebbe omesso di esaminare se la revoca dell’accreditamento dell’ente IAL Sicilia, disposta dalla Regione e che aveva comportato l’interruzione dell’attività formativa e, quindi, la irricevibilità della prestazione, fosse imputabile o meno allo stesso IAL Sicilia; la lavoratrice precisa poi che, con missiva del 10 luglio 2015, avrebbe manifestato la propria disponibilità al lavoro; 2.il motivo è fondato; secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass.20 gennaio 2001, n. 831); sull’affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf.

Cass. n. 7300 del 2004, la quale chiarisce anche che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione); nella specie il Tribunale non ha accertato che ci fosse, in capo al soggetto debitore della retribuzione, “assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta”, essendosi limitato a verificare l’esistenza della revoca allo svolgimento dell’attività formativa ma senza indagare sulla imputabilità o meno della stessa;

3. il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.2034 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; la ricorrente assume di non avere mai contestato che gli interessi di polizza spettino al datore di lavoro, ma ritieneche il Tribunale di Palermo non abbia affrontato la questione sotto il profilo della irripetibilità delle somme ex art. 2034 c.c., corrisposte dall’Ente in bonis al lavoratore, in adempimento di un’obbligazione naturale;

4. la censura non è meritevole di accoglimento; essa è innanzitutto inammissibile perché nel decreto impugnato non vi è cenno alla questione della pretesa obbligazione naturale; secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nel provvedimento impugnato, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere – nella specie non soddisfatto - non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel meritola questione stessa (Cass.

SS.

UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass.n. 27568del 2017). inoltre, nel motivo neanche si specifica quale sarebbe il dovere morale o sociale spontaneamente adempiuto dall’ente con il pagamento di interessi di polizza non dovuti; mentre la sussistenza di una obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr. Cass. n. 19578 del 2016);

5. conclusivamente, respinto il secondo motivo di ricorso, deve essere accolto il primo, con cassazione del provvedimento impugnato limitatamente ad esso e con rinvio al Tribunale indicato in dispositivo, il quale si uniformerà a quanto statuito, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8482/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA](n. 175/2015)”, in persona del curatore pro tempore, domiciliato in ROMAalla [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PALERMO n. 18/2020 depositat o i l 14/01/2020R.G.n. 19185/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Palermo, con il decreto impugnato, ha accolto solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento di IAL Sicilia proposta da [OSCURATO:PERSONA], negando –per quanto qui ancora rileva - il riconoscimento delle retribuzioni per l’anno 2015 nonché la ripetizione degli interessi di polizza maturati sulla convenzione assicurativa stipulata con [OSCURATO:PERSONA] dallo IAL Sicilia al fine di garantire le disponibilità necessarie ad erogare ai propri dipendenti il TFR; 2. per quanto riguarda il primo aspetto, il Tribunale, essendo incontestato che nel periodo oggetto di rivendicazione retributiva (gennaio –dicembre 2015) la Gaddi non aveva svolto alcuna attività lavorativa, ha ritenuto che la sospensione unilaterale del versamento delle retribuzioni fosse giustificata dall’impossibilità, per l’ente datore, di ricevere le prestazioni dei dipendenti in ragione della chiusura di tutte le sedi operative dello IAL, quale conseguenza della revoca dell’accreditamento da parte della Regione Siciliana con interruzione dell’attività di formazione; ha aggiunto che “la mancanza di un formale provvedimento di sospensione del rapporto di lavoro, d’altronde, rendeva necessaria la costituzione in mora del datore di lavoro ai fini del maturare dell’eventuale diritto al risarcimento”, costituzione in mora nella specie non riscontrata; per quanto riguarda il secondo aspetto, il Tribunale, premesso che gli interessi di polizza oggetto della lamentata compensazione erano da ritenersi “di esclusiva pertinenza dell’ente fallito”, ha accertato sussistere “il diritto di ripetizione da parte della Curatela, ai sensi dell’art. 2033 c.c., delle somme a detto titolo indebitamente corrisposte all’odierna opponente […] con conseguente legittimità della parziale compensazione dichiarata dal [OSCURATO:PERSONA]”; 3. per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso la soccombente con due motivi; ha resistito con controricorso la curatela intimata, che ha anche comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.col primo motivo del ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1206, 1218 e 1256 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5) c.p.c.; si critica diffusamente il decreto impugnato poiché avrebbe omesso di esaminare se la revoca dell’accreditamento dell’ente IAL Sicilia, disposta dalla Regione e che aveva comportato l’interruzione dell’attività formativa e, quindi, la irricevibilità della prestazione, fosse imputabile o meno allo stesso IAL Sicilia; la lavoratrice precisa poi che, con missiva del 10 luglio 2015, avrebbe manifestato la propria disponibilità al lavoro; 2.il motivo è fondato; secondo la giurisprudenza di questa Corte non costituiscono cause giustificative della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro - le situazioni ostative riguardanti la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito (cfr. Cass. n. 6136 del 2004; Cass.20 gennaio 2001, n. 831); sull’affermazione del principio secondo cui il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, si è ritenuto, ad esempio, che, nel caso in cui siano stati sospesi dal servizio taluni dipendenti e non sia stata accolta la richiesta di ammissione al trattamento di cassa integrazione, il datore di lavoro, non potendo invocare gli effetti del provvedimento amministrativo sul rapporto di lavoro, ha l'onere di provare l'esistenza di una causa di effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva (Cass. n. 5101 del 2002; conf. Cass. n. 7300 del 2004, la quale chiarisce anche che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione); nella specie il Tribunale non ha accertato che ci fosse, in capo al soggetto debitore della retribuzione, “assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta”, essendosi limitato a verificare l’esistenza della revoca allo svolgimento dell’attività formativa ma senza indagare sulla imputabilità o meno della stessa; 3. il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.2034 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.; la ricorrente assume di non avere mai contestato che gli interessi di polizza spettino al datore di lavoro, ma ritieneche il Tribunale di Palermo non abbia affrontato la questione sotto il profilo della irripetibilità delle somme ex art. 2034 c.c., corrisposte dall’Ente in bonis al lavoratore, in adempimento di un’obbligazione naturale; 4. la censura non è meritevole di accoglimento; essa è innanzitutto inammissibile perché nel decreto impugnato non vi è cenno alla questione della pretesa obbligazione naturale; secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nel provvedimento impugnato, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere – nella specie non soddisfatto - non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel meritola questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass.n. 27568del 2017). inoltre, nel motivo neanche si specifica quale sarebbe il dovere morale o sociale spontaneamente adempiuto dall’ente con il pagamento di interessi di polizza non dovuti; mentre la sussistenza di una obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (cfr. Cass. n. 19578 del 2016); 5. conclusivamente, respinto il secondo motivo di ricorso, deve essere accolto il primo, con cassazione del provvedimento impugnato limitatamente ad esso e con rinvio al Tribunale indicato in dispositivo, il quale si uniformerà a quanto statuito, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e