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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 08219/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato -1190 avverso la sentenza n. 421/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 13/10/2023 R.G.N. 289/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza pubblicata in data 5 ottobre 2023, la Corted'Appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2995/2024Blizzard [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione del Tribunale dNi umero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 8219/2026Alessandria, confermando la declaratoria di nullità dDealt a pubblicazione 02/04/2026licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato aSileymane Ba.I giudici di merito hanno ricostruito la complessa vicendarilevando che il lavoratore, originariamente dipendente dellaChimaera S.r.l., era transitato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 1° febbraio 2020 a seguito di uncambio di appalto relativo ai servizi di portierato presso unpunto vendita nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].In data 5 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. aveva tentatodi risolvere il rapporto per giustificato motivo oggettivo,inviando una lettera raccomandata all'indirizzo di Milano fornitodal dipendente all'atto dell'assunzione.

Tale missiva, tuttavia,non era stata consegnata ed era stata restituita al mittente il 9marzo 2020.Successivamente, in data 28 aprile 2020, la società avevareiterato il recesso inoltrandolo al nuovo indirizzo di residenzadel lavoratore.2.

La Corte territoriale ha confermato la ritenuta inefficaciadel primo atto di recesso per mancato perfezionamento delprocedimento notificatorio e ha dichiarato, poi, la nullità delsecondo licenziamento, siccome intimato in violazione dellamoratoria disposta dall'art. 46 del D.L. 18/2020.

È stata, altresì,confermata la condanna della società al pagamento delleretribuzioni per il bimestre marzo-aprile 2020, rigettandosil'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazionesollevata dal datore di lavoro.3.

Per la cassazione di tale pronunzia propone ricorsoBlizzard [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Numero registro generale 2995/2024RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 8219/20261.

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrentDeat a pubblicazione 02/04/2026denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 c.c. edell'art. 11 R.D. 262/1942, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c..Sostiene, al riguardo, che l'invio della missiva di intimazione dellicenziamento all'ultimo domicilio noto del dipendente debbaritenersi idoneo a far scattare la presunzione di conoscenza,gravando sul lavoratore l'obbligo di diligenza nel comunicareeventuali mutamenti di residenza.Il motivo è infondato.Il licenziamento, in quanto atto unilaterale recettizio, è soggettoalla disciplina dell'art. 1335 c.c., secondo cui l'atto produceeffetti nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.L'indagine in fatto compiuta dai giudici del merito ha evidenziatol'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare laregolarità del procedimento di notifica, con un approcciomotivazionale che appare a questa Corte del tutto condivisibile.Sebbene, per giurisprudenza consolidata, la presunzione diconoscenza ex art. 1335 c.c. possa operare anche senza avvisodi ricevimento qualora la consegna non sia contestata o la leggepreveda la raccomandata semplice (cfr. Cass. n. 31845/2022),tale principio non trova applicazione nel caso in esame.

Ove siacontestato il pervenimento dell’atto a destinazione, la provadella mera spedizione non è infatti sufficiente: è indispensabiledimostrare il perfezionamento dell'iter notificatorio tramitel’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza(Cass. n. 19232/2018).L'iter logico-giuridico seguito dalla Corte d'appello risultacorretto là dove rileva che, a fronte di un mutamento diresidenza del destinatario, il procedimento debba ritenersiirrimediabilmente viziato per l’assenza delle attestazioni ufficialidell'agente postale.

Difettano, in particolare, le indicazionisottoscritte circa le attività di ricerca, le ragioni del manNcumaetroo r egistro generale 2995/2024Numero sezionale 1190/2026recapito, il deposito del plico e la data di restituzione al miNttuemenrot edi. r accolta generale 8219/2026Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. si è limitata a produrrDeat a pubblicazione 02/04/2026una mera 'videata' tratta dal portale web di [OSCURATO:PERSONA],documento privo di fede privilegiata e inidoneo a surrogare lecertificazioni dell'ufficiale postale relative alla compiuta giacenzao ai protocolli di ricerca (cfr. Cass. n. 12822/2016).Tali risultanze informatiche, indicanti genericamente la'lavorazione' o la 'restituzione' del plico, restano del tuttoirrilevanti ai fini del superamento del vizio di legge, avendocorrettamente accertato il giudice di merito l'inoperatività dellapresunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c. per mancatoperfezionamento del procedimento di notifica.2.

Con il secondo motivo si censura la decisione impugnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 D.gs. n. 23 del2015 sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,allegandosi l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione allaspecie della tutela reale.Il motivo è infondato.Accertata l'inefficacia giuridica del primo licenziamento, pereffetto della mancata consegna della missiva al destinatario, ilrapporto di lavoro deve ritenersi assistito dalla stabilitàgarantita dalla legislazione emergenziale vigente alla data del28 aprile 2020.Il divieto di licenziamento per ragioni economiche, sancitodall'art. 46 del D.L. 18/2020 e successive proroghe, chevietavano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo,configura una norma imperativa la cui violazione determina lanullità del recesso.Come chiarito da questa Corte (cfr. fra le altre, Cass. n. 26634del 2024, Cass. n. 11249 del 2025), la disposizione di cui almentovato art. 46, primo comma d.l. 18/2020 conv. in legge n.27/2020, secondo cui, nel periodo di emergenza pandeNmumiecrao r egistro generale 2995/2024Numero sezionale 1190/2026specificato nella disposizione, il datore di lNauvmoeror odi, r accolta generale 8219/2026indipendentemente dal numero dei dipendenti, “non puDòat a pubblicazione 02/04/2026recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensidell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604” riveste naturadi norma speciale; essa è ispirata dalla specifica ratio di tuteladei lavoratori dalle conseguenze negative sull’occupazionederivanti dal blocco o dalla riduzione dell’attività produttivaconseguente all’emergenza COVID 19.In tale contesto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs.23/2015, la sanzione della nullità comporta inderogabilmente latutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, l. n.300 del 1970, prescindendo totalmente dal requisitodimensionale dell'impresa, il quale rileva solo per le ipotesi diillegittimità del licenziamento diverse dalla nullità o dalladiscriminazione.3.

Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. deduce laviolazione delle norme in materia di obbligazioni e contratti,sostenendo che il blocco delle attività per ordine della pubblicaautorità (integrando un factum principis) avrebbe reso laprestazione oggettivamente impossibile, esonerando il datore dilavoro dal pagamento della retribuzione.Il motivo è infondato.Secondo i principi generali di effettività e corrispettività delleprestazioni, la retribuzione spetta al lavoratore a frontedell'esecuzione della prestazione, salvo che il datore di lavoroversi in una situazione di mora credendi.

Se, da un lato, sonovalidi i patti di sospensione del rapporto - i quali non integranorinunzia a diritti futuri poiché la perdita del corrispettivo derivadalla mancata prestazione (Cass. n. 2734/2008; Cass. n.9475/2009) - dall'altro rimane fermo il divieto per il datore dilavoro di sospendere unilateralmente il rapporto al di fuori delleNumero registro generale 2995/2024ipotesi di impossibilità totale o parziale ex artt. 1463 e 1464 c.cN. umero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 8219/2026Di tali ipotesi il datore di lavoro deve fornire prova rigorosaDa,t a pubblicazione 02/04/2026senza che possano assumere rilievo eventi riconducibili allagestione imprenditoriale, inclusi la contrazione o l'esaurimentodell'attività produttiva.Ne consegue che la sospensione unilaterale configura un'ipotesidi mora credendi, che esonera il dipendente dall'onere diprovare la messa a disposizione delle proprie energie lavorativee gli garantisce il diritto alla retribuzione (Cass. n. 37716/2022;Cass. n. 17013/2025).Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente applicatotali principi alla peculiare fattispecie del blocco delle attivitàeconomiche per l'emergenza Covid-19.

Sebbene il factumprincipis impedisse lo svolgimento dell'attività d’impresa,occorre considerare che l'ordinamento ha proceduto a unatipizzazione del rischio: attraverso il sistema degliammortizzatori sociali emergenziali (D.L. 18/2020), illegislatore ha sottratto la gestione dell'impossibilitàsopravvenuta alla disciplina ordinaria dei contrattisinallagmatici, offrendo al datore di lavoro la possibilità dipreservare il rapporto senza sostenerne il costo diretto.L'impedimento pandemico non era dunque insuperabile, haritenuto la Corte, ma 'gestibile' attraverso l'attivazione deiprotocolli di protezione sociale.

L'omessa richiesta della CIGO odel FIS da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. - dettata dalsoggettivo e infondato convincimento che il rapporto fosse giàrisolto - trasmuta l'impossibilità esterna in una sceltaorganizzativa interna, i cui effetti negativi non possono ricaderesulla parte lavoratrice.Tale omissione, configurando una violazione dei doveri dicorrettezza e buona fede, impedisce di invocare l'impossibilitàsopravvenuta della prestazione e cristallizza la situazione dimora credendi del datore, con il conseguente obbligNoum edroi r egistro generale 2995/2024Numero sezionale 1190/2026corrispondere le retribuzioni maturate.

Numero di raccolta generale 8219/20264.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorsDoat a pubblicazione 02/04/2026deve essere respinto.Nulla sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attivitàdifensiva da parte dell’intimato.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso.

Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteAdriana Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];2026 - intimato -1190 avverso la sentenza n. 421/2023 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 13/10/2023 R.G.N. 289/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza pubblicata in data 5 ottobre 2023, la Corted'Appello di Torino ha respinto l'impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] registro generale 2995/2024Blizzard [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione del Tribunale dNi umero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 8219/2026Alessandria, confermando la declaratoria di nullità dDealt a pubblicazione 02/04/2026licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato aSileymane Ba.I giudici di merito hanno ricostruito la complessa vicendarilevando che il lavoratore, originariamente dipendente dellaChimaera S.r.l., era transitato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 1° febbraio 2020 a seguito di uncambio di appalto relativo ai servizi di portierato presso unpunto vendita nel [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].In data 5 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. aveva tentatodi risolvere il rapporto per giustificato motivo oggettivo,inviando una lettera raccomandata all'indirizzo di Milano fornitodal dipendente all'atto dell'assunzione. Tale missiva, tuttavia,non era stata consegnata ed era stata restituita al mittente il 9marzo 2020.Successivamente, in data 28 aprile 2020, la società avevareiterato il recesso inoltrandolo al nuovo indirizzo di residenzadel lavoratore.2. La Corte territoriale ha confermato la ritenuta inefficaciadel primo atto di recesso per mancato perfezionamento delprocedimento notificatorio e ha dichiarato, poi, la nullità delsecondo licenziamento, siccome intimato in violazione dellamoratoria disposta dall'art. 46 del D.L. 18/2020. È stata, altresì,confermata la condanna della società al pagamento delleretribuzioni per il bimestre marzo-aprile 2020, rigettandosil'eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazionesollevata dal datore di lavoro.3. Per la cassazione di tale pronunzia propone ricorsoBlizzard [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a tre motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.Numero registro generale 2995/2024RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 8219/20261. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrentDeat a pubblicazione 02/04/2026denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 c.c. edell'art. 11 R.D. 262/1942, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c..Sostiene, al riguardo, che l'invio della missiva di intimazione dellicenziamento all'ultimo domicilio noto del dipendente debbaritenersi idoneo a far scattare la presunzione di conoscenza,gravando sul lavoratore l'obbligo di diligenza nel comunicareeventuali mutamenti di residenza.Il motivo è infondato.Il licenziamento, in quanto atto unilaterale recettizio, è soggettoalla disciplina dell'art. 1335 c.c., secondo cui l'atto produceeffetti nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario.L'indagine in fatto compiuta dai giudici del merito ha evidenziatol'inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare laregolarità del procedimento di notifica, con un approcciomotivazionale che appare a questa Corte del tutto condivisibile.Sebbene, per giurisprudenza consolidata, la presunzione diconoscenza ex art. 1335 c.c. possa operare anche senza avvisodi ricevimento qualora la consegna non sia contestata o la leggepreveda la raccomandata semplice (cfr. Cass. n. 31845/2022),tale principio non trova applicazione nel caso in esame. Ove siacontestato il pervenimento dell’atto a destinazione, la provadella mera spedizione non è infatti sufficiente: è indispensabiledimostrare il perfezionamento dell'iter notificatorio tramitel’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza(Cass. n. 19232/2018).L'iter logico-giuridico seguito dalla Corte d'appello risultacorretto là dove rileva che, a fronte di un mutamento diresidenza del destinatario, il procedimento debba ritenersiirrimediabilmente viziato per l’assenza delle attestazioni ufficialidell'agente postale. Difettano, in particolare, le indicazionisottoscritte circa le attività di ricerca, le ragioni del manNcumaetroo r egistro generale 2995/2024Numero sezionale 1190/2026recapito, il deposito del plico e la data di restituzione al miNttuemenrot edi. r accolta generale 8219/2026Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. si è limitata a produrrDeat a pubblicazione 02/04/2026una mera 'videata' tratta dal portale web di [OSCURATO:PERSONA],documento privo di fede privilegiata e inidoneo a surrogare lecertificazioni dell'ufficiale postale relative alla compiuta giacenzao ai protocolli di ricerca (cfr. Cass. n. 12822/2016).Tali risultanze informatiche, indicanti genericamente la'lavorazione' o la 'restituzione' del plico, restano del tuttoirrilevanti ai fini del superamento del vizio di legge, avendocorrettamente accertato il giudice di merito l'inoperatività dellapresunzione di conoscibilità ex art. 1335 c.c. per mancatoperfezionamento del procedimento di notifica.2. Con il secondo motivo si censura la decisione impugnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 D.gs. n. 23 del2015 sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,allegandosi l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione allaspecie della tutela reale.Il motivo è infondato.Accertata l'inefficacia giuridica del primo licenziamento, pereffetto della mancata consegna della missiva al destinatario, ilrapporto di lavoro deve ritenersi assistito dalla stabilitàgarantita dalla legislazione emergenziale vigente alla data del28 aprile 2020.Il divieto di licenziamento per ragioni economiche, sancitodall'art. 46 del D.L. 18/2020 e successive proroghe, chevietavano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo,configura una norma imperativa la cui violazione determina lanullità del recesso.Come chiarito da questa Corte (cfr. fra le altre, Cass. n. 26634del 2024, Cass. n. 11249 del 2025), la disposizione di cui almentovato art. 46, primo comma d.l. 18/2020 conv. in legge n.27/2020, secondo cui, nel periodo di emergenza pandeNmumiecrao r egistro generale 2995/2024Numero sezionale 1190/2026specificato nella disposizione, il datore di lNauvmoeror odi, r accolta generale 8219/2026indipendentemente dal numero dei dipendenti, “non puDòat a pubblicazione 02/04/2026recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensidell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604” riveste naturadi norma speciale; essa è ispirata dalla specifica ratio di tuteladei lavoratori dalle conseguenze negative sull’occupazionederivanti dal blocco o dalla riduzione dell’attività produttivaconseguente all’emergenza COVID 19.In tale contesto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs.23/2015, la sanzione della nullità comporta inderogabilmente latutela reintegratoria piena di cui all'art. 18, commi 1 e 2, l. n.300 del 1970, prescindendo totalmente dal requisitodimensionale dell'impresa, il quale rileva solo per le ipotesi diillegittimità del licenziamento diverse dalla nullità o dalladiscriminazione.3. Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. deduce laviolazione delle norme in materia di obbligazioni e contratti,sostenendo che il blocco delle attività per ordine della pubblicaautorità (integrando un factum principis) avrebbe reso laprestazione oggettivamente impossibile, esonerando il datore dilavoro dal pagamento della retribuzione.Il motivo è infondato.Secondo i principi generali di effettività e corrispettività delleprestazioni, la retribuzione spetta al lavoratore a frontedell'esecuzione della prestazione, salvo che il datore di lavoroversi in una situazione di mora credendi. Se, da un lato, sonovalidi i patti di sospensione del rapporto - i quali non integranorinunzia a diritti futuri poiché la perdita del corrispettivo derivadalla mancata prestazione (Cass. n. 2734/2008; Cass. n.9475/2009) - dall'altro rimane fermo il divieto per il datore dilavoro di sospendere unilateralmente il rapporto al di fuori delleNumero registro generale 2995/2024ipotesi di impossibilità totale o parziale ex artt. 1463 e 1464 c.cN. umero sezionale 1190/2026Numero di raccolta generale 8219/2026Di tali ipotesi il datore di lavoro deve fornire prova rigorosaDa,t a pubblicazione 02/04/2026senza che possano assumere rilievo eventi riconducibili allagestione imprenditoriale, inclusi la contrazione o l'esaurimentodell'attività produttiva.Ne consegue che la sospensione unilaterale configura un'ipotesidi mora credendi, che esonera il dipendente dall'onere diprovare la messa a disposizione delle proprie energie lavorativee gli garantisce il diritto alla retribuzione (Cass. n. 37716/2022;Cass. n. 17013/2025).Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha correttamente applicatotali principi alla peculiare fattispecie del blocco delle attivitàeconomiche per l'emergenza Covid-19. Sebbene il factumprincipis impedisse lo svolgimento dell'attività d’impresa,occorre considerare che l'ordinamento ha proceduto a unatipizzazione del rischio: attraverso il sistema degliammortizzatori sociali emergenziali (D.L. 18/2020), illegislatore ha sottratto la gestione dell'impossibilitàsopravvenuta alla disciplina ordinaria dei contrattisinallagmatici, offrendo al datore di lavoro la possibilità dipreservare il rapporto senza sostenerne il costo diretto.L'impedimento pandemico non era dunque insuperabile, haritenuto la Corte, ma 'gestibile' attraverso l'attivazione deiprotocolli di protezione sociale. L'omessa richiesta della CIGO odel FIS da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. - dettata dalsoggettivo e infondato convincimento che il rapporto fosse giàrisolto - trasmuta l'impossibilità esterna in una sceltaorganizzativa interna, i cui effetti negativi non possono ricaderesulla parte lavoratrice.Tale omissione, configurando una violazione dei doveri dicorrettezza e buona fede, impedisce di invocare l'impossibilitàsopravvenuta della prestazione e cristallizza la situazione dimora credendi del datore, con il conseguente obbligNoum edroi r egistro generale 2995/2024Numero sezionale 1190/2026corrispondere le retribuzioni maturate. Numero di raccolta generale 8219/20264. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorsDoat a pubblicazione 02/04/2026deve essere respinto.Nulla sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attivitàdifensiva da parte dell’intimato.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteAdriana Doronzo