CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2020
Cassazione n. 30344/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14684-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 117, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta edifende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ELISA PAVANELLOe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 200/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14684 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel convenire in giudizio il [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire l’assegno ad personam dell’importo di € 100,00 mensili e la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della somma maturata a detto titolo nel periodo luglio 2013/agosto 2017per complessivi € 5.391,66; 2. la Corte distrettuale ha premesso che l’assegno ad personam era stato previsto nel contratto di assunzione a tempo indeterminato ma, successivamente, con verbale di conciliazione sottoscritto l’11 settembre 2012 le parti, sul presupposto che il Centro non poteva erogare indennità non espressamente previste dal C.C.N.L. per il personale del comparto enti locali, avevano stabilito che la somma sarebbe stata erogata a titolo di retribuzione di posizione organizzativa e/o indennità per specifiche responsabilità e sarebbe stata assoggettata alla disciplina prevista per il C.C.N.L. in relazione alle suddette indennità; 3. il giudice d’appello, nell’interpretare il verbale di conciliazione, ha escluso che la garanzia del mantenimento, concessa nell’immediato, potesse operare anche per il futuro ed a prescindere dal rispetto delle disposizioni contrattuali, perché, interpretato nei termini sollecitati dall’appellato, l’accordo avrebbe consentito di fatto l’erogazione dell’assegno ad personamche, invece, nelle premesse dell’atto era stato ritenuto contrastante con gli obblighi imposti all’azienda in tema di contenimento degli oneri contrattuali e delle voci retributive; 4. l’importo mensile, pertanto, aveva perso la natura originaria ed era divenuto indennità soggetta alla regolamentazione prevista per le specifiche responsabilità sicché,legittimamente, non era stato erogato una volta che la posizione ricoperta di responsabile di laboratorio non era stata più inclusa, a partire dall’anno formativo 2013/2014, fra le specifiche responsabilità; 5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali il Centro formativo [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con tempestivo controricorso, illustrato da memoria; Ric. 2021 n. 14684 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1373 cod. civ. perché, a detta del ricorrente, con il verbale di conciliazione il Centro si era impegnato a conservare l’assegno, sia pure riconducendolo all’istituto delle specifiche responsabilità, e, pertanto, non poteva il datore di lavoro modificare unilateralmente il compenso, rendendosi inadempiente agli obblighi assunti con il richiamato accordo; 2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione del principio irriducibilità della retribuzione sancito dall’art. 2103 cod. civ. violato in quanto, sia pure a seguito della mancata previsione di una specifica responsabilità, il Centro aveva finito per corrispondere al lavoratore un trattamento economico inferiore a quello pattuito; 3. con il terzo motivo, ricondotto al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti e, richiamato il principio secondo cui le voci retributive connesse a particolari modalità di svolgimento del lavoro possono essere soppresse solo qualora la prestazione venga modificata, sostiene che la Corte avrebbe dovuto tener conto delle deposizioni testimoniali, dalle quali era emerso l’ininterrotto svolgimento delle funzioni di responsabile del laboratorio; 4. la medesima rubrica è anteposta al quarto motivoche addebita al giudice d’appello di avere ignorato le premesse dell’accordo, con le quali le parti avevano chiaramente manifestato la volontà di mantenere immutata la retribuzione complessiva; 5. il primo ed il quarto motivo sono inammissibili perché, anche a voler tenere in disparte il mancato rispetto degli oneri processuali imposti dall’art. 366 n.6 cod. proc. civ., finiscono per censurare l’accertamento di merito compiuto dalla Corte territoriale quanto all’interpretazione del verbale di conciliazione dell’11 settembre 2012; Ric. 2021 n. 14684 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- 5.1. l’esegesi di ogni atto di autonomia negoziale è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr.Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del2014); 5.2. le valutazioni del giudice di merito in ordine all'interpretazione degli atti negoziali pertanto soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018 ); 5.3. inoltre la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazionein iure, ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un’interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004 ; Cass. n. 22979 del 2004); 5.4. a fronte dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale il ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione plausibile a lui più favorevole e non considera che, per sottrarsi alsindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni, con la conseguenza che, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); 5.5. il ricorrente, pur richiamando nella rubrica del primo motivo gli artt. 1372 e 1373 cod. civ., non specifica le ragioni per le quali quelle norme sarebbero state violate e, con il quarto motivo, inammissibilmente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo in relazione alle premesse dell’accordo che, oltre a non costituire un fatto storico, sono state comunque valutate nel loro complesso dalla Corte territoriale, la quale ha tenuto conto della dichiarata volontà di garantire il mantenimento della retribuzione,ma ha aggiunto che quella garanzia doveva essere coordinata con l’esigenza, egualmente precisata nell’accordo, di rispettare le previsioni della contrattazione collettiva; 6. il secondo ed il terzo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati; Ric. 2021 n. 14684 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- 6.1. non è in contestazione l’applicazione al rapporto oggetto di causa del CCNL per il personale del comparto degli enti locali e dei principi ai quali è ispirata la disciplina contrattuale delle posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità, istituti richiamati entrambi nel verbale di accordo sottoscritto dalle parti; 6.2. questa Corte da tempo ha affermato che le posizioni organizzative e gli incarichi di elevata professionalità costituiscono posizioni di lavoro che non determinano un mutamento di profilo professionale o di area, ma comportano solo l’attribuzione « di una funzione ad tempusdi alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto –è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva » ( Cass. S.U. n. 16540/2008; Cass. n. 20855/2015; Cass. n. 8141/2018); 6.3 il ricordato orientamento è stato richiamato e condiviso dalla Corte Costituzionale la quale, proprio facendo leva sulla temporaneità dell’incarico e sull’assenza di un mutamento definitivo di status, ha escluso che il conferimento delle posizioni organizzative e degli incarichi di elevata responsabilità (cosiddette POER) debba essere assoggettato al rispetto della regola del concorso pubblico ( Corte Cost. n. 164/2020) ed ha evidenziato che l’ente, nel procedere all’individuazione ed all’assegnazione delle funzioni, esprime la propria discrezionalità nell’organizzazione amministrativa, con la conseguenza che la scelta operata deve solo rispondere ai principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza che presiedono ad ogni attività amministrativa (Corte Cost. n. 128/2020); 6.4. i CCNL per il personale del comparto degli enti locali hanno previsto, in aggiunta alle posizioni organizzative ed agli incarichi di elevata professionalità, da conferire ai dipendenti inquadrati nell’area D nel rispetto delle condizioni procedurali e sostanziali previste dalla relativa disciplina, l’indennità per specifiche responsabilità ( art. 17 lett. f CCNL 1.4.1999, come modificato dall’art. 36 CCNL 22.1.2004 e dall’art. 7 CCNL 9.5.2006) di importo non superiore ad € 2.500,00 annui, da attribuire in relazione alle risorse del fondo finalizzato a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e ad incentivare la produttività ( art. 15 del CCNL 1.4.1999) e sulla base delle condizioni stabilite dalla contrattazione decentrata; 6.5. valgono per l’indennità in parola i medesimi principi affermati quanto alle P.O. ed alle P.O.E.R. e, pertanto, da un lato, il conferimento dell’incarico non comporta l’assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, dall’altro la voce stipendiale, condizionata dalle Ric. 2021 n. 14684 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- scelte organizzative della [OSCURATO:PERSONA] e dalla disponibilità delle risorse, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, invocato dal ricorrente; 6.6. si tratta di istituti contrattuali che, da un lato, rispondono all’esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento), dall’altro, però, valorizzano le scelte organizzative della [OSCURATO:PERSONA] da coniugare con la disponibilità delle risorse ( che assume peculiare rilievo nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo, con la conseguenza che l’attribuzione dell’incarico non fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo; 6.7. dalle considerazioni che precedono discende, dunque, l’infondatezza del secondo motivo e la non decisività del fatto storico (lo svolgimento delle mansioni di responsabile di laboratorio) che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare; 7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 8. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter