CassazionedecretoSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24882/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TTA AMMINISTRATIVA, in persona del2026 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope3242 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il14/07/2025 R.G.N. 48440/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17552/2025Numero sezionale 3242/2026Data pubblicazione 31/08/20261. Il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha respintol’opposizione allo stato passivo della liquidazione coattaamministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], dipendente sino al 2017 coninquadramento Area B -posizione economica B2, che avevachiesto l’ammissione al passivo per differenze di compensoincentivante riferite agli anni 2011-2013 (quantificate in €25.500,90), avendo percepito in tali anni somme ridotte rispettoagli anni precedenti, atteso che l’Ente aveva dovuto pagare, inesito a contenzioso giudiziario, somme a tale titolo e arretratidovuti ai lavoratori a tempo determinato, inizialmente esclusi(in favore dei soli dipendenti di ruolo) dalla ripartizione delpremio a carico del Fondo per il miglioramento dell’efficienzadell’Ente.2. Il Tribunale ha ritenuto che il compenso incentivante noncostituisca un diritto certo nel suo ammontare, essendosubordinato a performance e disponibilità del Fondo, e che l’Entenon poteva incrementare il Fondo per il trattamento accessorioa causa del vincolo di spesa ex art. 9 d.l. n. 78/2010.3. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di unico articolato motivo; resiste concontroricorso ESACRI in LCA.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Parte ricorrente censura la pronuncia impugnata perviolazione e falsa applicazione (art.360, n. 3, c.p.c.) dell’art.2103 c.c. e del principio di irriducibilità della retribuzione, degliartt. 31 e 32 CCNL 1998/1999 [OSCURATO:PERSONA] NonEconomici, dell’art. 61, comma 1 bis, d. lgs. n. 165/2001,dell’art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n.122/2010), per avere il Tribunale negato l’irriducibilità delNumero registro generale 17552/2025Numero sezionale 3242/2026compenso incentivante già maturato e per non aver consNiudmeerroa dti ora ccolta generale 24882/2026Data pubblicazione 31/08/2026la possibilità di reperire risorse fuori Fondo per pagare gliarretrati ai lavoratori a termine.2. Il motivo non è fondato.3. Posto che il compenso incentivante di cui all'art. 32 delCCNL EPNE 1999-2001, legato al raggiungimento di determinatie specifici obiettivi, non è incompatibile con la naturadeterminata del rapporto di lavoro, sicché la mancatacorresponsione anche ai dipendenti a tempo determinato (nellaspecie, della [OSCURATO:PERSONA]) si pone in contrasto con ladisciplina contrattuale di settore e, data l'assenza di ragionioggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con ildivieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato elavoratori a tempo indeterminato sancito dall'art. 6 del d.lgs. n.368/2001, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell'accordoquadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttivan. 99/70/CEE (Cass. n. 715/2020, n. 196/2016, n.23847/2015), non è pertinente il richiamo al principio diirriducibilità della retribuzione con riguardo alla conseguenteripartizione del Fondo tra un numero maggiore di lavoratori (diruolo e a termine) da parte dei lavoratori di ruolo che hannovisto, per l’ampliamento della platea degli aventi diritto, unariduzione del compenso loro spettante a tale titolo.4. Infatti, il compenso in esame non costituisce unacomponente fissa e continuativa del trattamento retributivofondamentale, ed è, dunque, sottratto all'applicazione delprincipio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionatodalle scelte organizzative della [OSCURATO:PERSONA], daconiugare con la disponibilità delle risorse, scelte che sonorivedibili nel tempo (cfr. i principi espressi da Cass. n.30344/2022, nonché da Cass. n. 12762/2023, n. 32261/2021,Numero registro generale 17552/2025Numero sezionale 3242/2026n. 25161/2015 in materia di legittimità della riduzioneNu mee rod dei ral ccolta generale 24882/2026Data pubblicazione 31/08/2026conseguente recupero del compenso incentivante qualora ilrelativo diritto non si sia perfezionato nei suoi elementicostitutivi, integrati dalla prestazione lavorativa, dalla compiutaverifica del raggiungimento degli obiettivi e dalla ripartizionedell'apposito fondo a seguito di accordo sindacale).5. Quanto ai profili collegati al mancato reperimento dimaggiori risorse per il Fondo, essi si traducono in un auspicio,ma non trovano fondamento normativo. Il Tribunale haefficacemente spiegato che si tratta di compenso collegato allaverifica di obiettivi individuali e collettivi, le cui risorse nondipendono solo dall’Ente, e per la cui ripartizione è prevista unaprocedura sindacale.6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato nel suocomplesso.7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate comeda dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio cheliquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 3 luglio 2026.La PresidenteIrene Tricomi