CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34819/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21271 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cesco Canino (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, VialeBruno Buozzi n. 9 9 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:notificaPEC – indirizzoinpubblici registri –esclusione AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 443 / 2/ 2022 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 2 . 2 .20 22 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Calabria veniva parzialmente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore dell’AGO e , nel resto , veniva accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la sentenza n.4492/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza diaccoglimento del ricorso introduttivo . Il ricorso era stato proposto contro l’ intimazione di pagamento notificat a dall’agente della riscossione a [OSCURATO:PERSONA] via PEC e gli atti sottostanti, nello specificole cartelle di pagamento e l’avviso di accertamento. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamento , le sottostanti cartelle di pagamento e l’avviso di accertamento , ritenendo irrituale la notificazione dell’intimazionedi pagamento, effettuata a mezzo PEC e inesistente lanotificazione degli atti sottostanti. Ilgiudice d’appello declinava la giurisdizione in favore dell’AGO per quantoattinente ai crediti erariali portati dalle cartelle di pagamento percontravvenzioni al codice della strada. Perquanto riguardava la notificazione degli atti prodromici, il giudice ritenevache l'Agenzia avesse dimostrato in appello che le cartelle di pagamento presupposte all’intimazione erano state ritualmente notificate al contribuente. Inoltre, accertava che l’intimazione di pagamentonotificata al contribuente era un documento informatico nativodigitale, convertito in formato PDF e poi notificato alla parte, non necessitante di attestazione di conformità stante la sua origine digitale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente,affidato a d un unico motiv o , che illustra con memoria exart.380-bis.1 cod. proc. civ. , al quale l’agente della riscossione ha replicatocon controricorso . Consideratoche: 1. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello, perviolazione de gli art t . 3 bis l . n. 53/1994 e dell’art. 16 - ter del d.l. n.179/2012, 26 d.P.R. n. 602/73 e 60 del d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente prospetta l’assoluta inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento e di cinque sottostanti cartelle di pagamentoe la conseguente nullità insanabile degli atti, per essere stati inviati dall’agente della riscossione tramite indirizzi PEC non presentiin alcuna banca dati di pubblici registri dei domicili digitali previsti dagli artt. 4, 16 e 16 - ter del citato d.l. 179/2012 , nonché l’inesistenzadella notifica del sottostante avviso di accertamento per non aver depositato agli atti del presente giudizio l’avviso di ricevimento. 2.In via preliminare , va disattesa l’eccezione del la controricorrente di pretesa novità della questione sulla ritualità delle notifiche eseguitea mezzo PEC dall’Agente della riscossione, a suo dire non specificamentemenzionata nel ricorso introduttivo del giudizio, dal momentoche la ritualità della notifica dell’intimazione di pagamento edegli atti sottostanti da parte dell’agente della riscossione è stata postaa base del ricorso introduttivo .3.Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile . 3.1 Le Sezioni Unite d i questa Corte con sentenza n. 15979 del18/05/2022 hanno già esaminato la doglianza relativa a lla notifica del ricorso proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del Ministero della Giustizia, renderebbe invalido l’atto cos ̀ spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale . La Corte ha dismesso la questione in applicazionedel criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. Sez . U 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021) . È stato considerato, in primo luogo, rilevante che la relata di notifica del ricorso sia riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC, con attestazione di conformit̀ del documento analogico rispetto all’originale in versione informatica. Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto integrato il principio,già statuito da questa Corte ( cfr. Cass. 20039/2020, Cass.6912/2022) per cui vale la copia analogica della ricevuta di certificarel'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui ̀ onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato,deduzione e prova non fornite . 3.2Inoltre, la Sezione tributaria ( v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 18684 del03/07/2023; cfr. anche 932/2023 ) ha specificamente esaminato ladoglianza, con riferimento alla notifica di atto amministrativo da partedell’agente della riscossione . E’ stato così affermato, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione, che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI - P EC non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmentericavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al dirittodi difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dipagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente intale registro. 3.2.1. [OSCURATO:PERSONA] prende atto di un pregresso orientamento della giurisprudenzadi merito , richiamato anche nella memoria illustrativa (che,peraltro, evoca decisioni tutte anteriori all’arresto delle Sezioni Unitee alle specifiche pronunce della Corte sopra richiamate) , che reputa giuridicamente inesistente la notifica a mezzo PEC delle cartelleda indirizzi diversi da quelli risultanti da un pubblico registro. Viene al proposito sovente richiamata la disciplina delle notifiche telematichedi cui all’articolo 3 - bis, comma 1, della legge n.53/1994, cheprevede che la notificazione con modalità telematica sia eseguita a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblicielenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici. La notificazione secondo la previsione ult. cit. puòessere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi, ovveroda uno dei registri di cui all’articolo 16 - ter del D . l . 18 ottobre 2012,n. 179 (I NA , Reginde e INI - PEC ). Talequadro normativo è preciso e chiaro, ma l’inosservanza di tale disciplina – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente - non determina di per sé l’inesistenza della notificazione secondo il Collegio. 3.2.2.Già d a tempo la Corte di c assazione (cfr. Sez. U. sentenze 20 luglio 2016, n. 14916 e 1491 7 con riferimento al ricorso per Cassazione, n.20659/2017 quanto alle impugnazioni in generale e poiquanto ai provvedimenti, tra le tante, n.23903/2018) ha chiarito che ̀ necessario delimitare la categoria dell’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione ai soli casi in cui l’atto sia privodei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie.I requisiti indispensabili per l’esistenza della notificazione consistononell’attivit̀ di trasmissione dell’atto svolta da un soggetto qualificato a compierla e nella fase di consegna in senso lato. Soltantola notificazione priva di uno di tali elementi pu ò̀ considerarsi inesistentee improduttiva di effetti senza possibilit ̀̀ di sanatoria , a differenzadi quanto desume i l ricorrente nella memoria illustrativa . In applicazione di tale condiviso orientamento, allorquando la notifica PEC risulti essere stata regolarmente ricevuta, come ad esempio attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio,non risulta leso il diritto di difesa del ricorrente che abbia regolarmente instaurato il giudizio impugnando il provvedimento davantial giudice . 3.2.3. In conclusione, alla luce dei consolidati e ripetuti principi di questa Corte, in caso di notificazione a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento da parte dell'agente della riscossione, il mancato rispettodegli articoli 3 - bis, comma 1, legge n.53/1994 e 16 - ter , d.l. 18ottobre 2012, n. 179 per estraneità dell'indirizzo del mittente dai pubblici registri (INA, Reginde e INI - Pec) non determina di per sé l’inesistenza della notificazione se l’identificazione del soggetto qualificatoa compierla e la fase di consegna in senso lato emergono dallaricevuta di avvenuta consegna del messaggio , occorrendo che l’interessato evidenzi quali eventuali pregiudizi sostanziali al diritto didifesa abbia subito. Orbene,nel caso in esame non è stata fornita dal ricorrente prova di pregiudiziall’esercizio del diritto di difesa , dipesi dalla ricezione della notificadell’intimazione da un indirizzo diverso da quello telematico presentein tale registro, avendo tempestivamente e compiutamente impugnatoil provvedimento davanti alla corretta autorità giudiziaria evocandoin giudizio il mittente esattamente identificato.3.3 Quanto poi alla contestazione relativa al la prova della notifica dell’avvisodi ricevimento sottostante l’intimazione , la deduzione a riguardocontenuta in ricorso è inammissibile . 3.3.1.In primo luogo, la questione è eterogene a rispetto al resto del motivo, tutto costruito come violazione di legge in riferimento alla notifica PEC delle cartelle di pagamento. Neppure la memoria illustrativa del ricorrente fa più riferimento alla prospettazione inizialecirca questione , peraltro accennata , nel ricorso in cui in poche righe. 3.3.2.In secondo luogo, la deduzione è aspecifica, poiché la notifica dell’avvisonon è neppure riprodotta in ricorso neppure nella parte checoncerne la spedizione e non è affatto chiara la decisività della questione,ulteriore concorrente profilo di inammissibilità del profilo didoglianza. 4. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolatecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.300,00 per compensi , oltre a spese prenotatea debito