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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11536/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12272/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro -intimati- avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] n. 15664/2022 depositata il23/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente in data 21 novembre 2022 veniva raggiunto da un decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Varese e dal contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. emesso dal Questore di Varese.

In data 23 novembre 2022 aveva luogo l’udienza di convalida del trattenimento davanti al Giudice di pace di Torino nel corso della quale il ricorrente esponeva che il suo passaporto, in corso di validità, era in possesso della Questura circostanza che veniva confermata dalla stessa Questura.

La difesa si opponeva quindi alla convalida , deducendo che non fosse giustificata la mancata concessione di una misura alternativa al trattenimento ai sensi dell’art. 14 comma 1 bis TUI, non trattandosi di espulsione per pericolosità sociale e disponendo lo straniero di passaporto.

Il G iudice di pace ha convalidato il trattenimento.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il cittadino straniero affidandosi a due motivi.

L’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost.; la motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento; l’ omesso esame delle deduzioni difensive; la violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 3 ), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 1 bis, D. Lgs.286/98 15, par. 1, Direttiva 2008/115/CE per la mancata concessione delle misure alternative in luogo del trattenimento.

Il ricorrente deduce che il Questore di Varese avrebbe dovuto valutare l’adozione di una delle misure alternative al trattenimento previste dall’art. 14, c. 1 bis, D. Lgs 286/98. 3.-Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass.

S.U. 8053/2014).

Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, poiché essa, benché graficamente esistente, non rend e , tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, violando anche l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida con decreto motivato (Cass.18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022M Cass.2826/2023; Cass. 9068/2023; Cass. 13324/2023). [OSCURATO:PERSONA] di pace si è limitato ad una motivazione stereotipata e apodittica, così espressa “, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98,atteso che: non sono emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione né sono state documentate circostanze di cui all’art. 19 T.U.I; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l’espatrio”.

Segnatamente, il Giudice di pace non ha reso posizione sulla proporzionalità della misura, a fronte della deduzione difensiva di essere in possesso di passaporto, non tenendo in conto il principio già espresso da questa Corte, peraltro in un caso analogo, secondo il quale il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero(Cass. n. 18409 del 28/06/2023).

Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato.

Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, con decisione nel merito, poiché il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. 4.-Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (Cass.

S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R. n., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12272/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro -intimati- avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] n. 15664/2022 depositata il23/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente in data 21 novembre 2022 veniva raggiunto da un decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Varese e dal contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. emesso dal Questore di Varese. In data 23 novembre 2022 aveva luogo l’udienza di convalida del trattenimento davanti al Giudice di pace di Torino nel corso della quale il ricorrente esponeva che il suo passaporto, in corso di validità, era in possesso della Questura circostanza che veniva confermata dalla stessa Questura. La difesa si opponeva quindi alla convalida , deducendo che non fosse giustificata la mancata concessione di una misura alternativa al trattenimento ai sensi dell’art. 14 comma 1 bis TUI, non trattandosi di espulsione per pericolosità sociale e disponendo lo straniero di passaporto. Il G iudice di pace ha convalidato il trattenimento. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il cittadino straniero affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5-bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost.; la motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento; l’ omesso esame delle deduzioni difensive; la violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell'art. 360, n. 3 ), c.p.c. in relazione agli artt. 14, c. 1 bis, D. Lgs.286/98 15, par. 1, Direttiva 2008/115/CE per la mancata concessione delle misure alternative in luogo del trattenimento. Il ricorrente deduce che il Questore di Varese avrebbe dovuto valutare l’adozione di una delle misure alternative al trattenimento previste dall’art. 14, c. 1 bis, D. Lgs 286/98. 3.-Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass. S.U. 8053/2014). Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, poiché essa, benché graficamente esistente, non rend e , tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, violando anche l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida con decreto motivato (Cass.18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022M Cass.2826/2023; Cass. 9068/2023; Cass. 13324/2023). [OSCURATO:PERSONA] di pace si è limitato ad una motivazione stereotipata e apodittica, così espressa “, rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98,atteso che: non sono emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione né sono state documentate circostanze di cui all’art. 19 T.U.I; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 al momento non è disponibile idoneo vettore ed è necessario acquisire documento valido per l’espatrio”. Segnatamente, il Giudice di pace non ha reso posizione sulla proporzionalità della misura, a fronte della deduzione difensiva di essere in possesso di passaporto, non tenendo in conto il principio già espresso da questa Corte, peraltro in un caso analogo, secondo il quale il giudice del merito è tenuto ad esprimere un giudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possa essere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero(Cass. n. 18409 del 28/06/2023). Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, con decisione nel merito, poiché il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. 4.-Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R. n., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso. P.Q.M. accoglie il primo motivo di r