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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 02826/2023

Testo disponibile della fonte

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e di Torino ha convalidato il suo trattenimento nel Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Torino “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, co.5 d.lgs. 286/1998, disposto in data 5/11/2021 dal questore di Como a seguito di rilievo che a carico del predetto risultava emesso in data 3/8/2021 (e notificato il 4/8/2021) provvedimento di espulsione assunto dal prefetto di Palermo ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett c), d.lgs. 286/1998.

2. Assume il ricorrente che il 6/11/2021 la Questura di Torino aveva trasmesso al giudice di pace gli atti per la convalida del trattenimento; che all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura aveva chiesto la convalida del trattenimento.

Il signor Nasry rilasciava dichiarazioni in merito al suo arrivo in Italia nel 2014, precisando dapprima di non essere stato trattenuto presso un centro di permanenza per il rimpatrio, poi di essere stato trattenuto per circa due mesi e mezzo presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari e di essere stato dimesso meno di un mese prima dell’udienza, precisando altresì che il trattenimento era stato successivo all’adozione del decreto di espulsione da parte del prefetto di Palermo del 3 agosto 2021.

3. In forza di tali circostanze la difesa del ricorrente si opponeva alla convalida e chiedeva l’acquisizione dei documenti relativi al trattenimento presso il CPR di Bari che si era concluso con il rilascio del ricorrente e l’adozione di un ordine di allontanamento dell’Italia entro il termine di 7 giorni ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, del d.lgs.n. 286/1998.

Aggiungeva la difesa del ricorrente che una nuova espulsione avrebbe dovuto essere adottata a seguito dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento emesso dal questore di Bari all’atto del rilascio dal CPR di Bari.

F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022 3.1 In assenza di tali documenti, pertanto, secondo la difesa del Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 ricorrente, il giudice di pace investito della convalida non poteva verificare se l’odierno ordine di trattenimento fosse o meno legittimo.

4. In effetti, il giudice di pace aveva disposto la convalida senza procedere all’acquisizione degli atti relativi all’asserito trattenimento presso il CPR di Bari né del successivo ordine di allontanamento. 4.1 In particolare, il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento limitandosi ad osservare che non erano emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione.

5. La cassazione di tale decreto è chiesta dal Nasry con ricorso affidato ad un unico motivo.

6. Gli intimati Questura di Torino e Ministero dell’interno si sono costituiti al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. considerato che

7. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, commi 4 e 5 e dell’art.5 bis d.lgs. 286/1998, nonché dell’art. 15, par. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE e dell’art. 111 co. 6 Cost, per motivazione inesistente ed apparente del provvedimento di convalida del trattenimento.

7.1. Assume il ricorrente che in udienza si era opposto alla convalida chiedendo al giudice di ordinare la produzione dei documenti relativi al trattenimento presso il centro di Bari e infatti l’ordine di trattenimento odierno era stato emesso a distanza di oltre tre mesi dall’espulsione disposta dal prefetto di Palermo, mentre il suo rilascio dal CPR di Bari si era concretizzato nell’adozione di un ordine di allontanamento dall’Italia entro il F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022 termine di sette giorni ai sensi dell’art. 14 co.5 bis del d.lgs.

Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 286/1998.

Una nuova espulsione avrebbe dovuto dunque essere adottata a seguito di inottemperanza all’ordine emesso dal questore di Bari.

8. La censura è fondata.

8.1. Secondo la disciplina prevista dall’art. 14 d.lgs. 286/1998 - nella versione applicabile ratione temporis (rubricato “Esecuzione dell’espulsione”) – lo straniero nei cui confronti è disposta l’espulsione, qualora non sia possibile eseguirla con immediatezza, può essere trattenuto per il tempo strettamente necessario in un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR).

In tale caso il trattenimento deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro le 48 ore dalla trasmissione degli atti relativi all’adozione della misura restrittiva.

Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001, il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione.

8.2. La convalida comporta la permanenza nel CPR per trenta giorni, prorogabili dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori trenta giorni.

8.3. Trascorso tale termine il questore può chiedere al giudice una o più proroghe qualora siano emersi elementi nuovi che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero ovvero ove necessario ai fini dell’organizzazione delle operazioni di rimpatrio.

In ogni caso l’art. 14 comma 5, d.lgs. 286/1998 prevede che la durata massima del trattenimento non possa essere superiore a 90 giorni, in alcuni casi prorogabili di ulteriori trenta giorni.

8.4. Ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis d.lgs. 286/1998, allorché la permanenza nel CPR non abbia consentito l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, il questore allo scopo di porre fine F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022 al soggiorno illegale ordina allo straniero di lasciare il territorio Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 nazionale nel termine di sette giorni.

8.5. Ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, la violazione dell’ordine di allontanamento costituisce illecito penale punito con multa indicata dall’art. 14 comma 5 ter e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell’ordine di allontanamento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 15 comma 5 bis.

8.6. Ciò posto, risulta dal ricorso e dalla documentazione allegata, ed ammissibile ex art. 372 cod. proc. civ., che il ricorrente subito dopo l’adozione del provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Palermo in data 3/08/2021, notificato il 4/08/2021, era stato accompagnato presso il CPR di Bari in esecuzione del provvedimento di trattenimento adottato dal questore di Palermo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ove era stato ristretto sino al 6/10/2021, allorché il questore di Bari, invece di chiedere ulteriori proroghe, ordinava al Nasry di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica dell’ordine ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998.

8.7. Dopo l’accertata violazione di detto ordine di allontanamento non risulta essere stato emesso nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell’ordine di allontanamento.

8.8. Risulta, diversamente, che sulla scorta del medesimo provvedimento di espulsione del prefetto di Palermo del 3/08/2021 sia stato adottato dal questore di Como in data 5/11/2021 un (secondo) ordine di trattenimento e che, a fronte delle eccezioni sollevate nel corso dell’udienza di convalida, il giudice abbia disposto la convalida ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998.

9. Il provvedimento di convalida del trattenimento non risulta conforme a legge.

F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022

9.1. L’art. 14, comma 4 cit. dispone che il giudice provvede alla Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13 e dal medesimo art. 14 d.lgs. 286/1998, specificamente dedicato all’esecuzione dell’espulsione.

9.2. Ne consegue che il controllo rimesso al giudice della convalida investe non solo il trattenimento, ma anche l’espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione consistente nell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, regolata dall’articolo 13 e che tale controllo deve essere condotto alla stregua di tutti gli atti che il questore è tenuto a trasmettere ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998.

9.3. Come osservato dalla Corte costituzionale nella già citata pronuncia n.105/2001, ove si affrontano specifiche questioni rilevanti per l’esame del presente ricorso, il riferimento letterale “agli atti” contenuto nel citato art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998, non può non essere inteso nel senso comprensivo non solo del “provvedimento di trattenimento, ma di tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all’esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l’accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell’espulsione.

Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l’esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia.

Il giudice dovrà infatti rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022 ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 previste dalla legge.”

9.4. Nel solco di tale lettura costituzionale delle disposizioni sulla convalida del trattenimento e della sua proroga questa Corte ha già sottolineato la portata dell’obbligo di motivazione del provvedimento di convalida quale manifestazione dell’effettività della verifica svolta dal giudice (cfr. Cass. 25875/2021; id.610/2022).

9.5. Orbene, nel caso di specie la motivazione adottata dal giudice di pace in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 d.lgs. 286/1998, secondo la quale “non sono emersi elementi tali da far ritenere la illegittimità del provvedimento di espulsione , né è stata documentata alcuna circostanza di cui all’art. 19 T.U. 286/1998”, non è coerente con le allegazioni prospettate dallo straniero in udienza e con le richieste del suo difensore risultanti dal verbale di convalida allegato al ricorso ed illustrate a pag. 3 del ricorso.

9.6. In altri termini il giudice non attesta l’avvenuta verifica, cui come si è sopra visto è pure tenuto secondo la previsione dell’art. 14 d.lgs. cit., al fine di accertare l’effettiva esistenza di un legittimo provvedimento di espulsione che giustifichi il trattenimento da convalidare.

9.7. Dal decreto impugnato non risulta essere stata effettuata dal giudice alcuna verifica su quanto allegato in ordine al precedente trattenimento e sull’esistenza o meno di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 14 comma 5 ter , d.lgs. 286/1998, nonostante ciò costituisca, secondo la scansione tracciata nell’art. 14 sopra ricostruita, il necessario presupposto della legittimità del nuovo trattenimento (fondato sull’inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal questore di Bari all’atto della cessazione del precedente trattenimento ai fini dell’esecuzione dell’espulsione disposta dal prefetto di Palermo il 3/8/2021).

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Torino ha convalidato il suo trattenimento nel Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Torino “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, co.5 d.lgs. 286/1998, disposto in data 5/11/2021 dal questore di Como a seguito di rilievo che a carico del predetto risultava emesso in data 3/8/2021 (e notificato il 4/8/2021) provvedimento di espulsione assunto dal prefetto di Palermo ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett c), d.lgs. 286/1998. 2. Assume il ricorrente che il 6/11/2021 la Questura di Torino aveva trasmesso al giudice di pace gli atti per la convalida del trattenimento; che all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Questura aveva chiesto la convalida del trattenimento. Il signor Nasry rilasciava dichiarazioni in merito al suo arrivo in Italia nel 2014, precisando dapprima di non essere stato trattenuto presso un centro di permanenza per il rimpatrio, poi di essere stato trattenuto per circa due mesi e mezzo presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Bari e di essere stato dimesso meno di un mese prima dell’udienza, precisando altresì che il trattenimento era stato successivo all’adozione del decreto di espulsione da parte del prefetto di Palermo del 3 agosto 2021. 3. In forza di tali circostanze la difesa del ricorrente si opponeva alla convalida e chiedeva l’acquisizione dei documenti relativi al trattenimento presso il CPR di Bari che si era concluso con il rilascio del ricorrente e l’adozione di un ordine di allontanamento dell’Italia entro il termine di 7 giorni ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, del d.lgs.n. 286/1998. Aggiungeva la difesa del ricorrente che una nuova espulsione avrebbe dovuto essere adottata a seguito dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento emesso dal questore di Bari all’atto del rilascio dal CPR di Bari. F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022 3.1 In assenza di tali documenti, pertanto, secondo la difesa del Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 ricorrente, il giudice di pace investito della convalida non poteva verificare se l’odierno ordine di trattenimento fosse o meno legittimo. 4. In effetti, il giudice di pace aveva disposto la convalida senza procedere all’acquisizione degli atti relativi all’asserito trattenimento presso il CPR di Bari né del successivo ordine di allontanamento. 4.1 In particolare, il giudice di pace aveva convalidato il trattenimento limitandosi ad osservare che non erano emersi elementi tali da far ritenere l’illegittimità del provvedimento di espulsione. 5. La cassazione di tale decreto è chiesta dal Nasry con ricorso affidato ad un unico motivo. 6. Gli intimati Questura di Torino e Ministero dell’interno si sono costituiti al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ. considerato che 7. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, commi 4 e 5 e dell’art.5 bis d.lgs. 286/1998, nonché dell’art. 15, par. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE e dell’art. 111 co. 6 Cost, per motivazione inesistente ed apparente del provvedimento di convalida del trattenimento. 7.1. Assume il ricorrente che in udienza si era opposto alla convalida chiedendo al giudice di ordinare la produzione dei documenti relativi al trattenimento presso il centro di Bari e infatti l’ordine di trattenimento odierno era stato emesso a distanza di oltre tre mesi dall’espulsione disposta dal prefetto di Palermo, mentre il suo rilascio dal CPR di Bari si era concretizzato nell’adozione di un ordine di allontanamento dall’Italia entro il F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022 termine di sette giorni ai sensi dell’art. 14 co.5 bis del d.lgs. Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 286/1998. Una nuova espulsione avrebbe dovuto dunque essere adottata a seguito di inottemperanza all’ordine emesso dal questore di Bari. 8. La censura è fondata. 8.1. Secondo la disciplina prevista dall’art. 14 d.lgs. 286/1998 - nella versione applicabile ratione temporis (rubricato “Esecuzione dell’espulsione”) – lo straniero nei cui confronti è disposta l’espulsione, qualora non sia possibile eseguirla con immediatezza, può essere trattenuto per il tempo strettamente necessario in un centro di permanenza per il rimpatrio (CPR). In tale caso il trattenimento deve essere convalidato dal giudice di pace territorialmente competente entro le 48 ore dalla trasmissione degli atti relativi all’adozione della misura restrittiva. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001, il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione. 8.2. La convalida comporta la permanenza nel CPR per trenta giorni, prorogabili dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori trenta giorni. 8.3. Trascorso tale termine il questore può chiedere al giudice una o più proroghe qualora siano emersi elementi nuovi che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero ovvero ove necessario ai fini dell’organizzazione delle operazioni di rimpatrio. In ogni caso l’art. 14 comma 5, d.lgs. 286/1998 prevede che la durata massima del trattenimento non possa essere superiore a 90 giorni, in alcuni casi prorogabili di ulteriori trenta giorni. 8.4. Ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis d.lgs. 286/1998, allorché la permanenza nel CPR non abbia consentito l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, il questore allo scopo di porre fine F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022 al soggiorno illegale ordina allo straniero di lasciare il territorio Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 nazionale nel termine di sette giorni. 8.5. Ai sensi dell’art. 14, comma 5 ter, la violazione dell’ordine di allontanamento costituisce illecito penale punito con multa indicata dall’art. 14 comma 5 ter e, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell’ordine di allontanamento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 15 comma 5 bis. 8.6. Ciò posto, risulta dal ricorso e dalla documentazione allegata, ed ammissibile ex art. 372 cod. proc. civ., che il ricorrente subito dopo l’adozione del provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Palermo in data 3/08/2021, notificato il 4/08/2021, era stato accompagnato presso il CPR di Bari in esecuzione del provvedimento di trattenimento adottato dal questore di Palermo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ove era stato ristretto sino al 6/10/2021, allorché il questore di Bari, invece di chiedere ulteriori proroghe, ordinava al Nasry di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica dell’ordine ai sensi dell’art. 14, comma 5 bis, d.lgs. 286/1998. 8.7. Dopo l’accertata violazione di detto ordine di allontanamento non risulta essere stato emesso nuovo provvedimento di espulsione per violazione dell’ordine di allontanamento. 8.8. Risulta, diversamente, che sulla scorta del medesimo provvedimento di espulsione del prefetto di Palermo del 3/08/2021 sia stato adottato dal questore di Como in data 5/11/2021 un (secondo) ordine di trattenimento e che, a fronte delle eccezioni sollevate nel corso dell’udienza di convalida, il giudice abbia disposto la convalida ai sensi dell’art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998. 9. Il provvedimento di convalida del trattenimento non risulta conforme a legge. F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022 9.1. L’art. 14, comma 4 cit. dispone che il giudice provvede alla Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 convalida, con decreto motivato, entro le 48 ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 13 e dal medesimo art. 14 d.lgs. 286/1998, specificamente dedicato all’esecuzione dell’espulsione. 9.2. Ne consegue che il controllo rimesso al giudice della convalida investe non solo il trattenimento, ma anche l’espulsione amministrativa nella sua specifica modalità di esecuzione consistente nell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, regolata dall’articolo 13 e che tale controllo deve essere condotto alla stregua di tutti gli atti che il questore è tenuto a trasmettere ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998. 9.3. Come osservato dalla Corte costituzionale nella già citata pronuncia n.105/2001, ove si affrontano specifiche questioni rilevanti per l’esame del presente ricorso, il riferimento letterale “agli atti” contenuto nel citato art. 14, comma 3, d.lgs. 286/1998, non può non essere inteso nel senso comprensivo non solo del “provvedimento di trattenimento, ma di tutti gli atti del procedimento, incluso evidentemente il provvedimento di espulsione amministrativa corredato dalle valutazioni del prefetto sulle circostanze che lo hanno indotto a ritenere che lo straniero potesse sottrarsi all’esecuzione di una semplice intimazione e lo hanno persuaso a scegliere l’accompagnamento immediato come modo di esecuzione dell’espulsione. Un simile onere di trasmissione, entro il termine perentorio di quarantotto ore, non può avere altro significato se non quello di rendere possibile un controllo giurisdizionale pieno, e non un riscontro meramente esteriore, quale si avrebbe se il giudice della convalida potesse limitarsi ad accertare l’esistenza di un provvedimento di espulsione purchessia. Il giudice dovrà infatti rifiutare la convalida tanto nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, quanto in quello in cui tale provvedimento, F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 9046/2022 Numero sezionale 8401/2022 ancorché esistente, sia stato adottato al di fuori delle condizioni Numero di raccolta generale 2826/2023Data pubblicazione 31/01/2023 previste dalla legge.” 9.4. Nel solco di tale lettura costituzionale delle disposizioni sulla convalida del trattenimento e della sua proroga questa Corte ha già sottolineato la portata dell’obbligo di motivazione del provvedimento di convalida quale manifestazione dell’effettività della verifica svolta dal giudice (cfr. Cass. 25875/2021; id.610/2022). 9.5. Orbene, nel caso di specie la motivazione adottata dal giudice di pace in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 d.lgs. 286/1998, secondo la quale “non sono emersi elementi tali da far ritenere la illegittimità del provvedimento di espulsione , né è stata documentata alcuna circostanza di cui all’art. 19 T.U. 286/1998”, non è coerente con le allegazioni prospettate dallo straniero in udienza e con le richieste del suo difensore risultanti dal verbale di convalida allegato al ricorso ed illustrate a pag. 3 del ricorso. 9.6. In altri termini il giudice non attesta l’avvenuta verifica, cui come si è sopra visto è pure tenuto secondo la previsione dell’art. 14 d.lgs. cit., al fine di accertare l’effettiva esistenza di un legittimo provvedimento di espulsione che giustifichi il trattenimento da convalidare. 9.7. Dal decreto impugnato non risulta essere stata effettuata dal giudice alcuna verifica su quanto allegato in ordine al precedente trattenimento e sull’esistenza o meno di un nuovo provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 14 comma 5 ter , d.lgs. 286/1998, nonostante ciò costituisca, secondo la scansione tracciata nell’art. 14 sopra ricostruita, il necessario presupposto della legittimità del nuovo trattenimento (fondato sull’inosservanza dell’ordine di allontanamento emesso dal questore di Bari all’atto della cessazione del precedente trattenimento ai fini dell’esecuzione dell’espulsione disposta dal prefetto di Palermo il 3/8/2021). F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6