CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11633/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11724/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. 13640/2022depositato i l 14/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino in data 14 novembre 2022, nell’ambito del procedimento n. R.G. 13640/2022 prorogò il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17 settembre 1991, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino– “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, surichiesta della Questura di Torino. [OSCURATO:PERSONA] di Pace prorogò il trattenimento con la seguente motivazione: “rilevando che l’attesa ai fini dell’acquisizione della documentazioneindicata dalla PA non è imputabile alla medesima”. Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi,illustrati con memoria. il Ministero dell’Interno e la Questura diTorino sono rimasti intimati. Èstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATOCHE: 2.-Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, 111, Cost. – omessa pronuncia in merito alla deduzione di manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, disposto dal Prefetto di Como il 30 aprile 2021 e notificatoin pari data , per incompetenza del Viceprefetto aggiunto allasottoscrizione di un decreto di espulsione in assenza di delega delPrefetto (Cass. nn. 19689/17, 28330/17, 11313/19, 18467/19, 5881/20). Il ricorrente si duole che, nonostante l’espressa contestazione in merito alla legittima sottoscrizione del decreto espulsivo, il Giudice di pace abbia omesso di motivare sul punto, nonostante potesse conoscere incidentalmente del decreto espulsivo. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 14,c. 1, D. Lgs. 286/98, 15, Dir. 2008/115/CE – istanza di proroga del trattenimento avanzata otto giorni dopo l’invio della richiesta rilascio dei documenti di viaggio – inesistenza delle gravi difficoltà nell’ottenimentodei documenti di viaggio. Il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento, segnalandoche la PA aveva inviato la richiesta di lasciapassare alle autorità tunisine in ritardo, diciassette giorni dopo l’avvio del trattenimento, e che appena otto giorni dopo la Questura aveva richiesto la proroga della misura affermando l’esistenza di gravi difficoltànell’ottenimento dei documenti di viaggio, e deduce che il suo trattenimento era stato protratto inutilmente per giorni, senza ilcompimento di alcuna attività. 4.-Il secondo motivo è fondato e va accolto, assorbito il primo motivo. In virtù del rango costituzionale e della natura in inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento dello straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass.n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass.n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023). Ed inoltre, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023). Nel caso concreto, la scarna motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le motivazioni della questura, senza che le argomentazioni difensive della parte, riferite alla prospettata illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame. Di più, poiché il trattenimento dello straniero comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere, il giudice è tenuto a valutare le ragioni del trattenimento, alla luce dell’art. 13 Cost, onde evitare che la misura si protragga indefinitamente, anche a causa di prassi applicative distorte (C. Cost. 212/2023; conf. C. Cost. 105/2001). In tal senso, l’art. 15 della Direttiva 2008/115/CE, dispone che il trattenimento deve durare il meno possibile, e solo “per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio”, e - del pari – l’art. 14, comma 1, d.lgs. 286/1998 fa riferimento, in tema di trattenimento, al “tempo strettamente necessario” per il rimpatrio. Nella specie, l’amministrazione ha impiegato diciassette giorni per la richiesta dei documenti di viaggio, più otto giorni successivi per la richiesta di convalida, durante i quali lo straniero è rimasto ristretto nel centro, adducendo al riguardo generiche difficoltà, fondate su documentazione non meglio precisata. Tali circostanze non sono state in alcun modo valutate dal giudice di merito. 5.- Il ricorso va, in conclusione, accolto per il secondo motivo, assorbito il primo, e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata della proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico della parte soccombente. 6. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in ordine al secondo motivo, assorbito il primo , e