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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05916/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20308/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],31 SC/B INT/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO nel proc. r.g. stranieri n.6600/2022 depositat o i l 08/08/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con provvedimento in data 08/08/2022 il Giudice di Pace di Torino prorogò di ulteriori trenta giorni il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino, ritenuta giustificata la richiesta di proroga per le motivazioni espresse dalla Questura di Torino richiamate per relationem.

Il trattenimento dello straniero era stato disposto dal Questore di Milano il 23/05/2022 e già convalidato con decreto del Giudice di Pace di Torino il 25/05/2022.

Il provvedimento concerneva la proroga del trattenimento disposto in ragione del decreto di espulsione, essendo nelle more cessato l’effetto del trattenimento successivamente disposto a seguito della domanda di protezione internazionale ex art.6, comma 5, D. Lgs. n.142/2015, per il mancato accoglimento della domanda di protezione.

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 19/08/2022, affidato a un motivo e illustrato con memoria nella quale il difensore si è dichiarato antistatario, nei confronti della Questura della Provincia di Torino e del Ministero dell'Interno, che sono rimasti intimati.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Il ricorrente, prima di esporre il motivo di ricorso, ha riassunto i seguenti fatti.

Il 23 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], venne soccorso in mare da un mezzo della marina militare italiana e condotto a Lampedusa (AG).

Al momento dello sbarco lo stesso venne sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestato dall’Elenco dei precedenti dattiloscopici allegato alla richiesta di convalida del trattenimento trasmessa dalla Questura di Torino al Giudice di Pace di Torinoil 24 maggio 2022.

Il 23 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ricevette la notifica di un decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Milano per essere entrato in Italia “sottraendosi aicontrolli di frontiera” (art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/98, doc. 5) e di un contestuale ordine di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino - “Brunelleschi”.

Il 24 maggio 2022 la Questura di Torinochiese la convalida del trattenimento e il giorno seguente il Giudice di Pace di Torino convalidò la misura.

La domanda di protezione internazionale venne presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 2022 e la Questura di Torino emise un ordine di trattenimento ex art. 6, c. 5, D. Lgs. n.142/15, convalidato dal Tribunale di Torino il 16 giugno 2022.

In data 5 luglio 2022 ebbe luogo l’audizione personale di [OSCURATO:PERSONA] avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, che l’8 luglio 2022 adottò un provvedimento di diniego.

Il 5 agosto 2022 la Questura di Torino avanzò richiesta di prima proroga del trattenimento in quanto “l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga ”. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino fissò l’udienza all’8 agosto 2022 ed accolse la richiesta di proroga del trattenimento, oggetto del presente giudizio. 3.1.-Con l’unico motivo il ricorrente deduce la Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato, avente ad oggetto la proroga del trattenimento disposto in ragione del decreto di espulsione,essendo nelle more cessato l’effetto del trattenimento successivamente disposto a seguito della domanda di protezione internazionale ex art.6, c. 5, d.lgs. n.142/2015, non abbia offerto alcuna risposta alle specifiche censure sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella memoria difensiva, che riproduce,in particolare relative a: - manifesta illegittimità del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Milano il 23 maggio 2022, ex artt. 10 e 13, D.Lgs. 286/98 e nullità dello stesso per erroneità dei presupposti di fatto, in quanto, secondo lo stesso ricorrente, egli non era entrato in Italia in violazione dei controlli di frontiera, perché era stato soccorso in mare il 23 dicembre 2021, mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione al largo delle coste italiane, e condotto a Lampedusa ove era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e, in tale occasione, sottoposto a controllo; - tardività della trasmissione da parte della Questura di Torino della richiesta di convalida del trattenimento al Tribunale di Torino a seguito della manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale ex art. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, atteso che –a parere del ricorrente – la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale risaliva al 27 maggio 2022 e da tale data dovrebbe computarsi il termine per la richiesta di convalida del trattenimento ex art.6, commi 5 e 6, del d.lgs. 142/2015; -mancata concessione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, c. 1-bis, D. Lgs. 286/98, atteso che l’espulsione non era stata disposta ai sensi dell’art.13, commi 1 e 2, lett. c) TUI ed egli sosteneva di essere in possesso del passaporto.

Deduce che il provvedimento è viziato da una motivazione apparente e reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. 3.2.-Il motivo è fondato e va accolto.

Va rammentato che,in tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace, in sede di convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento che quelli dell'espulsione amministrativa (Cass. n. 2826/2023) e che il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi siano ritenuti sussistenti le condizioni previste dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. n. 610/2022).

Nel caso in esame, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata alla udienza fissata per la decisione sull'istanza di proroga, ovvero la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, presupposto per l’applicazione del trattenimento e delle sue proroghe.

Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il Giudice di pace di Torino, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile, in parte preventivamente predisposta: “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale odierno”.

Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristallizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione.

Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. n. 1322/2021; Cass. n. 27939/2019).

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida dellaproroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n.82/2021; Cass. n. 6064/2019); ciò, vieppiù , tenuto conto della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero, previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe, e della rigida predeterminazione dei tempi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. n. 15647/2021). 4.- Alla ritenuta fondatezza del motivo di ricorso consegue , decidendo nel merito, la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 5.- Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dellostesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez.U. n. 24413/2021).

Pertanto, le spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20308/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],31 SC/B INT/1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO nel proc. r.g. stranieri n.6600/2022 depositat o i l 08/08/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-Con provvedimento in data 08/08/2022 il Giudice di Pace di Torino prorogò di ulteriori trenta giorni il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino, ritenuta giustificata la richiesta di proroga per le motivazioni espresse dalla Questura di Torino richiamate per relationem. Il trattenimento dello straniero era stato disposto dal Questore di Milano il 23/05/2022 e già convalidato con decreto del Giudice di Pace di Torino il 25/05/2022. Il provvedimento concerneva la proroga del trattenimento disposto in ragione del decreto di espulsione, essendo nelle more cessato l’effetto del trattenimento successivamente disposto a seguito della domanda di protezione internazionale ex art.6, comma 5, D. Lgs. n.142/2015, per il mancato accoglimento della domanda di protezione. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 19/08/2022, affidato a un motivo e illustrato con memoria nella quale il difensore si è dichiarato antistatario, nei confronti della Questura della Provincia di Torino e del Ministero dell'Interno, che sono rimasti intimati. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Il ricorrente, prima di esporre il motivo di ricorso, ha riassunto i seguenti fatti. Il 23 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], venne soccorso in mare da un mezzo della marina militare italiana e condotto a Lampedusa (AG). Al momento dello sbarco lo stesso venne sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestato dall’Elenco dei precedenti dattiloscopici allegato alla richiesta di convalida del trattenimento trasmessa dalla Questura di Torino al Giudice di Pace di Torinoil 24 maggio 2022. Il 23 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ricevette la notifica di un decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Milano per essere entrato in Italia “sottraendosi aicontrolli di frontiera” (art. 13, c. 2, lett. a), D. Lgs. 286/98, doc. 5) e di un contestuale ordine di trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino - “Brunelleschi”. Il 24 maggio 2022 la Questura di Torinochiese la convalida del trattenimento e il giorno seguente il Giudice di Pace di Torino convalidò la misura. La domanda di protezione internazionale venne presentata da [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 2022 e la Questura di Torino emise un ordine di trattenimento ex art. 6, c. 5, D. Lgs. n.142/15, convalidato dal Tribunale di Torino il 16 giugno 2022. In data 5 luglio 2022 ebbe luogo l’audizione personale di [OSCURATO:PERSONA] avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, che l’8 luglio 2022 adottò un provvedimento di diniego. Il 5 agosto 2022 la Questura di Torino avanzò richiesta di prima proroga del trattenimento in quanto “l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo rimpatrio presenta gravi difficoltà come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga ”. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino fissò l’udienza all’8 agosto 2022 ed accolse la richiesta di proroga del trattenimento, oggetto del presente giudizio. 3.1.-Con l’unico motivo il ricorrente deduce la Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato, avente ad oggetto la proroga del trattenimento disposto in ragione del decreto di espulsione,essendo nelle more cessato l’effetto del trattenimento successivamente disposto a seguito della domanda di protezione internazionale ex art.6, c. 5, d.lgs. n.142/2015, non abbia offerto alcuna risposta alle specifiche censure sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella memoria difensiva, che riproduce,in particolare relative a: - manifesta illegittimità del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Milano il 23 maggio 2022, ex artt. 10 e 13, D.Lgs. 286/98 e nullità dello stesso per erroneità dei presupposti di fatto, in quanto, secondo lo stesso ricorrente, egli non era entrato in Italia in violazione dei controlli di frontiera, perché era stato soccorso in mare il 23 dicembre 2021, mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione al largo delle coste italiane, e condotto a Lampedusa ove era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e, in tale occasione, sottoposto a controllo; - tardività della trasmissione da parte della Questura di Torino della richiesta di convalida del trattenimento al Tribunale di Torino a seguito della manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale ex art. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, atteso che –a parere del ricorrente – la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale risaliva al 27 maggio 2022 e da tale data dovrebbe computarsi il termine per la richiesta di convalida del trattenimento ex art.6, commi 5 e 6, del d.lgs. 142/2015; -mancata concessione delle misure alternative al trattenimento ex art. 14, c. 1-bis, D. Lgs. 286/98, atteso che l’espulsione non era stata disposta ai sensi dell’art.13, commi 1 e 2, lett. c) TUI ed egli sosteneva di essere in possesso del passaporto. Deduce che il provvedimento è viziato da una motivazione apparente e reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. 3.2.-Il motivo è fondato e va accolto. Va rammentato che,in tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace, in sede di convalida dell'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento che quelli dell'espulsione amministrativa (Cass. n. 2826/2023) e che il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi siano ritenuti sussistenti le condizioni previste dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. n. 610/2022). Nel caso in esame, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata alla udienza fissata per la decisione sull'istanza di proroga, ovvero la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, presupposto per l’applicazione del trattenimento e delle sue proroghe. Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il Giudice di pace di Torino, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile, in parte preventivamente predisposta: “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale odierno”. Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristallizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione. Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. n. 1322/2021; Cass. n. 27939/2019). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida dellaproroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n.82/2021; Cass. n. 6064/2019); ciò, vieppiù , tenuto conto della specificità delle condizioni giustificative del trattenimento dello straniero, previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe, e della rigida predeterminazione dei tempi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. n. 15647/2021). 4.- Alla ritenuta fondatezza del motivo di ricorso consegue , decidendo nel merito, la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta. 5.- Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dellostesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez.U. n. 24413/2021). Pertanto, le spese proc
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