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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 agosto 2022

Cassazione n. 11604/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4547/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis. -resistente- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. 10697/2022depositato i l 31/08/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino in data 31 agosto 2022, nell’ambito del procedimento n.

R.G. 10697/2022 prorogò il trattenimentodi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 maggio 1986, presso il Centro di permanenza per i rimpatri(C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D.Lgs. 286/1998, su richiesta della Questura di Torino.

IlGiudice di Pace prorogò il trattenimento nei seguenti termini: “IlGdp dispone la proroga del trattenimento”.

Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi,illustrati con memoria. il Ministero dell’Interno e la Questura diTorino hanno depositato mero atto di costituzione.

Èstata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATOCHE: 2.-Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, c.p.c, 14, cc. 4 e 5 - bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistentedel provvedimento di proroga del trattenimento.

Il ricorrente critica il provvedimento impugnato perché, a suo dire, motivato in maniera apparente, mediante una mera formula di stile e perché non offre infatti alcuna risposta alle specifiche censure sollevate dalla difesa del ricorrente, in particolare, legate all’inespellibilitàdel medesimo in virtù del riconoscimento del diritto allaprotezione speciale, anche se per tale forma di protezione non era stata formulata domanda di rinnovo, prospettando che il riconoscimento già conseguito atteneva ad un diritto soggettivo pieno.

Ricorda alcuni precedenti di legittimità in cui la Corte ha affermatoche la decisione di convalida o proroga del trattenimento attraverso un generico richiamo alle argomentazioni della pubblica amministrazionein assenza dell’esame delle deduzioni difensive ne colloca la motivazione “ampiamente al di sotto del "minimo costituzionale". 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 32, c. 3, D. Lgs. 25/08, 5, c. 6, D. Lgs. 286/98, e 2, 10 c. 3, Costituzione per inespellibilità dello straniero titolare del diritto soggettivoalla protezione speciale.

Il ricorrente deduce di essersi opposto alla richiesta di proroga deltrattenimento facendo valere l’avvenuto riconoscimento in capo al medesimo del diritto soggettivo alla protezione speciale c ritica la decisione impugnata,ove al silenzio serbato sul punto, si voglia attribuire il valoredi un implicito rigetto del motivo.

Secondoil ricorrente, il riconoscimento di un diritto soggettivo, quale il diritto alla protezione speciale, non sarebbe venuto meno peril mancato rilascio del permesso, ma solo in caso di revoca. 4.-Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo motivo.

In virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento dello straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass.n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass.n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023).

Ed inoltre, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023). caso concreto, la scarna motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le motivazioni della questura e la norma di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, senza che le argomentazioni difensive della parte, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame. 5.- Il ricorso va, in conclusione, accolto per il primo motivo, assorbito il secondo e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata della proroga del trattenimento disposta.

Le spese processuali sono a carico della parte soccombente.

6. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023).

Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4547/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis. -resistente- avverso il DECRETO d el [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. 10697/2022depositato i l 31/08/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino in data 31 agosto 2022, nell’ambito del procedimento n. R.G. 10697/2022 prorogò il trattenimentodi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 9 maggio 1986, presso il Centro di permanenza per i rimpatri(C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D.Lgs. 286/1998, su richiesta della Questura di Torino. IlGiudice di Pace prorogò il trattenimento nei seguenti termini: “IlGdp dispone la proroga del trattenimento”. Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi,illustrati con memoria. il Ministero dell’Interno e la Questura diTorino hanno depositato mero atto di costituzione. Èstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATOCHE: 2.-Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, c.p.c, 14, cc. 4 e 5 - bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistentedel provvedimento di proroga del trattenimento. Il ricorrente critica il provvedimento impugnato perché, a suo dire, motivato in maniera apparente, mediante una mera formula di stile e perché non offre infatti alcuna risposta alle specifiche censure sollevate dalla difesa del ricorrente, in particolare, legate all’inespellibilitàdel medesimo in virtù del riconoscimento del diritto allaprotezione speciale, anche se per tale forma di protezione non era stata formulata domanda di rinnovo, prospettando che il riconoscimento già conseguito atteneva ad un diritto soggettivo pieno. Ricorda alcuni precedenti di legittimità in cui la Corte ha affermatoche la decisione di convalida o proroga del trattenimento attraverso un generico richiamo alle argomentazioni della pubblica amministrazionein assenza dell’esame delle deduzioni difensive ne colloca la motivazione “ampiamente al di sotto del "minimo costituzionale". 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 32, c. 3, D. Lgs. 25/08, 5, c. 6, D. Lgs. 286/98, e 2, 10 c. 3, Costituzione per inespellibilità dello straniero titolare del diritto soggettivoalla protezione speciale. Il ricorrente deduce di essersi opposto alla richiesta di proroga deltrattenimento facendo valere l’avvenuto riconoscimento in capo al medesimo del diritto soggettivo alla protezione speciale c ritica la decisione impugnata,ove al silenzio serbato sul punto, si voglia attribuire il valoredi un implicito rigetto del motivo. Secondoil ricorrente, il riconoscimento di un diritto soggettivo, quale il diritto alla protezione speciale, non sarebbe venuto meno peril mancato rilascio del permesso, ma solo in caso di revoca. 4.-Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo motivo. In virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento dello straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass.n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass.n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023). Ed inoltre, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023). caso concreto, la scarna motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le motivazioni della questura e la norma di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, senza che le argomentazioni difensive della parte, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame. 5.- Il ricorso va, in conclusione, accolto per il primo motivo, assorbito il secondo e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata della proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico della parte soccombente. 6. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il
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