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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 11582/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1018/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 bis, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeope legis. -resistente- avverso il DECRETOdel [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. 6518/2021 depositatoi l 31/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino in data 31 maggio 2021, nell’ambito del procedimento n.

R.G. 6518/21 prorogò il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1983, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino– “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiesta della Questura di Torino.

Dridi, attinto dal decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Imperia il 6 luglio 2019, aveva ricevuto la notifica di un ordine di trattenimento in data 4 maggio 2021, convalidato, al quale era seguita la richiesta di proroga del trattenimento in data 29 maggio 2021, oggetto del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino così motivò la proroga del trattenimento “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienzaodierno”.

Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi,illustrati con memoria. il Ministero dell’Interno ha depositato meroatto di costituzione.

La Questura di Torino è rimasta intimata.

Èstata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATOCHE: 2.-Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, c.p.c, 14, cc. 4 e 5 - bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistentedel provvedimento di proroga del trattenimento.

Il ricorrente critica il provvedimento impugnato perché, a suo dire, motivato in maniera apparente, a l di sotto del "minimo costituzionale" mediante una dicitura quasi interamente prestampata, recante l’acritica adesione del Giudice di Pace alle deduzioni della pubblica amministrazione ancora prima della loro esposizione, in un’inammissibile vanificazione dell’effettività del giudizio. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 32, c. 3, D. Lgs. 25/08, 5, c. 6, D. Lgs. 286/98, e 2, 10 c. 3, Costituzione per inespellibilità dello straniero titolare del diritto soggettivoalla protezione umanitaria.

Il ricorrente deduce di essersi opposto alla richiesta di proroga deltrattenimento facendo valere l’avvenuto riconoscimento in capo al medesimo del diritto soggettivo alla protezione umanitaria, anchese il permesso di soggiorno riconosciuto con ordinanza del 2 luglio 2013, depositata il 4 luglio 2013, nel procedimento R.G. 11372/2012, del Tribunale di Palermo ad essa collegato era già scaduto perché non rinnovato (come si evince dal verbale dell’udienza di convalida depositato) e critica la decisione impugnata,ove al silenzio serbato sul punto, si voglia attribuire il valoredi un implicito rigetto del motivo.

Secondoil ricorrente , il riconoscimento di un diritto soggettivo, qualeil diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. Sez.

U. n. n. 19393/09; Cass. il 19 febbraio 2019, n. 4890), non verrebbe meno per il mancato rinnovo del permesso, ma solo in casodi revoca. 4.-Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo motivo.

In virtù del rango costituzionale e della natura in inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento dello straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass.n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass.n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023).

Ed inoltre, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023).

Nel caso concreto, la scarna motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le motivazioni della questura – neppure riprodotte - e la norma di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, senza che le argomentazioni difensive della parte, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame. 5.- Il ricorso va, in conclusione, accolto per il primo motivo, assorbito il secondo e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata della proroga del trattenimento disposta.

Le spese processuali sono a carico della parte soccombente.

6. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023).

Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1018/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28 bis, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeope legis. -resistente- avverso il DECRETOdel [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. 6518/2021 depositatoi l 31/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino in data 31 maggio 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 6518/21 prorogò il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 ottobre 1983, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino– “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiesta della Questura di Torino. Dridi, attinto dal decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Imperia il 6 luglio 2019, aveva ricevuto la notifica di un ordine di trattenimento in data 4 maggio 2021, convalidato, al quale era seguita la richiesta di proroga del trattenimento in data 29 maggio 2021, oggetto del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino così motivò la proroga del trattenimento “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienzaodierno”. Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi,illustrati con memoria. il Ministero dell’Interno ha depositato meroatto di costituzione. La Questura di Torino è rimasta intimata. Èstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATOCHE: 2.-Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 112, c.p.c, 14, cc. 4 e 5 - bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. – motivazione apparente e/o inesistentedel provvedimento di proroga del trattenimento. Il ricorrente critica il provvedimento impugnato perché, a suo dire, motivato in maniera apparente, a l di sotto del "minimo costituzionale" mediante una dicitura quasi interamente prestampata, recante l’acritica adesione del Giudice di Pace alle deduzioni della pubblica amministrazione ancora prima della loro esposizione, in un’inammissibile vanificazione dell’effettività del giudizio. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 32, c. 3, D. Lgs. 25/08, 5, c. 6, D. Lgs. 286/98, e 2, 10 c. 3, Costituzione per inespellibilità dello straniero titolare del diritto soggettivoalla protezione umanitaria. Il ricorrente deduce di essersi opposto alla richiesta di proroga deltrattenimento facendo valere l’avvenuto riconoscimento in capo al medesimo del diritto soggettivo alla protezione umanitaria, anchese il permesso di soggiorno riconosciuto con ordinanza del 2 luglio 2013, depositata il 4 luglio 2013, nel procedimento R.G. 11372/2012, del Tribunale di Palermo ad essa collegato era già scaduto perché non rinnovato (come si evince dal verbale dell’udienza di convalida depositato) e critica la decisione impugnata,ove al silenzio serbato sul punto, si voglia attribuire il valoredi un implicito rigetto del motivo. Secondoil ricorrente , il riconoscimento di un diritto soggettivo, qualeil diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. Sez. U. n. n. 19393/09; Cass. il 19 febbraio 2019, n. 4890), non verrebbe meno per il mancato rinnovo del permesso, ma solo in casodi revoca. 4.-Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo motivo. In virtù del rango costituzionale e della natura in inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento dello straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass.n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass.n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023). Ed inoltre, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023). Nel caso concreto, la scarna motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le motivazioni della questura – neppure riprodotte - e la norma di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, senza che le argomentazioni difensive della parte, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame. 5.- Il ricorso va, in conclusione, accolto per il primo motivo, assorbito il secondo e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata della proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico della parte soccombente. 6. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo