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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11585/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2925/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETOdel [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. 8807/2022 depositatoi l 28/09/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino in data 28 settembre 2022, nell’ambito del procedimento n.

R.G. 8807/2022 prorogò il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 luglio 1982, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiestadella Questura di Torino.

Il 2 settembre 2022 Ayari era stato rilasciato dalla casa circondariale di Cuneo dopo una detenzione di circa 4 anni e 8 mesi.Il medesimo giorno la Questura di Cuneo aveva adottato un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino in ragione dell’inottemperanzaall’ordine di allontanamento dall’Italia adottato dal Questore di Roma il 20 aprile 2016.

Il 3 settembre 2022 il Giudice di Pace di Torino aveva convalidato il trattenimento di Ayari.

Il 27 settembre 2022 la Questura di Torino chiese la proroga della misura al Giudice di Pace di Torino che la dispose all’esito dell’udienzadel 28 settembre 2022 con la seguente motivazione «[OSCURATO:PERSONA]».

Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, illustrato con memoria. il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

Èstata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATOCHE: 2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13 e 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. - motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento, omesso esame delle deduzioni difensive violazione del cd. minimo costituzionaledella motivazione.

A parere del ricorrente, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto motivato attraverso il ricorso ad una mera formuladi stile che si pone al disotto del cd. minimo costituzionale.

Ildecreto impugnato non offre infatti alcuna risposta alle specifiche censure dedotte dalla difesa del ricorrente (come si evince dal verbale depositato), in particolare legate all’inesistenza di un accordo di rimpatrio tra Italia e Tunisia e al mancato avvio delle procedure di identificazione di Ayari durante la detenzione in carcere,benché afferenti a possibili profili decisivi. 3.-Il motivo è fondato e va accolto.

In virtù del rango costituzionale e della natura in inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento dello straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass.n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass.n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023).

Ed inoltre, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023).

Nel caso concreto, lil provvedimento impugnato è sostanzialmente privo di motivazione, riportandosi alle ragioni dell’amministrazione, senza che le argomentazioni difensive della parte, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame. 4.-Il ricorso va, in conclusione, accolto e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata della proroga del trattenimento disposta.

Le spese processuali sono a carico della parte soccombente.

5. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass.

S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023).

Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2925/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETOdel [OSCURATO:PERSONA] di TORINO n. 8807/2022 depositatoi l 28/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1.- [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino in data 28 settembre 2022, nell’ambito del procedimento n. R.G. 8807/2022 prorogò il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 4 luglio 1982, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino – “Brunelleschi” ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998, su richiestadella Questura di Torino. Il 2 settembre 2022 Ayari era stato rilasciato dalla casa circondariale di Cuneo dopo una detenzione di circa 4 anni e 8 mesi.Il medesimo giorno la Questura di Cuneo aveva adottato un decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino in ragione dell’inottemperanzaall’ordine di allontanamento dall’Italia adottato dal Questore di Roma il 20 aprile 2016. Il 3 settembre 2022 il Giudice di Pace di Torino aveva convalidato il trattenimento di Ayari. Il 27 settembre 2022 la Questura di Torino chiese la proroga della misura al Giudice di Pace di Torino che la dispose all’esito dell’udienzadel 28 settembre 2022 con la seguente motivazione «[OSCURATO:PERSONA]». Ilcittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, illustrato con memoria. il Ministero dell’Interno e la [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Èstata disposta la trattazione camerale. CONSIDERATOCHE: 2.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13 e 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. - motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento, omesso esame delle deduzioni difensive violazione del cd. minimo costituzionaledella motivazione. A parere del ricorrente, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto motivato attraverso il ricorso ad una mera formuladi stile che si pone al disotto del cd. minimo costituzionale. Ildecreto impugnato non offre infatti alcuna risposta alle specifiche censure dedotte dalla difesa del ricorrente (come si evince dal verbale depositato), in particolare legate all’inesistenza di un accordo di rimpatrio tra Italia e Tunisia e al mancato avvio delle procedure di identificazione di Ayari durante la detenzione in carcere,benché afferenti a possibili profili decisivi. 3.-Il motivo è fondato e va accolto. In virtù del rango costituzionale e della natura in inviolabile del diritto inciso, nei procedimenti di trattenimento dello straniero, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass.n.18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 18939/2022; Cass.n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n.13324/2023). Ed inoltre, in tema di convalida della proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo delle motivazioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 30178/2023). Nel caso concreto, lil provvedimento impugnato è sostanzialmente privo di motivazione, riportandosi alle ragioni dell’amministrazione, senza che le argomentazioni difensive della parte, chiaramente esposte in udienza, risultino prese in esame. 4.-Il ricorso va, in conclusione, accolto e cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, essendo decorso il termine di durata della proroga del trattenimento disposta. Le spese processuali sono a carico della parte soccombente. 5. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese con riferimento al ricorso accolto, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. n.11028/2009; Cass. n. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. nn.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. n.24413/2021; da ultimo Cass.n.7749/2023; Cass. n. 30178/2023). Pertanto, con riferimento al ricorso accolto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato con il citato ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il pr
Decreto Cassazione n. 11585/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris