CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 21517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 3798-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2295/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2018 R.G.N. 3692/2015 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Oggetto R.G.N.3798/2019 Cron. Rep. Ud.16/05/2024 CC La Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza del tribunale del lavoro di Roma che dichiarava la nullità del primo dei quattro contratti a progetto stipulati da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:SOCIETA]. e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 6/3/2009, con diritto al lavoratore ad essere riammesso in servizio con mansioni del livello 7° del CCNL [OSCURATO:PERSONA] e condannava altresì la parte datoriale al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non percepite dal Ferraro dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché al pagamento in favore dello stesso delle differenze retributive maturate fino alla data indicata. A fondamento della sentenza la Corte rilevava che il primo dei contratti stipulati tra le parti violava il disposto dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003 perché piuttosto che individuare un progetto con specificazione del risultato produttivo, anche parziale, autonomamente apprezzabile, che doveva essere assicurato dal Ferraro, deduceva invece quale oggetto della sua prestazione lavorativa, generiche mansioni funzionali all'obiettivo aziendale integrato, in sostanza, dall’ esecuzione della convenzione di [OSCURATO:SOCIETA] con il Ministero dell'Ambiente; sicché in ultima analisi il progetto coincideva con l'attività ordinaria della società. Rilevava inoltre la Corte che al lavoratore [OSCURATO:PERSONA] spettasse, in virtù del tipico ragionamento sillogistico di piena sussunzione delle mansioni di fatto svolte nella declaratoria contrattuale di riferimento, la declaratoria del livello settimo del CCNL [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dell'analisi della fattispecie. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale ex articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 61 e 69 d.lgs. n. 276/2003 ex articolo 360 numero 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt.1325, 1428 e 1362 c.c. ex art 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ex art 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 n. 5 c.p.c. 1.a.- Secondo la ricorrente la sentenza impugnata, pur richiamando la giurisprudenza di legittimità, in materia di contratto a progetto, di cui all'articolo 61 comma 1 cit. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012, applicabile in relazione al contratto del 3/3/2009, di fatto aveva applicato alla fattispecie il testo normativo introdotto a seguito della stessa legge n. 92/2012 quindi valido solo per i contratti stipulati dopo il 18/7/2012; mentre è evidente che i limiti imposti dal legislatore alla stipulazione di cocopro solo a far data dal 18/7/2018 non potevano essere applicati ai contratti stipulati prima di quella data ex art. 11 delle preleggi. 1.b. Inoltre la sentenza sarebbe stata viziata anche per contrasto con l'art.61 decreto legislativo n. 276 del 2003 posto che in base alla formulazione della stessa norma vigente al 3/3/2009 non doveva affatto individuarsi nel contratto alcuno specifico risultato produttivo. 1.c. All'interno del contratto a progetto in esame erano poi distinguibili le clausole con cui venivano fissati il progetto e gli obiettivi della collaborazione e le clausole che invece esplicitavano lo specifico oggetto dell'impegno lavorativo che sarebbe stato affidato al collaboratore, ovvero le aree di intervento, e i relativi particolari settori aziendali, i correlati filoni lavorativi e in definitiva la tipologia di mansioni. Ed il contratto, come già detto, era stato stipulato allorché era vigente la vecchia formulazione dell'articolo 61 del decreto legislativo 276 del 2003 in base alla quale erano validi contratti riferibili a più ampi programmi di lavoro o fasi di esso. 1.d. La sentenza d'appello era anche viziata dall'omesso esame di un fatto che era stato espressamente sollevato nelle fasi di merito e che era riscontrabile documentalmente. Le attività costituenti l'ambito di intervento del collaboratore non coincidevano affatto con quelle proprie della divisione sesta gestione integrata del ciclo dei rifiuti e raccordo con gli organismi di supporto del Ministero nella quale egli era stato inserito. 1.e. Inoltre erano riscontrabili ulteriori elementi oggettivi di piena validità del co.co.pro. Anzitutto perché la Corte d'appello ha mancato di rapportare l'articolo 61 cit. alla circostanza che i rapporti contrattuali fra la [OSCURATO:SOCIETA] ed il Ministero erano disciplinati da convenzioni ovvero da accordi in base ai quali il Ministero commissionava alla [OSCURATO:SOCIETA] una serie di servizi e incarichi afferenti ad alcuni programmi di studio, analisi ed interventi via via determinati e portati avanti dal Ministero. 1.f. Inoltre secondo l’interpretazione autentica dettata dall'art. 1, comma 24 della legge n.92/2012 l’art 69 del d.lgs. 276 si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisca elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata continuativa la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Rispetto ai contratti invece stipulati antecedentemente la disposizione di cui al primo comma doveva essere applicata nel senso opposto ovvero nel senso che la mancata individuazione di un progetto non costituisse elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; non poteva comunque determinarsi l'effetto della costituzione fin dall’inizio di un rapporto subordinato a tempo indeterminato. 1.g. Ne discendeva la illegittimità della sentenza impugnata per avere invece attestato una presunzione assoluta sul punto. La sentenza impugnata era viziata altresì laddove aveva affermato un evidente difetto originario di causa che perciò solo determinava la nullità del contratto di lavoro a progetto; mentre la causa del contratto a progetto non difettava in alcun modo, con violazione degli articoli 1325 e 1428 c.c. sotto il profilo dell'omesso esame di fatti decisivi 1.2.-Il primo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. Nel primo senso rileva, anzitutto, la violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione attesa la promiscua ed eterogenea deduzione di vizi di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, in iudicando ed in procedendo. Laddove il giudizio di cassazione è invece un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso. Il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. n. 18202/2008; sentenza n. 18202 del 03/07/2008). 1.2. Inoltre,il ricorso in oggetto non chiarisce in che senso siano state violate talune norme giuridiche richiamate nella rubrica del motivo (ad es. artt. 115 e 116). 1.3. Sotto altro aspetto, il motivo è inammissibile laddove reclama l’omessa valutazione di fatti decisivi, talchè la ricorrente denuncia l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art.360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una c.d. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), e senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019). 1.4. Le censure isolabili come specifiche (in relazione alla portata dell’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 ed alla sua applicazione nel caso di specie) sono del pari inammissibili nella parte in cui veicolano censure di diritto attraverso una contestazione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio; mentre la verifica della sussistenza dei presupposti e dei contenuti del contratto a progetto , rilevanti ai sensi dell'art. 61,1 comma d.lgs. 276/2003 , integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non direttamente censurabile in questa sede di legittimità. Come è noto (sentenza n. 16698 del 16/07/2010), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. (Principio enunciato dalla S.C. in tema di violazione procedimentale, in riferimento alla ricostruzione dell'"iter" processuale fornito dalla corte di merito riguardo alla mancata comunicazione di un'ordinanza emessa fuori udienza dal giudice di primo grado). 1.5. Le uniche censure ammissibili, sollevate in relazione alla violazione dell’art.11 delle preleggi e dei contenuti normativi dell’art.61 cit. , sono invece prive di fondamento. Sia perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di merito non ha posto a fondamento dell’interpretazione della norma il contenuto risultante dalle modifiche apportate alla disciplina del contratto a progetto dalla legge n. 92/2012. Ed inoltre perché il contenuto e l’effetto sanzionatorio della disposizione dettata dall’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003, in forza del quale in mancanza dello specifico progetto il rapporto si converte a tempo indeterminato fin dall’inizio, era pacifico fin dall’originaria versione della disciplina, non è stato innovato dalla legge n.92/2012; che non pone perciò alcun profilo di retroattività normativa. 1.6.- Va ribadito , pertanto , che la definizione legale del contratto a progetto era invero fornita dall’art. 61 d.lgs. 276/2003 (abrogato dall’art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. [OSCURATO:PERSONA]), in base al quale per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni coordinate e continuative, era necessario la riconducibilità dell'attività “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempoimpiegato per l'esecuzione della attività lavorativa”; 1.7. La nozione di specifico progetto, quale deriva dalla esegesi normativa, pur unanimemente ritenuta di non facile lettura e comprensione sul piano sistematico, doveva ritenersi consistere in una attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e funzionalmente ricollegata ad un determinato “risultato finale” cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore. 1.8. Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato che il contratto a progetto stipulato tra le parti – il cui testo ha richiamato in sentenza -non fosse conforme alle previsioni degli artt. 61 e 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e difettasse di uno specifico progetto, perché piuttosto che individuare un progetto con specificazione del risultato produttivo, anche parziale, autonomamente apprezzabile, che doveva essere assicurato dal Ferraro, deduceva invece quale oggetto della sua prestazione lavorativa, generiche mansioni funzionali all'obiettivo aziendale integrato, in sostanza, dall’ esecuzione della convenzione di [OSCURATO:SOCIETA] con il Ministero dell'Ambiente; sicché in ultima analisi il progetto coincideva con l'attività ordinaria della società. 1.9.- Pertanto, sul piano fattuale, i giudici di merito hanno fornito una interpretazione plausibile delle clausole del contratto che era stato stipulato dalle parti con un accertamento adeguatamente motivato e che, comunque, si sottrae alle generiche censure di merito sollevate dalla ricorrente. E’ opportuno ricordare in proposito che anche l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per inadeguatezza della motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 14355/2016; Cass. n. 10745/2022): specifiche doglianze che , nei termini di cui sopra delineati, non sono state, però articolate nel caso in esame. 1.10.- In punto di diritto, invece, la statuizione della Corte territoriale è del tutto conforme ai precedenti di legittimità (Cass. n. 24379/2017 e Cass. n. 5418/2019) secondo cui, in tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini -il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, e sia dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro. 1.11.-Infine, quanto alla sanzione irrogata ex art 69 d.lgs. n. 276/2003 questa Corte ha sempre affermato - anche prima della riforma Fornero - che dalla mancanza originaria di uno specifico progetto consegua sempre ope legis l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato fin dall’inizio, restando priva di rilievo la stessa appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, ez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016 (Rv. 640230 -01) 2.- Con il secondo motivo si sostiene la violazione falsa applicazione dell'articolo 2103 c.c. e dell'articolo 18 del CCNL gas acqua dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] anche in relazione all'articolo 1362 e ss. codice civile ex articolo 360 numero tre CPC. Violazione falsa applicazione degli articoli 414, 115 e 116 CPC ex articolo 360 numero 3 CPC. Violazione falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto discussione tra le parti ex articolo 360 numero 5 c.p.c. posto che quanto all'inquadramento del lavoratore la Corte aveva affermato che nel caso di specie venisse in rilievo la declaratoria del livello settimo del CCNL [OSCURATO:PERSONA] la quale riguarda il personale che svolgeva indefettibilmente funzioni direttive. 2.1. Il motivo è infondato. Deve essere menzionata in premessa la declaratoria del livello settimo la quale prevede che vi rientra il lavoratore che “svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico. Opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard. Ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate. Gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere. Possiede approfondite e conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifiche formazione ed esperienze, relative a processi e sistemi di lavoro”. 2.2.Ciò detto, va ricordato che secondo la Corte di merito d’appello gli elementi qualificanti della prestazione lavorativa di settimo livello sono in via alternativa o lo svolgimento di funzioni direttive con preposizione a un segmento organizzativo aziendale di rilievo per l’esercizio dell'impresa oppure lo svolgimento di funzioni di tipo specialistico, richiedente il possesso di un bagaglio professionale altamente qualificato, che dia al lavoratore l'attitudine interpretare ed elaborare informazioni complesse, gli consenta ampia discrezionalità propositiva e gli attribuisca corrispondente responsabilità . 2.3. Nel caso di specie risultava per documenti che il Ferraro disponesse di titolo di studio accademico, mentre proprio i compiti lavorativi richiedibili allo stesso per contratto, compiti che [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva essere stati prestati dal lavoratore presentavano i caratteri connotanti la professionalità invocata, dovendo fornire il lavoratore supporto tecnico specialistico e amministrativo nella materia delle bonifiche dei rifiuti in coerenza con la disciplina normativa regolamentare di riferimento e dovendo egli predisporre studi e assicurare collaborazione internazionale per l'adeguamento della normativa sui rifiuti. 2.4. La Corte d'appello ha quindi correttamente applicato le norme di legge e quelle contrattuali, ha ricordato quali fossero i contenuti qualificanti della declaratoria e quali invece quelli professionali rispecchiati nelle mansioni esercitate pacificamente dal ricorrente, oltreché i titoli accademici da lui posseduti. Come esattamente affermato dalla Corte d'appello la declaratoria professionale per il conferimento del settimo livello non richiede necessariamente lo svolgimento delle funzioni direttive posto che la lettera utilizzata (la congiunzione e la disgiuntiva e/o) ammette anche uno svolgimento alternativo con le funzioni professionali di contenuto specialistico. 2.5. E’ dunque errata la censura sollevata con il motivo di ricorso secondo cui la formulazione letterale dell'articolo 18 CCNL deporrebbe invece nel senso che i vari elementi ivi previsti debbano essere riconoscibili contestualmente nel complessivo apporto del dipendente sicchè andrebbe escluso che l'omesso svolgimento di funzioni in sé direttive possa essere supplito dallo svolgimento di funzioni di tipo specialistico. 2.6. Anche il riferimento al titolo di studio non è stato impiegato per sostenere il valore assorbente dello stesso ai fini della affermazione della qualifica di settimo livello quanto per riscontrare la previsione che espressamente richiama "le approfondite conoscenze teoriche corrispondenti alla laurea o almeno al diploma" che pure è contenuta nella medesima declaratoria. 2.7. Nemmeno può essere censurata infine la modalità dell'accertamento delle mansioni e dei suoi contenuti qualificanti che è stato operato dalla Corte sulla base delle difese della stessa ricorrente che ha sempre ammesso la tipologia dei compiti per come conferiti nel progetto; sicchè essi sono stati richiamati con logica coerenza a supporto della conclusione assunta nella medesima sentenza. 3.- In definitiva il ricorso è privo di fondamento e deve essere quindi respinto. Seguono le spese processuali a carico del soccombente secondo l’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 qua