CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 32591/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19619-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 102/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 28/07/2021 R.G.N. 43/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.19619/2022 Cron. Rep. Ud14/10/2025 La Corte di appello di Potenza rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui il tribunale aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Basilicata ( Azienda speciale sviluppo economico e territoriale della Basilicata , Azienda speciale camera commercio Industria artigianato di Matera), diretta all’accertamento della illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa del 21.6.2004 e del 4.10.2004, perché in contrasto con il D.lgs n. 276/2003 ed all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 21.6.2004, con inquadramento di dirigente in applicazione del CCNL Dirigenti commercio , con le relative retribuzioni differenziali (151.347,62), e, infine, con accertamento della illegittimità del recesso, da qualificarsi come licenziamento, con le conseguenze di legge. La corte territoriale, diversamente dal tribunale, riteneva valido il primo contratto in ragione del disposto dell’art. 12 dello Statuto dell’ente, con riguardo alla nomina del direttore dell’azienda appellata, e con riguardo alla fattispecie complessa di nomina. Valutava infatti che, pur in assenza della ratifica della nomina del direttore, essendo comunque intervenuto un contratto, come previsto dalla fattispecie complessa della nomina, tale mancata ratifica non inficiasse l’accordo contrattuale. Peraltro, guardando al contenuto del contratto, valutava che lo stesso conteneva comunque l’indicazione del progetto e dunque fosse da ritenersi validamente stipulato. Allo stesso modo valutava corretto anche il secondo contratto, in quanto, similmente al primo, conteneva un progetto sufficientemente specifico. Conformemente al tribunale, con diversa motivazione, rigettava l’appello. Avverso detta decisione proponeva ricorso l’Amoroso cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti depositavano successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 112,115, 116 c.p.c.; omessa rilevazione di un fatto allegato, omessa pronuncia, omesso fatto decisivo, violazione artt.61 e 69 D.Lgs n.276/2003 violazione dei principi per contratti a progetto Con tale motivo il ricorrente si duole della mancata considerazione della ragione che non aveva fatto ratificare il primo contratto, ovvero la mancanza di un progetto. Il motivo contiene una pluralità di vizi denunciati, con ciò risultando violativo del principio secondo cui nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass.n. 28541/2024; Cass.n. 18021/2016). A tale profilo di inammissibilità della censura si deve inoltre aggiungere l’ulteriore considerazione circa la denunciata mancata considerazione di quanto deciso dalla Giunta camerale dell’Ente circa l’assenza del progetto quale causa di invalidità del contratto. Tale circostanza, infatti, risulta irrilevante, o comunque assorbita da quanto accertato dalla corte territoriale circa la effettiva sussistenza di un idoneo progetto contenuto nel primo contratto stipulato tra le parti. Si tratta, infatti, di una valutazione di merito che, all’esito dell’attento esame del contenuto contrattuale, la corte ha svolto e che non può essere oggetto di ri-esame in questa sede di legittimità. 2)-Con il secondo motivo è dedotta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c., e 188 disp att. c.p.c., nonché difetto motivazione, motivazione apparente. È altresì denunciato l’omesso esame di fatto decisivo (art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.); la violazione degli artt.61 e 69 D.Lgs n.276/2003, e la violazione principi per contratti a progetto. Con tali censure il ricorrente si duole della valutazione del progetto, erroneamente ritenuto inserito nel contratto, pur essendo solo richiamate talune circostanze nella premessa dello stesso. Anche in tal caso valgono le osservazioni già svolte circa la commistione delle censure in un unico motivo quale motivo di inammissibilità (Cass.n. 28541/2024; Cass.n. 18021/2016). Peraltro, tutte le denunce fanno riferimento a valutazioni di merito svolte dal giudice d’appello e, inoltre, coincidenti con quelle fatte dal tribunale, con sussistenza di una c.d. “doppia conforme”prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., secondo cui ilricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014)., Tali ragioni non sono state dedotte. 3)-Con il terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 2094 c.c., violazione artt.61 e 69 D.Lgs n.276/2003, violazione dei principi per contratti a progetto; omesso esame di circostanza decisiva; nullità della sentenza e del procedimento; violazione artt. 115 e 116 c.p.c. Le doglianze contenute nel motivo, anch’esse cumulate inammissibilmente nell’unica censura (Cass.n. 28541/2024; Cass.n. 18021/2016), sono comunque rivolte al secondo contratto stipulato tra le parti., per il quale la corte d’appello ha considerato valido e completo il progetto inserito. Dalla lettura del contenuto del contratto, come descritto specificamente a pagina 20 del ricorso in questo giudizio, si desume agilmente la indicazione di tutte le attività che il direttore nominato (il ricorrente) era chiamato a svolgere nell’incarico affidato. Tali attività sono state oggetto di specifica considerazione della corte d’appello che le ha valutate come afferenti ad un progetto tipizzato di rilancio dell’azione di promozione dell’ente medesimo, perseguendo l’obiettivo dell’autonoma gestione dello stesso caratterizzato dalla temporaneità e specificità. Siffatto giudizio, espresso con statuizione di merito non ri-esaminabile in questa sede di legittimità, è peraltro coerente con i principi espressi da questa Corte di legittimità, secondo cui In tema dicontratto di lavoro aprogetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad unprogetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini - il cui contenuto, sebbene non in erente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro ( Cass. n. 5418/2019; Cass. n. 21517/2024). La censura è da disattendere. 4)- Con ultimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 111 Cost. e 132 c.p.c., e 188 disp att. c.p.c., difetto motivazione, motivazione apparente. Il ricorrente si duole della statuizione della corte d’appello circa la domanda di differenze retributive richieste per il lavoro comunque svolto. Si osserva che la corte aveva accertato l’impossibilità di quantificare il lavoro svolto perché dall’istruttoria era emerso che il ricorrente non aveva orari e giornate fisse, spesso era all’estero e dunque non era in alcun modo individuabile una modalità per stabilire la effettiva durata della prestazione. Rispetto a tale statuizione la censura risulta genericamente proposta e dunque inammissibile, poiché non indica quali sarebbero, in concreto, le violazioni asserite e quali i compensi invece dovuti, non essendo a tal fine sufficiente richiamare l’applicazione di criteri legali in assenza di precise risultanze circa l’entità e qualità del lavoro svolto. Per quanto esposto il ricorso, nel suo complesso, deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 6.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di