CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17169/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale incalce al controricorso, dagli avv.ti Enrico [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]) e Giuseppe MARINO (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -Numero registro generale 24277/2024Numero sezionale 4456/2026Numero di raccolta generale 17169/2026Data pubblicazione 01/06/2026avverso la sentenza n. 2330/07/24 della Commissione TributariaRegionale della CAMPANIA, depositata in data 08/04/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 26/05/2026 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell'intimazione di pagamento n. 07120229002308253000, notificatain data 4/03/2022, relativa a nove cartelle di pagamento e due avvisidi accertamento, che [OSCURATO:PERSONA] impugnò eccependol’inesistenza della notifica degli atti prodromici indicati nella suddettaintimazione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania con la sentenza in epigrafe indicata, accolse parzialmentel’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza diprimo grado, annullando l'atto impositivo limitatamente agli importi dicui alle cartelle di pagamento affermando che «Non risulta tuttaviaprovato, per le nove cartelle in discorso, l'invio al contribuente delleprescritte raccomandate per la comunicazione dell'avvenuta notificamediante deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2,D.P.R. 602/1973» Confermò, invece, gli avvisi di accertamento chesostenne essere stati regolarmente notificati ed in relazione ai qualinon era decorso il termine prescrizionale.2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorsoper cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente deduce l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in causa e,precisamente, della documentazione prodotta dall’Ufficio sia in primoche in secondo grado comprovante la regolarità delle notifiche dellecartelle di pagamento impugnate.Numero registro generale 24277/2024Numero sezionale 4456/2026Numero di raccolta generale 17169/2026Data pubblicazione 01/06/20262. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7-quater del d.l. n. 193 del 2016, recante “Disposizioni urgenti in materiafiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, conv, con modif.,dalla legge n. 225 del 2016, e degli artt. 115 e 116 c.p.c.2.1. Sostiene che le notifiche delle cartelle di pagamento sotteseall’intimazione impugnata era stata effettuata nel rispetto delledisposizioni introdotte dal citato art. 7-quater e che, tenuto conto delladata di invio della comunicazione a mezzo pec, non andata a buon fineper saturazione della casella di posta del destinatario, non potevaritenersi compiuta la prescrizione del credito erariale.3. I motivi, che per stretta connessione possono essere esaminaticongiuntamente, sono fondati.4. Nella sentenza impugnata si legge:«Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti, emerge chel'agente della riscossione ha effettuato l'invio delle prescritte notifichePEC in relazione alle nove cartelle di pagamento di cui all'avviso diintimazione impugnato sottoriportate:1) [OSCURATO:PERSONA] n. 07120160023393186000;2) [OSCURATO:PERSONA] n. 07120160089963907000;3) [OSCURATO:PERSONA] n. 07120160098541436000;4) [OSCURATO:PERSONA] n. 07120180027204334000;5) [OSCURATO:PERSONA] n. 07120180083638552000;6) [OSCURATO:PERSONA] n. 07120190038044776000;7) [OSCURATO:PERSONA] n. 07120190069352826000;8) [OSCURATO:PERSONA] n. 07120190102853042000;9) [OSCURATO:PERSONA] n. 07120190126431673000».«Le notifiche PEC tuttavia non sono andate a buon fine, comerisulta dagli "avvisi di mancata consegna", per cui l'ADER hasuccessivamente provveduto a depositare telematicamente tutti isuddetti atti presso gli uffici della CCIAA di Napoli, nonché a richiedereNumero registro generale 24277/2024Numero sezionale 4456/2026Numero di raccolta generale 17169/2026Data pubblicazione 01/06/2026la pubblicazione dei relativi avvisi di deposito sul sito informatico dellamedesima (come pure risulta dalla documentazione agli atti)».«Non risulta tuttavia provato, per le nove cartelle in discorso,l'invio al contribuente delle prescritte raccomandate per lacomunicazione dell'avvenuta notifica mediante deposito epubblicazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973. Invero,risultano depositati agli atti i seguenti documenti:a) [OSCURATO:PERSONA] n. 614512932508, relativa allacartella n. 07197201601725721000, la quale tuttavia non risulta tra le9 cartelle di cui all'avviso di intimazione impugnato;b) [OSCURATO:PERSONA] N. 614514146181, relativa allacartella n. 07197201601880529000, la quale tuttavia non risulta tra le9 cartelle di cui all'avviso di intimazione impugnato;c) [OSCURATO:PERSONA] N. 614520962683 relativa allacartella n. 07197201701029685000, la quale tuttavia non risulta tra le9 cartelle di cui all'avviso di intimazione impugnato;d) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] N.07120160023393186000, unica cartella che risulta tra le 9 cartelle dicui all'atto impugnato».«Tuttavia, dall'esame della relata di notifica, prodotta in fotocopiae con annotazioni a mano parzialmente oscurate e comunque noncomprensibili, non è dato verificare con assoluta certezza se lamancata consegna al destinatario sia avvenuta per irreperibilitàrelativa o assoluta e se quindi la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140c.p.c. sia legittima».5. Orbene, il trascritto contenuto motivazionale della sentenzaimpugnata rende evidente che la Corte territoriale ha ritenutoinsufficiente, ai fini della prova dell’invio della comunicazione diavvenuta notificazione dell’atto a mezzo pec ad indirizzo risultatosaturo e successivo deposito telematico dello stesso nell’area riservataNumero registro generale 24277/2024Numero sezionale 4456/2026Numero di raccolta generale 17169/2026Data pubblicazione 01/06/2026del sito internet della società [OSCURATO:PERSONA], la copia della predettacomunicazione che, peraltro, riportava stampigliata nella parte alta ea sinistra del foglio, il numero della raccomandata postale utilizzata peril suo invio, ritenendo erroneamente necessaria per la regolarità di talemodalità di notifica la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimentodella raccomandata postale, in ciò contravvenendo al principiogiurisprudenziale che, sulla base del chiaro tenore letterale delladisposizione dettata in materia, ha condivisibilmente affermato che «intema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un attoimpositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R.n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quandol'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni pernegligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'attonell'area riservata del sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA] el'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenutanotificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenutaricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica amezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente,rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica dellaraccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD)» (Cass. n.1621/2025; Cass. n. 3703/2025; Cass. n. 13132/2025; Cass. n.10633/2026).5.1. La Corte territoriale, quindi, avrebbe dovuto riteneresufficiente ai fini della prova della regolarità della notificazione dellecartelle di pagamento la comunicazione depositata dall’Ufficio cheriportava stampigliata, nella parte alta e a sinistra del foglio, il numerodella raccomandata postale utilizzata per il suo invio. Circostanza,questa, che in difetto di specifica contestazione, il giudice avrebbedovuto ritenere sufficiente ai fini della regolarità della notifica di quellecartelle.Numero registro generale 24277/2024Numero sezionale 4456/2026Numero di raccolta generale 17169/2026Data pubblicazione 01/06/20265.2. A ciò aggiungasi che, avendo la stessa CGT2 dato atto che«dalla documentazione agli atti, emerge che l'agente della riscossioneha effettuato l'invio delle prescritte notifiche PEC in relazione [a tuttele] nove cartelle di pagamento» indicate nell’intimazione impugnata,errata deve considerarsi anche la statuizione adottata dai giudici diappello con riferimento all’ultima delle cartelle sopra elencate.6. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 2953 e 2946 c.c.sostenendo che l’importo indicato le cartelle di pagamento n.07120180027204334000 e n. 07120190102853042000 erano stateemesse per recupero delle spese di giudizio liquidate in due sentenzedella CTR Campania passate in giudicato nel mese di ottobre 2018,sicché per esse il termine prescrizionale era sicuramente decennale.6.1. Secondo la ricorrente «La sentenza è pertanto illegittimapoiché il giudice di secondo grado non ha chiarito se alle spese digiudizio sia applicabile un diverso termine di prescrizione, oppure perquale motivo quelle spese, indicate nella sentenza non siano soggetteal termine di prescrizione della sentenza stessa passata in giudicato ocomunque al termine ordinario previsto dall’articolo 2946 c.c.».7. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.8. In estrema sintesi, vanno accolti il primo e secondo motivo,assorbito il terzo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio allaCGT2 della Campania che rivaluterà l’intera vicenda processuale ancheai fini della prescrizione del credito erariale, considerando che l’art. 60,comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede espressamente che, nelcaso come quello in esame (di saturazione della casella pec deldestinatario), ai fini del rispetto dei termini di prescrizione, lanotificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nelquindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avvisonel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 24277/2024Numero sezionale 4456/2026Numero di raccolta generale 17169/2026Data pubblicazione 01/06/2026 P.Q.Maccoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma in data 26 maggio 2026La PresidenteTania HMELJAK