Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 13132/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15875/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica del quale è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso l’indirizzo di posta elettronica della quale è domiciliata per legge -resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CALTANISSETTA n. 47/2023 depositata il 20/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Caltanisetta la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 292 2019 90002472 01/000, ad essa notificata il 5 febbraio 2019 da [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato ad essa intimato il pagamento della somma di euro 36.103,29 per il mancato pagamento, tra l’altro, della cartella esattoriale n. 29220150002596236001 relativa a sanzione amministrativa L. 689/81 dell’Ass.

Reg.

Lavoro per l’anno 2013, di cui asseriva di non avere mai ricevuto la notifica.

Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, previa sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, di accertare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento e di ogni atto prodromico e successivo.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale Agente della [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Caltanissetta, che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la rituale notifica della cartella esattoriale de qua, la carenza di legittimazione passiva.

Il Tribunale di Caltanissetta, rigettata la chiesta sospensiva, con sentenza n. 47/2023 dichiarava inammissibile l’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1° c.p.c. 2.Avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Parte intimata ha depositato nota, con la quale si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed il Difensore del ricorrente non ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia: Error in procedendo.

Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione art. 60, comma 6, D.P.R. 600/1973 -(in riferimento art. 360, comma 1, n. 4 cpc) , per erronea individuazione del dies a quo del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione formale, sostenendo che quest’ultimo aveva iniziato il suo decorso dalla data di ricezione della raccomandata informativa inviata dall’Esattore al contribuente per avvisarlo del deposito telematico dell’atto da notificare nell’area riservata del sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA] e non, invece, dal quindicesimo giorno successivo a quello del deposito telematico dell’atto nell’area riservata.

Ripercorre il contenuto del disposto di cui agli artt. 26 comma 2 e 60 comma 6 del d.P.R. n. 602/1973 ed osserva che, ai sensi del combinato disposto di dette norme applicabile ratione temporis , qualora l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo - o nel caso in cui la casella risulti satura - la notificazione risulta ugualmente perfezionata mediante il deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.

Sottolinea che detta modalità di notifica è caratterizzata da: a) deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio; b) pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima; c) successiva notizia al destinatario della pubblicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,senza ulteriori adempimenti a carico dell’Agente della riscossione.

Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza, essa società ricorrente, avendo ricevuto la raccomandata informativa in data 5 febbraio 2019, nel notificare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’atto di citazione in data 25 febbraio 2019, aveva proposto opposizione nel pieno rispetto del termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. Occorre premettere cheil ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, comma 1, come modificato d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16; e che, dopo l’iscrizione al ruolo, viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, ai sensi del cit. d. lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e

12. Orbene, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è prevista e disciplinata dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, il quale, a sua volta, richiama gli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile.

Secondo quanto previsto dall’art. 137 c.p.c., le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario il quale, di regola, consegna al destinatario “in mani proprie” un esemplare o copia conforme dell’atto da notificare presso la casa di abitazione dello stesso; oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto (art. 138 c.p.c.).

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche: a) a mezzo del servizio postale (modalità di notificazioneprevista dall’articolo 149 c.p.c., che si effettua secondo le norme di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890; b) a mezzo di posta elettronica certificata (modalità di notificazione prevista dall ’ art. 149 bis c.p.c.).

2.2. Orbene, nel caso di specie, la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 60 comma 7 (e non 6, come indicato dalla ricorrente) del d.P.R. n. 600/1973, che è stato abrogato per effetto dell’art. 1 del d. lgs. n. 13/2024, ma che, nel testo vigente ratione temporis, per quanto qui rileva, disponeva: In deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). (…).

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA]. (…). .

2.3. In sintesi, per quanto qui rileva, il procedimento notificatorio previsto dal citato art. 60 comma 7, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva: a) il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA]; b) la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; c) la successiva notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico del notificante.

Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, tale iterdi notifica non ricalca lo schema della notificazione agli irreperibili (nel cui ambito la prevista raccomandata informativa costituisce indubbio elemento essenziale per il suo perfezionamento), ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica:e, pertanto, la notifica si ha per perfezionata a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma.

Che sia così si desume dallo stesso testo normativo, che: a) esordisce affermando di essere in deroga all’art. 149 bis c.p.c.; b) prevede che al destinatario dell’atto deve essere data notizia dell’ avvenuta notifica : ciò che dà conto del fatto che la notifica è già avvenuta e, quindi, perfezionata; c) prevede espressamente che, sia pure Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza , ma con disposizione con ogni evidenza suscettibile di generalizzazione, la notificazione si intende comunque perfezionata … per il destinatario … nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA] .

Ne consegue che -poiché dal giudizio di merito è risultato che in data 18 gennaio 2019 è intervenuta la pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA] - correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la notifica si era perfezionata per la [OSCURATO:SOCIETA] il 2 febbraio 2019 e che, pertanto, l’opposizione, dispiegata con atto notificato lunedì 25 febbraio 2019(nonostante il termine di venti giorni scadesse venerdì 22 febbraio 2019), era tardiva.

3. Alla infondatezza del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alle spese processuali, non essendo stata svolta alcuna difesa da parte intimata(non potendo ritenersi tale la nota con cui essa si riservava all’eventuale discussione orale, quella non possedendo alcuno dei requisiti di un controricorso), ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020n. 4315).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15875/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica del quale è domiciliata per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso l’indirizzo di posta elettronica della quale è domiciliata per legge -resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CALTANISSETTA n. 47/2023 depositata il 20/01/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 2019 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Caltanisetta la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponendo opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 292 2019 90002472 01/000, ad essa notificata il 5 febbraio 2019 da [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stato ad essa intimato il pagamento della somma di euro 36.103,29 per il mancato pagamento, tra l’altro, della cartella esattoriale n. 29220150002596236001 relativa a sanzione amministrativa L. 689/81 dell’Ass. Reg. Lavoro per l’anno 2013, di cui asseriva di non avere mai ricevuto la notifica. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale, previa sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, di accertare la nullità e/o illegittimità della intimazione di pagamento e di ogni atto prodromico e successivo. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale Agente della [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Caltanissetta, che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la rituale notifica della cartella esattoriale de qua, la carenza di legittimazione passiva. Il Tribunale di Caltanissetta, rigettata la chiesta sospensiva, con sentenza n. 47/2023 dichiarava inammissibile l’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1° c.p.c. 2.Avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta ha proposto ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Parte intimata ha depositato nota, con la quale si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte ed il Difensore del ricorrente non ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro sessanta giorni dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. articola in ricorso un unico motivo, con il quale denuncia: Error in procedendo. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione art. 60, comma 6, D.P.R. 600/1973 -(in riferimento art. 360, comma 1, n. 4 cpc) , per erronea individuazione del dies a quo del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione formale, sostenendo che quest’ultimo aveva iniziato il suo decorso dalla data di ricezione della raccomandata informativa inviata dall’Esattore al contribuente per avvisarlo del deposito telematico dell’atto da notificare nell’area riservata del sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA] e non, invece, dal quindicesimo giorno successivo a quello del deposito telematico dell’atto nell’area riservata. Ripercorre il contenuto del disposto di cui agli artt. 26 comma 2 e 60 comma 6 del d.P.R. n. 602/1973 ed osserva che, ai sensi del combinato disposto di dette norme applicabile ratione temporis , qualora l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti valido e attivo - o nel caso in cui la casella risulti satura - la notificazione risulta ugualmente perfezionata mediante il deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, con successiva notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Sottolinea che detta modalità di notifica è caratterizzata da: a) deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente per territorio; b) pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima; c) successiva notizia al destinatario della pubblicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,senza ulteriori adempimenti a carico dell’Agente della riscossione. Sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella impugnata sentenza, essa società ricorrente, avendo ricevuto la raccomandata informativa in data 5 febbraio 2019, nel notificare a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. l’atto di citazione in data 25 febbraio 2019, aveva proposto opposizione nel pieno rispetto del termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c. 2. Il ricorso non è fondato. 2.1. Occorre premettere cheil ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, comma 1, come modificato d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16; e che, dopo l’iscrizione al ruolo, viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, ai sensi del cit. d. lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Orbene, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è prevista e disciplinata dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, il quale, a sua volta, richiama gli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile. Secondo quanto previsto dall’art. 137 c.p.c., le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario il quale, di regola, consegna al destinatario “in mani proprie” un esemplare o copia conforme dell’atto da notificare presso la casa di abitazione dello stesso; oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto (art. 138 c.p.c.). Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche: a) a mezzo del servizio postale (modalità di notificazioneprevista dall’articolo 149 c.p.c., che si effettua secondo le norme di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890; b) a mezzo di posta elettronica certificata (modalità di notificazione prevista dall ’ art. 149 bis c.p.c.). 2.2. Orbene, nel caso di specie, la notifica è stata effettuata ai sensi dell’art. 60 comma 7 (e non 6, come indicato dalla ricorrente) del d.P.R. n. 600/1973, che è stato abrogato per effetto dell’art. 1 del d. lgs. n. 13/2024, ma che, nel testo vigente ratione temporis, per quanto qui rileva, disponeva: In deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). (…). Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA]. (…). . 2.3. In sintesi, per quanto qui rileva, il procedimento notificatorio previsto dal citato art. 60 comma 7, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva: a) il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA]; b) la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; c) la successiva notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico del notificante. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, tale iterdi notifica non ricalca lo schema della notificazione agli irreperibili (nel cui ambito la prevista raccomandata informativa costituisce indubbio elemento essenziale per il suo perfezionamento), ma costituisce una deroga allo schema della notificazione per posta elettronica:e, pertanto, la notifica si ha per perfezionata a prescindere dalla data di ricezione della raccomandata di avviso o di conferma. Che sia così si desume dallo stesso testo normativo, che: a) esordisce affermando di essere in deroga all’art. 149 bis c.p.c.; b) prevede che al destinatario dell’atto deve essere data notizia dell’ avvenuta notifica : ciò che dà conto del fatto che la notifica è già avvenuta e, quindi, perfezionata; c) prevede espressamente che, sia pure Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza , ma con disposizione con ogni evidenza suscettibile di generalizzazione, la notificazione si intende comunque perfezionata … per il destinatario … nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA] . Ne consegue che -poiché dal giudizio di merito è risultato che in data 18 gennaio 2019 è intervenuta la pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA] - correttamente il giudice di merito ha ritenuto che la notifica si era perfezionata per la [OSCURATO:SOCIETA] il 2 febbraio 2019 e che, pertanto, l’opposizione, dispiegata con atto notificato lunedì 25 febbraio 2019(nonostante il termine di venti giorni scadesse venerdì 22 febbraio 2019), era tardiva. 3. Alla infondatezza del ricorso non consegue la condanna di parte ricorrente alle spese processuali, non essendo stata svolta alcuna difesa da parte intimata(non potendo ritenersi tale la nota con cui essa si riservava all’eventuale discussione orale, quella non possedendo alcuno dei requisiti di un controricorso), ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a