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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07762/2026

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CCORDINANZAsul ricorso 11827-2022 proposto da:P.

G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,492 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legaleNumero registro generale 11827/2022rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliN umero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 7762/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 239/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 155/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/01/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 4/2020, il Tribunale di Perugia, riconosciutala sussistenza dell’interesse ad agire, ha accolto parzialmente ilricorso proposto dalla società ricorrente contro un estratto diruolo e gli atti prodromici (ventitré tra avvisi di addebito ecartelle di pagamento), asseritamente mai notificati,dichiarando prescritti soltanto i crediti portati da tre AVA.2.

La Corte di Appello di Perugia, adita dalla società, consentenza n.239/2021 del 27.10.2021, ha rigettato il gravame,riscontrando nessuna contestazione sulla documentazione INPSe contestazioni troppo generiche su quella [OSCURATO:PERSONA].

Ha ritenuto,quindi, regolare la notifica degli ulteriori atti impositivi,incontestabile la pretesa contributiva per mancata tempestivaNumero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/2026impugnazione ed ha escluso la prescrizione maNtuumrerao tdai r accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026successivamente alla notifica degli atti, in considerazione dellanotifica, in data 20.02.2017, di un’intimazione di pagamento,idonea ad interrompere i relativi termini.3.

Avverso la indicata sentenza, ha proposto ricorso la societàin epigrafe, affidato a sette motivi.4.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’INPS e l’INAIL hannodepositato tempestivo controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 30 gennaio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine digiorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La società ricorrente censura la sentenza indicata in epigrafe,sulla base di sette motivi, così testualmente rubricati:1) -ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità dellasentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. contenendola decisione impugnata una motivazione solo apparente econsistente nell'integrale riproduzione della sentenza di primogrado;2)-ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione dell'art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215e 216 del cod. proc. civ. in relazione al tempestivodisconoscimento sull'autenticità delle scritture e dellesottoscrizioni poste sui referti di notifica;3)- ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessapronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216cod. proc. civ. sull'autenticità delle scritture e delle sottoscrizioniposte sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli enti e almancato procedimento di verificazione ad istanza degli enti;4) - ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione dell'art. 60, comma 7, del dpr n. 600/73, degliNumero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/2026artt. 137 e segg. cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod.

Ncuimve.r o idni r accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento n.080 201790002703 69/000;5) - ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità dellasentenza per avere la corte territoriale ritenuta perfezionata lanotifica dell'intimazione n. 080 2017 90002703 69/000 sebbenela stessa fosse inesistente e/o nulla per violazione dell'art. 60del dpr 600/73;6) - ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazionedell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull'eccezionedi prescrizione in relazione alla pretesa contributiva;7) - ex art 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazionedell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sullaeccezione di decadenza in relazione alla pretesa contributiva.2.

In via preliminare, va osservato che la Corte territoriale hariconosciuto in capo alla società l’interesse a ricorrere avversol’estratto di ruolo e gli atti prodromici, regolarmente notificati.Ha ritenuto prescritti solo i crediti portati da tre AVA dell’Inps,rilevando che l’intimazione di pagamento, notificata il20.01.2017, aveva interrotto la prescrizione per gli atri attiprodromici.Sull’interesse a ricorrere, su cui si è pronunciata la Corteterritoriale e che non è stato rimesso in discussione (Cass. n.30952/2024), si è formato il giudicato; pertanto, questa Cortenon può pronunciarsi nuovamente in merito.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n.4448/2023; Cass. n. 25162/2025), l’applicabilità dell’art. 12,comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e la valutazione dell’interessead agire trovano limite nel giudicato interno su tale questione.Numero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/20263.Occorre, quindi, esaminare i motivi di ricorso proposti,N aumlceruo ndi ir accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026dei quali attingono il medesimo apparato argomentativo dellasentenza e possono essere esaminati congiuntamente.3.1.

Il primo motivo è infondato.La Corte di Appello, con ampia motivazione, ha esaminato lesingole censure, dando conto della loro infondatezza e delleragioni dell’adesione alla decisione di primo grado.

Ha indicatogli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo,in tal modo, possibile il controllo sull'esattezza e sulla logicitàdel suo ragionamento (cfr. in argomento Cass. n. 9105/2017),l’individuazione del ragionamento svolto quale giustificazionedel decisum (Cass. n.20112/2009).Non viene in rilievo, quindi, l’ipotesi di motivazione apparente,che ricorre, con conseguente nullità della sentenza affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, lamotivazione non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cfr. Cass S. U. n. 22232/2016; n. 1986/2025).3.2.

Il secondo e il terzo motivo si possono esaminarecongiuntamente perché intimamente connessi, in quanto volti acontestare il mancato esame del disconoscimento dei documentiprodotti dalle resistenti oggi controricorrenti.Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.La sentenza ha confermato la decisione del Tribunale (pagg 7-10), rilevando che la documentazione dell’INPS non è statacontestata e che il disconoscimento dei documenti di [OSCURATO:PERSONA] èstato generico, effettuato con “mera clausola di stile” (“tuttoquanto ex adverso eccepito e prodotto”), privo di riferimentiNumero registro generale 11827/2022specifici, quindi, inefficace ai fini probatori e insufficiente perN umero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026evidenziato l’omessa indicazione degli aspetti di difformitàdall’originale delle relate di notifica, la mancanza di querela difalso a contestare l’efficacia probatoria privilegiata degli avvisidi ricevimento ex art. 2700 c.c.3.3. - I suddetti motivi non si confrontano con taliargomentazioni, perché nulla dicono a contrasto dellavalutazione di genericità del disconoscimento, mapresuppongono che il disconoscimento sia stato correttamenteeffettuato, dolendosi, altresì, di una omessa pronuncia che nonsussiste, alla luce della motivazione come sopra riportata.Inoltre, «rappresenta principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità l’affermazione secondo cui, in tema di provadocumentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'usodi formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazionedi chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione dellagenuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n.28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022; Cass.n.37186/2022); invero il disconoscimento delle copiefotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che lacontestazione della conformità delle stesse all'originale vengacompiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione cheevidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che siintende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodottoNumero registro generale 11827/2022rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso aN umero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 7762/2026clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n.Data pubblicazione 31/03/202616557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021; n. 25162/2025); inparticolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazionedelle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispettoall'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi,la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almenoindiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nellaversione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con lagiurisprudenza ivi citata)».Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione indiritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata,ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operatodall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e -secondoquesta Corte- «tale “valutazione costituisce giudizio di fattoriservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”(così Cass. n. 1324 del 2022; conf.

Cass. n. 2033 del 2022)».3.4 - Si aggiunga che il disconoscimento deve essere chiaro,specifico, circostanziato, deve illustrare la differenza fra realtàfattuale e realtà rappresentata (cfr. Cass. ord. n.24613/19, edancora, di recente ed in dettaglio, la Corte con ord. n.18491/24ha affermato che “Il disconoscimento di una scrittura privata,pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una formavincolata, deve avere i caratteri della specificità e delladeterminatezza, e non può costituire una mera espressione distile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitàse congruamente e logicamente motivato” (nello stesso senso,ord. n.28373/24).

A tale tema si collega l’infondatezza delladoglianza sull’omessa pronuncia in riferimento al mancato avvioNumero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/2026del procedimento di verificazione; invero, questa CoNrtueme roh dai r accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026altresì affermato che la parte che ha disconosciuto la scritturanon può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza diverificazione elementi di prova a sé favorevoli (ord. 3602/24).4.

Il quarto motivo ed il quinto motivo contestano sotto profilidiversi, ai sensi dell’art 360 n 3 e n.4 cpc, la sussistenza eregolarità della notificazione dell’intimazione di pagamento n.080201790002770369/000, perché effettuata in violazionedell’art 60 dpr 600/73, da ritenersi applicabile nellaformulazione previgente (prima del 1.07.2017) e perché ildocumento del 5.02.2017, comprovante l’esecuzione degliadempimenti previsti, sarebbe stato disconosciuto.La parte osserva che, ai sensi del combinato disposto degli artt.26 comma 2 e 60 comma 6 del d.P.R. n. 602/1973, applicabileratione temporis, qualora l’indirizzo di posta elettronica deldestinatario non risulti valido e attivo - o nel caso in cui la casellarisulti satura –la notificazione risulta perfezionata mediante ildeposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commerciocompetente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sulsito informatico della medesima, con successiva notizia allostesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento,“in maniera sovrapponibile alla disciplina della irreperibilitàtemporanea ordinaria”.Osserva altresì che il documentato datato il 5.02.2017 non offre“certezza dell’esecuzione del secondo tentativo di notifica” e chel’autenticità delle scritture e della sottoscrizione postasull’avviso di ricevimento della raccomandata informativa èstato disconosciuto.5.

I motivi sono infondati.Nel caso di specie, come correttamente ed esaustivamenteargomentato dalla Corte territoriale, la notifica è stata effettuataNumero registro generale 11827/2022ai sensi dell’art. 60 comma 7 del d.P.R. n. 600/1973, che è statoN umero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 7762/2026abrogato per effetto dell’art. 1 del d. lgs. n. 13/2024, ma che,Data pubblicazione 31/03/2026nel testo vigente ratione temporis, per quanto qui rileva,prevedeva: a) il deposito telematico dell’atto nell’area riservatadel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA]; b) lapubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello dideposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata diquindici giorni; c) la successiva notizia al destinatariodell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di letteraraccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico delnotificante.

Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, taleiter di notifica non ricalca lo schema della notificazione agliirreperibili (nel cui ambito la prevista raccomandata informativacostituisce indubbio elemento essenziale per il suoperfezionamento), ma costituisce una deroga allo schema dellanotificazione per posta elettronica: e, pertanto, la notifica si haper perfezionata a prescindere dalla data di ricezione dellaraccomandata di avviso o di conferma (Cass. n. 13132/2025).Nella specie, poi il rilievo di genericità del disconoscimento delladocumentazione prodotta, espresso dalla Corte Territoriale enon adeguatamente aggredito con il presente ricorso, di cuisopra si è dato conto, destituisce di fondamento anche lacontestazione relativa all’autenticità della raccomandatainformativa.6.Il sesto motivo e il settimo motivo, che per loro connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibilied in ogni caso infondati.La parte lamenta, ai sensi del n. 4 dell’art 360 cpc, un’omessapronuncia sull’eccezione di prescrizione della pretesacontributiva e sull’eccezione di decadenza dell’Inps dal potere diiscrizione a ruolo, perché la Corte territoriale si sarebbe limitataNumero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/2026a riportare le argomentazioni del Tribunale senza espNruimeeror dei r accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026autonome argomentazioni.La parte ricorrente non si confronta con le affermazioni resenell’impugnata sentenza secondo cui, innanzitutto, a seguitodella notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta il20.02.2017, con la speciale procedura di cui all’art 60 , ult co,dpr 600/73, sopra esposta, la prescrizione non poteva ritenersimaturata.

La Corte poi ha fatto propria la valutazione delTribunale secondo cui, tra l’altro, l’eccezione di decadenza perviolazione dell’art 25 dlgs 46/99 doveva esseretempestivamente proposta nel giudizio di opposizione, daradicarsi ex art 24 dlgs 46/99, mentre le censure formulate sulpunto con l’atto di appello andavano dichiarate inammissibiliperché generiche.Il giudice del gravame ha dato conto delle ragioni della confermadella decisione di primo grado, in relazione ai motivi diimpugnazione, sicché dalla lettura della parte motiva dientrambe le sentenze può ricavarsi un percorso argomentativoesaustivo e coerente (cfr. in argomento Cass.n.20882 del 05/08/2019).Sugli specifici profili -decadenza e prescrizione- la sentenzad'appello, pur richiamando estesamente la sentenza di primogrado, contiene quindi un autonomo esame critico dei motivid'impugnazione ed una valutazione di inammissibilità che non èstata oggetto di specifica censura.7.Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto.8.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate comeda dispositivo in calce.Seguono le disposizioni sul contributo unificato.Numero registro generale 11827/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 7762/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alData pubblicazione 31/03/2026pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore diciascuna parte controricorrente, in euro 2000,00, per compensied in euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, neiconfronti di INPS E INAIL, e spese prenotate a debito neiconfronti di Agenzia delle Entrate-riscossione.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 gennaio2026La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CCORDINANZAsul ricorso 11827-2022 proposto da:P.   G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,492 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché controI.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legaleNumero registro generale 11827/2022rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliN umero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 7762/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché controS.[OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;- intimata -avverso la sentenza n. 239/2021 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 27/10/2021 R.G.N. 155/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/01/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1.Con sentenza n. 4/2020, il Tribunale di Perugia, riconosciutala sussistenza dell’interesse ad agire, ha accolto parzialmente ilricorso proposto dalla società ricorrente contro un estratto diruolo e gli atti prodromici (ventitré tra avvisi di addebito ecartelle di pagamento), asseritamente mai notificati,dichiarando prescritti soltanto i crediti portati da tre AVA.2. La Corte di Appello di Perugia, adita dalla società, consentenza n.239/2021 del 27.10.2021, ha rigettato il gravame,riscontrando nessuna contestazione sulla documentazione INPSe contestazioni troppo generiche su quella [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto,quindi, regolare la notifica degli ulteriori atti impositivi,incontestabile la pretesa contributiva per mancata tempestivaNumero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/2026impugnazione ed ha escluso la prescrizione maNtuumrerao tdai r accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026successivamente alla notifica degli atti, in considerazione dellanotifica, in data 20.02.2017, di un’intimazione di pagamento,idonea ad interrompere i relativi termini.3. Avverso la indicata sentenza, ha proposto ricorso la societàin epigrafe, affidato a sette motivi.4.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, l’INPS e l’INAIL hannodepositato tempestivo controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 30 gennaio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine digiorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).RAGIONI DELLA DECISIONE1. La società ricorrente censura la sentenza indicata in epigrafe,sulla base di sette motivi, così testualmente rubricati:1) -ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità dellasentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. contenendola decisione impugnata una motivazione solo apparente econsistente nell'integrale riproduzione della sentenza di primogrado;2)-ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione dell'art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215e 216 del cod. proc. civ. in relazione al tempestivodisconoscimento sull'autenticità delle scritture e dellesottoscrizioni poste sui referti di notifica;3)- ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. per omessapronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216cod. proc. civ. sull'autenticità delle scritture e delle sottoscrizioniposte sui referti di notifica prodotti in fotocopia dagli enti e almancato procedimento di verificazione ad istanza degli enti;4) - ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione efalsa applicazione dell'art. 60, comma 7, del dpr n. 600/73, degliNumero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/2026artt. 137 e segg. cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. Ncuimve.r o idni r accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026relazione alla notifica dell'intimazione di pagamento n.080 201790002703 69/000;5) - ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità dellasentenza per avere la corte territoriale ritenuta perfezionata lanotifica dell'intimazione n. 080 2017 90002703 69/000 sebbenela stessa fosse inesistente e/o nulla per violazione dell'art. 60del dpr 600/73;6) - ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazionedell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull'eccezionedi prescrizione in relazione alla pretesa contributiva;7) - ex art 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per violazionedell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sullaeccezione di decadenza in relazione alla pretesa contributiva.2. In via preliminare, va osservato che la Corte territoriale hariconosciuto in capo alla società l’interesse a ricorrere avversol’estratto di ruolo e gli atti prodromici, regolarmente notificati.Ha ritenuto prescritti solo i crediti portati da tre AVA dell’Inps,rilevando che l’intimazione di pagamento, notificata il20.01.2017, aveva interrotto la prescrizione per gli atri attiprodromici.Sull’interesse a ricorrere, su cui si è pronunciata la Corteterritoriale e che non è stato rimesso in discussione (Cass. n.30952/2024), si è formato il giudicato; pertanto, questa Cortenon può pronunciarsi nuovamente in merito.Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n.4448/2023; Cass. n. 25162/2025), l’applicabilità dell’art. 12,comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e la valutazione dell’interessead agire trovano limite nel giudicato interno su tale questione.Numero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/20263.Occorre, quindi, esaminare i motivi di ricorso proposti,N aumlceruo ndi ir accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026dei quali attingono il medesimo apparato argomentativo dellasentenza e possono essere esaminati congiuntamente.3.1. Il primo motivo è infondato.La Corte di Appello, con ampia motivazione, ha esaminato lesingole censure, dando conto della loro infondatezza e delleragioni dell’adesione alla decisione di primo grado. Ha indicatogli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo,in tal modo, possibile il controllo sull'esattezza e sulla logicitàdel suo ragionamento (cfr. in argomento Cass. n. 9105/2017),l’individuazione del ragionamento svolto quale giustificazionedel decisum (Cass. n.20112/2009).Non viene in rilievo, quindi, l’ipotesi di motivazione apparente,che ricorre, con conseguente nullità della sentenza affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, lamotivazione non renda tuttavia percepibile il fondamento delladecisione, perché recante argomentazioni obbiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cfr. Cass S. U. n. 22232/2016; n. 1986/2025).3.2. Il secondo e il terzo motivo si possono esaminarecongiuntamente perché intimamente connessi, in quanto volti acontestare il mancato esame del disconoscimento dei documentiprodotti dalle resistenti oggi controricorrenti.Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.La sentenza ha confermato la decisione del Tribunale (pagg 7-10), rilevando che la documentazione dell’INPS non è statacontestata e che il disconoscimento dei documenti di [OSCURATO:PERSONA] èstato generico, effettuato con “mera clausola di stile” (“tuttoquanto ex adverso eccepito e prodotto”), privo di riferimentiNumero registro generale 11827/2022specifici, quindi, inefficace ai fini probatori e insufficiente perN umero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026evidenziato l’omessa indicazione degli aspetti di difformitàdall’originale delle relate di notifica, la mancanza di querela difalso a contestare l’efficacia probatoria privilegiata degli avvisidi ricevimento ex art. 2700 c.c.3.3. - I suddetti motivi non si confrontano con taliargomentazioni, perché nulla dicono a contrasto dellavalutazione di genericità del disconoscimento, mapresuppongono che il disconoscimento sia stato correttamenteeffettuato, dolendosi, altresì, di una omessa pronuncia che nonsussiste, alla luce della motivazione come sopra riportata.Inoltre, «rappresenta principio consolidato nella giurisprudenzadi legittimità l’affermazione secondo cui, in tema di provadocumentale, l'onere di disconoscere la conformità tral'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessaprodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'usodi formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazionedi chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere daessa in modo inequivoco gli estremi della negazione dellagenuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti,ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria,contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n.28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022; Cass.n.37186/2022); invero il disconoscimento delle copiefotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che lacontestazione della conformità delle stesse all'originale vengacompiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione cheevidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che siintende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodottoNumero registro generale 11827/2022rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso aN umero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 7762/2026clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n.Data pubblicazione 31/03/202616557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021; n. 25162/2025); inparticolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazionedelle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispettoall'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi,la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almenoindiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nellaversione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con lagiurisprudenza ivi citata)».Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione indiritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata,ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operatodall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e -secondoquesta Corte- «tale “valutazione costituisce giudizio di fattoriservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità”(così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022)».3.4 - Si aggiunga che il disconoscimento deve essere chiaro,specifico, circostanziato, deve illustrare la differenza fra realtàfattuale e realtà rappresentata (cfr. Cass. ord. n.24613/19, edancora, di recente ed in dettaglio, la Corte con ord. n.18491/24ha affermato che “Il disconoscimento di una scrittura privata,pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., una formavincolata, deve avere i caratteri della specificità e delladeterminatezza, e non può costituire una mera espressione distile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fattoriservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitàse congruamente e logicamente motivato” (nello stesso senso,ord. n.28373/24). A tale tema si collega l’infondatezza delladoglianza sull’omessa pronuncia in riferimento al mancato avvioNumero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/2026del procedimento di verificazione; invero, questa CoNrtueme roh dai r accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026altresì affermato che la parte che ha disconosciuto la scritturanon può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza diverificazione elementi di prova a sé favorevoli (ord. 3602/24).4. Il quarto motivo ed il quinto motivo contestano sotto profilidiversi, ai sensi dell’art 360 n 3 e n.4 cpc, la sussistenza eregolarità della notificazione dell’intimazione di pagamento n.080201790002770369/000, perché effettuata in violazionedell’art 60 dpr 600/73, da ritenersi applicabile nellaformulazione previgente (prima del 1.07.2017) e perché ildocumento del 5.02.2017, comprovante l’esecuzione degliadempimenti previsti, sarebbe stato disconosciuto.La parte osserva che, ai sensi del combinato disposto degli artt.26 comma 2 e 60 comma 6 del d.P.R. n. 602/1973, applicabileratione temporis, qualora l’indirizzo di posta elettronica deldestinatario non risulti valido e attivo - o nel caso in cui la casellarisulti satura –la notificazione risulta perfezionata mediante ildeposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commerciocompetente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sulsito informatico della medesima, con successiva notizia allostesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento,“in maniera sovrapponibile alla disciplina della irreperibilitàtemporanea ordinaria”.Osserva altresì che il documentato datato il 5.02.2017 non offre“certezza dell’esecuzione del secondo tentativo di notifica” e chel’autenticità delle scritture e della sottoscrizione postasull’avviso di ricevimento della raccomandata informativa èstato disconosciuto.5. I motivi sono infondati.Nel caso di specie, come correttamente ed esaustivamenteargomentato dalla Corte territoriale, la notifica è stata effettuataNumero registro generale 11827/2022ai sensi dell’art. 60 comma 7 del d.P.R. n. 600/1973, che è statoN umero sezionale 492/2026Numero di raccolta generale 7762/2026abrogato per effetto dell’art. 1 del d. lgs. n. 13/2024, ma che,Data pubblicazione 31/03/2026nel testo vigente ratione temporis, per quanto qui rileva,prevedeva: a) il deposito telematico dell’atto nell’area riservatadel sito internet della società [OSCURATO:SOCIETA]; b) lapubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello dideposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata diquindici giorni; c) la successiva notizia al destinatariodell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di letteraraccomandata, senza ulteriori adempimenti a carico delnotificante. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, taleiter di notifica non ricalca lo schema della notificazione agliirreperibili (nel cui ambito la prevista raccomandata informativacostituisce indubbio elemento essenziale per il suoperfezionamento), ma costituisce una deroga allo schema dellanotificazione per posta elettronica: e, pertanto, la notifica si haper perfezionata a prescindere dalla data di ricezione dellaraccomandata di avviso o di conferma (Cass. n. 13132/2025).Nella specie, poi il rilievo di genericità del disconoscimento delladocumentazione prodotta, espresso dalla Corte Territoriale enon adeguatamente aggredito con il presente ricorso, di cuisopra si è dato conto, destituisce di fondamento anche lacontestazione relativa all’autenticità della raccomandatainformativa.6.Il sesto motivo e il settimo motivo, che per loro connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibilied in ogni caso infondati.La parte lamenta, ai sensi del n. 4 dell’art 360 cpc, un’omessapronuncia sull’eccezione di prescrizione della pretesacontributiva e sull’eccezione di decadenza dell’Inps dal potere diiscrizione a ruolo, perché la Corte territoriale si sarebbe limitataNumero registro generale 11827/2022Numero sezionale 492/2026a riportare le argomentazioni del Tribunale senza espNruimeeror dei r accolta generale 7762/2026Data pubblicazione 31/03/2026autonome argomentazioni.La parte ricorrente non si confronta con le affermazioni resenell’impugnata sentenza secondo cui, innanzitutto, a seguitodella notifica dell’intimazione di pagamento avvenuta il20.02.2017, con la speciale procedura di cui all’art 60 , ult co,dpr 600/73, sopra esposta, la prescrizione non poteva ritenersimaturata. La Corte poi ha fatto propria la valutazione delTribunale secondo cui, tra l’altro, l’eccezione di decadenza perviolazione dell’art 25 dlgs 46/99 doveva esseretempestivamente proposta nel giudizio di opposizione, daradicarsi ex art 24 dlgs 46/99, mentre le censure formulate sulpunto con l’atto di appello andavano dichiarate inammissibiliperché generiche.Il giudice del gravame ha dato conto delle ragioni della confermadella decisione di primo grado, in relazione ai motivi diimpugnazione, sicché dalla lettura della parte motiva dientrambe le sentenze può ricavarsi un percorso argomentativoesaustivo e coerente (cfr. in argomento Cass.n.20882 del 05/08/2019).Sugli specifici profili -decadenza e prescrizione- la sentenzad'appello, pur richiamando estesamente la sentenza di primogrado, contiene quindi un autonomo esame critico dei motivid'impugnazione ed una valutazione di inammissibilità che non èstata oggetto di specifica censura.7.Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto.8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate comeda dispositivo in calce.Seguono le disposizioni sul contributo unificato.Numero registro generale 11827/2022 P.Q.MNumero di raccolta generale 7762/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alData pubblicazione 31/03/2026pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore diciascuna parte controricorrente, in euro 2000,00, per compensied in euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, neiconfronti di INPS E INAIL, e spese prenotate a debito neiconfronti di Agenzia delle Entrate-riscossione.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, acarico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 gennaio2026La PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 07762/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris