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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04448/2023

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a seguente Re p.

ORDINANZA Ud. 22/11/2022 sul ricorso 19195-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] camerale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] COSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - Avverso la sentenza n. 10176/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 10176/20, del 13 luglio 2020, del Tribunale di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza 24045/2018, del 12 luglio 2018, del Giudice di Pace di Roma - ha dichiarato ammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo dallo stesso proposta, rigettandola, però, nel merito.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver opposto, ex art. 615 cod. proc. civ., un estratto di ruolo, al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale ad esso sottesa, per difetto di notifica della stessa e dei verbali di contestazione di infrazioni stradali, convenendo in giudizio, all'uopo, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (d'ora in poi, "ADER") e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, egli aveva ec:cepito l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito.

Dichiarata dal primo giudice, nella contumacia dell'ADER, l'inammissibilità dell'opposizione, in ragione dell'asserita non impugnabilità dell'estratto del ruolo, il Turi esperiva gravarne.

Costituitasi in appello l'ADER, il giudice di seconde cure riteneva tardiva - a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. - la produzione, da essa effettuata, della copia della relata di notifica della cartella esattoriale.

Alla stregua di tale produzione, tul:tavia, il giudice di appello ha dichiarato ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per sussistenza di interesse all'accertamento negativo del credito, in assenza di prova che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata.

Ciò nondimeno, sebbene l'appellante avesse rilevato che "stante la carenza di prova della notifica della cartella ovvero di atti interruttivi diversi", il credito dovesse ritenersi "inesorabilmente prescritto", il giudice di appello riteneva che la notifica di una successiva determinazione dirigenziale ingiuntiva, avvenuta nel 2013, avesse interrotto il decorso della prescrizione.

3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Turi, sulla base - come detto - di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 112 e 324 cod. proc. civ.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto essa, nonostante la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione e il giudicato interno sulla nullità/inesistenza della notifica impugnata, è entrata nel merito dell'eccezione di prescrizione del credito, omettendo sia di pronunciarsi sulla nullità della notifica della cartella (oltre che sull'inesistenza del titolo esecutivo presupposto, stante la carenza di prova anche della notifica, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei verbali di contestazione di infrazione stradale), sia di annullare la cartella stessa.

4. Sono rimaste solo intimate l'ADER e [OSCURATO:PERSONA].

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso va accolto, risultando fondato il solo motivo in cui esso si articola.

6.1. Il giudice di appello, limitandosi ad esaminare il solo tema della prescrizione del credito, ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta declaratoria di nullità della cartella per difetto di notifica, oggetto dell'iniziativa assunta attraverso l'impugnazione dell'estratto del ruolo, da tempo ammessa da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, sul rilievo che "l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 2 ottobre 2015, n. 19704, Rv. 636309-01).

Va, dunque, rilevata la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con conseguente accoglimento del ricorso.

6.2. Non osta, del resto, a tale esito il recentissimo arresto con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato sulla base di una concezione "dinamica" dell'interesse ad agire, ex art.100 cod. proc. civ. - l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti del ruolo, dello ius superveniens costituito dall'art. 3-bis dei decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato proprio tale possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l'estratto del ruolo (si tratta di Cass. Sez.

Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283).

La norma sopravvenuta - introducendo il comma 4-bis nel testo dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che subordina la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti c:on una pubblica amministrazione - opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché "plasma l'interesse ad agire", dal momento che "stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela" (così Cass. Sez.

Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.).

Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia "illo tempore" proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, "mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ." (così, nuovamente, Cass. Sez.

Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.).

Senonché, nel caso che qui occupa, l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., e dunque dell'azione esercitata, è stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello (che, sul punto, ha accolto il gravame del Turi), senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione - in questa sede - da parte dell'ADER o di [OSCURATO:PERSONA], donde l'esistenza di un giudicato.

Il tema, dunque, dell'ammissibilità dell'opposizione, e quindi del "bisogno di tutela" giurisdizionale (id est, dell'interesse ad agire), non può essere "plasmato" dalla norma sopravvenuta.

In caso contrario, infatti, si finirebbe col riconoscere ad essa - che non è "norma di interpretazione autentica", visto non "assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario" (come chiarisce Cass. Sez.

Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.) - un attributo, l'idoneità a superare il giudicato, che non connota, per vero, neppure tali norme (sul giudicato quali limite di operatività delle norme di interpretazione autentica si veda, da ultimo, Cass. Sez.

Lav., ord. 27 maggio 2019, n. 14423, Rv. 653980-01).

7. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, la sentenza va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito e sulle spese di Re, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Re p. ORDINANZA Ud. 22/11/2022 sul ricorso 19195-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] camerale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via F. [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] COSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - Avverso la sentenza n. 10176/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/07/2020; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 10176/20, del 13 luglio 2020, del Tribunale di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza 24045/2018, del 12 luglio 2018, del Giudice di Pace di Roma - ha dichiarato ammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo dallo stesso proposta, rigettandola, però, nel merito. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierno ricorrente di aver opposto, ex art. 615 cod. proc. civ., un estratto di ruolo, al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale ad esso sottesa, per difetto di notifica della stessa e dei verbali di contestazione di infrazioni stradali, convenendo in giudizio, all'uopo, l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (d'ora in poi, "ADER") e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, egli aveva ec:cepito l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito. Dichiarata dal primo giudice, nella contumacia dell'ADER, l'inammissibilità dell'opposizione, in ragione dell'asserita non impugnabilità dell'estratto del ruolo, il Turi esperiva gravarne. Costituitasi in appello l'ADER, il giudice di seconde cure riteneva tardiva - a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. - la produzione, da essa effettuata, della copia della relata di notifica della cartella esattoriale. Alla stregua di tale produzione, tul:tavia, il giudice di appello ha dichiarato ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per sussistenza di interesse all'accertamento negativo del credito, in assenza di prova che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata. Ciò nondimeno, sebbene l'appellante avesse rilevato che "stante la carenza di prova della notifica della cartella ovvero di atti interruttivi diversi", il credito dovesse ritenersi "inesorabilmente prescritto", il giudice di appello riteneva che la notifica di una successiva determinazione dirigenziale ingiuntiva, avvenuta nel 2013, avesse interrotto il decorso della prescrizione. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Turi, sulla base - come detto - di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115, 116, 112 e 324 cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto essa, nonostante la declaratoria di ammissibilità dell'opposizione e il giudicato interno sulla nullità/inesistenza della notifica impugnata, è entrata nel merito dell'eccezione di prescrizione del credito, omettendo sia di pronunciarsi sulla nullità della notifica della cartella (oltre che sull'inesistenza del titolo esecutivo presupposto, stante la carenza di prova anche della notifica, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dei verbali di contestazione di infrazione stradale), sia di annullare la cartella stessa. 4. Sono rimaste solo intimate l'ADER e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va accolto, risultando fondato il solo motivo in cui esso si articola. 6.1. Il giudice di appello, limitandosi ad esaminare il solo tema della prescrizione del credito, ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla richiesta declaratoria di nullità della cartella per difetto di notifica, oggetto dell'iniziativa assunta attraverso l'impugnazione dell'estratto del ruolo, da tempo ammessa da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, sul rilievo che "l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 2 ottobre 2015, n. 19704, Rv. 636309-01). Va, dunque, rilevata la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., con conseguente accoglimento del ricorso. 6.2. Non osta, del resto, a tale esito il recentissimo arresto con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato sulla base di una concezione "dinamica" dell'interesse ad agire, ex art.100 cod. proc. civ. - l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti del ruolo, dello ius superveniens costituito dall'art. 3-bis dei decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato proprio tale possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l'estratto del ruolo (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283). La norma sopravvenuta - introducendo il comma 4-bis nel testo dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che subordina la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall'iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti c:on una pubblica amministrazione - opera, come detto, anche nei giudizi già pendenti, giacché "plasma l'interesse ad agire", dal momento che "stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.). Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia "illo tempore" proposto opposizione avverso l'estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità della propria azione (giacché l'interesse ad agire altro non è se non una condizione - di ammissibilità - dell'azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, "mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ." (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.). Senonché, nel caso che qui occupa, l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., e dunque dell'azione esercitata, è stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello (che, sul punto, ha accolto il gravame del Turi), senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione - in questa sede - da parte dell'ADER o di [OSCURATO:PERSONA], donde l'esistenza di un giudicato. Il tema, dunque, dell'ammissibilità dell'opposizione, e quindi del "bisogno di tutela" giurisdizionale (id est, dell'interesse ad agire), non può essere "plasmato" dalla norma sopravvenuta. In caso contrario, infatti, si finirebbe col riconoscere ad essa - che non è "norma di interpretazione autentica", visto non "assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario" (come chiarisce Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.) - un attributo, l'idoneità a superare il giudicato, che non connota, per vero, neppure tali norme (sul giudicato quali limite di operatività delle norme di interpretazione autentica si veda, da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 27 maggio 2019, n. 14423, Rv. 653980-01). 7. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, la sentenza va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito e sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito e sulle spese di Re, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'e