CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 15329/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 18393-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ad estratto di ruolo R.G.N.18393/2021 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1029/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 248/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 1029/2020 della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Como, c on la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso un estratto di ruolo, di cui il ricorrente ( in difetto di notifica degli atti prodromici) aveva avuto conoscenza il 12 aprile 2019,a seguito di richiesta all’Agenzia delle Entrate. Propone sette motivi di ricorso. Resistono con controricorso INPS ed INAIL mentre Agenzia delle Entrate –Riscossione non ha svolto attività difensiva. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente censura la sentenza sulla base di sette motivi, così rubricati. I) ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per vizio processuale in relazione al mancato ingresso da parte del Tribunale del tempestivo disconoscimento effettuato ex per art. 214, 215, 216 cod. proc. civ. Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. II)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica, effettuato alla prima udienza successiva alla produzione. Mancata richiesta del procedimento di verificazione da parte degli Enti convenuti. III)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e della sottoscrizione dei referti di notifica, prodott i in fotocopia dagli Enti e al mancato procedimento di verificazione ad istanza degli Enti. IV)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione in relazione al riconosciuto interesse del ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti facendo valere la prescrizione e/o decadenza e/o insussistenza del credito. V) ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per avere,prima il Tribunale e poi la Corte d’appello, ritenuto ritualmente perfezionata la notifica dell’avviso di addebito n. 333 2016 000301216400 benché non risultasse sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato la sottoscrizione dell’agente postale e la data. Inesistenza della notifica. VI) ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per avere la Corte d’appello ritenuto notificata la cartella di pagamento n. 0332011 0012205926 nonostante gli Enti non avessero provato la notifica e la Corte non abbia rilevato tale preliminare ed assorbente omissione. VII) ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per nullità della sentenza per avere la Corte d’appello, erroneamente, ritenuto ritualmente perfezionata la notifica della cartella di pagamento n. 033 2011 0000935841 sebbene gli Enti non abbiano dato prova della ricezione della raccomandata dal destinatario. Inail in memoria invoca l’applicazione della normativa sopravvenuta, segnatamente il comma 4bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 609/1973 aggiunto dal d.l. n. 146/2021 in sede di conversione nella legge n. 215/2021 e, quindi, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per difetto di interessead agire. La questione sollevata è infondata . Si osserva che la Corte territoriale, a pagina 10, afferma espressamente la sussistenza dell’interesse ad agire, escludendolo solo con riferimento a due cartelle;INPS ed INAIL non hanno censurato con ricorso incidentale tale statuizione sicché si è formato il giudicato sul punto. Si consideri, in proposito, il costante orientamento di questa Corte ( per tutte: Cass. n. 4448/2023) secondo il quale: «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione)» Tanto premesso, il ricorso è nel complesso inammissibile. I primi tre motivi si possono esaminare congiuntamente perché intimamente connessi, in quanto volti a contestare, sotto profili diversi, il mancato esame del disconoscimento dei documenti prodotti dai convenuti. La sentenza ha dato conto del motivo di gravame “con cui l’appellante ha lamentato la mancata valutazione del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti le notificazioni” ed ha motivato affermando che “detto disconoscimento non poteva ritenersi rilevante, attesa la sua genericità. Per consolidata giurisprudenza, non è sufficiente la generica eccezione di difformità all’originale delle riproduzioni fotografiche per escluderne il valore di prova, essendo necessari all’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà rappresentata”, richiamando altresì giurisprudenza di legittimità sul punto. I motivi non si confrontano con tale statuizione, perché nulla dicono in ordine alla valutazione di genericità del disconoscimento ma danno per scontato che detto disconoscimento sia stato correttamente effettuato e si dolgono di una omessa pronuncia che non sussiste, alla luce della motivazione come sopra riportata. Inoltre (Cass. n. 37186/2022) , «rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)». La sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento operato dall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e – secondo questa Corte - tale valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 37186/2022; Cass. n. 1324 del 2022; Cass. n. 2033 del 2022. Il quarto motivo, con cui il ricorrente si duole genericamente del capo di sentenza che aveva esaminato la questione dell’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, è inammissibile poiché non si confronta con il decisum. Infatti, la Corte ha statuito in senso favorevole alla sussistenza dell’interesse ad agire - entrando, poi, nel merito - con la conseguenza che, in parte qua, il ricorrente difetta di interesse. La Corte ha ritenuto sussistente in capo all’appellante “un interesse attuale e concreto alla eliminazione della situazione oggettiva di incertezza” poiché al contribuente era stata comunicata una iscrizione ipotecaria, fondata sui titoli di cui all’estratto di ruolo. Detto interesse è stato escluso, invece, con riferimento a due sole cartelle: anche rispetto a tale profilo, il motivo non si confronta con la decisione, che è fondata sul fatto che, rispetto a dette cartelle “non è stata iniziata alcuna azione esecutiva”;sul punto la decisione è coerente con gli arresti giurisprudenziali richiamati in sentenza ed è corretta, anche alla luce dello ius superveniens di cui al comma 4bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 609/1973 aggiunto in sede di conversione dal d.l. n. 146/2021. Anche i motivi dal quinto a l settimo possono essere esaminati congiuntamente, concernendo doglianze sulle notifiche di tre specifici atti stragiudiziali, e sono inammissibili alla luce della motivazione, con la quale non si confrontano e che non aggrediscono. La Corte ha dato atto del motivo di appello relativo alle notifiche degli atti prodromici ed ha così motivato: “le cartelle sono state notificate all’opponente ben prima dell’asserita sua conoscenza attraverso l’estratto di ruolo. In atti sono state infatti prodotte tutte le notificazioni delle predette cartelle regolarmente effettuate a mezzo raccomandata”. La Corte ha sviluppato una premessa sulla notifica delle cartelle ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, affermando che essapuò essere effettuata mediante spedizione diretta del plico a mezzo raccomandata postale,con la conseguenza che la disciplina è da rinvenirsi nella normativa che regolamenta il servizio postale (in particolare D.P.R. 655/1982 e DM 1.10.2008) e non nella legge n. 890/1982, di tal chè la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario senza necessità di una relata di notifica (oppure, in caso di mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e deposito presso l’Ufficio postale). Ciò posto, la Corte ha concluso che “nella specie le cartelle risultano tutte regolarmente notificate da [OSCURATO:PERSONA] e in relazione all’avviso di addebito, dall’INPS a mezzo posta raccomandata. In assenza di querela di falso, risultano peraltro del tutto irrilevanti le modalità di redazione della firma ad opera del ricevente. Nello specifico, essendo gli atti stati recapitati all’indirizzo del destinatario, incombeva su quest’ultimo contestare il contenuto dell’avviso di ricevimento mediante querela di falso o provare – ex art. 1335 cod. civ. – l’incolpevole impossibilità di prendere cognizione dell’atto”, onere a cui l’appellante non ha assolto. Correttamente il Collegio ha affermato che la prova del perfezionamento del procedimento di notifica è assolta dalla produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella che, una voltapervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo stante la presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione, in assenza, altresì, di querela di falso in ordine alla firma del ricevente, e tale parte motiva non è stata censurata. Si aggiunga,quanto alla cartella INAIL, che nel sesto motivo il ricorrente si duole del fatto che non sarebbe stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata, avviso che, al contrario e nel contempo, rientra tra i documenti che afferma di aver disconosciuto in fase di merito. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza nei confronti delle parti costituite, liquidate come in dispositivo. In considerazione dell’inammissibilità del ricorso si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 ove dovuto. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore di INPS ed INAIL delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascun convenuto in € 2.500,00 per compensied € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il ver