CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12637/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dagli5302 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –nonché contro [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1768/2022Numero sezionale 5302/2025I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] SOCIANuLmEe,ro dii nra ccolta generale 12637/2026persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatDoat a pubblicazione 05/05/2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 1036/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 327/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenzadi primo grado che, pronunciando su 27 estratti di ruolo oppostida [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato cessata la materia delcontendere ex lege 119/18 con riferimento a sedici cartelle dipagamento, annullato una cartella per omessa notifica e,ritenuto l’interesse ad agire ad impugnare il ruolo prima chefosse realizzato l’effetto lesivo, respinto l’opposizione per gli altriavvisi di addebito e cartelle di cui era dimostrata la notifica,condannando il ricorrente alle spese verso INPS e INAIL, e per4/5 verso [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato altresì la cessata materia delcontendere con riferimento ad un’altra cartella di pagamento ela prescrizione dei crediti portati in due avvisi di addebito ed inun’altra cartella, rigettando nel resto, e compensandointegralmente le spese fra le parti nel doppio grado di giudizio.La Corte territoriale, in particolare, ha quindi accolto il primomotivo di appello del Milani per non avere il primo giudiceapplicato il d.l. 119/18 anche su una cartella del 2011, harespinto il secondo sul difetto di motivazione degli attiamministrativi perché generico e comunque perchéNumero registro generale 1768/2022configurandosi un’opposizione ad atti esecutivi essa andavaN umero sezionale 5302/2025Numero di raccolta generale 12637/2026proposta entro 20 gg. dal rilascio di estratto di ruolo deDalt a pubblicazione 05/05/202625/2/2019 (il ricorso, invero, era stato depositato il 4/4/19), haparzialmente accolto il terzo motivo sulla prescrizione dei crediti-invocata per 4 avvisi di addebito e 3 cartelle- limitandola a 2avvisi di addebito ed 1 cartella di pagamento (notificati nel2012-2013) senza il compimento di atti interruttivi, mentre peraltri 2 avvisi e 2 cartelle c’era stato un preavviso di iscrizioneipotecaria notificato il 11/12/2014 che aveva interrotto i termini,e ha respinto il quarto motivo sulla omessa motivazione dellacondanna alle spese del Milani verso INPS ed INAIL nonostanteil parziale accoglimento ritenendo invece la compensazioneintegrale per la reciproca soccombenza di tutte le parti.2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi, illustrati da memoria depositata inprossimità di udienza, a cui INAIL e Agenzia Entrate Riscossioneresistono con controricorso.3. All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è statatrattata e decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 324 c.p.c.,nonché ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., la motivazioneapparente, perplessa, incomprensibile “sul punto del vizioinsanabile dell’atto tributario e sul giudicato interno”: sostiene,in primo luogo, che il vizio di motivazione non integri un’ipotesidi opposizione ad atti esecutivi proponibile nel termine di 20giorni non costituendo un vizio formale, e che esso si riferivaalla motivazione della cartella alla quale deve essere allegatoNumero registro generale 1768/2022l’atto richiamato (art. 7 co.1 L.212/2000), in mancanza deNl umero sezionale 5302/2025Numero di raccolta generale 12637/2026quale è nullo il provvedimento esattoriale ed insanabile la nullitDàat a pubblicazione 05/05/2026dell’atto esecutivo; mancavano, inoltre, elementi indispensabiliper effettuare il controllo sulla correttezza dell’imposizione, lacausa della pretesa, il calcolo degli interessi di mora, il tassoapplicato, rendendo difficoltoso ricostruire l’operato dell’ufficio.Ritiene, inoltre, che non vi sia giudicato sulla regolarità dellenotifiche.Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione exart. 360 primo comma n.3 c.p.c., ed omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., quantoalla motivazione apparente perplessa e incomprensibile sulpunto della mancata regolare notifica e intervenuta prescrizionedi tutte le cartelle; inoltre, premesso che nessun atto risultavaessere stato regolarmente notificato, i crediti erano prescritti, el’invio di una comunicazione di ipoteca, come indicato dallaCorte d’appello, non interrompe la prescrizione se non ha iconnotati di una costituzione in mora.Con il terzo motivo, deduce violazione e falsa applicazione exart. 360 primo comma n.3 c.p.c., ed omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., quantoalla motivazione apparente perplessa e incomprensibile sulpunto della mancata regolare notifica e intervenuta prescrizionedi tutte le cartelle; gli enti avrebbero potuto annullare tutte lecartelle in autotutela, e sussisteva quindi la soccombenzavirtuale in relazione alla cessata materia del contendere, e nonera specifica la motivazione sulle ragioni della compensazionedelle spese, eventualmente compensabili in proporzioneN uamellrao r egistro generale 1768/2022Numero sezionale 5302/2025effettiva ragione di soccombenza delle parti. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12637/2026Data pubblicazione 05/05/20262. Si costituiscono con controricorso l’INAIL e l’Agenzia diriscossione; il primo invoca la inammissibilità del ricorso permescolanza e sovrapposizione di motivi eterogenei, non specificie completi, volti ad una rivalutazione del merito di causa,tendenti a riesaminare i documenti, precisando altresì che lapronuncia sulle spese è censurabile solo se esse sono poste acarico della parte vittoriosa, mentre rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito valutare l’opportunità di compensarle intutto o in parte; la seconda esclude che la sentenza non siaaffetta da vizio motivazionale, e rileva che non è irregolare ilcalcolo, noto e conoscibile, del tasso di interessi, precisandoaltresì che le notifiche erano regolarmente pervenute econsegnate a mani di familiare, ed escludendo che nessunaprescrizione è maturata dopo la notifica del preavviso di ipotecadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] a fronte della notifica del ricorso in data 4/4/19.3. Preliminarmente si osserva che l’esplicita affermazione diinteresse ad agire resa in sentenza di primo grado, non oggettodi specifico motivo di gravame a cura degli enti impositori e diriscossione, non consente di poter affermare l’inammissibilitàdell’originaria domanda introduttiva di giudizio afferente agliestratti di ruolo, non più impugnabili ai sensi dell’art. 12 comma4-bis del DPR 602/73, disciplina applicabile anche nei giudizipendenti (cfr. Cass. SU 26283/2022, e sent. 10595/2023 inmateria previdenziale). Si consideri, in proposito, il costanteorientamento di questa Corte (per tutte: Cass. n. 4448/2023)secondo il quale: «in tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12,comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 20N2um1e)ro, r egistro generale 1768/2022Numero sezionale 5302/2025e della configurazione assunta dall'interesse ad agire Ninum evroir dti ùra ccolta generale 12637/2026della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezionDeat a pubblicazione 05/05/2026dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limitenell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse(Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello iussuperveniens a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilitàdell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interessead agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello inaccoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizionesia stata oggetto di impugnazione)».4. Tanto premesso, e passando ad affrontare i singoli motivi diricorso, esso è infondato e deve essere respinto.5. Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Nel riportare il brano della sentenza oggetto di censura, sicomprende che la doglianza attiene al rigetto del secondomotivo di appello, reputato generico dalla Corte territoriale “nonessendo comprensibile quale sia l’atto amministrativo di cui silamenta l’assenza di motivazione, giacché Milani si riferiscegenericamente al ‘provvedimento contestato’, talvoltasembrando riferirsi agli estratti di ruolo, talaltra alle cartelleesattoriali/avvisi di addebito”. Orbene nel presente motivo diricorso, strutturato anche ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.,manca il riferimento specifico al motivo di appello nel qualesarebbe stato, contrariamente a quanto argomentato dalgiudice di secondo grado, puntualmente indicato l’attoamministrativo carente di motivazione, e sul quale si sarebberadicato il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio; manca cioè l’avversa deduzione inerente alla affermatagenericità del secondo motivo di appello.5.1 - Si rammenti che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. Npurmoecro. r egistro generale 1768/2022Numero sezionale 5302/2025civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83N,u mceoron dvi r.a ccolta generale 12637/2026in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento uDnat a pubblicazione 05/05/2026vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegueche, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie. Il principio, espresso dallasentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volteripreso in altre pronunce della Corte di cassazione, con laprecisazione che l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415del 2018 e n.17005 del 2024); va peraltro escluso che taleomesso esame possa riguardare l'argomentazione della parte laquale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa chemanifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certoNumero registro generale 1768/2022fatto o di una determinata situazione giuridica (ord. 2961/2025)N umero sezionale 5302/2025Numero di raccolta generale 12637/2026o che possa tradursi in una censura sul “cattivo esercizio dDealt a pubblicazione 05/05/2026potere di apprezzamento delle prove non legali da parte delgiudice di merito” (sent. 11892/2016), non inquadrabile nelparadigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti epresenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132,n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante. Ed ancora, questa Corte ha precisato che nelparadigma del vizio denunciabile ai sensi del n.5 dell’art. 360c.p.c. non è inquadrabile la censura concernente la omessavalutazione di deduzioni difensive (sent. 14802/2017), e che ilvizio deve essere riferito ad un fatto inteso quale specificoaccadimento storico-naturalistico (ord. n.24035/2018) la cuiesistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hannocostituito oggetto di discussione tra le parti avente caratteredecisivo (ord. 13024/2022).5.3 - Nel caso in esame non soltanto il ricorrente non riproducein modo autosufficiente l’argomento difensivo svolto in appelloa sostegno della non generica indicazione dell’attoamministrativo o esattoriale di cui abbia contestato l’omessamotivazione, ma neppure ne illustra la decisività: all’esito dellaselezione compiuta nei due gradi di merito sulle dichiaratecessazioni della materia del contendere per numerosi titoli, sullaomessa notifica di un titolo e sulle intervenute prescrizioni peralcuni altri titoli, sarebbe stato rilevante individuare in dettagliole residue ragioni di deficit motivazionale di cui l’impugnataNumero registro generale 1768/2022sentenza non avrebbe tenuto conto. Anche sotto questo profiloN umero sezionale 5302/2025Numero di raccolta generale 12637/2026non è superata la censura alla sentenza relativa alla ratDioat a pubblicazione 05/05/2026decidendi afferente alla genericità del motivo per carenzamotivazionale dei titoli iscritti a ruolo. La mancanza di specificitàdel motivo assorbe l’ulteriore censura sulla violazione dellanorma sui termini brevi per impugnare (se siano stati superatio meno i venti giorni per eccepire vizi formali in sede diopposizione ad atti esecutivi, a seconda dalla natura del vizio dimotivazione dell’atto impugnato).5.4 - Ad ogni modo, qualora la doglianza si intenda riferita allamancata allegazione del documento richiamato all’internodell’atto di riscossione, devesi rammentare che, come affermatoda costante orientamento di legittimità, non occorre allegarel’atto richiamato in cartella; in caso di atto esecutivo emesso inbase a cartelle di pagamento relative a crediti previdenziali,l’atto è correttamente motivato mediante il richiamoagli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessaparte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitanoperciò di allegazione all'atto impugnato (in tema di preavviso diiscrizione ipotecaria si veda ord. 8423/19, per un preavviso difermo amministrativo si veda ord. n. 22018/17).5.5 - Sulla doluta mancanza di causa giustificativa e calcolo diinteressi, anche in tal caso manca la specifica indicazione delladoglianza non esaminata in grado di appello, e, ad ogni modo,è stato osservato che l’atto di intimazione (nel caso esaminatoda ord. 27504/24), allorché segua l'adozione di un atto fiscaleche abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gliinteressi relativi al tributo, è congruamente motivata -conriguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati- con ilsemplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presuppostie con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accesNsumoerrio, r egistro generale 1768/2022Numero sezionale 5302/2025indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione dell’attoN,u mceorom di era ccolta generale 12637/2026prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della Dla.t a pubblicazione 05/05/2026n. 241 del 1990.5.6 - Con riguardo, poi, all’affermato giudicato sulla regolaritàdelle notifiche, manca un esplicito riferimento al motivo diappello che ne abbia sollevato l’eccezione, laddove il motivorisultava invece centrato sulla prescrizione sostenendo che nonvi fossero atti interruttivi, non già che fossero irregolari lenotifiche; il ricorrente non riporta, cioè, il passaggio dell’atto diappello in cui sia stata nuovamente eccepita l’irregolarità dellenotifiche, tant’è che la Corte d’appello ha dichiarato laprescrizione di 3 titoli (due avvisi di addebito e una cartella) sui7 impugnati, per mancanza di atti interruttivi successivi, non giàper mancanza di pregressa notifica. Di fondo, poi, non risultache il ricorrente si sia doluto, con riferimento alle residuecartelle/avvisi, che questi abbiano costituito il primo atto con ilquale veniva posta a conoscenza la pretesa.6. Gli altri due motivi di ricorso possono essere trattaticongiuntamente, stante la identità delle censure mosse che,sotto il profilo dell’error in judicando, sono entrambe carentidella indicazione della norma di legge che si assume violata ofalsamente applicata; e sotto il profilo della motivazioneapparente, perplessa e incomprensibile non tengono conto delperimetro devoluto al giudice di appello.6.1 - É noto che la motivazione meramente apparente - che lagiurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, allamotivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquandopur non mancando un testo della motivazione in sensomateriale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delleNumero registro generale 1768/2022ragioni alla base della decisione, nel senso che leN umero sezionale 5302/2025Numero di raccolta generale 12637/2026argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire Dialt a pubblicazione 05/05/2026percorso logico-giuridico alla base del decisum. É stato, inparticolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e lasentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla conle più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n.22232/2016), oppure allorquando il giudice di merito ometta ividi indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica egiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n.9105/2017) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazionisiano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n.20112/2009). Tanto è statoanche di recente affermato con ord. n. 1986/2025 e n.23418/2025.7. Invero, la decisione impugnata è motivata con riferimentoalla regolarità o meno delle notifiche ed alla maturataprescrizione o presenza di atti interruttivi, in riferimento al terzomotivo di appello. Si precisa che il gravame era stato propostoper il doluto rigetto dell’eccezione di prescrizione di 4 avvisi diaddebito e 3 cartelle di pagamento, residue rispetto aglioriginari 27 titoli riportati nei ruoli estratti ed opposti e che, perquanto risulta dalla lettura della sentenza, è affermata la loronotifica nelle date rispettivamente indicate. Anche in tal caso ilNumero registro generale 1768/2022motivo di ricorso non illustra le originarie doglianze secondo leN umero sezionale 5302/2025Numero di raccolta generale 12637/2026quali “nessun atto risultava essere stato regolarmentDeat a pubblicazione 05/05/2026notificato” e che “tutte le notifiche risultavano comunqueavvenute da oltre cinque anni”; non è riportata l’originariadoglianza e, in sentenza d’appello, non si dà atto di tale specificomotivo di gravame. Nel rigettare l’eccezione di prescrizione igiudici di merito hanno superato la questione relativaall’esistenza e regolarità delle notifiche, e non ricorre unamotivazione apparente o incomprensibile, ma una motivazionenon presente perché relativa ad una questione non devoluta.Inoltre, il ricorrente non riporta il brano degli atti difensivi deigradi di merito in cui avrebbe invocato la prescrizione di tutti icrediti e non solo di quelli residui indicati in sentenza; e sullacomunicazione di ipoteca che abbia interrotto la prescrizione ilmotivo non è specifico perché non riporta il contenuto dell’attoche la Corte d’appello ha ritenuto avere valenza interruttiva ené contesta che nel preavviso di ipoteca del 2014 non fosseroriportati i titoli di cui all’estratto di ruolo, inclusi quelli ritenutiregolarmente notificati e non prescritti.8. Con riguardo specifico al terzo motivo di ricorso, esso non siconfronta con la ratio decidendi che, nell’accogliere il motivosulla doluta condanna alle spese disposta dal tribunale a caricodel Milani, le ha compensate nel doppio grado; il ricorrenteinvoca una compensazione parziale, proporzionata alle effettiveragioni di soccombenza, e tuttavia l’an della compensazione nonè censurato e la percentuale di compensazione parziale rientranella valutazione discrezionale del giudice di merito; né dice ilricorrente in che cosa sia stata violata la disposizione di leggein tema di compensazione delle spese; l’unico limite invalicabile,eventualmente censurabile, è la condanna a carico della partevittoriosa, ma nel caso in esame non è presente questa ipoteticaviolazione. Si rammenti quanto osservato da questa CorteN ucmoerno r egistro generale 1768/2022Numero sezionale 5302/2025ord. 26912/2020: “nel giudizio di legittimità il sindacatNoum esruo dlli era ccolta generale 12637/2026pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese di lite Dèat a pubblicazione 05/05/2026diretto solamente ad evitare che possa risultare violato ilprincipio secondo cui esse non possono essere poste a caricodella parte totalmente vittoriosa, restando del tuttodiscrezionale -e insindacabile- la valutazione di totaleo parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenzail giudice del merito non è tenuto a motivare”; ed ancora, Cass.ord. 21400/21: “In tema di spese giudiziali, il sindacato dilegittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitareche siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento delladecisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, comeaffermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), inuna verifica "in negativo" in ragione della "elasticità"costituzionalmente necessaria che caratterizza il poteregiudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendoindefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa”. Indefinitiva, come riporta ord. n.23047/20, la giurisprudenza diquesta Corte ha ripetutamente affermato che in tema diregolamento delle spese processuali, il controllo della SupremaCorte è limitato ad accertare che non risulti violato il principiosecondo il quale le spese non possono essere poste a carico dellaparte vittoriosa; esula, dunque, da tale sindacato e rientra nelpotere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite( v., tra le altre, Cass. n. 15217 del 2013, n. 17457 del 2006).9. In conclusione, il ricorso va interamente respinto. Seguonoper soccombenza la condanna alle spese di lite, liquidate comeNumero registro generale 1768/2022in dispositivo in ragione del valore di causa, e al pagamento deNl umero sezionale 5302/2025Numero di raccolta generale 12637/2026doppio del contributo unificato. Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.Mla Corte rigetta in ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di rito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.Roma, 18 dicembre 2025.La PresidenteLucia Esposito