CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16093/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 439/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al viale G. Mazzini n. 114/B presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via F. Siacci n. 4 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 3082/39/16 depositata il 18 maggio 2016 Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 aprile 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Latina la cartella esattoriale emessa nei suoi confronti dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il pagamento di tributi (IRPEF, IRAP e IVA) relativi all’anno d’imposta 2008, nonché l’estratto di ruolo da lei spontaneamente acquisito, dal cui esame sosteneva di essere venuta a conoscenza della predetta cartella, asseritamente mai notificatale. In accoglimento del ricorso della contribuente, l’adìta Commissione annullava l’atto esattivo impugnato, ritenendo affetta da nullità la relativa notificazione per essere stata effettuata ai sensi dell’art.140 c.p.c. senza l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla norma. La decisione veniva in sèguito confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sezione staccata di Latina, che con sentenza n. 3082/39/16 del 18 maggio 2016 rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Osservava il giudice regionale: -che «almeno in linea di principio (anda)va condiviso il rilievo dell’Agenzia (recte: dell’agente della riscossione -n.d.r.) appellante circa l’anteriorità della notifica in questione rispetto al pronunciato d’illegittimità della Corte Costituzionale 258/12 … con il quale, sotto il profilo di un’ingiustificata equiparazione della disciplina dettata dall’art. 60, lett. e) del Dpr 600/73 tra le fattispecie dell’irreperibilità assoluta e quella, riscontrabile nel caso di specie, dell’irreperibilità relativa, per quest’ultima ha previsto i suddetti adempimenti dell’affissione dell’avviso di deposito e dell’invio dell’avviso raccomandato»; -che, pertanto, alla stregua della normativa previgente, applicabile ratione temporis, «la notificazione della cartella di specie» avrebbe dovuto «materialmente esaurirsi, come per il caso di assoluta irreperibilità del destinatario, attraverso l’affissione dell’avviso di deposito ex art. 140, in busta chiusa, presso la [OSCURATO:PERSONA]»; che, cionondimeno, era comunque ravvisabile «la nullità della notifica», in quanto l’avviso in questione doveva essere considerato «virtualmente inidoneo a informare il contribuente della pretesa esattiva fatta valere nei suoi confronti», con conseguente «violazione dell’obbligo di collaborazione e piena informazione, addossato all’amministrazione finanziaria dall’art. 6 dello Statuto del Contribuente». Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, eccependo in limine litis l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale dell’impugnante [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e del suo rappresentante volontario, nonchè per difetto di valida procura ad litem in capo al suo difensore. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine stabilito dal comma 1, terzo periodo, del predetto articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha eccepito l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente per difetto di interesse ad agire, in ragione della sopravvenuta disciplina di cui al comma 4-bisdell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dal comma 1 dell’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito in L. n. 215 del 2021. Anche la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, con contestuale istanza di rimessione in termini giustificata dal malfunzionamento del gestore dei servizi telematici del 22.03.2024 . [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, anzitutto, provvedersi sull’istanza della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la rimessione in termini per il deposito della memoria illustrativa ex art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c.. 1.1 Come si evince dalla documentazione allegata a supporto della richiesta, il difensore della Polito trasmise in via telematica la predetta memoria venerdì 22 marzo 2024, giorno di scadenza del termine all’uopo stabilito dalla citata norma del codice di rito, da calcolare a ritroso rispetto alla data dell’odierna adunanza camerale, tenendo presente che il «dies ad quem» era festivo (domenica 24 marzo 2024) (cfr. Cass. n. 14767/2014: «Il comma 4 dell’art. 155c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), dellal. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano ”a ritroso“…, ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività»; nello stesso senso Cass. n. 21335/2017, Cass. n. 8496/2023, Cass. n. 25578/2023). 1.2 In quella stessa data furono generate dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia la ricevuta di accettazione (prima pec) e quella di avvenuta consegna (seconda pec). 1.3 Non essendo successivamente pervenute al suo domicilio digitale le ricevute attestanti l’esito dei controlli automatici e di quelli manuali effettuati dalla Cancelleria (terza e quarta pec), il 26 marzo 2024 il medesimo difensore provvide ad effettuare un nuovo deposito della memoria, questa volta andato a buon fine. Nell’occasione, egli segnalò: Sul portale dei sistemi telematici il gestore ha comunicato che nella data del 22.03.2024 erano in corso attività di manutenzione che non impedivano di procedere ai depositi telematici ma avrebbero determinato dei ritardi nel ricevimento della c.d. ”terza pec“, ovvero della ricevuta attestante l’esito dei controlli automatici . 1.4 Ciò posto, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia la ricevuta di avvenuta consegna, la cd. seconda pec, la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del sistema giustizia (cfr.Cass. n. 6723 /2021, Cass. n. 17328 /2019, Cass. n. 4787/2018). 1.5 L’esito dei successivi controlli automatici e manuali, che condiziona soltanto il caricamento dell’atto nel fascicolo telematico e la sua visibilità ad opera delle altre parti del processo, non fa, pertanto, venir meno l’effetto giuridico del deposito, determinando, al più, la necessità di rinnovare la trasmissione della busta telematica contenente l’atto stesso o i suoi allegati (cfr. Cass. n. 4004/2024, Cass. n. 32296/2023, Cass. n. 238/2023, Cass. n. 36542/2022, Cass. n. 19796/2021). 1.6 Nel nostro caso, il difensore della controricorrente ha provveduto ad effettuare un nuovo deposito della memoria in un tempo ragionevolmente contenuto, fornendo anche idonea giustificazione delle ragioni che avevano impedito l’immediato caricamento dell’atto nel fascicolo telematico. 1.7 Per quanto precede, l’avanzata richiesta di rimessione in termini appare, dunque, meritevole di accoglimento. 2. Tanto premesso, prima di scendere all’esame dei motivi di impugnazione, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità del presente ricorso per cassazione e dell’originario ricorso introduttivo del giudizio, come formulate «hinc et inde». 2.1 Prendendo le mosse dalla sollevata eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve sùbito rilevarsi che entro il termine di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha offerto idonea prova della propria legittimazione processuale e di quella del suo rappresentante volontario dott. [OSCURATO:PERSONA], all’uopo depositando: (a)atto pubblico per notar [OSCURATO:PERSONA] di Roma del 17 giugno 2016, con il quale la predetta società ha incorporato per fusione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrando in tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo; (b)atto pubblico del 25 luglio 2016, a rogito del medesimo notaio, con il quale il direttore generale pro tempore della società ha conferito al prefato dott. [OSCURATO:PERSONA], responsabile della Funzione ”Contenzioso“ della [OSCURATO:PERSONA], procura speciale attributiva dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente su tutto il territorio nazionale. 2.2 Non v’è da dubitare della ritualità dell’effettuata produzione documentale, attesa la sua inerenza all’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 4248/2016, Cass. n. 27762/2013, Cass. n. 12547/2003). 2.3 Nessun dubbio può, inoltre, sussistere, alla luce dell’inequivoco disposto dell’art. 83, comma 3, terzo periodo, c.p.c., circa la validità della procura ad litem rilasciata dallo stesso dott. [OSCURATO:PERSONA] all’avv. [OSCURATO:PERSONA] su foglio separato materialmente congiunto al ricorso cui si riferisce, dovendo, sul punto, ribadirsi l’orientamento già altre volte espresso da questa Corte, secondo il quale «non è richiesto dalla legge che l’inserimento nel foglio in cui è riportato il ricorso sia impedito dal fatto che la pagina finale dell’atto sia riempita fino all’ultima riga, né che per scrivere la procura si siano utilizzate le prime righe del foglio separato, al fine di formare un corpo unico tra questo e l’atto che precede» (cfr. Cass. n. 13910/2002, Cass. n. 7731/2004, Cass. n. 12332/2009, Cass. n. 28246/2021). 2.4 Passando ora all’eccezione di inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente per asserito difetto di interesse ad agire, va notato che, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, aggiunto dal comma 1 dell’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito in L. n. 215 del 2021, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. 2.5 Successivamente alla richiamata modifica legislativa sono intervenute «in subiecta materia» le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, con sentenza n. 26283/2022, risolutiva di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, deld.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bisdel d.l. n. 146 del 2021 , come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura ”dinamica“, che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione exart. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio». 2.6 La suenunciata regula iuris non può, tuttavia, trovare applicazione nella presente fattispecie, dovendo ritenersi coperta dal giudicato interno la statuizione con la quale il primo giudice ha riconosciuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo proposta dalla contribuente. 2.7 Al riguardo, si osserva che la stessa odierna ricorrente deduce di aver impugnato tale pronuncia con apposito motivo di appello, diretto a denunciare l’illogicità della motivazione e l’errata applicazione di legge sulla dichiarata ammissibilità di opposizione avverso ”estratto di ruolo“ (pag. 2 del ricorso, righi 15-16). 2.8 Peraltro, se è pur vero che la sentenza qui impugnata non ha espressamente statuito sul motivo in questione, è nondimeno vero che il rigetto della formulata censura resta implicito nella decisione finale assunta dalla CTR, con la quale è stata confermata la sentenza del giudice provinciale ammissiva dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo. 2.9 Nel descritto scenario, non avendo Equitalia contestato in questa sede, con uno specifico motivo di ricorso, l’erroneità dell’implicita pronuncia reiettiva adottata dal collegio di secondo grado, non può che riaffermarsi il principio di diritto secondo cui l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis, delD.P.R. n. 602 del 1973 e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta trova il suo limite nel giudicato interno sulla sussistenza di tale interesse (cfr. Cass. n. 4448/2023, Cass. n. 28889/2023). 3. Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari articolate da ambo le parti, può finalmente procedersi alla disamina del ricorso. 3.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 212 del 2000. 3.2 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente r itenuto applicabilenel caso di specie la norma di cui al secondo periodo del comma 1 del prefato articolo di legge, concernente la «comunicazione» degli atti dell’[OSCURATO:PERSONA] destinati al contribuente, senza considerare che, a mente dell’ultimo periodo dello stesso comma, «restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli attitributari». 3.3 Viene argomentato sul tema: (a)che, in virtù del principio «lex specialis derogat generali» e in applicazione della clausola di riserva contenuta nella disposizione in commento, ai fini della verifica della validità della notificazione della cartella di pagamento per cui è causa doveva farsi riferimento alla disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973; (b)che, in ogni caso, tale notificazione era stata eseguita nel luogo di effettivo domicilio della contribuente, sito in Latina alla via Stradella n. 36, in base a quanto previsto dalla norma richiamata dallo stesso giudice regionale; (c)che, in difetto di una specifica previsione in tal senso, l’eventuale inosservanza della suddetta norma non avrebbe comunque potuto determinare la nullità della notificazione dell’atto, come invece erroneamente ritenuto dalla Commissione di secondo grado. 4. Con il secondo motivo, esso pure ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973. 4.1 Si sostiene, in proposito: -che l’atto esattivo in discorso era stato notificato ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2012, dichiarativa dell’illegittimità della citata norma nella parte in cui dispone che la notificazione della cartella di pagamento, «nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […], si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché, «nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […], si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»; -che sulla validità della notifica non poteva, pertanto, influire la menzionata sentenza del giudice delle leggi, pronunciata quando ormai la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione entro il termine fissato dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992. 5. I due motivi possono essere scrutinati insieme perché intimamente connessi e in parte coincidenti. 5.1 Sebbene con motivazione non del tutto lineare, nella parte in cui riconduce il rilevato vizio di notifica dell’impugnata cartella di pagamento alla «violazione dell’obbligo di collaborazione e piena informazione addossato all’amministrazione finanziaria dall’art. 6 dello Statuto del Contribuente», la CTR ha, nella sostanza, affermato che ad assicurare la validità della predetta notifica non poteva reputarsi sufficiente l’avvenuta affissione dell’avviso di deposito dell’atto all’albo del Comune, giusta quanto prescritto dall’art. 26, comma 3 (ora 4), del D.P.R. n. 602 del 1973. 5.2 La stessa Equitalia mostra chiaramente di aver così inteso il dictum del giudice a quo , tanto da aver proposto uno specifico motivo di impugnazione (il secondo), mediante il quale ha denunciato l’errore di diritto asseritamente commesso dalla Commissione regionale nel non aver considerato che al momento in cui l’attività di notificazione si perfezionava e concludeva (31/12/11), la notifica ”si a(veva) per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e(ra) affisso nell’albo del comune“, ai sensi della norma speciale ex art 26 DPR n. 602/73, vigente ratione temporis, e non vi era alcun obbligo di legge, per l’Agente della [OSCURATO:SOCIETA], né di affiggere l’avviso di deposito alla porta dell’abitazione della destinataria, né (di) inviare la raccomandata informativa…, obbligo introdotto solo a sèguito della pronuncia della C. Cost. n. 258/12 del 22/11/2012, e, pertanto, non applicabile alle fattispecie già concluse (pag. 11 del ricorso, righi 13-18). 5.3 Chiarito ciò, occorre tener presente che il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione, rilevando unicamente che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo o lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (cfr. Cass. n. 22348/2007, Cass. n. 26307/2014, Cass. n. 29722/2022, Cass. n. 6589/2023). 5.4 Che tanto sia accaduto nel caso di specie è da escludere per le ragioni in appresso esplicitate. 5.5 Con la più volte citata sentenza n. 258/2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 26, comma 3 (corrispondente all’attuale comma 4), del D.P.R. n. 602 del 1973 «nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento ”Nei casi previsti dall’art. 140del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600“, anziché ”Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), delD.P.R. 29 settembre 1973, n. 600“». 5.6 Il pronunciamento del giudice delle leggi si è fondato sul rilievo che, nell’ipotesi di irreperibilità cd. ”relativa“ -ovvero nei casi di temporanea assenza del destinatario dalla casa di abitazione o dalla sede dell’ufficio o dal luogo di esercizio dell’industria o del commercio e di incapacità o rifiuto delle persone abilitate alla ricezione-, erano previste modalità di notificazione diverse, a seconda che l’atto da notificare fosse un avviso di accertamento oppure una cartella di pagamento. Nel primo caso, infatti, si applicavano le modalità stabilite dall’art.140c.p.c. (deposito di copia nella casa comunale, affissione di avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito), idonee a garantire l’effettiva conoscibilità dell’atto; nel secondo caso, invece, quelle contemplate dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 60del D.P.R. n. 600 del 1973 (affissione dell’avviso di deposito all’albo comunale), improntate ad un criterio legale tipico di conoscenza della cartella. L’evidente diversità della disciplina normativa dettata con riferimento a una medesima situazione di fatto, consistente nella notificazione a soggetto relativamente irreperibile, appariva priva di ragionevolezza e contrastante con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3Cost.. 5.6 Orbene, nella fattispecie in disamina la destinataria della cartella di pagamento era risultata temporaneamente assente dalla sua casa di abitazione, sita in Latina alla via Stradella n. 36. 5.7 Essendosi, quindi, in presenza di una situazione di irreperibilità relativa, il messo notificatore avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all’art. 140 c.p.c., per il perfezionamento della quale era richiesto il compimento di tutti gli incombenti prescritti dalla norma, inclusi l’affissione dell’avviso di deposito dell’atto alla porta della casa di abitazione della destinataria, l’inoltro della raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione, non risultando sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass. n. 25079/2014, Cass. n. 9782/2018, Cass. n. 5522/2019, Cass. n. 14250/2020). 5.8 Non induce a diversa conclusione la circostanza che, all’epoca della notifica,non ancora fosse stata emessa la sentenza della Corte Costituzionale di cui si discetta. 5.9 Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono ”sub iudice“, il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicchè, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va effettuata avendo riguardo alla modificazione conseguita alla pronuncia di incostituzionalità, indipendentemente dal tempo in cui esso è stato compiuto (cfr. Cass. n. 33610/2019, attinente a una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa; negli stessi termini, ex ceteris, Cass. n. 2621/2022). 5.9 Né in contrario può obiettarsi che, in mancanza di impugnazione della cartella entro il termine previsto dall’art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, ci si troverebbe al cospetto di un rapporto ormai esaurito, rispetto al quale l’intervento correttivo della Corte Costituzionale non verrebbe in rilievo. 5.10 Deve, in proposito, rammentarsi che l’efficacia della sentenza dichiarativa dell’illegittimità costituzionale di una norma incontra il solo limite costituito dai rapporti esauriti in modo definitivo e irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l’ordinamento ricollega il loro consolidamento. Conseguentemente, l’inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della relativa sentenza nella [OSCURATO:PERSONA], va riconosciuta con riferimento non solo agli atti posti in essere successivamente alla predetta sentenza, ma anche a quelli compiuti in precedenza, la cui validità ed efficacia siano ancora oggetto di sindacato giurisdizionale (Cass. n. 5039/2001, Cass. n. 9329/2010). 5.11 È stato, altresì, puntualizzato che «la notifica non è un rapporto giuridico a sè, rispetto al quale deve valutarsi l’avvenuto consolidamento, ma un atto strumentale all’instaurazione della controversia o al consolidamento dell’obbligo di pagamento in capo al contribuente per omessa impugnazione» , e che «l’accoglimento della tesi» sostenuta nel presente giudizio da Equitalia «vanificherebbe, di fatto, l’effetto retroattivo delle sentenze di illegittimità costituzionale», risultando, «quindi, contrario al dettato della legge e della Costituzione» ( Cass. n. 618/2018 , Cass. n. 10519/2019, Cass. n. 13106/2020, Cass. n. 35327/2022). 5.12 Tornando alla vicenda di causa, la fattispecie concreta può essere così ricostruita sulla scorta di quanto si ricava dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso per cassazione: (a)constatata la temporanea assenza della destinataria e la mancanza di altre persone abilitate a ricevere il piego, il messo notificatore non provvide all’affissione dell’avviso di deposito alla porta della casa di abitazione della Polito; (b)la raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del piego presso la casa comunale non fu ricevuta dalla destinataria, per essere la stessa risultata trasferita (come da annotazione apposta dall’agente postale sulla busta della lettera). 5.13 A fronte delle riferite emergenze processuali, rettamente la CTR ha ritenuto affetta da nullità la notificazione della cartella impugnata, sicchè non sussiste la dedotta violazione o falsa applicazione delle norme di diritto evocate dalla ricorrente. 6. In definitiva, l’impugnata sentenza va confermata, essendo il suo dispositivo conforme a diritto, pur dovendosene correggere la motivazione, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nei termini sopra esplicitati. 7. Ne discende il rigetto del ricorso. 8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 9. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 2.900 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d