CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2023
Cassazione n. 25578/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ORDINANZA sul ricorso 7742/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Adria-[OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore Generale nonché Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrentee controricorrente all’incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 686/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un contratto di leasing avente ad oggetto la costruzione di un immobile di tipo industriale, convenne in giudizio la concedente per sentir accertare la nullità dellaclausola di indicizzazione del canone al “ rischio cambio ” ( fra euro e yen giapponese e, successivamente, fra euro e franco svizzero), deducendo che tale clausola configurava uno strumento finanziario derivato soggetto alle disposizioni del TUF, che non erano state rispettate dalla Banca, e, comunque, integrava una clausola non meritevole di tutela; dedusse, altresì, la nullità della pattuizione di interes si moratori di natura usurariae richiese la restituzione delle somme versate in adempimento delle pattuizioni invalide; la convenuta resistette alla domandarilevando che il contratto era regolato dal TUB e contestando l’usurarietà degli interessi moratori, rispetto ai quali precisòche -comunque- non erano stati pagati ; il Tribunale di Udineaccolse parzialmente la domanda, accertando la violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario in relazione alla clausola di indicizzazione al cambio(che ritenne costituire uno strumento derivato autonomo e distinto dal contratto di leasing), e condannando la banca al pagamento, a titolo di responsabilità precontrattuale, della somma di 248.358,28 euro, oltre accessori; rigettò le altre richieste e compensò le spese di lite; la Corte d’appello di Trieste, pronunciando sul gravame principale della Banca e su quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:PERSONA]), ha rigettato la domanda di risarcimento danni per violazione degli obblighi dell’intermediario finanziario, ritenendo applicabile il TUB, ma ha dichiara t o che la clausola di rischio cambio (da considerare autonoma «all’interno dell’alveo contrattuale nel quale è inserita») non è meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. ; per tale ragione, ha mantenuto ferma la condanna della banca al pagamento della somma stabilita dal primo giudice, ancorché atitolo restitutorio e non risarcitorio; confermata, per il resto, la sentenza impugnata , ha compensato le spese processuali;ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a due motiviillustrati da memoria; la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo proposto in via autonoma e su altri due motivi dedotti in via condizionata; ad essiha resistito la B anca con controricorso ; con due successive ordinanze interlocutorie (n. 12129/2020 e n. 6245/2023), il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa di pronunce delle Sezioni Unite su questioni inerenti le tematiche controverse; fissata l’odierna adunanza ex art. 380-bis.1 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni; considerato che: è fondata l’eccezione di tardività della memoria della [OSCURATO:SOCIETA] datata 15.6.2023 ( notificata via pec il 25.6.23 e depositata il 26.6.2023)che è stata sollevata dalla ricorrente principale; invero, la memoria avrebbe dovuto essere depositata entro il 23.6.2023 (venerdì) costituente il dies ad quem del termine di dieci giorni da calcolare a ritroso rispetto alla data dell’odierna adunanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 8496/2023 , secondo cui « anche lo spostamento nel tempo della scadenza deitermini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato aritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già [nel] giorno successivo»). considerato, quanto al ricorso principale,che: col primo motivo , la ricorrente deduce «violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. in relazione alla statuizione di autonomia e causa propria della clausola di rischio cambio; motivazione carente o solo apparente; omissione di pronuncia su un fatto decisivo»;la Banca contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui il contratto di leasing può «vivere di vita propria anche senza la clausola di rischio e cambio»,che «presenta non solo una sua autonomia, ma soprattutto una causa propria» e «contiene una scommessa sul futuro andamento del cambi fra le due divise», cosicché «il contratto presenta una natura mista a fronte della componente fortemente maggioritaria di contratto di locazione finanziaria, accompagnata da una componente minoritaria di contratto di scommessa»; premesso che «la clausola di rischio cambio è un tutt’uno con la clausola di indicizzazione per variazione del tasso» e che «entrambe costituiscono un elemento fondamentale e inscindibile della determinazione del corrispettivo del contratto di leasing», la ricorrente lamenta che la Corte ha violato i criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. (per nonaver tenuto conto di quanto emerge dal tenore testuale della clausola D del contratto e per non aver considerato il comportamento delle parti), all’art. 1363 c.c. (non avendo compiut o una valutazione complessiva delle clausole) e all’art. 1366 c.c (poiché l’interpretazione del contratto proposta dall’intimata finisce per “scaricare” sulla banca gli effetti negativi dell’operazione); assume pertanto che la sentenza impugnata «scinde arbitrariamente l’unitario contratto di leasing a tasso variabile in due componenti negoziali: la clausola di rischio cambio e un contratto di leasing a tasso fisso», mentre «le parti hanno voluto concludere un contratto di leasing a tasso variabile, e precisamente un contratto di leasing a tasso variabile per effetto dell’indicizzazione ad un tasso ancorato ad una valuta estera»; la ricorrente lamenta, altresì, che la Corte è incorsa nell’omesso esame di un fatto decisivo (costituitodal fatto che la banca aveva acquisito la provvista in franchi svizzeri); il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. e degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., in relazione alla statuizione di mancanza di meritevolezza della clausola di rischio cambio; motivazione carente o solo apparente; omissione di pronuncia su un fatto decisivo»; la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che «il risultato cui tende la clausola del rischio cambio non è quello di semplice conversione fra la valuta che regola il contratto e quella estera richiesta dal cliente, bensì quella di assicurare maggiori vantaggi alla banca» e che «il risultato della clausola è ben lontano dai principi generali di correttezza e buona fede», giacché, sebbene le parti possano convertire in una divisa estera le prestazioni pagate in euro, con pattuizione inastratto meritevole di tutela, ciò non è avvenuto nel caso di specie, «connotato da elementi di prevaricazione contrastanti con il nostro ordinamento, fondato sui principi opposti di solidarietà e parità dei contraenti», cosicché la clausola non merita«alcuna tutela giuridica, con la conseguenza dell’illiceità dei guadagni ottenuti con l’applicazione di quel patto, ed il corrispondente obbligo di restituzione della somma»; la ricorrente assume che la Corte di Appello «viola le norme di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., sia laddove nega la funzione della clausola prospettata dalla Banca, sia laddove afferma lo scopo di “assicurare maggiori vantaggi”», e rileva che risulta violato anche l’art.1322 c.c. in quanto «non si è determinato in concreto nessun risultato svantaggioso per l’intimata» e «il risultato economico complessivo per l’intimata è stato concretamente identico a quello che avrebbe ottenuto “stipulando il contratto direttamente in franchi svizzeri”»; i due motivi, da esaminare congiuntamente per l’evidente loro intima connessione, sono fondati,alla luce del recentissimo arresto n. 5657/2023 delle Sezioni Unite di questa Corte; invero, la Corte ha rilevato come la clausola di indicizzazione del canone al cambio fra l’euro e la valuta straniera costituisca soltanto una modalità indiretta per realizzare il finanziamento (sempre sotteso al leasing) in moneta estera (cfr. punto 5.7) e non valga a modificare «né punto, né poco la causa del contratto di leasing» (cfr. punto 6.3);tanto premesso, ha ritenuto che la clausola superi il vaglio di meritevolezza, affermando i seguenti principi di diritto: «il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole»; «non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni»; alla luce delle considerazioni e dei principi sopra richiamati, la sentenza va pertanto cassata in relazione ai due motivi del ricorso principale, con rinvio alla Corte territoriale; considerato, quanto al motivo di ricorso incidentale dispiegato in via autonoma, che: ilprimo motivo denuncia «violazione di legge, mancata o er ron ea applicazione degli artt. 644 c.p., 1815 c.c.» e censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato il quarto motivo dell’appello incidentale affermando che «l’utilizzatore non ha versato alcunché a titolo di interessi moratori, quindi non può pretendere la restituzione degli interessi corrispettivi, invece pattuiti al di sotto del tasso soglia»; più precisamente, la ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto che la natura usuraria della pattuizione relativa agli interessi di mora non comportasse anche la non debenza degli interessi corrispettivi (ancorché contenuti entro il tasso soglia); assume, infatti, che l’art. 1815, 2° co. c.c. (nel testo modificato dalla l. n. 108/1996, secondo cui «se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi») deve intendersi estesa a tutti gli interessi, tanto corrispettivi che moratori; il motivo è infondato, in quanto « l a pattuizione di un ta sso di interesse moratorio usurario non comporta la gratuità del contratto, poiché la sanzione della non debenza di alcun interesse, prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c., non coinvolge anche gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, che continuano ad essere applicati ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c.» (Cass. 8103/2023; cfr. Cass., S.U. n. 19597/2020, pagg. 23 e 24); considerato, quanto a i motivi di ricorso incidentale dispiegati in via condizionata, che: il secondo motivo deduce «nullità della sentenza ai sensi dell’art.132 c.p.c. e art. 156 c.p.c. comma 2 per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla non applicabilità in caso di contratto misto del regolamento normativo tipico della componente minoritaria del contratto»; il terzomotivo denuncia «violazione di legge, mancata od erronea applicazione degli artt. 21 T.U.F. e degli articoli 26, 27, 28, 30 e 31 del reg. Consob di attuazione n. 11522/98 e succ. modif. –violazione delle norme di interpretazione dei contratti: art. 1362 c.c. –violazione delle norme sull’autonomia contrattuale: art. 1322 c.c.»; la SABA Italia assume che «l’applicazione del regolamento proprio di una clausola autonoma inserita in altro contratto prevalente, ove il regolamento della prima non sia inconciliabile, non può venire esclusa, anzi viene confermata, facendo corretto ricorso alla teoria dei negozi composti»o collegati e che «ad eguale risultato si giungerebbe anche se si dovese aderire all’opinione che le parti abbiano invece dato vita ad un contratto misto», giacché anche la teoria minoritaria che ritiene applicabile la disciplina del tipo prevalente «non esclude l’applicazione della disciplina del contratto non prevalente ove gli elementi di quest’ultimo, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelle del contratto prevalente»; cosicché «a ben vedere la questione della causa prevalente è irrilevante ai fini dell’applicazione del regolamento previsto dal T.U.F. ai contratti di tipo finanziario», giacché «una clausola che è regolamentata come un derivato dovrà essere soggetta all’applicazione della normativa del TUF a prescindere dal contratto in cui è inserita e dalla causa concreta che ha dato luogo all’inserimento e non costituisce elemento discriminante il fatto che il negozio (di tipo derivativo) serva a coprire un rischio, oppure abbia fini speculativi oppure infine serva alle parti per qualsiasi altro scopo»; e ciò anche alla luce della previsione contenuta nell’art. 39 del regolamento Consob n. 11522 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; conclude pertanto che «la causa di rischio cambio contenuta nel contratto di leasing in questione seppure inserita in un contratto a causa prevalente di finanziamento mantiene la sua autonomia regolamentare e va sottoposto nella sua applicazione alle regole sulla trasparenza bancaria prevista dal T.U.F.»; entrambi i motivi risultano infondati alla luce dei già richiamati principi espressi dal recente arresto delle Sezioni Unite, che, per un verso, hanno ricondotto la pattuizionedell’indicizzazione del canone al c.d. rischio cambio nell’alveo dell’unitariacausa del contratto di leasing e, per altro verso, hanno escluso - comunque - la possibilità di configurare come strumento finanziario derivato implicito la clausola di un contratto di leasing che preveda il mutamento della misura del canone in funzione delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica e quella straniera (anche in caso di invariabilità nominale dell’importo mensile e di separata regolazione dei rapporti di dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni); in dipendenza dell’accoglimento del ricorso principale, la gravata sentenza va cassata in relazione alle censure qui accolte, con rinvio alla medesima Corte territoriale, che si uniformerà ai principi di diritto suddetti, provvedendo pure sulle spese di lite; sussistono, benché esclusivamente in relazione al ricorso incidentale,le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002;p.q. m. la Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale; cassa in relazione ai motivi del ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti process