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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 20053/2025

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uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13761/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrenti- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce, Sez.

Dist.

Taranto n. 65/2022 pubblicata il 4 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 394/2017, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], diretta a ottenere la condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento di € 2.216,51 ([OSCURATO:PERSONA]) e di € 1.544,68 ([OSCURATO:PERSONA]) a titolo di equivalente economico dei buoni pasto dovuti nel periodo 1° febbraio 2007 e 28 febbraio 2012.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, sez. dist.

Taranto, nel contraddittorio, con sentenza n. 65/2022, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] si è difeso con controricorsoe ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 45 e 46 del CCNL comparto Regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000 e del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 45 e 46 citati.

Osservano che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente un obbligo del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] di predisporre un servizio mensa o di concedere dei buoni pasto e un corrispondente diritto soggettivo dei lavoratori.

In particolare, le norme della contrattazione collettiva innanzi ricordate sarebbero state male interpretate dalla corte territoriale, che le avrebbe esaminate in maniera atomistica e non sistematica.

I dipendenti sostengono che l’art. 45 cit. riconoscerebbeai lavoratori il diritto al buono pasto tutte le volte che l’ente locale, comenel caso di specie, non abbia predisposto il servizio mensa.

Rimarcano ulteriormente che la lettura sistematica degli artt. 45 e 46 del CCNL cit. offr irebbe riscontro a lla correttezza della lettura offerta , in quanto darebbe conto del diritto dei lavoratori al buono pasto nella ricorrenza delle condizioni (di articolazione dell’orario di lavoro) di cui al secondo comma dell’art. 45 cit.

Rappresentano ancora l’erroneità del passaggio conclusivo della pronunzia in cui la corte territoriale, a completamento del percorso argomentativo, dopo averenegato il diritto ai buoni pasti, sul presupposto che all’erogazione degli stessi l’Ente locale dovesse provvedere previa valutazione del proprio assetto organizzativo e delle risorse disponibili, avrebbe affermato che la domanda di risarcimento formulata dal lavoratore avrebbe potuto essere accolta solo se avesse dimostrato che, per gli anni in rilievo, il Comune aveva risorse disponibili per garantire il servizio mensa o, in alternativa, i buoni pasto.

I lavoratori ritengono che, invece, fosse il Comune, in ragione del principio c.d. della vicinanza dellaprova, a dovere provare l’impossibilità di predisporre il servizio mensa edi erogare i buoni pasto. 2.Queste essendo le doglianze articolate nel mezzo, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e comprensione della questione, va premesso il dato letterale di cui agli artt. 45 e 46 della normativa contrattualemenzionata.

L’art. 45, commi 1 e 2, del CCNLEnti Locali del 14 settembre 2000 , rubricato “Mensa”, così dispone: “Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previoconfronto con le organizzazioni sindacali.

Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore o non inferiore a trenta minuti.

La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per il recupero.

Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”.

Il successivo art. 46, commi 1 e 2, prevede: “Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l’entesarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, dell’art. precedente.

I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario di lavoro adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2”. 3.Ebbene, osserva il Collegio, che la questione qui all’attenzione concerne, in primis, l’interpretazione delle sopraindicate norme contrattuali, dovendosi indagare se gli Enti territoriali, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, “possono” o“devono” provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in sostituzione, all’erogazione del buono pasto.

In estrema sintesi, occorre valutare se l’istituzione del servizio mensa o - in alternativa - l’erogazione del buono pasto devono essere oggetto di una ponderata e discrezionale valutazione da parte dell’Ente locale, alla luce , del proprio assetto organizzativo , oltre che del le proprie risorse economico finanziarie( non potendosi , quindi, far luogo all’erogazione senza la provvista ) oppure se, per converso, l’erogazione costituisce, in ogni caso, una obbligazione per le parti datoriali. 4.Tutte le censure articolate nel motivo, fra loro strettamente conness e in quanto volte a censurare l’interpretazione fornita dalla corte t erritoriale delle norme contrattuali innanzi richiamate, richiedono un esame in udienza pubblica, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni di rilevanza nomofilattica (v.

Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).

P.Q.M La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo per fissazione dell’udienza pubblica.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 13761/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrenti- contro Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Lecce, Sez. Dist. Taranto n. 65/2022 pubblicata il 4 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 394/2017, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA], diretta a ottenere la condanna dell’ente datore di lavoro al pagamento di € 2.216,51 ([OSCURATO:PERSONA]) e di € 1.544,68 ([OSCURATO:PERSONA]) a titolo di equivalente economico dei buoni pasto dovuti nel periodo 1° febbraio 2007 e 28 febbraio 2012. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Lecce, sez. dist. Taranto, nel contraddittorio, con sentenza n. 65/2022, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di [OSCURATO:SOCIETA] si è difeso con controricorsoe ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 45 e 46 del CCNL comparto Regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000 e del combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione agli artt. 45 e 46 citati. Osservano che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente un obbligo del Comune di [OSCURATO:SOCIETA] di predisporre un servizio mensa o di concedere dei buoni pasto e un corrispondente diritto soggettivo dei lavoratori. In particolare, le norme della contrattazione collettiva innanzi ricordate sarebbero state male interpretate dalla corte territoriale, che le avrebbe esaminate in maniera atomistica e non sistematica. I dipendenti sostengono che l’art. 45 cit. riconoscerebbeai lavoratori il diritto al buono pasto tutte le volte che l’ente locale, comenel caso di specie, non abbia predisposto il servizio mensa. Rimarcano ulteriormente che la lettura sistematica degli artt. 45 e 46 del CCNL cit. offr irebbe riscontro a lla correttezza della lettura offerta , in quanto darebbe conto del diritto dei lavoratori al buono pasto nella ricorrenza delle condizioni (di articolazione dell’orario di lavoro) di cui al secondo comma dell’art. 45 cit. Rappresentano ancora l’erroneità del passaggio conclusivo della pronunzia in cui la corte territoriale, a completamento del percorso argomentativo, dopo averenegato il diritto ai buoni pasti, sul presupposto che all’erogazione degli stessi l’Ente locale dovesse provvedere previa valutazione del proprio assetto organizzativo e delle risorse disponibili, avrebbe affermato che la domanda di risarcimento formulata dal lavoratore avrebbe potuto essere accolta solo se avesse dimostrato che, per gli anni in rilievo, il Comune aveva risorse disponibili per garantire il servizio mensa o, in alternativa, i buoni pasto. I lavoratori ritengono che, invece, fosse il Comune, in ragione del principio c.d. della vicinanza dellaprova, a dovere provare l’impossibilità di predisporre il servizio mensa edi erogare i buoni pasto. 2.Queste essendo le doglianze articolate nel mezzo, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e comprensione della questione, va premesso il dato letterale di cui agli artt. 45 e 46 della normativa contrattualemenzionata. L’art. 45, commi 1 e 2, del CCNLEnti Locali del 14 settembre 2000 , rubricato “Mensa”, così dispone: “Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previoconfronto con le organizzazioni sindacali. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore o non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per il recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio”. Il successivo art. 46, commi 1 e 2, prevede: “Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio mensa è pari alla somma che l’entesarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4, dell’art. precedente. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull’orario di lavoro adottata dall’ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale siano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2”. 3.Ebbene, osserva il Collegio, che la questione qui all’attenzione concerne, in primis, l’interpretazione delle sopraindicate norme contrattuali, dovendosi indagare se gli Enti territoriali, tenuto conto del proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, “possono” o“devono” provvedere alla istituzione del servizio mensa o, in sostituzione, all’erogazione del buono pasto. In estrema sintesi, occorre valutare se l’istituzione del servizio mensa o - in alternativa - l’erogazione del buono pasto devono essere oggetto di una ponderata e discrezionale valutazione da parte dell’Ente locale, alla luce , del proprio assetto organizzativo , oltre che del le proprie risorse economico finanziarie( non potendosi , quindi, far luogo all’erogazione senza la provvista ) oppure se, per converso, l’erogazione costituisce, in ogni caso, una obbligazione per le parti datoriali. 4.Tutte le censure articolate nel motivo, fra loro strettamente conness e in quanto volte a censurare l’interpretazione fornita dalla corte t erritoriale delle norme contrattuali innanzi richiamate, richiedono un esame in udienza pubblica, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni di rilevanza nomofilattica (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017). P.Q.M La Corte, rinvia la causa a nuovo ruolo per fissazione dell’udienza pubblica. Così deciso in