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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2020

Cassazione n. 06274/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15319/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ALDO PENAZZIe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente all'incidentale- nonché nei confronti REGIONE [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 799/2020,depositata il 24/03/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. - In data 11.7.2000 il Comune di Rho emise un’ordinanza nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale ingiungeva alla società di effettuare interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area “ex [OSCURATO:PERSONA]”, sul presupposto che l’inquinamento dell’area avvenuto nel 1999 fosse riconducibile alla mancata tenuta del dispositivo di incapsulamento da questa costruito nel 1982.

1.1. - Impugnato il provvedimento dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] e definito il giudizio con l’ordinanza 22.8.2000, il Comune – co n lettera datata 18.10.2011 –rivolse ad [OSCURATO:SOCIETA] non più richiesta di esecuzione delle opere di bonifica, bensì la corresponsione di somme equivalenti dei predetti costi.

1.2. - [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Comune di Rho chiedendo l’accertamento dell’inesistenza, improponibilità, inammissibilità, nullità ed illegittimità dell’ingiunzione ex R.D. 639/1910, di cui alla comunicazione del 18.10.2011; l’accertamento del difetto di legittimazione attiva del Comune di Rho; l’insussistenza di ogni diritto di credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; l’accertamento del difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA].

1.3. - L’adito Tribunale sospese il giudizio (nel quale intervenne la Regione [OSCURATO:PERSONA]) sino al passaggio in giudicato (avvenuto in data 9.2.2015) della sentenza del Consiglio di Stato (n. 3165 del 23.6.2014) con cui fu rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e accolto l’appello incidentale proposto dal Comune di Rho.

1.4. - Proseguito il giudizio e istruita la ca usa con CTU, il Tribunale di Milano rigettò tutte le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò al pagamento in favore del Comune di Rho: della somma di euro 9.817.445,95 (comprensiva di i.v.a) oltre interessi legali; della somma di euro 222.500,00 (più iva) per ogni anno, a far data dall’ 8.2.2013 (data di messa in esercizio dell’impianto), sino alla bonifica definitiva (dichiarata come indicato in motivazione); al pagamento delle spese di lite (anche in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA]).

2. - Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. censurando la pronuncia di primo grado in base a quindici motivi; si costituiva il Comune di Rho, chiedendo il rigetto della impugnazione e proponendo appello incidentale; si costituiva infine la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.

2.1. - La Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 24 marzo 2020, rigettava entrambe le impugnazioni, principale e incidentale, compensando integralmente le spese del grado tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Rho e condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di dette spese in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA].

3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione a venticinque motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Rho, proponendo altresì ricorso incidentale (articolato in plurime censure) per la cassazione della sentenza di secondo grado nelle parti in cui ha respinto il primo ed il terzo dei motivi dell’appello incidentale.

Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale:

1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. e dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di una erronea interpretazione del giudicato amministrativo.

2. - Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale fatto erronea applicazione delle regole di inferenza presuntiva, sulla base delle quali ha in ogni caso ritenuto che l’inquinamento 1999 sia stato causato da una condotta di “scarico/sversamento” sul suolo di acque reflue da parte di [OSCURATO:SOCIETA].

3. -Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente considerato la mancata tenuta del dispositivo di incapsulamento causa concorrente nella serie causale degli eventi produttivi del danno e non anche causa sopravvenuta, da sola sufficiente, a determinare l’“inquinamento 1999”.

4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.1223 e 2056 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato, in sede di ricostruzione del nesso di causalità materiale tra il fatto e l’evento di danno, il principio penalistico di equivalenza delle concause e non anche il diverso criterio civilistico del “più probabile che non”.

5. - Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., per essersi la Corte territoriale erroneamente conformata all’accertamento di responsabilità effettuato dai giudici amministrativi, i quali “hanno affermato “una responsabilità” di [OSCURATO:SOCIETA]. non sulla base del “rapporto di causalità”, ma sulla base del “rapporto diimputabilità.

6. - Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 17 d.lgs. 22/1997 e dei principi giurisprudenziali in materia di “responsabile dell’inquinamento”, per avere la Corte territoriale errato nel poggiare la decisione sulla base delle sentenze amministrative, ignorando la regola giurisprudenziale in materia ambientale per cui il giudicato amministrativo, per tali fini, non fa stato nel giudizio civile.

7. - Con il settimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 345, comma secondo, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di appello con cui l’appellante principale denunciava l’assenza di titolarità del lato attivo del rapporto giuridico sostanziale da parte del Comune, di spettanza del Ministero dell’Ambiente così come previsto dall’art. 311 d.lgs. 152/06 in tema di azione di risarcimento del danno ambientale.

8. - Con l’ottavo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 345, comma secondo, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente violato il giudicato interno formatosi sulla domanda del Comune,

9. - Con il nono mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 345, comma secondo, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, sul presupposto della qualificazione della domanda del Comune come “di rivalsa”, erroneamente dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo d’appello con cui [OSCURATO:SOCIETA]. censurava la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese future.

10. - Con il decimo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 242, 244, 250, 252-bis e 253 del d.lgs. 152/2006 per avere la Corte territoriale, sul presupposto che la pretesa del Comune fosse qualificabile come “azione di rivalsa, erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della predetta azione e individuati nelle disposizioni citate in rubrica.

11. - Con l’undicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme deli artt. 1, 2, 9, 13, 25, 26 della legge n. 319/1976 e art. 2, lett. bb), del d.lgs. 152/1999, per avere la Corte territoriale radicato la propria decisione sulla responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. nella normativa del d.lgs. 22/1997 e del d.lgs. 152/2006 e non anche nella cd. legge Merli.

12. - Con il dodicesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia di danno ambientale, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 17 del d.lgs. 22/1997.

13. - Con il tredicesimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2043 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente considerato irrilevante, ai fini della sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la prova dell’elemento soggettivo.

14. - Con il quattordicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2043 c.c. e art. 17, d.lgs. 22/1997, per avere il giudice di secondo grado erroneamente affermato l’esistenza dell’obbligo di ripristino ambientale per effetto dell’ordinanza 11.7.2000.

15. - Con il quindicesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 87, 90, 194, 195 e 198 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su una CTU basata su documenti prodotti dal Comune in violazione del termine di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c.

16. -Con il sedicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., error in judicando de modo procedendi in relazione all’art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che “[OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe avuto interesse a sollevare l’eccezione di inammissibilità dei documenti tardivamente e irritualmente depositati dal Comune”, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto “ai fini della decisione” dei “documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali, direttamente dal CTU o messi a disposizione del Comune”.

17. -Con il diciassettesimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1175, 1375 c.c. e 253 d.lgs. 152/2006, per aver la Corte territoriale errato nel non applicare al caso di specie la previsione di cui al primo o secondo comma dell’art. 1227 c.c. sul presupposto – a sua volta, erroneo – della natura restitutoria del diritto di rivalsa vantato dal Comune nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

18. -Con il diciottesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “violazione di legge costituzionalmente rilevante, integrante l’error in procedendo, che determina la nullità della sentenza impugnata”, ex art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso in assenza di prova sulla congruità delle spese asseritamente sostenute dal Comune per l’attività di bonifica, nonostante lo stesso fosse elemento della fattispecie costitutiva del credito azionato dal Comune contro [OSCURATO:SOCIETA].

19. - Con il diciannovesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 311 d.lgs. 152/2006 e dei principi giurisprudenziali in materia (Cass. n. 8662/2017; Cass. n. 14935/2016), per avere la Corte territoriale erroneamente proceduto alla determinazione delle “spese future” che avrebbe dovuto sostenere il Comune per il ripristino ambientale attraverso lo strumento della liquidazione del danno in via equitativa di cui all’art. 1227, c.c.

20. -Con il ventesimo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., error in judicando de modo procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere le Corte territoriale erroneamente proceduto ad una duplicazione risarcitoria a carico di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto condannata alle spese di gestione dell’impianto di trattamento per il periodo 2013-2017 in aggiunta alla liquidazione operata in primo grado, quando queste erano già state considerate nellacondanna decisa dal Tribunale.

21. - Con il ventunesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per aver la Corte territoriale illegittimamente condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 225.000,00, più iva, “sino alla bonifica definitiva”, in forza di pronuncia generica che “non consente dunque di individuare l’importo effettivo della condanna, neppure ricavabile dalla motivazione della sentenza”.

22. - Con il ventiduesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 244, 250-bis e 253 d.lgs. 152/2006, per avere la Corte territoriale erroneamente condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alla ripetizione delle somme anticipate dal Comune ex art. 253 d.lgs. 152/2006, nonostante l’assenza, nel caso di specie, del presupposto in presenza del quale la legge consente di agire in sede di rivalsa.

23. - Con il ventitreesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 c.c., per avere la Corte territoriale – dopo aver qualificato come di rivalsa l’azione vantata dal Comune, nonostante la qualificazione effettuata dal Tribunale come risarcitoria –illegittimamente ritenuto che il dies a quo dell’inizio di decorrenza della prescrizione coinciderebbe con il “momento in cui sono stati effettuati, da parte del comune, i pagamenti delle attività preordinate alla messa in sicurezza ed alla bonifica dell’area inquinata”.

24. - Con il ventiquattresimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, quand’anche si riconoscesse al caso di specie applicabile il termine prescrizionale di dieci anni, esso sarebbe già decorso.

25. - Con il venticinquesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 22/1997 e dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006, per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che, anche qualora l’azione del Comune fosse azione di risarcimento del danno ambientale, la prescrizione del relativo credito non si sarebbe compiuta, essendo tale illecito qualificabile permanente.

26. - Con il ventiseiesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], in considerazione del fatto che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva più la disponibilità dell’area dal 1981.

Ricorso incidentale.

27. – Con riferi mento al rigetto del primo motivo di appello incidentale vertente sulla “questione relativa ai documenti acquisiti dal ctu nel corso delle operazioni peritali” è dedotta: a) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 183, commasesto, c.p.c.; b ) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque in violazione o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; c) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

28. - Con riferimento al rigetto del terzo motivo di appello incidentale vertente sulle “spese future” è prospettata: a) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.; b ) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 113, 114 c.p.c. e 1226 c.c.; c) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 183, comma sesto, c.p.c.

La pronuncia (interlocutoria) sui ricorsi.

29. – Una parte delle censure presenta profili di particolare rilevanza giuridica in materia di danno ambientale, il cui compiuto esame è opportuno che avvenga all’esito di udienza pubblica, che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15319/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ALDO PENAZZIe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- nonché sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente all'incidentale- nonché nei confronti REGIONE [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 799/2020,depositata il 24/03/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - In data 11.7.2000 il Comune di Rho emise un’ordinanza nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale ingiungeva alla società di effettuare interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area “ex [OSCURATO:PERSONA]”, sul presupposto che l’inquinamento dell’area avvenuto nel 1999 fosse riconducibile alla mancata tenuta del dispositivo di incapsulamento da questa costruito nel 1982. 1.1. - Impugnato il provvedimento dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] e definito il giudizio con l’ordinanza 22.8.2000, il Comune – co n lettera datata 18.10.2011 –rivolse ad [OSCURATO:SOCIETA] non più richiesta di esecuzione delle opere di bonifica, bensì la corresponsione di somme equivalenti dei predetti costi. 1.2. - [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Comune di Rho chiedendo l’accertamento dell’inesistenza, improponibilità, inammissibilità, nullità ed illegittimità dell’ingiunzione ex R.D. 639/1910, di cui alla comunicazione del 18.10.2011; l’accertamento del difetto di legittimazione attiva del Comune di Rho; l’insussistenza di ogni diritto di credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]; l’accertamento del difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3. - L’adito Tribunale sospese il giudizio (nel quale intervenne la Regione [OSCURATO:PERSONA]) sino al passaggio in giudicato (avvenuto in data 9.2.2015) della sentenza del Consiglio di Stato (n. 3165 del 23.6.2014) con cui fu rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e accolto l’appello incidentale proposto dal Comune di Rho. 1.4. - Proseguito il giudizio e istruita la ca usa con CTU, il Tribunale di Milano rigettò tutte le domande proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò al pagamento in favore del Comune di Rho: della somma di euro 9.817.445,95 (comprensiva di i.v.a) oltre interessi legali; della somma di euro 222.500,00 (più iva) per ogni anno, a far data dall’ 8.2.2013 (data di messa in esercizio dell’impianto), sino alla bonifica definitiva (dichiarata come indicato in motivazione); al pagamento delle spese di lite (anche in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA]). 2. - Avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]. censurando la pronuncia di primo grado in base a quindici motivi; si costituiva il Comune di Rho, chiedendo il rigetto della impugnazione e proponendo appello incidentale; si costituiva infine la Regione [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della impugnazione e la conferma della sentenza impugnata. 2.1. - La Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 24 marzo 2020, rigettava entrambe le impugnazioni, principale e incidentale, compensando integralmente le spese del grado tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e il Comune di Rho e condannando la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di dette spese in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA]., affidando le sorti dell’impugnazione a venticinque motivi. Resiste con controricorso il Comune di Rho, proponendo altresì ricorso incidentale (articolato in plurime censure) per la cassazione della sentenza di secondo grado nelle parti in cui ha respinto il primo ed il terzo dei motivi dell’appello incidentale. Resiste con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. e dell’art. 12 preleggi, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di una erronea interpretazione del giudicato amministrativo. 2. - Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere la Corte territoriale fatto erronea applicazione delle regole di inferenza presuntiva, sulla base delle quali ha in ogni caso ritenuto che l’inquinamento 1999 sia stato causato da una condotta di “scarico/sversamento” sul suolo di acque reflue da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. -Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2056 c.c. e 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente considerato la mancata tenuta del dispositivo di incapsulamento causa concorrente nella serie causale degli eventi produttivi del danno e non anche causa sopravvenuta, da sola sufficiente, a determinare l’“inquinamento 1999”. 4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.1223 e 2056 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato, in sede di ricostruzione del nesso di causalità materiale tra il fatto e l’evento di danno, il principio penalistico di equivalenza delle concause e non anche il diverso criterio civilistico del “più probabile che non”. 5. - Con il quinto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c., per essersi la Corte territoriale erroneamente conformata all’accertamento di responsabilità effettuato dai giudici amministrativi, i quali “hanno affermato “una responsabilità” di [OSCURATO:SOCIETA]. non sulla base del “rapporto di causalità”, ma sulla base del “rapporto diimputabilità. 6. - Con il sesto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2909 c.c. e 17 d.lgs. 22/1997 e dei principi giurisprudenziali in materia di “responsabile dell’inquinamento”, per avere la Corte territoriale errato nel poggiare la decisione sulla base delle sentenze amministrative, ignorando la regola giurisprudenziale in materia ambientale per cui il giudicato amministrativo, per tali fini, non fa stato nel giudizio civile. 7. - Con il settimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 345, comma secondo, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l’inammissibilità del primo motivo di appello con cui l’appellante principale denunciava l’assenza di titolarità del lato attivo del rapporto giuridico sostanziale da parte del Comune, di spettanza del Ministero dell’Ambiente così come previsto dall’art. 311 d.lgs. 152/06 in tema di azione di risarcimento del danno ambientale. 8. - Con l’ottavo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 345, comma secondo, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente violato il giudicato interno formatosi sulla domanda del Comune, 9. - Con il nono mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 345, comma secondo, e 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, sul presupposto della qualificazione della domanda del Comune come “di rivalsa”, erroneamente dichiarato l’inammissibilità del secondo motivo d’appello con cui [OSCURATO:SOCIETA]. censurava la sentenza impugnata nella parte relativa alle spese future. 10. - Con il decimo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 242, 244, 250, 252-bis e 253 del d.lgs. 152/2006 per avere la Corte territoriale, sul presupposto che la pretesa del Comune fosse qualificabile come “azione di rivalsa, erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi della predetta azione e individuati nelle disposizioni citate in rubrica. 11. - Con l’undicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme deli artt. 1, 2, 9, 13, 25, 26 della legge n. 319/1976 e art. 2, lett. bb), del d.lgs. 152/1999, per avere la Corte territoriale radicato la propria decisione sulla responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. nella normativa del d.lgs. 22/1997 e del d.lgs. 152/2006 e non anche nella cd. legge Merli. 12. - Con il dodicesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia di danno ambientale, per avere la Corte territoriale errato nel ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 17 del d.lgs. 22/1997. 13. - Con il tredicesimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2043 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente considerato irrilevante, ai fini della sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], la prova dell’elemento soggettivo. 14. - Con il quattordicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2043 c.c. e art. 17, d.lgs. 22/1997, per avere il giudice di secondo grado erroneamente affermato l’esistenza dell’obbligo di ripristino ambientale per effetto dell’ordinanza 11.7.2000. 15. - Con il quindicesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 87, 90, 194, 195 e 198 c.p.c., per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su una CTU basata su documenti prodotti dal Comune in violazione del termine di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c. 16. -Con il sedicesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., error in judicando de modo procedendi in relazione all’art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che “[OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe avuto interesse a sollevare l’eccezione di inammissibilità dei documenti tardivamente e irritualmente depositati dal Comune”, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto “ai fini della decisione” dei “documenti acquisiti nel corso delle operazioni peritali, direttamente dal CTU o messi a disposizione del Comune”. 17. -Con il diciassettesimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1175, 1375 c.c. e 253 d.lgs. 152/2006, per aver la Corte territoriale errato nel non applicare al caso di specie la previsione di cui al primo o secondo comma dell’art. 1227 c.c. sul presupposto – a sua volta, erroneo – della natura restitutoria del diritto di rivalsa vantato dal Comune nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 18. -Con il diciottesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “violazione di legge costituzionalmente rilevante, integrante l’error in procedendo, che determina la nullità della sentenza impugnata”, ex art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale deciso in assenza di prova sulla congruità delle spese asseritamente sostenute dal Comune per l’attività di bonifica, nonostante lo stesso fosse elemento della fattispecie costitutiva del credito azionato dal Comune contro [OSCURATO:SOCIETA]. 19. - Con il diciannovesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 311 d.lgs. 152/2006 e dei principi giurisprudenziali in materia (Cass. n. 8662/2017; Cass. n. 14935/2016), per avere la Corte territoriale erroneamente proceduto alla determinazione delle “spese future” che avrebbe dovuto sostenere il Comune per il ripristino ambientale attraverso lo strumento della liquidazione del danno in via equitativa di cui all’art. 1227, c.c. 20. -Con il ventesimo mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., error in judicando de modo procedendo in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere le Corte territoriale erroneamente proceduto ad una duplicazione risarcitoria a carico di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto condannata alle spese di gestione dell’impianto di trattamento per il periodo 2013-2017 in aggiunta alla liquidazione operata in primo grado, quando queste erano già state considerate nellacondanna decisa dal Tribunale. 21. - Con il ventunesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per aver la Corte territoriale illegittimamente condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 225.000,00, più iva, “sino alla bonifica definitiva”, in forza di pronuncia generica che “non consente dunque di individuare l’importo effettivo della condanna, neppure ricavabile dalla motivazione della sentenza”. 22. - Con il ventiduesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 240, 242, 244, 250-bis e 253 d.lgs. 152/2006, per avere la Corte territoriale erroneamente condannato [OSCURATO:SOCIETA]. alla ripetizione delle somme anticipate dal Comune ex art. 253 d.lgs. 152/2006, nonostante l’assenza, nel caso di specie, del presupposto in presenza del quale la legge consente di agire in sede di rivalsa. 23. - Con il ventitreesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 c.c., per avere la Corte territoriale – dopo aver qualificato come di rivalsa l’azione vantata dal Comune, nonostante la qualificazione effettuata dal Tribunale come risarcitoria –illegittimamente ritenuto che il dies a quo dell’inizio di decorrenza della prescrizione coinciderebbe con il “momento in cui sono stati effettuati, da parte del comune, i pagamenti delle attività preordinate alla messa in sicurezza ed alla bonifica dell’area inquinata”. 24. - Con il ventiquattresimo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 c.c., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, quand’anche si riconoscesse al caso di specie applicabile il termine prescrizionale di dieci anni, esso sarebbe già decorso. 25. - Con il venticinquesimo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 22/1997 e dell’art. 250 del d.lgs. 152/2006, per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. sul presupposto che, anche qualora l’azione del Comune fosse azione di risarcimento del danno ambientale, la prescrizione del relativo credito non si sarebbe compiuta, essendo tale illecito qualificabile permanente. 26. - Con il ventiseiesimo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:SOCIETA], in considerazione del fatto che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva più la disponibilità dell’area dal 1981. Ricorso incidentale. 27. – Con riferi mento al rigetto del primo motivo di appello incidentale vertente sulla “questione relativa ai documenti acquisiti dal ctu nel corso delle operazioni peritali” è dedotta: a) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 183, commasesto, c.p.c.; b ) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque in violazione o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; c) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. 28. - Con riferimento al rigetto del terzo motivo di appello incidentale vertente sulle “spese future” è prospettata: a) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c.; b ) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 112, 113, 114 c.p.c. e 1226 c.c.; c) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 183, comma sesto, c.p.c. La pronuncia (interlocutoria) sui ricorsi. 29. – Una parte delle censure presenta profili di particolare rilevanza giuridica in materia di danno ambientale, il cui compiuto esame è opportuno che avvenga all’esito di udienza pubblica, che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra