CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro879 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocatoCARMINE CIOFANI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 226/2022 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 60/2022;Numero registro generale 19361/2022Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8509/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delData pubblicazione 06/04/202619/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n.226 del 16/6/2022 la Corte di Appello diL’Aquila, riformando sentenza del Tribunale di Pescara del29/10/2021, condannava la Regione Abruzzo al pagamento, infavore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di €. 101.168,96, oltreinteressi.2. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’ incarico di Direttore dell’AgenziaSanitaria Regionale-Abruzzo, rinnovatogli nell’aprile 2018, neera stato dichiarato decaduto ante tempus con DGR n. 557 del14/9/2020 in applicazione dell’art.1, co.2, della L.R. Abruzzon.27/2005, prevedente, per quanto qui interessa, la cessazioneautomatica della generalità degli organi di vertice degli Entidipendenti dalla Regione, tra i quali le Agenzie, in mancanza dirinnovo, decorsi 180 giorni dall’insediamento del nuovoConsiglio Regionale. Egli aveva agìto in giudizio il 4/1/2021deducendo, a fondamento della domanda di risarcimento deldanno da omessa retribuzione fino alla naturale scadenza del3/7/2021, l’illegittimità costituzionale di tale disposizione,stante il fatto che l’art. 2, comma 1, della stessa legge era giàstato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della CorteCostituzionale n. 20/2016.3. Il Tribunale di Pescara aveva dichiarato la domandainammissibile perché il lavoratore, in precedente ricorso del2019, aveva impugnato atto negoziale del 4/6/2018,contenente clausola recettiva dell’art.1, co.2 cit., con richiestacautelare urgente di reintegra nell’incarico, per poi rinunciareNumero registro generale 19361/2022Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8509/2026Data pubblicazione 06/04/2026agli atti ed all’azione, con conseguente estinzione del giudizio.Il Tribunale aveva assunto che la rinuncia alla azione diaccertamento dell’illegittimità dell’atto precludesse laproposizione di un nuovo ricorso che rimettesse in discussionela validità ed efficacia dello stesso.4. L’appello proposto dal Mascitelli era stato accolto, come ladomanda risarcitoria del danno da omessa retribuzione fino allascadenza, perché (in sintesi): nel primo giudizio l’attore avevachiesto di essere reintegrato, e quindi l’adempimento delcontratto; la rinuncia a tale azione non implicava anche larinuncia al diritto di essere risarcito, trattandosi di azionediversa per l’oggetto.Nel merito, richiamata ampiamente la giurisprudenza dellaCorte Costituzionale in materia di spoils system, con particolareriguardo ai ruoli di vertice degli enti o aziende regionali, la Cortedi Appello osservava che la Corte Costituzionale, con la sentenzan. 20/2016, nel dichiarare, in rapporto all’art.97 dellaCostituzione, l’illegittimità costituzionale dell’art.2, co.1, dellaL.R. n.27/2005, nella parte in cui si applicava al Direttoredell’Ente «Abruzzo-Lavoro», in quanto figura non connotata daun collegamento fiduciario immediato tale da renderenecessaria la consonanza politica con l’Organo di governo,aveva invece dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza,la questione pure sollevata sull’art.1, co.2, della stessa legge, ilquale, nella sua versione originaria, stabiliva la decadenzaautomatica, salva conferma nei successivi 45 giorni (poi elevatia 180), delle nomine degli organi di vertice degli enti dipendentidalla Regione, perché l’evento decadenziale venuto in essere nelgiudizio a quo si era verificato esclusivamente per effetto dellaNumero registro generale 19361/2022Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8509/2026disposizione transitoria di cui all’art.2, co.1. Osservava tuttaviaData pubblicazione 06/04/2026che l’art.1, co.2, prevedente “a regime” la decadenzaautomatica, salvo conferma, nei 180 giorni, e l’art.2 comma 1,prevedente, in via transitoria, una decadenza immediata,riguardo alle stesse nomine, all’entrata in vigore della legge,avevano lo stesso contenuto regolatorio ed uguale ratio,differenziandosi solo per il fatto, irrilevante sotto il profilocostituzionale, che la seconda disposizione prevedeva unadecadenza immediata delle nomine in corso, e la prima unadecadenza differita “a regime”. Ne discendeva la possibilità diuna interpretazione costituzionalmente orientata del tuttoravigente art.1, comma 2, stante il fatto che la posizione delDirettore dell’[OSCURATO:PERSONA], quale definitadall’art. 25 della L.R. Abruzzo n.6/2009, era “non dissimile” daquella scrutinata dalla Corte Costituzionale nella predettasentenza, essendo questi munito di autonomia e responsabilità,seppure nell’ambito dell’indirizzo politico; donde la necessità didisapplicare la delibera di decadenza, e di riconoscere ilconseguente risarcimento del danno.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la RegioneAbruzzo con atto affidato a 4 motivi.6. Resiste il Mascitelli con controricorso, al quale è seguitamemoria.7. Il primo motivo denuncia, in relazione al n. 3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art.1, co.2, della L.R. Abruzzo n.27/2005, e degli artt. 97,134 e 136 della Costituzione.Si lamenta che la Corte territoriale, peraltro dopo averriconosciuto la persistente vigenza dell’art.1, co.2, della L.R. n.Numero registro generale 19361/2022Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8509/2026Data pubblicazione 06/04/202627/2005, l’abbia in sostanza, sotto lo schermo logico di unainterpretazione costituzionalmente orientata, disapplicata perincompatibilità con Cost.97, cosa non consentita allagiurisdizione ordinaria.8. Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione dell’art.1, co.2, della L.R. n.27/2005, dell’articolo97 della Costituzione e dell’art. 1218 c.c..Si lamenta che la Corte di merito abbia condannato la Regionesenza alcun accertamento sulla colpa, disattendendo dirittovivente secondo il quale non può sussistere colpa, specie peruna pubblica amministrazione vincolata dal principio di legalità,se si dà applicazione ad una legge vigente finchè essa non siadichiarata incostituzionale.9. Il terzo motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 25 della L.R. n.6/2009.In via gradata, si censura il giudizio secondo il quale la posizionedel Direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] sia analoga aquella del Direttore dell’Ente “Abruzzo-Lavoro”. Tale giudizio, siassume, non tiene conto del fatto che l’Azienda in questione, adifferenza di altre [OSCURATO:PERSONA], secondo le fonti normative(anche L.R. n.5/2008) è una mera unità/articolazioneorganizzativa della Regione, priva di statuto, e non un entepubblico territoriale, donde l’applicabilità alla stessa dell’art.1,co.2, lett. b) del d.lgs. n. 118/2001, e della L.R. Abruzzo n.77/1999, sicchè «concorre alla definizione delle politiche dellasalute ed alla pianificazione e programmazione strategicasanitaria», come chiarito dall’art 25 cit. in tema di potere diNumero registro generale 19361/2022Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8509/2026Data pubblicazione 06/04/2026proposta; donde l’assimilabilità del relativo Direttore ad unDirettore di Dipartimento. A riprova, il Direttore in questioneviene nominato dall’organo politico tra soggetti muniti diparticolari requisiti in modo del tutto discrezionale e fiduciario.10. Il quarto motivo denuncia, sempre in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e/o falsaapplicazione degli att. 1128 e 1223 e segg. c.c..Si censura la ricomprensione del danno da risarcire dellaretribuzione variabile, malgrado legata al raggiungimento maiverificato di risultati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Osserva il Collegio che viene in esame il vaglio diquestione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 2, dellaL.R. Abruzzo 12 agosto 2005, n.27, nella parte in cui siaapplicabile al Direttore dell’Agenzia Sanitaria RegionaleAbruzzo, quale definita, dapprima, dal piano sanitario allegatoalla L.R. Abruzzo n.5/2008, e, quindi, ratione temporis,dall’art.25 della L.R. Abruzzo n.6/2009;2. rilevano in materia di spoil system i compiti assegnati all’Ente o organo che sia, ed al relativo direttore, quali risultantidalle fonti, e dei princìpi più volte enunciati dal Giudice delleleggi in tema di legittimità costituzionale delle disposizioni chestabiliscono meccanismi di decadenza automatica, o comunquedel tutto discrezionale, di incarichi dirigenziali; princìpisussumibili, in estrema sintesi, nella distinzione tra figure per lequali risulti decisiva la personale adesione agli orientamentipolitici di chi le abbia nominate, e funzioni amministrative diesecuzione dell’indirizzo politico; e più in generale figuretecnico-professionali, prevalentemente organizzative eNumero registro generale 19361/2022Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8509/2026Data pubblicazione 06/04/2026gestionali, incaricate non di collaborare direttamente alprocesso di formazione dell’indirizzo politico, ma di perseguiregli obiettivi definiti dagli atti di pianificazione e indirizzo degliorgani di governo della Regione; princìpi compendiabili nella giàcitata sentenza della Corte Costituzionale n.20/2016, daiprecedenti dalla stessa richiamati, ed altre sentenze successive(Cost. Cost. n. 15/2017);3. è opportuno che la questione della rilevanza e della nonmanifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionaledella disciplina che viene in rilievo nella fattispecie in esamevenga esaminata in udienza pubblica che, va ribadito,nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il“luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in formadi sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra leparti, e tra queste e la Procura Generale, le decisioni di rilevanzanomofilattica o di peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n.6274/2023; Cass. n. 19115/2017). P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della SezioneLavoro del 19 febbraio 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 19361/2022Numero sezionale 879/2026Numero di raccolta generale 8509/2026Data pubblicazione 06/04/2026