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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17296/2026

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[OSCURATO:PERSONA] A R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e- controricorrente-avverso la sentenza n. 258/2023 della Corte di Appello di Venezia, pubblicata indata 12.6.2023, N.R.G. 548/2020;Numero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.il Tribunale di Rovigo ha rigettato le domande proposte da StefanoBettarello e volte ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro atempo indeterminato intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] SportivaDilettantistica a r.l., l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 5-7 marzo 2018,nonché la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro e acorrispondergli l’indennità dovuta ed il risarcimento del danno per il carattereingiurioso del provvedimento espulsivo;tra le parti era stato stipulato un primo contratto “di collaborazionecoordinata e continuativa a favore di società sportiva dilettantistica” in data5.8.2015 con effetto fino al 4.8.2016, con facoltà di rinnovo automatico e facoltàdi recesso di ciascuna delle parti con preavviso di 15 giorni, e che alla data discadenza di tale contratto, era stato stipulato senza soluzione di continuità unnuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa a favore di societàsportiva dilettantistica con termine il 4.8.2018 e facoltà di recesso con terminedi preavviso di 15 giorni;il rapporto era terminato con una comunicazione del 7.3.2018 con cui ilPresidente della società aveva manifestato l’intenzione di interrompere ilcontratto di collaborazione sportiva coordinata e continuativa con preavviso di15 giorni senza fornire una motivazione;2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello ed inparziale riforma di tale sentenza, ha accertato la costituzione di un rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e la RugbyRovigo [OSCURATO:PERSONA] a r.l., con inquadramento delBettarello nel I livello del CCNL delle imprese ed enti di gestione di impiantisportivi del 5 agosto 2015, ha condannato la società al pagamento delledifferenze retributive nella misura di € 19.183,87 netti oltre interessi legali sugliimporti annualmente rivalutati, dalla singola maturazione al saldo ed haannullato il licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] SocietàNumero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/2026Sportiva Dilettantistica a r.l., condannando la società a reintegrarlo nel posto dilavoro, a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e a versare i contributiprevidenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell’effettivareintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;3. la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appelloe, richiamati principi espressi da questa Corte riguardo alla qualificazione delrapporto di lavoro dell’atleta professionista, ha ritenuto che la modalità dicoordinamento prevista dai contratti intercorsi tra le parti, secondo cui ilBettarello avrebbe dovuto interfacciarsi con gli altri collaboratori nei giornilavorativi di ogni settimana, ivi compresi i sabati e le domeniche con la primasquadra impegnata in partite ufficiali, implicava la sua soggezione adun’organizzazione aliena, prevedendo una generale forma di costante contattoscandita nell’arco dell’intera settimana;4. ha evidenziato che la previsione di una costante presenza del [OSCURATO:PERSONA],confermata dall’istruttoria, era stata attuata una forma indiretta ma pur sempreinvasiva di controllo della società sull’operato del [OSCURATO:PERSONA], essendodirimente che il lavoratore era passibile di una verifica; ha ritenuto datosintomatico dell’integrazione “forte” del [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che il medesimonell’ambito delle sue attività tecniche si era trovato ad interloquire con soggettiespressi dalla società;5. non ha condiviso la statuizione del primo giudice, secondo cui le trattativeper la formazione della squadra non erano di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA] ed harilevato che in capo al [OSCURATO:PERSONA] era assente lo spazio di autonomia nellagestione dei rapporti con i giocatori ai fini della definizione del singolo contratto,essendo emerso che il limite effettivo di assumere impegni economici per contodella società da parte del [OSCURATO:PERSONA] non era costituito solo dall’importocomplessivo del budget, difettando una libertà gestionale del medesimo sia purein coordinamento con la società;6. ha pertanto ritenuto il carattere subordinato del rapporto di lavorointercorso tra le parti; in assenza di una valida apposizione del termine ed indifetto di rilievi in ordine ai conteggi, ha ritenuto l’automatica trasformazione delNumero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/2026rapporto a tempo indeterminato ed ha riconosciuto le differenze retributiverichieste;7. in mancanza di riferimenti a fatti o situazioni nella lettera di recesso, haritenuto l’insussistenza del fatto di cui all’art. 18, comma quarto, legge n.300/1970 ed ha applicato le tutele ivi previste;8. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] Dilettantisticaa r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati damemoria;9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RILEVATO CHE1.con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 2094, 2222, 1362 e 1363 cod. civ., nonché dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto il carattere subordinato del rapporto di lavorointercorso tra le parti;lamenta che la sussistenza del vincolo di soggezione personale del lavoratoreal potere direttivo datoriale era stata accertata con affermazioni apodittiche epresuntive, sulla base di risultanze istruttorie del tutto eccentriche;addebita alla Corte territoriale di avere valorizzato indizi non rilevanti e nondirimenti;evidenzia che i contratti intercorsi tra le parti non avevano previsto alcunvicolo di presenza in un luogo né di orario ma solo modalità di coordinamentostabilite di comune accordo tra le parti, essendo rimessa al [OSCURATO:PERSONA] lascelta di recarsi o meno nella sede della società e che la sentenza impugnataaveva escluso qualsivoglia invasivo controllo della società sull’operato delDirettore Sportivo;aggiunge che al [OSCURATO:PERSONA] non era preclusa la scelta dei soggetti concui interloquire e che la necessaria interlocuzione con soggetti espressi dallasocietà è del tutto compatibile con un rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa;Numero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/20262. con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2094, 2222 cod. civ., nonché dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;richiama la corrispondenza intercorsa tra il Presidente della società ed ilDirettore Sportivo, evidenziando che la definizione dei singoli contratti non eraespressamente contemplata dall’accordo, e che la subordinazione era stataerroneamente ritenuta in quanto al Presidente spettava l’ultima parola su ognidecisione da prendere;sostiene che durante le trattative il [OSCURATO:PERSONA] operava in pienaautonomia, evidenziando il carattere del tutto fisiologico del peso determinantedel pensiero del Presidente, nel contesto del rapporto di lavoro intercorso tra leparti;insiste nel sostenere che la sussistenza del vincolo di soggezione personaledel lavoratore al potere direttivo datoriale era stata accertata con affermazioniapodittiche e presuntive, in spregio alle risultanze di causa e sulla base di merielementi indiziari;contesta la sussunzione operata dalla Corte territoriale, a fronte dell’erronearicognizione della fattispecie astratta;3. con il terzo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc. civ.richiama le testimonianze assunte in corso di causa e la documentazioneprodotta, evidenziando che non era emersa alcuna imposizione o verifica inordine alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso lo [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, dove sisvolgevano le attività sportive gestite dalla società, né era emerso l’esercizio diun potere direttivo consono alla subordinazione, da parte della società;sostiene che la presenza giornaliera del [OSCURATO:PERSONA] presso lo StadioBattaglini di Rovigo era il frutto di una sua scelta autonoma;deduce che le risultanze istruttorie rivelano fatti storici decisivi e nonconsiderati dal giudice di appello; lamenta un errore di percezione del giudicesul contenuto oggettivo della prova.Numero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/20264. con il quarto motivo, proposto in via subordinata, violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2015, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto l’illegittimità dellicenziamento intimato per insussistenza del fatto contestato.Sostiene che in difetto di motivazione, il recesso datoriale è ingiustificato ed èriconducibile all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015;5. nel presente giudizio si pone la questione di un recesso datoriale intimatoper iscritto in assenza di motivazione nei confronti di un lavoratore assunto dopoil 7 marzo 2015 da un’impresa con più di 15 dipendenti;6. viene dunque in rilievo la questione di carattere nomofilattico relativa allatutela applicabile nella vigenza del d.lgs. n. 23/2015;7. è opportuno che l’esame delle questioni avvenga nel contraddittorio delleparti all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio dicassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediantepiù ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisionicon peculiare rilievo di diritto (v.

Cass. n. 6274/2023).

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della CorteSuprema di Cassazione, 22 aprile 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] A R.L., inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e- controricorrente-avverso la sentenza n. 258/2023 della Corte di Appello di Venezia, pubblicata indata 12.6.2023, N.R.G. 548/2020;Numero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.il Tribunale di Rovigo ha rigettato le domande proposte da StefanoBettarello e volte ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro atempo indeterminato intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] SportivaDilettantistica a r.l., l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 5-7 marzo 2018,nonché la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro e acorrispondergli l’indennità dovuta ed il risarcimento del danno per il carattereingiurioso del provvedimento espulsivo;tra le parti era stato stipulato un primo contratto “di collaborazionecoordinata e continuativa a favore di società sportiva dilettantistica” in data5.8.2015 con effetto fino al 4.8.2016, con facoltà di rinnovo automatico e facoltàdi recesso di ciascuna delle parti con preavviso di 15 giorni, e che alla data discadenza di tale contratto, era stato stipulato senza soluzione di continuità unnuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa a favore di societàsportiva dilettantistica con termine il 4.8.2018 e facoltà di recesso con terminedi preavviso di 15 giorni;il rapporto era terminato con una comunicazione del 7.3.2018 con cui ilPresidente della società aveva manifestato l’intenzione di interrompere ilcontratto di collaborazione sportiva coordinata e continuativa con preavviso di15 giorni senza fornire una motivazione;2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello ed inparziale riforma di tale sentenza, ha accertato la costituzione di un rapporto dilavoro subordinato a tempo indeterminato tra [OSCURATO:PERSONA] e la RugbyRovigo [OSCURATO:PERSONA] a r.l., con inquadramento delBettarello nel I livello del CCNL delle imprese ed enti di gestione di impiantisportivi del 5 agosto 2015, ha condannato la società al pagamento delledifferenze retributive nella misura di € 19.183,87 netti oltre interessi legali sugliimporti annualmente rivalutati, dalla singola maturazione al saldo ed haannullato il licenziamento intimato al [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] SocietàNumero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/2026Sportiva Dilettantistica a r.l., condannando la società a reintegrarlo nel posto dilavoro, a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilitàdell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e a versare i contributiprevidenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell’effettivareintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;3. la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appelloe, richiamati principi espressi da questa Corte riguardo alla qualificazione delrapporto di lavoro dell’atleta professionista, ha ritenuto che la modalità dicoordinamento prevista dai contratti intercorsi tra le parti, secondo cui ilBettarello avrebbe dovuto interfacciarsi con gli altri collaboratori nei giornilavorativi di ogni settimana, ivi compresi i sabati e le domeniche con la primasquadra impegnata in partite ufficiali, implicava la sua soggezione adun’organizzazione aliena, prevedendo una generale forma di costante contattoscandita nell’arco dell’intera settimana;4. ha evidenziato che la previsione di una costante presenza del [OSCURATO:PERSONA],confermata dall’istruttoria, era stata attuata una forma indiretta ma pur sempreinvasiva di controllo della società sull’operato del [OSCURATO:PERSONA], essendodirimente che il lavoratore era passibile di una verifica; ha ritenuto datosintomatico dell’integrazione “forte” del [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che il medesimonell’ambito delle sue attività tecniche si era trovato ad interloquire con soggettiespressi dalla società;5. non ha condiviso la statuizione del primo giudice, secondo cui le trattativeper la formazione della squadra non erano di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA] ed harilevato che in capo al [OSCURATO:PERSONA] era assente lo spazio di autonomia nellagestione dei rapporti con i giocatori ai fini della definizione del singolo contratto,essendo emerso che il limite effettivo di assumere impegni economici per contodella società da parte del [OSCURATO:PERSONA] non era costituito solo dall’importocomplessivo del budget, difettando una libertà gestionale del medesimo sia purein coordinamento con la società;6. ha pertanto ritenuto il carattere subordinato del rapporto di lavorointercorso tra le parti; in assenza di una valida apposizione del termine ed indifetto di rilievi in ordine ai conteggi, ha ritenuto l’automatica trasformazione delNumero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/2026rapporto a tempo indeterminato ed ha riconosciuto le differenze retributiverichieste;7. in mancanza di riferimenti a fatti o situazioni nella lettera di recesso, haritenuto l’insussistenza del fatto di cui all’art. 18, comma quarto, legge n.300/1970 ed ha applicato le tutele ivi previste;8. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] Dilettantisticaa r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati damemoria;9. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.RILEVATO CHE1.con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 2094, 2222, 1362 e 1363 cod. civ., nonché dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto il carattere subordinato del rapporto di lavorointercorso tra le parti;lamenta che la sussistenza del vincolo di soggezione personale del lavoratoreal potere direttivo datoriale era stata accertata con affermazioni apodittiche epresuntive, sulla base di risultanze istruttorie del tutto eccentriche;addebita alla Corte territoriale di avere valorizzato indizi non rilevanti e nondirimenti;evidenzia che i contratti intercorsi tra le parti non avevano previsto alcunvicolo di presenza in un luogo né di orario ma solo modalità di coordinamentostabilite di comune accordo tra le parti, essendo rimessa al [OSCURATO:PERSONA] lascelta di recarsi o meno nella sede della società e che la sentenza impugnataaveva escluso qualsivoglia invasivo controllo della società sull’operato delDirettore Sportivo;aggiunge che al [OSCURATO:PERSONA] non era preclusa la scelta dei soggetti concui interloquire e che la necessaria interlocuzione con soggetti espressi dallasocietà è del tutto compatibile con un rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa;Numero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/20262. con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedegli artt. 2094, 2222 cod. civ., nonché dell’art. 409 n. 3 cod. proc. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;richiama la corrispondenza intercorsa tra il Presidente della società ed ilDirettore Sportivo, evidenziando che la definizione dei singoli contratti non eraespressamente contemplata dall’accordo, e che la subordinazione era stataerroneamente ritenuta in quanto al Presidente spettava l’ultima parola su ognidecisione da prendere;sostiene che durante le trattative il [OSCURATO:PERSONA] operava in pienaautonomia, evidenziando il carattere del tutto fisiologico del peso determinantedel pensiero del Presidente, nel contesto del rapporto di lavoro intercorso tra leparti;insiste nel sostenere che la sussistenza del vincolo di soggezione personaledel lavoratore al potere direttivo datoriale era stata accertata con affermazioniapodittiche e presuntive, in spregio alle risultanze di causa e sulla base di merielementi indiziari;contesta la sussunzione operata dalla Corte territoriale, a fronte dell’erronearicognizione della fattispecie astratta;3. con il terzo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod.proc. civ.richiama le testimonianze assunte in corso di causa e la documentazioneprodotta, evidenziando che non era emersa alcuna imposizione o verifica inordine alla presenza del [OSCURATO:PERSONA] presso lo [OSCURATO:PERSONA] di Rovigo, dove sisvolgevano le attività sportive gestite dalla società, né era emerso l’esercizio diun potere direttivo consono alla subordinazione, da parte della società;sostiene che la presenza giornaliera del [OSCURATO:PERSONA] presso lo StadioBattaglini di Rovigo era il frutto di una sua scelta autonoma;deduce che le risultanze istruttorie rivelano fatti storici decisivi e nonconsiderati dal giudice di appello; lamenta un errore di percezione del giudicesul contenuto oggettivo della prova.Numero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/20264. con il quarto motivo, proposto in via subordinata, violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2015, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto l’illegittimità dellicenziamento intimato per insussistenza del fatto contestato.Sostiene che in difetto di motivazione, il recesso datoriale è ingiustificato ed èriconducibile all’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015;5. nel presente giudizio si pone la questione di un recesso datoriale intimatoper iscritto in assenza di motivazione nei confronti di un lavoratore assunto dopoil 7 marzo 2015 da un’impresa con più di 15 dipendenti;6. viene dunque in rilievo la questione di carattere nomofilattico relativa allatutela applicabile nella vigenza del d.lgs. n. 23/2015;7. è opportuno che l’esame delle questioni avvenga nel contraddittorio delleparti all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio dicassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediantepiù ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisionicon peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023). P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della CorteSuprema di Cassazione, 22 aprile 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 24944/2023Numero sezionale 2000/2026Numero di raccolta generale 17296/2026Data pubblicazione 01/06/2026
Sentenza Cassazione n. 17296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris