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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2025

Cassazione n. 07685/2025

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18068-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.18068/2024 Cron.

Rep.

Ud.20/02/2025 CC avverso la sentenza n. 350/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/02/2024 R.G.N. 92/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. il Sig. [OSCURATO:PERSONA] , premettendo di essere in possesso del “Diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina” conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto paritario professionale [OSCURATO:PERSONA] di Durazzano, adiva il Tribunale di Brescia per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di Brescia adottato dal Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “[OSCURATO:PERSONA]” e la risoluzione anticipata del rapporto, in quanto destinatario di supplenze fino al termine dell’attività didattica;

2. il Tribunale rigettava la domanda e riteneva che, pur essendo pacifico il riconoscimento retroattivo all’anno 2012/2013 dello status di scuola paritaria dell’[OSCURATO:PERSONA], ciò non implicasse automaticamente la validità del titolo di “Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina” oggetto di causa;

3. la Corte bresciana, adita dal lavoratore, confermava la sentenza di primo grado; riteneva non raggiunta la prova circa l’esistenza e la validità del titolo, posto che il Petrella aveva prodotto non già il diploma, ma un documento con il quale il Coordinatore del [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti d’ufficio, certificava che lo stesso ricorrente aveva conseguito, nella sessione d’esami dell’a.s. 2012/2013 presso l’[OSCURATO:PERSONA], il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina: il contenuto del documento non riguardava, quindi , l’effettivo rilascio del diploma, ma il fatto che tale conseguimento risultava dagli atti consultati; la Corte territoriale, in motivato dissenso rispetto a Cass. n. 17223/2023, ha ritenuto ‒ su richiesta del MIUR ‒ di poter sindacare il titolo ottenuto dal Petrella per ottenere l’iscrizione nelle graduatorie, escludendone la legittimità, atteso che il C entro [OSCURATO:PERSONA] non poteva tenere e organizzare la prova d’esame in quanto in violazione della normativa (di cui al regime transitorio dell’art. 8 comma 5 d.P.R. n. 87/2010, rimasto in vigore solo un anno) che avrebbe imposto, per poter organizzare un corso triennale, di essere scuola paritaria fin dall’a.s. 2010/2011; nessuna prova v’era, infine, del rispetto, in sede di prove d’esame, dei requisiti dell’art. 28 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001 con riguardo all’ammissione degli esterni (id est, aver svolto in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o aver frequentato un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni);

4. contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore basato su due motivi, cui si oppone con controricorso il MIUR. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod.proc. c iv ., violazione e falsa applicazione del decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania e violazione efalsa applicazione di legge sulla validità del titolo di accesso nelle graduatorie d’istituto, per il triennio 2021/2024, del personale ATA, profilo collaboratore scolastico nonché del decreto ministeriale n. 50/2021; l’Istituto in parola, la cui natura paritaria era stata riconosciuta retroattivamente, era autorizzato a rilasciare diplomi di qualifica professionale fin dall’a.s. 2012/2013;

2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli ex artt. 1700, 2697 e 2699 cod.civ., per avere la Corte di merito illegittimamente disconosciuto il valore di atto pubblico del diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione –settore cucina, a.s. 2012/2013, conseguito presso il [OSCURATO:PERSONA] di Durazzano, rilasciato dalla scuola paritaria, così violando gli artt. 2699 e 2700 cod.c iv ., in relazione alla violazione dell’art. 357 cod . pen. e ai principi di cui alla legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost.; 3.in relazione alle censure richiamate, va rilevato che il ricorso per cassazione riveste valenza nomofilattica, anche in considerazione del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione alla peculiarità della fattispecie vanno opportunamente esplorate;

4. si ravvisa, dunque, l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v.

Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).

P.Q.M.

La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.

Si comunichi.Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18068-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.18068/2024 Cron. Rep. Ud.20/02/2025 CC avverso la sentenza n. 350/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/02/2024 R.G.N. 92/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il Sig. [OSCURATO:PERSONA] , premettendo di essere in possesso del “Diploma di qualifica professionale di “Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina” conseguito nell’anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto paritario professionale [OSCURATO:PERSONA] di Durazzano, adiva il Tribunale di Brescia per la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di esclusione dalle graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA della Provincia di Brescia adottato dal Dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “[OSCURATO:PERSONA]” e la risoluzione anticipata del rapporto, in quanto destinatario di supplenze fino al termine dell’attività didattica; 2. il Tribunale rigettava la domanda e riteneva che, pur essendo pacifico il riconoscimento retroattivo all’anno 2012/2013 dello status di scuola paritaria dell’[OSCURATO:PERSONA], ciò non implicasse automaticamente la validità del titolo di “Operatore dei servizi di Ristorazione settore cucina” oggetto di causa; 3. la Corte bresciana, adita dal lavoratore, confermava la sentenza di primo grado; riteneva non raggiunta la prova circa l’esistenza e la validità del titolo, posto che il Petrella aveva prodotto non già il diploma, ma un documento con il quale il Coordinatore del [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti d’ufficio, certificava che lo stesso ricorrente aveva conseguito, nella sessione d’esami dell’a.s. 2012/2013 presso l’[OSCURATO:PERSONA], il diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina: il contenuto del documento non riguardava, quindi , l’effettivo rilascio del diploma, ma il fatto che tale conseguimento risultava dagli atti consultati; la Corte territoriale, in motivato dissenso rispetto a Cass. n. 17223/2023, ha ritenuto ‒ su richiesta del MIUR ‒ di poter sindacare il titolo ottenuto dal Petrella per ottenere l’iscrizione nelle graduatorie, escludendone la legittimità, atteso che il C entro [OSCURATO:PERSONA] non poteva tenere e organizzare la prova d’esame in quanto in violazione della normativa (di cui al regime transitorio dell’art. 8 comma 5 d.P.R. n. 87/2010, rimasto in vigore solo un anno) che avrebbe imposto, per poter organizzare un corso triennale, di essere scuola paritaria fin dall’a.s. 2010/2011; nessuna prova v’era, infine, del rispetto, in sede di prove d’esame, dei requisiti dell’art. 28 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001 con riguardo all’ammissione degli esterni (id est, aver svolto in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o aver frequentato un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni); 4. contro tale sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore basato su due motivi, cui si oppone con controricorso il MIUR. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod.proc. c iv ., violazione e falsa applicazione del decreto n. 360 del 11 gennaio 2016 dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania e violazione efalsa applicazione di legge sulla validità del titolo di accesso nelle graduatorie d’istituto, per il triennio 2021/2024, del personale ATA, profilo collaboratore scolastico nonché del decreto ministeriale n. 50/2021; l’Istituto in parola, la cui natura paritaria era stata riconosciuta retroattivamente, era autorizzato a rilasciare diplomi di qualifica professionale fin dall’a.s. 2012/2013; 2. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli ex artt. 1700, 2697 e 2699 cod.civ., per avere la Corte di merito illegittimamente disconosciuto il valore di atto pubblico del diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione –settore cucina, a.s. 2012/2013, conseguito presso il [OSCURATO:PERSONA] di Durazzano, rilasciato dalla scuola paritaria, così violando gli artt. 2699 e 2700 cod.c iv ., in relazione alla violazione dell’art. 357 cod . pen. e ai principi di cui alla legge n. 241/1990 e all’art. 97 Cost.; 3.in relazione alle censure richiamate, va rilevato che il ricorso per cassazione riveste valenza nomofilattica, anche in considerazione del principio di diritto già espresso da Cass. n. 17223/2023, la cui ampiezza ed estensione alla peculiarità della fattispecie vanno opportunamente esplorate; 4. si ravvisa, dunque, l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017). P.Q.M. La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza. Si comunichi.Così deciso in Roma, n
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