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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08293/2026

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chira-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 509/2024depositata il 23/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4533/2025Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8293/2026Data pubblicazione 02/04/2026CONSIDERATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere concluso, in data 20novembre 2015, con la [OSCURATO:SOCIETA]. (adesso [OSCURATO:PERSONA]’ s.p.a.),un contratto di apprendistato professionalizzante di durata triennale, che,tuttavia, aveva avuto esecuzione in assenza della dovuta formazione e conlo svolgimento di mansioni superiori, protraendosi oltre la naturalescadenza, sino al 21 novembre 2018, deduceva di avere impugnato ilrecesso datoriale per nullità del contratto di apprendistato e dunque dellicenziamento, oltre che per discriminatorietà e ricorsività, e che ilTribunale di Taranto aveva respinto il ricorso, per cui si era visto costrettoa interporre appello.2.

La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, avevatuttavia rigettato il gravame, con sentenza n. 509/2024, per cui illavoratore proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, acui resisteva con controricorso la società.3.

Con i primi tre motivi di ricorso per cassazione il ricorrente denunziarispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015 e dell’art. 2118 c.c.,oltre che degli artt. 2 e 3 Cost., e dell’art. 3 d.lgs. 23/2015, ex art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132c.p.c. e, infine, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fattidecisivi.Tutti tali motivi ruotano intorno alla tesi di parte ricorrente secondo cuiil protrarsi della prestazione lavorativa per circa due giorni dopo lascadenza della durata prestabilita aveva determinato la trasformazione delrapporto di apprendistato in rapporto di lavoro ordinario, ai sensi dell’art.42, comma 4, d.lgs. 81/2015, con la conseguenza che il recesso datorialeandava qualificato nei termini di un licenziamento illegittimo, in quantoadottato in violazione dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015.Numero registro generale 4533/2025Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8293/2026Data pubblicazione 02/04/20264.

Con il quarto motivo di ricorso, poi, la parte ha fatto valere, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1418 e 1419 c.c., dell’art. 38 d.lgs. 81/2015 e degli artt. 2 e 3d.lgs. 23/2015 e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omessoesame di fatti decisivi, evidenziando che il rapporto si era svolto inmancanza di formazione per cui si era in presenza di un contratto diapprendistato non genuino, le cui emergenze fattuali non erano statetuttavia adeguatamente considerate dalla Corte d’appello.5.

Queste essendo le doglianze articolate, occorre in particolaresoffermarsi su quella oggetto del primo motivo nella parte in cui sidenuncia la violazione da parte della Corte d’appello dell’art. 42, comma4, del d.lgs. 81/2015, essendosi ritenuta irrilevante la protrazione dellaprestazione lavorativa sino al 21 novembre 2018, dunque oltre lascadenza del termine triennale di durata dell’apprendistato.Ebbene, osserva il Collegio, che la questione qui all’attenzioneconcerne l’interpretazione della sopraindicata norma (art. 42, comma 4,cit.), a mente della quale Al termine del periodo di apprendistato leparti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codicecivile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Durante il periododi preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto diapprendistato.

Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue comeordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato .In estrema sintesi, occorre indagare su come vada intesa l’espressioneutilizzata dal legislatore secondo la quale il recesso è ammesso altermine dell’apprendistato , atteso che a fronte dell’interpretazionefatta propria dalla Corte d’appello, secondo la quale il datore di lavoropotrebbe comunicare la volontà di recedere a partire dal terminedell’apprendistato e sino a che non si sia creato un legittimo affidamentonella trasformazione del contratto, parte ricorrente ne contrappone altra,a mente della quale il recesso andrebbe comunicato al termine diNumero registro generale 4533/2025Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8293/2026Data pubblicazione 02/04/2026scadenza dell’apprendistato e non oltre tale momento, senza che siatollerabile qualsivoglia prosecuzione dell’attività lavorativa.6.

Trattasi di questione avente valenza nomofilattica che richiede unesame in udienza pubblica, al fine di garantire più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M. (v.

Cass. n. 6274/2023;Cass. n. 19115/2017).

P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo per fissazione dell’udienza pubblica.Così deciso in Roma, il 17-3-2026Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chira-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 509/2024depositata il 23/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4533/2025Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8293/2026Data pubblicazione 02/04/2026CONSIDERATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di avere concluso, in data 20novembre 2015, con la [OSCURATO:SOCIETA]. (adesso [OSCURATO:PERSONA]’ s.p.a.),un contratto di apprendistato professionalizzante di durata triennale, che,tuttavia, aveva avuto esecuzione in assenza della dovuta formazione e conlo svolgimento di mansioni superiori, protraendosi oltre la naturalescadenza, sino al 21 novembre 2018, deduceva di avere impugnato ilrecesso datoriale per nullità del contratto di apprendistato e dunque dellicenziamento, oltre che per discriminatorietà e ricorsività, e che ilTribunale di Taranto aveva respinto il ricorso, per cui si era visto costrettoa interporre appello.2. La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, avevatuttavia rigettato il gravame, con sentenza n. 509/2024, per cui illavoratore proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, acui resisteva con controricorso la società.3. Con i primi tre motivi di ricorso per cassazione il ricorrente denunziarispettivamente, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015 e dell’art. 2118 c.c.,oltre che degli artt. 2 e 3 Cost., e dell’art. 3 d.lgs. 23/2015, ex art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132c.p.c. e, infine, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di fattidecisivi.Tutti tali motivi ruotano intorno alla tesi di parte ricorrente secondo cuiil protrarsi della prestazione lavorativa per circa due giorni dopo lascadenza della durata prestabilita aveva determinato la trasformazione delrapporto di apprendistato in rapporto di lavoro ordinario, ai sensi dell’art.42, comma 4, d.lgs. 81/2015, con la conseguenza che il recesso datorialeandava qualificato nei termini di un licenziamento illegittimo, in quantoadottato in violazione dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015.Numero registro generale 4533/2025Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8293/2026Data pubblicazione 02/04/20264. Con il quarto motivo di ricorso, poi, la parte ha fatto valere, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1418 e 1419 c.c., dell’art. 38 d.lgs. 81/2015 e degli artt. 2 e 3d.lgs. 23/2015 e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omessoesame di fatti decisivi, evidenziando che il rapporto si era svolto inmancanza di formazione per cui si era in presenza di un contratto diapprendistato non genuino, le cui emergenze fattuali non erano statetuttavia adeguatamente considerate dalla Corte d’appello.5. Queste essendo le doglianze articolate, occorre in particolaresoffermarsi su quella oggetto del primo motivo nella parte in cui sidenuncia la violazione da parte della Corte d’appello dell’art. 42, comma4, del d.lgs. 81/2015, essendosi ritenuta irrilevante la protrazione dellaprestazione lavorativa sino al 21 novembre 2018, dunque oltre lascadenza del termine triennale di durata dell’apprendistato.Ebbene, osserva il Collegio, che la questione qui all’attenzioneconcerne l’interpretazione della sopraindicata norma (art. 42, comma 4,cit.), a mente della quale Al termine del periodo di apprendistato leparti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codicecivile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periododi preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto diapprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue comeordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato .In estrema sintesi, occorre indagare su come vada intesa l’espressioneutilizzata dal legislatore secondo la quale il recesso è ammesso altermine dell’apprendistato , atteso che a fronte dell’interpretazionefatta propria dalla Corte d’appello, secondo la quale il datore di lavoropotrebbe comunicare la volontà di recedere a partire dal terminedell’apprendistato e sino a che non si sia creato un legittimo affidamentonella trasformazione del contratto, parte ricorrente ne contrappone altra,a mente della quale il recesso andrebbe comunicato al termine diNumero registro generale 4533/2025Numero sezionale 1382/2026Numero di raccolta generale 8293/2026Data pubblicazione 02/04/2026scadenza dell’apprendistato e non oltre tale momento, senza che siatollerabile qualsivoglia prosecuzione dell’attività lavorativa.6. Trattasi di questione avente valenza nomofilattica che richiede unesame in udienza pubblica, al fine di garantire più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M. (v. Cass. n. 6274/2023;Cass. n. 19115/2017). P.Q.Mrinvia a nuovo ruolo per fissazione dell’udienza pubblica.Così deciso in Roma, il 17-3-2026Il PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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