CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 33881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a escluso l’applicazione retroattiva della disciplina contenuta nel d.l. n. 59/2019, conv. con mod. nella legge n. 81/2019; ha pertanto ritenutol’insussistenza dei presupposti in forza dei quali il Tribunale aveva riconosciuto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 11.3.2010; 5. ha evidenziatoche il d.l. n.87/2018 ha stabilito la necessità della causale giustificativa per l’assunzione con contratto a termine avente durata superiore ai 12 mesi, ipotesi non ricorre nella fattispecie dedotta in giudizio; ha inoltre rilevatoche nei gradi di merito il Marchetti aveva dedotto l’insussistenza della causale giustificativa dei termini solo con riferimento ai contratti stipulati dal 2.10.2018 al 5.7.2020; 6. hapertanto ritenuto applicabile l’art 2, commi 3 bis e 3 ter , introdotti dal d.l. n.59/2019 con riferimento agli ultimi tre contratti con decorrenza 27.8.2019, 9.11.2019 e 10 . 1 . 2020 ed ha osservato che tali contratti recano la puntuale indicazione dei singoli spettacoli,come quelli stipulati con decorrenza 2.10.2018, quando non vigeva la necessità di indicazione della causale; 7. ha inoltre escluso che la normativa nazionale violasse i principi di non discriminazione e di non regresso di cui all’[OSCURATO:PERSONA]; 8. avverso tale sentenza il Marchetti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi; 9. la [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del TUE, nonché degli artt. 267 e 288 TFUE, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile la tutela relativa al superamento della durata massima di 36 mesi solo a decorrere dal 01.07.2019, in ragione dell’emanazione del D.L. 59/2019, conv. in modificazioni in L. 81/2019; 2. c on il secondo motivo il ricorso d enuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ., dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 1344 cod. civ.; addebita alla Corte territoriale di non avere verificato la sussistenza di una frode alla legge e di non avere rilevato il giudicato; 3. con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 4 TUE,per avere la Corte territoriale escluso l’applicazione del regime di causalità ai contratti stipulati dal 2.10.2018; evidenzia che a seguito della pronuncia n. CGUE del 25.10.2018 C-331/17, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il d.lgs. n. 368/2001 o l’art. 19 del d.l. n. 87/2018; addebita alla Corte territoriale di avere limitato la verifica del superamento del termine di durata massima di 12 mesi ai contratti impugnati per vizi genetici; evidenzia che dal 2.10.2018 il suddetto termine di durata massima era stato superato; lamenta la genericità e l’indeterminatezza delle causali apposte ai contratti stipulati tra le parti dal 2.10.2018 al 31.12.2018; 4. con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, introdotto dal d.l. n. 59/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 81/2019,per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto specifiche le causali dei contratti stipulati tra le parti con decorrenza dal 27.8.2019 al 8.11.2019, dal 9.11.2019 al 8.1.2020 e dal 10.1.2020 al 5.7.2020, in forza della mera indicazione dello spettacolo e delle ordinarie mansioni del lavoratore; lamenta il vizio di sussunzione, non avendo la Corte territoriale posto mente alla necessità di specificazione di circostanze che consentissero di desumere e verificare le esigenze temporanee e contingenti in correlazione eziologica agli spettacoli, come richiesto dall’art. 29, comma 3 bis, d.lgs. n. 81/2015, introdotto dal d.l. n. 59/2019, convertito con modifiche dalla legge n. 81/2019; deduce che la Fondazione non aveva dimostrato la genuinità delle causali, né aveva chiesto l’ammissione di alcun mezzo di prova sul punto; 5. con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del TUE, nonché degli artt. 267 e 288 TFUE, per avere la Corte territoriale erroneamente rilevato un vizio di comparazione, in contraddizione con la sentenza della CGUE del 25.10.2018 C-331/17, avendo escluso che l’[OSCURATO:PERSONA] disciplinila discriminazione tra lavoratori a tempo determinato di settori diversi; 6. con il sesto motivo il ricorso denunciaviolazione e falsa applicazione della clausola 8 dell’[OSCURATO:PERSONA] della direttiva 70/1999/CE e dell’art. 4 TUE, nonché degli art. 267 e 288 TFUE,per non avere la Corte territoriale applicato il principio di interpretazione conforme, alla luce della sentenza Milkova, C-406/15 ed Egenberger del 17.04.2018 C-414/16 e della sentenza MV ed altri del 11.02.2021 C-760/18 della CGUE; sostiene che debbano trovare applicazione tanto la conversione dei contratti a tempo determinato, quanto il risarcimento del danno; 7. il Collegio rileva che oggetto del contendere è la necessità di valutare, per i contratti a termine stipulati a partire dal 28.6.2007, l’applicabilità del limite dei 36 mesi, e per i contratti stipulati a partire 2.10.2018 dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma, l’esigenza che sussistano delle “ragioni obiettive”, come richieste dalla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e ciò pur in presenza di una normativa interna che con il d.lgs. n. 81/2015 (in particolare l’art. 29, comma 3), più volte modificato, ha coniugato, per le Fondazioni liriche sinfoniche, l’acausalità dei contratti a tempo determinato con la mancanza del limite temporale, con l’effetto di determinare un’assenza di misure di prevenzione degli abusi; 8. vengono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilattico e la portata e l’applicabilità di CGUE, sentenza25 ottobre 2018, in causa n. C- 331/17,Sciotto, al fine di valutare se sia possibile adottare una interpretazione del diritto interno orientata al diritto eurounitario; 9. è opportuno che l’esame delle questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023). PQM [OSCURATO:PERSONA] il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica