CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 05716/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15783-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2115/2025 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2025 R.G.N. 123/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto Pubblico impiego- ricostruzione carriera- prescrizione-decorrenza R.G.N.15783/2025 Cron. Rep. Ud 03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] , docente in servizio presso l’Accademia di Belle arti di Napoli, immesso in ruolo dal 1.11.2014 dopo aver lavorato in diversi istituti accademici con contratti a tempo determinato in ciascuno degli anni scolastici dal 2002 al 2014, aveva convenuto davanti al Tribunale di Napoli detta Accademia ed il Ministero dell’istruzione,dell’Università e della Ricerca, per chiedere, tra l’altro, e per quel che rileva ai fini del presente giudizio di legittimità: il risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine; l’accertamento del proprio diritto a percepire gli incrementi stipendiali (cd. gradoni) riconosciutidal CCNL in favore del personale a tempo indeterminato e, per l’effetto, la condannadel predetto Ministero al pagamento delle differenze retributive dovutea seguito degli scatti stipendiali maturati, oltre agli aumenti interveniendi in corso di causa; l’accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell’intero servizio effettivamente prestato e, per l’effetto , la condanna del l’amministrazione ad emettere una nuova ricostruzione di carriera comprensiva dell’intera anzianità di servizio. 2. Il T ribunale di Napoli, costituitisi in giudizio entrambi i convenuti per mezzo dell’Avvocatura erariale,ha respinto l’eccezione di prescrizione da essi sollevata ed ha condannatoil Ministero convenuto al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura di 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché alla ricostruzione della carriera in termini economici limitatamente alle annualità di supplenza dal 2006 al 2014 ed alla corresponsione delle relative differenze retributive. 3. A seguito di appello proposto dalle Amministrazioni anzidette, la Corte di appello di Napoli ha accolto in parte ilgravame e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale che per il resto confermava, ha rigettatola domanda di condanna al risarcimento del danno. La Corte territorialeha rigettato altresì il motivo di impugnazione connesso all’eccepita prescrizione delle differenze retributive rivendicate dal lavoratore , affermando che alla fattispecie trovava applicazione il termine di prescrizione quinquennale, il quale decorreva dall’epoca di adozione del decreto di ricostruzione della carriera del dipendente (15.12.2016), rispetto allaquale erano stati posti in essere tempestivi atti interruttivi. 4. Per la cassazione della decisione della Corte territoriale ha nno proposto ricorso il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Accademia di belle arti di Napoli, affidato ad un unico motivo d’impugnazione, cui ha resistito con controricorso MarcelloPisani, il quale ha altresì depositato memorieex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2948 c.c., in relazione all’art. 360, n 3) c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva individuato-pur a fronte di un rapporto di lavoro costituito sin dal 2002- il dies a quo del termine di prescrizione nel momento di emanazione del decreto di ricostruzione dellacarriera. Secondo parte ricorrente siffatta individuazione contrasta con la disposizione di cui all’art. 2935 c.c., che fa decorrere il termine di prescrizione del diritto dal momento in cui esso può essere esercitato, momento che - per la fattispecie in esame, relativa all a rivendicazione del pubblico dipendente assunto a tempo determinato del medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato – doveva invece coincidere con l’insorgenza delle differenze retributive reclamate, e quindi con decorrenza dal giorno di maturazione dei relativi crediti in relazione allo svolgimento della prestazione lavorativa, posto che per gli stessi la prescrizione corre anche in pendenza del rapporto di lavoro, non potendosi ravvisare per i rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, alcuna situazione di metusdel lavoratore ostativa a tale decorso. A sostegno di tale censura, sono state richiamate anche le pronunce di Cass. sez. lav. 17/07/2020, n. 15352 e di Cass. Sez. Unite, 28 dicembre 2023, n. 36197. 2. Il controricorrente, per parte sua, ha contestato tali deduzioni, eccependo però, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Istruzionee del merito, in ragione del fatto che il sistema dell’Alta formazione artistica e musicale, nel quale deve ricomprendersi anche l’Accademia di belle arti ricorrente, è passato sotto la gestione e supervisione del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) da quando questo è stato istituito come dicastero autonomo, separato da quello dell’Istruzione, con d.l. n. 1 del 9 gennaio 2020, conv. in l. n. 12 del 5 marzo 2020. 3. Passando ad esaminare l’oggetto del ricorso, occorre rilevare che parte ricorrente ha censurato la decorrenza della prescrizione individuata dal giudice dell’appello rilevando, in particolare, che il decreto di ricostruzione di carriera non costituisce, in sé, un atto interruttivo della prescrizione, nemmeno sub speciedi atto di riconoscimento di debito, né una condizione di azionabilità per la rivendicazione di differenze retributive, il diritto alle quali discende dallo svolgimento delle prestazioni lavorative previste dal contratto di lavoro. 4. Il controricorrente, al riguardo, ha invece dedotto che il docente che ha lavorato , prima dell’immissione in ruolo, in forza di una serie di contratti di lavoro a termine, può far valere il diritto alle differenze retributive oggetto della presente controversia soltanto dopo l’adozione del decreto di ricostruzione della carriera, poiché solo con esso vi è l’assegnazione ad una delle varie fasce stipendiali determinate dalla contrattazione collettiva in relazione all’anzianità di servizio complessivamente maturata. Rimarca altresì il controricorrente che solo il decreto di ricostruzione della carriera cristallizzail diritto rivendicato e la sua esigibilità, in quanto prima di esso il docente non può conoscere né la misura né l’andell’eventuale differenza retributiva spettante, non potendo conoscerel’anzianità di servizio concretamente riconosciutagli con tale provvedimento . Il diritto a tale differenza retributiva, conclude il controricorrente, è quindi del tutto distinto dal diritto alle ordinarie retribuzioni, sicchénon possono applicarsi al primo i principi relativi alla decorrenza della prescrizione valevoli per il secondo. 5. La soluzione della questione posta dalle diverseposizioni espresse dalle parti deve essere inquadrata esaminando tutte le statuizioni della sentenza impugnata. Quest’ultima, dopo aver accolto il motivo di appello dell’amministrazione relativo al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine intercorsi prima dell’immissione in ruolo, escludendo che il lavoratore vi avesse diritto per l’intervenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro, ha respinto l’ulteriore motivo con cui si censurava la decisione di primo grado per aver essa affermato il diritto dello stesso lavoratore alla ricostruzionedella carriera senza aver fatto applicazione dell’art. 485 d. lgs. n. 297/94. La Corte territoriale, al riguardo , ha rilevato che nel caso in esame - in base ai principi enunciati da Cass.n. 31149/2019 in ossequio ai principi stabiliti dalla clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE - il predetto art. 485 doveva essere disapplicato, in quanto l’anzianità di servizio da riconosc ere al lavoratore, calcolata secondo i criteri dettati da tale disposizione,risultava inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto aborigine a tempo indeterminato . La sentenza impugnata ha quindi affermato che la ricostruzione di carriera effettuata dall’amministrazione non era conforme ai criteri enunciati dalla menzionata giurisprudenza, poiché essa aveva determinato, in base ai «penalizzanti criteri di cui al citato art. 485», un inquadramento di fascia economica (gradone AFAM) deteriore (3/8) rispetto a quella corretta (9/14), l’inserimento nella quale era stato quindi differito all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], «non essendo stato computato a fini economici sin dall’immissione il periodo di anni 1, mesi 8 e giorni 20) mentre tutte le supplenze, in quanto annuali, andavano riconosciute per intero». Su tali presupposti, la stessa sentenza ha quindi ritenuto corretta la decisione del giudice di primo gradoladdove aveva ordinato al Ministero di operare la ricostruzione economica computando per intero gli anni di docenza con contratti a termine dal 2006 al 2014, con conseguente diritto del docente alla corresponsione delle relative differenze retributive, affermando altresì che la prescrizione quinquennale del diritto doveva essere ancorata al provvedimento di ricostruzione della carriera adottato, poiché esso aveva determinato la «penalizzazione economica di fascia/gradone». 6. Tali statuizioni, impugnate da parte ricorrent e solo sul punto della predetta decorrenzadella prescrizione, così come l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal controricorrente, pongono questionedi diritto la cui trattazione è opportuno che avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni nomofilattiche o con peculiare rilievo di diritto. Si rileva chesul tema della prescrizione, nella materia in esame, sono intervenute, in particolare, leseguenti decisioni richiamate dal ricorrente: la pronuncia n. 15352/2020, che ha esaminato la durata del termine prescrizionale applicabile, affermando – nel richiamare Cass. Sez. U, n. 575 del 16/01/2003 in tema di prescrizione applicabile nel caso di successione di più contratti di lavoro a tempo determinato - che nel pubblico impiego contrattualizzato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loroinsorgenza, senza che sia configurabile il metus del lavoratore ostativo alla loro decorrenza prima della cessazione del rapporto; la pronuncia Cass. S.U, n. 36197 del 2023, che ha esaminato il profilo della configurabilità del predetto metus, escludendo così che i principi enunciati da Cass. n. 26246 del 2022 fossero applicabili ai rapporti di pubblico impiego privatizzato instaurati in base a contratti a termineillegittimi. 7. È possibile, altresì, registrare decisioni di questa Corte che hanno evidenziato la necessità di operare una distinzione tra il diritto ad una predeterminata progressione economica ediritti a carattere retributivo che si fondano su di essa. 8. Così, Cass. n. 15840 del 2024, ribad endo principi già affermati da precedenti pronunce (v. Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass.n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022), ha affermato che l’anzianità di servizio non è uno statuso un elemento costitutivo di uno statusdel lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità, sicché non può affermarsi l’esistenza di un diritto all'anzianità autonomamente prescrivibile, ma semmai di diritti,di cui l’anzianità costituisce presupposto, soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio. Sulla base di tale ricostruzione, lepronunce innanzi richiamate hanno quindi concluso che il diritto alla progressione economica (e così alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento dell'anzianità di servizio complessivamente maturata), può prescriversi con riferimento ad un dato scatto di anzianità, ma ciò non preclude il conseguimento degli scatti successivi, che « debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass.n. 9022/1991; Cass. n. 36/1993; Cass. n. 8430/1996; Cass. n. 4076/2004; Cass. n. 15893/2007; Cass. n. 16958/2009; Cass. 2232/2020 cit.; si veda anche, con specifico riguardo alla ricostruzione della carriera, Cass. n. 31149/2019)». Secondo tale orientamento, quindi, «l’anzianità di servizio, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 10219/2020; Cass., Sez. Un., n. 36197/2023)». 9. Occorre altresì considerare che altre decisioni, come Cass. n. 6132 del 07/03/2025, hanno affermato, sia pur a fini non del tutto sovrapponibili a quelli che qui vengono in considerazione, che in tema di personale scolastico a tempo determinato, per accertare la sussistenza dell'eventuale discriminazione, per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE, la diversità nella condizione di impiego rispetto al personale assunto a tempo indeterminato va verificata, secondo la sentenza dalla Corte di Giustizia UE del 17 ottobre 2024 in causa C-322/23, al momento in cui si realizza la dedotta disparità. In relazione a ciò, con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, si pone questione del rilievo dell’adozione del provvedimento di ricostruzione della carriera, il quale nella fattispecie in esame ha determinato l’inquadramento dell’odierno controricorrente in un fascia stipendiale meno favorevole rispetto a quella cui avrebbe avuto diritto se, con tale provvedimento, fosse stata correttamente valutata,in ossequio al menzionato principio di non discriminazione, la complessiva anzianità di servizio maturata, inclusiva anche di tutti i periodi di lavoro svolti con contratto di lavoro a termine rilevanti. 10. Alla luce di tali considerazioni è opportunoche la questione così delineata, come l’eccezione proposta dal controricorrente,venga esaminata in udienza pubblica che , va ribadito, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti, e tra queste e la Procura Generale, le decisioni di rilevanza nomofilattica o di peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).