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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 29225/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 4408-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2022 MAGANUCO; 1664 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 787/2017 d?.11a CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 246/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

RG. 04408/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo 1 marzo 2001 — 19 giugno 2006, in cui aveva lavorato per l'Azienda, senza soluzione cli continultà, con la qualifica di operatore di esercizio (autista) in forza di vari contratti, prima di lavoro temporaneo e, poi, di somministrazione a tempo indeterminato reputati illegittlmi, con decorrenza 2 gennaio 2004, sancendo il diritto della ricorrente a percepire gli aumenti periodici di anzianità dal primo mese di ogni successivo biennio.

1.1. In particolare, il giudice di appello, condividendo l'iter arg,omentativo del primo giudice, ha ritenuto illegittimo il ricorso, dal 2 gennaio 2004 al 30 giugno 2004, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite dell'agenzia di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., alle prestazioni di lavoro della ricorrente, in forza di contratto di somministrazione stipulato in relazione a "casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice", sia per la genericità di tale locuzione, sia perché il D. lgs. n. 276 del 2003, sotto la cui vigenza il contratto era stato stipulato, non consentiva una causale di questo tipo, avendo escluso ogni ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione delle situazioni legittimanti il ricorso alla somministrazione.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la AST — [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandolo a due motivi.

2.1. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

3. 11 Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 86 comma 3, 27 e 20 comma 4 del D. lgs. n. 276 del 2003 e della conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 21, comma 4, D. lgs. n. 276 del 2003 dell'art. 33 L. n. 104 del 1992, in relazione all'art. 2697 cod. civ.

1.1. Con il secondo motivo si allega la violazione e/o erronea interpretazione,- od applicazione dell'art. 33 Legge Regionale n. 2 del 2002 adducendosi la previsione del divieto di assunzioni da parte della azienda fino al perfezionamento della trasformazione in S.p.A.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. La disciplina della somministrazione di lavoro è dettata dal D. Lg-s..n. 276 del 2003, artt. 20 - 28, vigenti ratio/le temporis.

Il primo di tali articoli, l'art. 20, intitolato "condizioni di liceità", definisce il contratto di somministrazione e distingue tra somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato.

Con riferimento alla somministrazione a tempo determinato, le condizioni di liceità sono indicate al comma 4: con questa disposizione la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore".

L'articolo successivo, il 21, statuisce che il contratto di somministrazione di manodopera deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di elementi.

Tra gli elementi necessari, il punto c) indica "i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 20, commi 3 e 4". 11 termine "casi" è riferito al terzo comma concernente la somministrazione a tempo indeterminato, consentita nella casistica delineata ai punti da a) 4 i) di quel comma.

Il termine "ragioni" e riferito al comma 4, concernente il contratto di somministrazione a tempo determinato, ammesso solo in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.Tutto ciò premesso, la risposta da dare al quesito concernente la necessità o meno che le ragioni del ricorso alla somministrazione siano specificate, non può che essere positiva, non potendo ritenersi che la disciplina transitoria di cui al D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 3, - che prevede che le .norme della contrattazione collettiva, efficaci fino alla scadenza dei contratti collettivi, definiscano le ulteriori causali di ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo - sia esonerativa rispetto alla dimostrazione della ricorrenza in concreto dell'esigenza dedotta a fondamento della somministrazione di manodopera nei sensi di seguito precisati.

2.2. La conseguenza di tutto ciò è che tali ragioni, secondo la previsione originaria, dovevano essere indicate per iscritto nel contratto, con un grado di specificazione tale da consentire di accertare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività.

L'indicazione, pertanto, non può essere tautologica, ne' può essere generica.

Non può risolversi in una parafrasi della norma, ma deve esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

Problema distinto è, poi, quello della verifica della sussistenza in concreto di tali ragioni.

Potrebbe accadere che le ragioni siano indicate nel contratto in modo specifico e perfettamente confacente a quanto richiesto dalla legge, ma che poi la concreta utilizzazione del lavoratore non abbia alcun collegamento con tali ragioni.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa (Cass. n. 6446 del 2016; Cass. n. 6933 del 2012, cui si rinvia anche per i richiami).

La verifica della corrispondenza dell'impiego concreto del lavoratore a quanto affermato nel contratto è l'oggetto centrale del controllo giudiziario.

Una norma specifica si rinviene nel D.I.gs. n. 276 del 2003 ecl è costituita dall'art. 27, comma .3.

Tale norma precisa che il giudice non può sindacare nel merito le scelte tecniche, organizzative o produttive in ragione delle quali un'impresa ricorre alla somministrazione, ma deve limitare il suo controllo all'accertamento delle ragioni che (la) giustificano, cioè che giustificano il ricorso alla somministrazione.

3. Nel caso in esame, l'indicazione delle ragioni in sede contrattuale non è stata ritenuta sufficientemente specifica sul punto, tuttavia, anche ritenendo che le esigenze specificate siano ascrivibili nell'ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che consentivano, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e che il riferimento alle stesse ben possa costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. e, della legge stessa, "quanto appena esposto concerne il problema della specificità delle ragioni indicate nel contratto commerciale di somministrazione a spiegazione del ricorso alla somministrazione, problema distinto essendo quello della verifica della sussistenza in concreto di tali ragioni (sul punto, cfr., Cass. n. 6446 del 2016; 6933 del 2012, cit.; 2521 del 2012 cit.,15610 del 2011 e, da ultimo Cass. 8120 del 2013 nei sensi riportati).

Questo accertamento è di competenza del giudice di merito e quindi, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, non può essere rivalutato in sede di La Corte di appello cli Catania ha effettuato la verifica con riferimento alle ragioni indicate dalla società, rilevando che in realtà tali ragioni non potevano essere considerate idonee, perché non vi era alcuna specificazione con riguardo alla precisazione delle componenti identificative essenziali della causale, sia quanto al contenuto che alla sua portata spazio temporale, che, più in generale circostanziale, sì da rendere possibile il controllo della loro effettività.

Correttamente, pertanto, in coerenza con tali principi, è stato ritenuto generico il richiamo alla ricorrenza dei "casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice", sia per la genericità, appunto, di tale locuzione, sia perché il D. lgs. n. 276 del 2003, sotto la cui vigenza il contratto era stato stipulato, non consentiva una causale di questo tipo, avendo escluso ogni ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione delle situazioni legittimanti il ricorso alla somministrazione.

4. Anche il secondo motivo è infondato.

Questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base cii contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca ed ha affermato, in fattispecie nelle quali venivano in rilievo le procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 296/2006, che al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]).

5. Il principio di diritto, richiamato più volte da questa Corte (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 15231 del 2020) è stato fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, anche nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte ( Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C- 29/18, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C- 619/17. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C - 677/16, [OSCURATO:PERSONA]), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-177/10 Rosaci° Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137

13. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratorej costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

6.2. La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, ed il principio è stato P ripreso da questa Corte con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, [OSCURATO:PERSONA] e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo.

Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr.

Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C 177/10 [OSCURATO:PERSONA] punto 43, Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36).

6. E' stata altresì affrontata la questione della prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera e si è affermato, in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, che l'anzianità cli servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, e, pertanto, «l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione» ( Cass. n. 2232/2020).

Alla luce delle suesposte argomentazioni„ come correttamente osservato dal giudice di secondo grado, non assume rilievo dirimente l'impossibilità di procedere alla stabilizzazione del rapporto alla luce della Legge Regionale invocata da parte ricorrente.

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quale» del d.P.R. n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 4408-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2022 MAGANUCO; 1664 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 787/2017 d?.11a CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/07/2017 R.G.N. 246/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG. 04408/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del la Corte d'appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., volta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo 1 marzo 2001 — 19 giugno 2006, in cui aveva lavorato per l'Azienda, senza soluzione cli continultà, con la qualifica di operatore di esercizio (autista) in forza di vari contratti, prima di lavoro temporaneo e, poi, di somministrazione a tempo indeterminato reputati illegittlmi, con decorrenza 2 gennaio 2004, sancendo il diritto della ricorrente a percepire gli aumenti periodici di anzianità dal primo mese di ogni successivo biennio. 1.1. In particolare, il giudice di appello, condividendo l'iter arg,omentativo del primo giudice, ha ritenuto illegittimo il ricorso, dal 2 gennaio 2004 al 30 giugno 2004, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite dell'agenzia di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., alle prestazioni di lavoro della ricorrente, in forza di contratto di somministrazione stipulato in relazione a "casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice", sia per la genericità di tale locuzione, sia perché il D. lgs. n. 276 del 2003, sotto la cui vigenza il contratto era stato stipulato, non consentiva una causale di questo tipo, avendo escluso ogni ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione delle situazioni legittimanti il ricorso alla somministrazione. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la AST — [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., affidandolo a due motivi. 2.1. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 3. 11 Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 86 comma 3, 27 e 20 comma 4 del D. lgs. n. 276 del 2003 e della conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 21, comma 4, D. lgs. n. 276 del 2003 dell'art. 33 L. n. 104 del 1992, in relazione all'art. 2697 cod. civ. 1.1. Con il secondo motivo si allega la violazione e/o erronea interpretazione,- od applicazione dell'art. 33 Legge Regionale n. 2 del 2002 adducendosi la previsione del divieto di assunzioni da parte della azienda fino al perfezionamento della trasformazione in S.p.A. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La disciplina della somministrazione di lavoro è dettata dal D. Lg-s..n. 276 del 2003, artt. 20 - 28, vigenti ratio/le temporis. Il primo di tali articoli, l'art. 20, intitolato "condizioni di liceità", definisce il contratto di somministrazione e distingue tra somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato. Con riferimento alla somministrazione a tempo determinato, le condizioni di liceità sono indicate al comma 4: con questa disposizione la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività dell'utilizzatore". L'articolo successivo, il 21, statuisce che il contratto di somministrazione di manodopera deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di elementi. Tra gli elementi necessari, il punto c) indica "i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 20, commi 3 e 4". 11 termine "casi" è riferito al terzo comma concernente la somministrazione a tempo indeterminato, consentita nella casistica delineata ai punti da a) 4 i) di quel comma. Il termine "ragioni" e riferito al comma 4, concernente il contratto di somministrazione a tempo determinato, ammesso solo in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.Tutto ciò premesso, la risposta da dare al quesito concernente la necessità o meno che le ragioni del ricorso alla somministrazione siano specificate, non può che essere positiva, non potendo ritenersi che la disciplina transitoria di cui al D. Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 3, - che prevede che le .norme della contrattazione collettiva, efficaci fino alla scadenza dei contratti collettivi, definiscano le ulteriori causali di ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo - sia esonerativa rispetto alla dimostrazione della ricorrenza in concreto dell'esigenza dedotta a fondamento della somministrazione di manodopera nei sensi di seguito precisati. 2.2. La conseguenza di tutto ciò è che tali ragioni, secondo la previsione originaria, dovevano essere indicate per iscritto nel contratto, con un grado di specificazione tale da consentire di accertare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività. L'indicazione, pertanto, non può essere tautologica, ne' può essere generica. Non può risolversi in una parafrasi della norma, ma deve esplicitare il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta. Problema distinto è, poi, quello della verifica della sussistenza in concreto di tali ragioni. Potrebbe accadere che le ragioni siano indicate nel contratto in modo specifico e perfettamente confacente a quanto richiesto dalla legge, ma che poi la concreta utilizzazione del lavoratore non abbia alcun collegamento con tali ragioni. Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa (Cass. n. 6446 del 2016; Cass. n. 6933 del 2012, cui si rinvia anche per i richiami). La verifica della corrispondenza dell'impiego concreto del lavoratore a quanto affermato nel contratto è l'oggetto centrale del controllo giudiziario. Una norma specifica si rinviene nel D.I.gs. n. 276 del 2003 ecl è costituita dall'art. 27, comma .3. Tale norma precisa che il giudice non può sindacare nel merito le scelte tecniche, organizzative o produttive in ragione delle quali un'impresa ricorre alla somministrazione, ma deve limitare il suo controllo all'accertamento delle ragioni che (la) giustificano, cioè che giustificano il ricorso alla somministrazione. 3. Nel caso in esame, l'indicazione delle ragioni in sede contrattuale non è stata ritenuta sufficientemente specifica sul punto, tuttavia, anche ritenendo che le esigenze specificate siano ascrivibili nell'ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che consentivano, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato e che il riferimento alle stesse ben possa costituire valido requisito formale del relativo contratto, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. e, della legge stessa, "quanto appena esposto concerne il problema della specificità delle ragioni indicate nel contratto commerciale di somministrazione a spiegazione del ricorso alla somministrazione, problema distinto essendo quello della verifica della sussistenza in concreto di tali ragioni (sul punto, cfr., Cass. n. 6446 del 2016; 6933 del 2012, cit.; 2521 del 2012 cit.,15610 del 2011 e, da ultimo Cass. 8120 del 2013 nei sensi riportati). Questo accertamento è di competenza del giudice di merito e quindi, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, non può essere rivalutato in sede di La Corte di appello cli Catania ha effettuato la verifica con riferimento alle ragioni indicate dalla società, rilevando che in realtà tali ragioni non potevano essere considerate idonee, perché non vi era alcuna specificazione con riguardo alla precisazione delle componenti identificative essenziali della causale, sia quanto al contenuto che alla sua portata spazio temporale, che, più in generale circostanziale, sì da rendere possibile il controllo della loro effettività. Correttamente, pertanto, in coerenza con tali principi, è stato ritenuto generico il richiamo alla ricorrenza dei "casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice", sia per la genericità, appunto, di tale locuzione, sia perché il D. lgs. n. 276 del 2003, sotto la cui vigenza il contratto era stato stipulato, non consentiva una causale di questo tipo, avendo escluso ogni ruolo della contrattazione collettiva nella individuazione delle situazioni legittimanti il ricorso alla somministrazione. 4. Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già esaminato la questione inerente il riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base cii contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca ed ha affermato, in fattispecie nelle quali venivano in rilievo le procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 296/2006, che al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]). 5. Il principio di diritto, richiamato più volte da questa Corte (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 15231 del 2020) è stato fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, anche nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte ( Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C- 29/18, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C- 619/17. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C - 677/16, [OSCURATO:PERSONA]), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno(Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:DATA_NASCITA], causa C-177/10 Rosaci° Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 13. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratorej costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, [OSCURATO:PERSONA], punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). 6.2. La Corte di Giustizia ha precisato, inoltre, ed il principio è stato P ripreso da questa Corte con le recenti sentenze nn. 31149 e 31150 del 2019 in tema di ricostruzione della carriera del personale della scuola, che l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, [OSCURATO:PERSONA] e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo. Della disposizione, infatti, si deve fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio ( cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C 177/10 [OSCURATO:PERSONA] punto 43, Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36). 6. E' stata altresì affrontata la questione della prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera e si è affermato, in linea con un orientamento già consolidatosi nell'ambito dell'impiego privato, che l'anzianità cli servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, e, pertanto, «l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione» ( Cass. n. 2232/2020). Alla luce delle suesposte argomentazioni„ come correttamente osservato dal giudice di secondo grado, non assume rilievo dirimente l'impossibilità di procedere alla stabilizzazione del rapporto alla luce della Legge Regionale invocata da parte ricorrente. Il ricorso deve, quindi, essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quale» del d.P.R. n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa