CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 28271/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18596-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, della [OSCURATO:PERSONA] e DELL'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 123/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/02/2016 R.G.N. 573/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Palermo ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] pubblico Ricostruzione carriera Prescrizione dei diritti retributivi Conseguenze R.G.N.18596/2016 Cron. Rep. Ud.15/06/2022 CC avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti della Presidenza della Regione Sicilia, dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire le differenze di retribuzione e di trattamento di fine rapporto, rivendicate sull’assunto che la carriera doveva essere diversamente ricostruita, includendo anche il servizio riconosciuto con decreti assessoriali n. 2913 del 10 agosto 1984 e n. 3806 del 29 luglio 1986; 2. la Corte territoriale, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dagli appellati ex art. 346 cod. proc. civ., ha ritenuto inammissibile la domanda, formulata solo in appello, di rideterminazione del trattamento retributivo «anche ai fini di base del trattamento di quiescenza» e,per il resto, ha condiviso l e conclusioni del Tribunale quanto alla carenza di interesse ad agire per l’accertamento dell’anzianità, una volta prescritte le posizioni creditorie che da quella anzianità asseritamente sarebbero derivate; 3. ha rilevato che il rapporto era cessato il 16gennaio 1999 e che al tentativo di conciliazione, promosso nel novembre del 2001, aveva fatto seguito una nuova diffida solo il 7 marzo 2007, quando già era spirato il termine quinquennale di prescrizione, maturato in relazione a tutte le differenze retributive rivendicate; 4. il giudice d’appello ha escluso che la lettera dell’Amministrazione del 4 aprile 2002 avesse interrotto la prescrizione ed ha evidenziato che la stessa non conteneva il riconoscimento del diritto perché, al contrario, ne negava il fondamento; 5. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali hanno opposto difese la Regione [OSCURATO:PERSONA], la Presidenza della Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione [OSCURATO:PERSONA] che, con ricorso incidentale, hanno riproposto l’eccezione di difetto di giurisdizione. CONSIDERATOCHE 1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 100 e 3 112 cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e sostiene che la Corte avrebbe dovuto statuire sulla domanda, autonoma, di ricostruzione della carriera, ammissibile anche quando non si chieda alcuna condanna a carico del datore di lavoro; 1.1. la Marino aggiunge che l’interesse alla proposizione di detta azione doveva essere ravvisato anche a fronte della dichiarata prescrizione delle differenze retributive, atteso che il diritto, una volta accertato, incide sulla quantificazione del trattamento di quiescenza; 1.2. contesta, poi, la dichiarazione di inammissibilità,perché nell’atto d’appello erano state solo chiarite le ragioni per le quali l’interesse ad agire doveva essere ravvisato e non era stata formulata una diversa domanda, tanto più che quest’ultima sarebbe stata riservata alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti; 2. la seconda censura del ricorso principale, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., denuncia la violazione dell’art. 2948 cod. civ. e del combinato disposto degli artt. 65 d.lgs. n. 165/2001 e 410, comma 2, cod. proc. civ.; 2.1. sostiene, in sintesi, la ricorrente principale che il tentativo di conciliazione ha effetto sospensivo della prescrizione sino al decorso dei termini previsti dalle norme richiamate in rubrica, che vanno coordinate tra loro, nel senso che il termine di venti giorni previsto dall’art. 410 cod. proc. civ. decorre dalla scadenza di quello indicato dal secondo comma dell’art. 65 del d.lgs. n. 165/2001 e, pertanto, nella fattispecie l’effetto sospensivo si era protratto sino al 7 marzo 2002, con la conseguenza che doveva essere ritenuto valido atto interruttivo quello inviato il 7 marzo 2007, quando la prescrizione non era ancora maturata; 3. con il terzo motivo del ricorso principale è denunciata,ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. e si sostiene che il termine quinquennale può essere applicato solo qualora sia in discussione un credito certo e liquido,non già nella diversa ipotesi che si verifica allorquando, come nella fattispecie, spetti all’amministrazione riconoscere e liquidare il diritto vantato; 4. la quarta censura del ricorso principale, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., deduce la violazione, sotto altro profilo, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. e dell’art. 100 cod.proc. civ. e con la stessa si sostiene che il diritto allo scatto di anzianità si prescrive nel termine decennale, non quinquennale, limitato alle sole pretese conseguenti di carattere economico, sicché anche sotto questo profilo ha errato la Corte territoriale nel ritenere insussistente l’interesse ad agire rispetto all’azione di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera; 5. il ricorso incidentale ripropone, con un unico motivo, la questione del difetto di giurisdizione in relazione alle pretese fatte valere per il periodo antecedente al 30 giugno 1998 e ribadisce che nella specie il diritto della ricorrente principale era stato leso da atti, ossia dai decreti assessoriali del 1984 e del 1986, ormai consolidatisi per effetto della mancata impugnazione dinanzi al giudice all’epoca munito di giurisdizione; 5.1. il ricorso incidentale è inammissibile perché, come risulta dalla sintesi dei fatti di causa riportata nella sentenza impugnata, l’eccezione di difetto di giurisdizione è stata riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ. e, pertanto, sulla giurisdizione si è formato giudicato interno, che impedisce l’esame della questione da parte del giudice di legittimità; 5.2. è risalente nel tempo l’orientamento, ormai consolidato di questa Corte, secondo cui «la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'art. 346 cod. proc. civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza.» (Cass. S.U. n. 25246/2008 e negli stessi termini Cass. S.U. n. 2067/2011 e Cass. n. 2605/2018); 6. il rispetto dell’ordine logico delle questioni impone di esaminare con priorità il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, con i quali si ripropongono tutti gli argomenti, disattesi dalla Corte territoriale, che avrebbero dovuto indurre i giudici del merito a rigettare l’eccezione di prescrizione dei diritti azionati, tempestivamente formulata dall’amministrazione resistente; 7. i motivi sono tutti infondati; quanto alla seconda censura è assorbente il rilievo che nessun effetto sospensivo della prescrizione può essere riconosciuto alla richiesta di tentativo di conciliazione, la quale opera solo come atto interruttivo (Cass. n.21483/2011; Cass. n. 5651/2016; Cass. n. 21420/2019; Cass. n. 18695/2020); l'obiter che si legge nella sentenza di questa Corte n. 27882/2008 secondo cui «la comunicazione al creditore della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione con effetto permanente fino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa ai sensi dell'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ.» è stato motivatamente disatteso dalla citata Cass. n. 21483/2011, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., che, riprendendo e sviluppando il principio già affermato da Cass. n. 13046/2006 e valorizzando il tenore letterale dell'art. 410 cod. proc. civ. nonché i principi generali in tema di sospensione ed interruzione della prescrizione, ha escluso ogni effetto sospensivo del tentativo di conciliazione; la citata pronuncia, che fa leva sul carattere tassativo delle cause di sospensione della prescrizione, ha precisato che non può essere condiviso il passaggio della motivazione di Corte Cost. n. 276/2000(invocata in questa sede dalla ricorrente principale ma non vincolante se non nel giudizio a quo ) perché «non potendosi confondere - ad avviso di questa S.C. - l'assolvimento di una mera condizione di procedibilità con la domanda giudiziale, asserirne la totale identità di effetti quanto al regime della prescrizione costituisce una petizione di principio…»; il motivo, pertanto, deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata sul punto con diversa motivazione ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.; 8.il terzo ed il quarto motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la Corte territoriale ha correttamente applicato il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 cod. civ. (a seguito della contrattualizzazione la disciplina dettata dall’art. 2 del R.D. n. 295/1939 è rimasta riservata al personale in regime di diritto pubblico –cfr. Cass. n. 10219/2020); sulla questione della prescrizione del diritto alla ricostruzione della carriera questa Corte ha già pronunciato, affermando principi che, seppure enunciati in relazione al rapporto di impiego del personale docente ed ATA, valgono per ogni settore dell’impiego pubblico contrattualizzato e sono comuni a quelli sulla base dei quali sono state decise analoghe questioniprospettate in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze di privati; Cass. n. 2232/2020, nel richiamare un orientamento ormai consolidato,ha osservato che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi,è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" -cfr. Cass. 27 maggio 1986, n. 3559); ne ha tratto, quale conseguenza, che il diritto alla progressione economica, sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto; l'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità, salvo, in ordine al quantumdella somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione; 8.1. i richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, comportano l’infondatezza del quarto motivo di ricorso perché ciò che è imprescrittibile, in quanto non costituisce un diritto ma solo un fatto giuridico, è l’anzianità in sé mentre lo “scatto”, c he comporta una maggiorazione della retribuzione dovuta al lavoratore, necessariamente soggiace al termine quinquennale previsto per i crediti retributivi; 9. dai richiamati principi discende, altresì, che la sentenza impugnata resiste anche alle critiche mosse con il primo motivo , che, inammissibilmente, denuncia il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e la violazione,ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. per censurare la statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto inammissibile la domanda, formulata solo in appello, di accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera «anche ai fini di base del trattamento di quiescenza»; il motivo non individua correttamente l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, perché la statuizione di inammissibilità implica una pronuncia, sia pure in rito, sulla domanda che si assume essere stata formulata, il cui mancato esame nel merito esula dal vizio del riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che concerne solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo ai fini di causa; 9.1. quanto, poi, all’interesse ad agire per il solo accertamento dell’anzianità di servizio, che la Corte territoriale ha escluso in ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto a percepire le differenze retributive, la pronuncia impugnata è conforme all’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscono solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario nella sua interezza» (Cass. n. 6749/2012); 9.2. si tratta di principio recentemente richiamato nella motivazione di Cass. S.U. n. 12903/2021 che, seppure resa in fattispecie diversa da quella che qui viene in rilievo, ne ha tratto, quale conseguenza, l’inammissibilità dell’azione proposta dinanzi al giudice ordinario per ottenere l’accertamento di un presupposto di fatto che costituisce elemento costitutivo di un diritto la cui cognizione è riservata al giudice contabile; 10. in via conclusiva il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale sulla giurisdizione dichiarato inammissibile, con conseguente compensazione delle spese di lite, in ragione della soccombenza reciproca; 11. ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale; 12. le richiamate condizioni non sussistono, invece, per la ricorrente incidentaleperché la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di quelle alle stesse equiparate che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza