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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18528/2026

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mpore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GENTILESCHI2026 GRAZIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2006 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 248/2025 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 16/07/2025 R.G.N. 403/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 17466/2025RILEVATO CHE Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 18528/20261.

La Corte d’appello di Ancona, confermando la sentenza di primo graDdatoa ,p uhbbalic aaziocncee08r/t0a6/t20o2 6l’illegittimità del computo dei giorni di ferie e permessi spettanti agli odiernicontroricorrenti operato dalla datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., tenendo conto,per i mesi da marzo a dicembre 2020, nei quali gli stessi erano stati in CIG, dei soli giornidi effettiva attività lavorativa, nonostante si fosse trattato di periodi di CIG di duratainferiore a quindici giorni al mese.2.

Avverso tale pronunzia la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.3.

Hanno resistito i lavoratori con unico controricorso.CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente in cassazione denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2109 c.c., dell’art. 36 Cost. edell’art. 10 del CCNL Industria, censurando la sentenza per avere ritenuto applicabile nelcomputo dei giorni di ferie e permessi maturati nel periodo in cui i lavoratori erano statiin CIG la previsione dell’art. 10 CCNL Industria, che prevede che la frazione di mesesuperiore a 15 giorni sia considerata come mese intero.2.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, la ricorrente eccepisce laviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 5 del CCNL Industria, dolendosi, sotto il primoaspetto, del difetto di motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello con cui lasocietà aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenutoapplicabile ai permessi il medesimo criterio di maturazione applicato alle ferie e, sotto ilsecondo aspetto, la violazione della norma contrattuale che prevedeva che tali permessidovessero essere riconosciuti in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmenteridotta per le frazioni di esso.3.

Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la società si duole dellaviolazione degli artt. 3 e 6 d.lgs. n. 148/2015 e dell’articolo unico della l. n. 428/1980,evidenziando che, atteso che i giorni di ferie e permessi maturati in CIG non sono destinatia essere materialmente goduti dal lavoratore, ma piuttosto a convertirsi in indennitàNumero registro generale 17466/2025sostitutiva che in aggiunta alle altre componenti indirette, quali 13^ e 14Nu^m emro seezniosnialliet 2à0,0 6v/20a2 6Numero di raccolta generale 18528/2026a comporre il trattamento di integrazione salariale dovuto dall’Inps, il lavoratore potrebbeData pubblicazione 08/06/2026lamentarne la mancata inclusione solo nel caso in cui l’integrazione salariale non avesseraggiunto già il limite massimo, non potendo in ogni caso l’integrazione determinarel’innalzamento del tetto massimo, attesa l’insussistenza di una garanzia retributiva piena,che sarebbe contraria alla stessa ratio dell’istituto della cassa integrazione guadagni.4.

Il primo motivo di ricorso verte sull’interpretazione dell’art. 10 del CCNL Industria,norma che, dopo avere previsto, al primo comma, che i lavoratori maturano un periodo diferie retribuito pari a quattro settimane per ogni anno di servizio, per quanto qui rileva, aisuccessivi commi 9 e 10, rispettivamente prevede: Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di feriespetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui alprimo comma.

La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti,come mese intero e In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratorespetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.

La frazione dimese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero .3.

Secondo la parte ricorrente in cassazione, la Corte di Appello avrebbe erratonell’interpretare la richiamata norma della contrattazione collettiva estendendola al casodi sospensioni infrannuali del rapporto, atteso che la stessa, nel prevedere il criterioforfettario dei 15 giorni per difetto o per eccesso, nel calcolo dei giorni di ferie spettantial lavoratore che non abbia maturato il diritto a un periodo intero, si riferirebbe solo alcaso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d’anno.4.

Ebbene, osserva il Collegio che, essendo il motivo volto a censurare l’interpretazionefornita dalla Corte territoriale della norma contrattuale innanzi richiamata, lo stessorichiede un esame in udienza pubblica, “luogo” privilegiato nel quale, nell’attuale assettodel giudizio di legittimità, devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante piùampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni di rilevanzanomofilattica (v.

Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).Rinvia a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.Numero registro generale 17466/2025Così deciso in Roma il 22 aprile 2026 Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 18528/2026DaLtaA p uPbbRlicEazSioInDe 0E8/N06T/2E02 6MARGHERITA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GENTILESCHI2026 GRAZIELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2006 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 248/2025 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 16/07/2025 R.G.N. 403/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del22/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 17466/2025RILEVATO CHE Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 18528/20261. La Corte d’appello di Ancona, confermando la sentenza di primo graDdatoa ,p uhbbalic aaziocncee08r/t0a6/t20o2 6l’illegittimità del computo dei giorni di ferie e permessi spettanti agli odiernicontroricorrenti operato dalla datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., tenendo conto,per i mesi da marzo a dicembre 2020, nei quali gli stessi erano stati in CIG, dei soli giornidi effettiva attività lavorativa, nonostante si fosse trattato di periodi di CIG di duratainferiore a quindici giorni al mese.2. Avverso tale pronunzia la società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tremotivi.3. Hanno resistito i lavoratori con unico controricorso.CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente in cassazione denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 2109 c.c., dell’art. 36 Cost. edell’art. 10 del CCNL Industria, censurando la sentenza per avere ritenuto applicabile nelcomputo dei giorni di ferie e permessi maturati nel periodo in cui i lavoratori erano statiin CIG la previsione dell’art. 10 CCNL Industria, che prevede che la frazione di mesesuperiore a 15 giorni sia considerata come mese intero.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, la ricorrente eccepisce laviolazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 5 del CCNL Industria, dolendosi, sotto il primoaspetto, del difetto di motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello con cui lasocietà aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenutoapplicabile ai permessi il medesimo criterio di maturazione applicato alle ferie e, sotto ilsecondo aspetto, la violazione della norma contrattuale che prevedeva che tali permessidovessero essere riconosciuti in ragione di anno di servizio e in misura proporzionalmenteridotta per le frazioni di esso.3. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la società si duole dellaviolazione degli artt. 3 e 6 d.lgs. n. 148/2015 e dell’articolo unico della l. n. 428/1980,evidenziando che, atteso che i giorni di ferie e permessi maturati in CIG non sono destinatia essere materialmente goduti dal lavoratore, ma piuttosto a convertirsi in indennitàNumero registro generale 17466/2025sostitutiva che in aggiunta alle altre componenti indirette, quali 13^ e 14Nu^m emro seezniosnialliet 2à0,0 6v/20a2 6Numero di raccolta generale 18528/2026a comporre il trattamento di integrazione salariale dovuto dall’Inps, il lavoratore potrebbeData pubblicazione 08/06/2026lamentarne la mancata inclusione solo nel caso in cui l’integrazione salariale non avesseraggiunto già il limite massimo, non potendo in ogni caso l’integrazione determinarel’innalzamento del tetto massimo, attesa l’insussistenza di una garanzia retributiva piena,che sarebbe contraria alla stessa ratio dell’istituto della cassa integrazione guadagni.4. Il primo motivo di ricorso verte sull’interpretazione dell’art. 10 del CCNL Industria,norma che, dopo avere previsto, al primo comma, che i lavoratori maturano un periodo diferie retribuito pari a quattro settimane per ogni anno di servizio, per quanto qui rileva, aisuccessivi commi 9 e 10, rispettivamente prevede: Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di feriespetterà, per ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui alprimo comma. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti,come mese intero e In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratorespetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione dimese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero .3. Secondo la parte ricorrente in cassazione, la Corte di Appello avrebbe erratonell’interpretare la richiamata norma della contrattazione collettiva estendendola al casodi sospensioni infrannuali del rapporto, atteso che la stessa, nel prevedere il criterioforfettario dei 15 giorni per difetto o per eccesso, nel calcolo dei giorni di ferie spettantial lavoratore che non abbia maturato il diritto a un periodo intero, si riferirebbe solo alcaso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d’anno.4. Ebbene, osserva il Collegio che, essendo il motivo volto a censurare l’interpretazionefornita dalla Corte territoriale della norma contrattuale innanzi richiamata, lo stessorichiede un esame in udienza pubblica, “luogo” privilegiato nel quale, nell’attuale assettodel giudizio di legittimità, devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante piùampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni di rilevanzanomofilattica (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).Rinvia a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.Numero registro generale 17466/2025Così deciso in Roma il 22 aprile 2026 Numero sezionale 2006/2026Numero di raccolta generale 18528/2026DaLtaA p uPbbRlicEazSioInDe 0E8/N06T/2E02 6MARGHERITA [OSCURATO:PERSONA]