CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24094/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore,20262° [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2610tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 3778/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 28/10/2021 R.G.N. 1405/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11959/2022Numero sezionale 2610/2026RILEVATO CHENumero di raccolta generale 24094/20261. La Corte di Appello di Roma, per quanto qui ancora in rilievo, ha Data pubblicazione 27/07/2026confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che haaffermato che il 2^ [OSCURATO:PERSONA] A.M., organo del Ministero dellaDifesa, è esonerato dal pagamento dei contributi addizionali di cuiall’art. 2, comma 28, l. n. 92 del 2012, in applicazione dell’art. 2,comma 29, della legge innanzi citata.2. Propone ricorso con un motivo l’Inps.3. Resistono con controricorso il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] ed il 2^[OSCURATO:PERSONA] A.M.CONSIDERATO CHE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’Inps denuncia, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, commi 28 e 29, l. n. 92 del 2012, dell’art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 3 et ss. r.d.l. n.1827/1935 e dell’art. 4, l. n. 1077/1966.L’ente previdenziale, nella sostanza, sostiene che - a differenza diquanto affermato nella sentenza impugnata - l’esclusionedall’obbligo del versamento della contribuzione addizionale de quanon è previsto in favore di tutti i dipendenti delle pubblicheamministrazioni, ma solo per quelli il cui rapporto di lavoro èqualificabile di pubblico impiego contrattualizzato.Al riguardo rimarca che, per delimitare l’ambito di applicazionedell’art. 2, commi 28 e 29, l. n. 92 del 2012, occorrepreliminarmente definire quali siano i dipendenti di cui all’art. 1,comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 cui fa rinvio il citato comma 29ed assume che in detta categoria (dei dipendenti di cui all’art. 1,comma 2, cit.) non sono ricompresi quelli non di ruolo, assunti concontratto di lavoro di diritto privato, ovvero quelli della cuicontribuzione si discute.2. La questione posta dal mezzo impone un’actio finiumregundorum delimitativa dell’ambito applicativo della normaeccettuativa di cui all’art. 2, comma 29, lett. d) del d.lgs. n. 92 Nduemle ro registro generale 11959/2022Numero sezionale 2610/20262012, che sottrae dal pagamento della contribuzione aggiuntiva iNumero di raccolta generale 24094/2026“lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. Data pubblicazione 27/07/20261, comma 2, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 et successivemodificazioni”.Osserva il Collegio che il tema all’attenzione pone una questionenomofilattica giammai esaminata da questa Corte e rileva:a) per un verso la lettera della norma, attraverso il richiamo allanozione amplissima di “pubbliche amministrazioni”, sembra tale daricomprendere nel suo alveo tutti i rapporti di lavoro alledipendenze della P.A., indifferente la natura (privata, pubblica,pubblica-contrattualizzata). Detta interpretazione è corroboratadal rinvio operato dal citato comma 29, al solo art. 1, comma 2,del d.lgs. n. 165 del 2001, anziché agli artt. 2 e 3 del medesimoT.U., che differenziano, invece, quanto alla natura, i rapporti dilavoro alle dipendenze della P.A. Né l’ermeneusi innanzi propostasi pone in contrasto con il rigore interpretativo che deve presidiarele esclusioni dagli obblighi contributivi (ed in generalel’interpretazione delle norme che si pongono quali eccezioni aregole generali), perché è proprio il dato letterale della previsioneed il rinvio al solo art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del T.U. delpubblico impiego che ben consente l’interpretazione nel sensoanzidetto della disposizione.Seguendo questo incedere argomentativo può quindi ritenersi chel’applicazione della disposizione eccettuativa sia ancorata alla meraappartenenza alla pubblica amministrazione della parte datoriale,irrilevante la natura giuridica del rapporto di lavoro;b) di contro, la valorizzazione dello scopo del contributo addizionalequi in discussione (art. 28, comma 2, l. n. 92 del 2012) - ilfinanziamento degli ammortizzatori sociali contro la disoccupazione- può condurre anche ad una soluzione di segno contrario.Nell’ottica assicurativa/solidaristica può affermarsi che il principioche regge il sistema è ancorato alla seguente ratio: chi più usaNumero registro generale 11959/2022lavoro “instabile”, più deve contribuire alla rete di tutele versando Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 24094/2026“costi” extra.Data pubblicazione 27/07/2026In questa prospettiva la disposizione ha una chiara finalità dipolitica del lavoro: scoraggiare l’uso dei contratti a tempodeterminato, incrementandone i costi.Detto aumento delle spese ha, peraltro, un duplice scopo:implementare le tutele per il caso di disoccupazione ed incentivarela stabilità dei rapporti.Partendo dall’esame delle finalità complessive sottese allaprevisione della contribuzione aggiuntiva e delle esclusioni, nelprisma dell’art. 38 Cost., può quindi anche sostenersi che leeccezioni devono essere davvero residuali e limitate ai soli rapportidi lavoro pubblico alle dipendenze con la P.A, con esclusione,quindi, di quelli di natura privata.Tale approccio interpretativo trovando conforto, oltre che nellaratio del corpus normativo qui all’attenzione, anche nel rinvio,quanto alla nozione di pubbliche amministrazioni, all’art. 1 del T.U.sul pubblico impiego, ovvero un articolato che regge i soli rapportidi lavoro pubblico (e non anche quelli privati).3. Conclusivamente, ritiene il Collegio che l’esame dell’anzidettaquestione debba essere effettuata in pubblica udienza, luogoprivilegiato – nell’attuale assetto del giudizio di legittimità - nelquale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante piùampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., ledecisioni di rilevanza nomofilattica (v. Cass. n. 6274/2023; Cass.n. 19115/2017)E’ necessario, infatti, che questa Corte, valutato anche lo scopo ela finalità dell’introduzione, ad opera dell’art. 2, comma 28, l. n. 92del 2012, del contributo addizionale ai fini previdenziali qui inrilievo, per il caso di ricorso a rapporti di lavoro non a tempoindeterminato, chiarisca se, ai sensi del successivo comma 29, lett.d) del medesimo articolo, sono esclusi dal versamento di dettacontribuzione aggiuntiva: a) tutte le pubbliche amministrazioni,indifferente la natura del rapporto di lavoro instaurato (privato,Numero registro generale 11959/2022pubblico, di pubblico impiego contrattualizzato); b) solo le Numero sezionale 2610/2026Numero di raccolta generale 24094/2026pubbliche amministrazioni parti di un rapporto di lavoro pubblicoData pubblicazione 27/07/2026(contrattualizzato o meno).rinvia a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.Roma, deciso all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].LA PRESIDENTELucia Esposito