Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17222/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

MOGIN;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 189/2024 della Corte di Appello di Trieste, pubblicata indata 8.01.2025, N.R.G. 79/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026RITENUTO CHEData pubblicazione 01/06/20261. la Corte di Appello di Trieste ha rigettato l’appello principale proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Udine che aveva dichiarato estinto il rapporto di lavorointercorso tra le parti ed aveva condannato la società al pagamentodell’indennità risarcitoria nella misura di 10 mensilità;[OSCURATO:PERSONA], assunto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] concontratto a tempo indeterminato e mansioni di operaiospecializzato/manutentore di macchine da caffè ed in quadramento nel IV livellodel CCNL [OSCURATO:PERSONA], aveva impugnato il licenziamento disciplinareintimatogli dal datore di lavoro a seguito della contestazione disciplinare del27.4.2022 con effetto da tale data;al Contro era stato contestato di essere giunto in data 13.4.2022 nell’ufficiodi contabilità, nel quale erano presenti le tre impiegate della società, e di avereproferito con tono molto alterato e adirato le seguenti parole: “Io prendo uncoltello e lo ammazzo”, riferite al suo capoprogetto [OSCURATO:PERSONA];2. la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il fatto nella sua materialità inquanto provato dalle deposizioni testimoniali ed ha escluso che la condottacontestata rientrasse nelle ipotesi previste dal CCNL tanto per le sanzioniconservative che per il licenziamento;3. non ha ritenuto configurabile l’ipotesi della grave insubordinazione verso ilTuan, che nel caso di specie non era nemmeno venuto a conoscenza dellacondotta del Contro;4. considerata la durata del rapporto e il comportamento tenuto dalle parti,non ha ritenuto fondate le censure contenute nell’appello principale della societàriguardanti la determinazione dell’indennità risarcitoria;5. ha respinto anche l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cheaveva invocato l’applicazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, sulla basedella sentenza n. 129/2024 della Corte costituzionale;6. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di tre motivi, illustrati da memoria;Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/20267. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorsoData pubblicazione 01/06/2026incidentale sulla base di sei motivi.RILEVATO CHE1. con primo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2015 e della disciplina pattizia, conriferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avereindirettamente ed erroneamente ritenuto legittima la sanzione espulsiva;lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di argomentare sullarilevanza giuridica e disciplinare del fatto, e l’ha comunque esclusa, senza inalcun modo chiarire il parametro di riferimento utilizzato ai fini dell’applicazionedell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015;richiamate la sentenza n. 12174/2019 di questa Corte e la sentenza n.129/2024 della Corte costituzionale, sostiene l’equipollenza tra il fatto materialeinsussistente e la contestazione giuridicamente irrilevante; evidenzia che ai finidella tutela di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, l’insussistenza del fattomateriale contestato al lavoratore comprende sia l’ipotesi in cui il fatto non si siamai verificato, sia l’ipotesi in cui il fatto, pur verificatosi, è privo di rilievodisciplinare;deduce che, essendosi il Contro reso responsabile di un mero scatto di rabbiainoffensivo e privo di conseguenze (come ritenuto dalla Corte territoriale),avrebbe dovuto essere punito con una sanzione conservativa, ai sensi dell’art.69 del CCNL;2. con il secondo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 69 e 70 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] applicabile rationetemporis alla fattispecie dedotta in giudizio, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ.;evidenzia la contraddittorietà e le gravi carenze nel ragionamento della Corteterritoriale, che ha equiparato il comportamento sanzionato ad un mero sfogo,inoffensivo ancorché posto in essere con modalità inappropriate, ed ha ritenutoapplicabile l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, pur non avendo ricondotto ilsuddetto comportamento all’art. 69 sub 13), che prevede sanzioni conservative,Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026Data pubblicazione 01/06/2026né all’art. 70 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], che prevede la sanzioneespulsiva;deduce che la Corte territoriale ha ritenuto priva di rilevanza sanzionatoria lacondotta contestata al Contro;richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 128 e 129 del 2024 edinsiste nel sostenere l’applicabilità dell’art. 69 sub 13) del CCNL e dell’art. 3,comma 2, d.lgs. n. 23/2015;precisa che le tipizzazioni contrattuali sono vincolanti quando per unadeterminata condotta prevedono esclusivamente una sanzione conservativa enon il licenziamento.3. con il terzo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111,comma 6, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;lamenta l’omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, che haritenuto provato il fatto addebitato al Contro, richiamando acriticamente tutte lerisultanze testimoniali;addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto delle suddettedeposizioni nella loro integrità, del contesto in cui sono state rese e della loroprovenienza; critica la sentenza impugnata per non avere messo in discussionel’attendibilità dei testi, all’epoca dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;richiama le deposizioni dei testi escussi, evidenziando che non risulta pacifical’effettiva pronuncia da parte del Contro delle parole minacciose stigmatizzate;evidenzia l’intenzione del Contro di denunciare il diverbio avuto con il collegaTuan, che non avendo trovato nessuno, si era sfogato con la responsabiledell’ufficio personale; aggiunge che lo stesso datore di lavoro, venutone aconoscenza 14 giorni più tardi, aveva relegato in secondo piano detto sfogo,come pure i dipendenti, che non avevano denunciato il fatto nell’immediatezza,e l’interessato Tuan, che nemmeno ricordava di avere avuto una discussione conil Contro;4. con il primo motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026Data pubblicazione 01/06/2026con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ.;richiama le deposizioni delle testimoni Bertoni e Mazzoli, evidenziando chepur avendo le medesime dichiarato di non avere riferito nell’immediatezzaquanto accaduto in data 13.4.2022 per paura di ritorsioni, la Corte territorialeha ignorato dette argomentazioni, non ha esplicitato l’iter logico seguito e leconclusioni a cui intendeva arrivare, né ha dato contezza delle ragioni per lequali sarebbe alquanto significativa la circostanza che il Tuan non fosse alcorrente delle minacce proferite nei suoi confronti in sua assenza;5. con il secondo motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di valorizzare leprecedenti e successive sanzioni disciplinari irrogate al dipendente, senzaesplicitarne le ragioni;richiama le deposizioni delle testimoni Bertoni e Mazzoli e la documentazioneprodotta, rimarcando che il Contro non riusciva a gestire i rapporti con i colleghie la proprietà e che aveva molteplici precedenti disciplinari;aggiunge che in data 22.4.2022 il Contro si era reso protagonista di un altroepisodio oggetto di contestazione disciplinare; evidenzia la malafede del Contro,che nelle giustificazioni aveva negato di avere pronunciato alcuna frase comeriportata nella contestazione e di avere usato un tono adirato e minaccioso;lamenta il carattere apodittico della motivazione riguardante i precedentidisciplinari;6. con il terzo motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso la configurazione dellacondotta di “insubordinazione grave”, senza dare modo di comprendere ilragionamento seguito per la formazione del suo convincimento;evidenzia che il Tuan era superiore gerarchico del Contro, come acclaratodalla sentenza impugnata, e che sussiste l’insubordinazione anche quando unNumero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026lavoratore ponga in essere la condotta contestata nei confronti di un collega aData pubblicazione 01/06/2026cui sono state affidate mansioni di controllo e di gestione, a prescindere da unformale organigramma gerarchico;lamenta che la Corte territoriale ha escluso la grave insubordinazione perl’insussistenza di due presupposti non richiesti (l‘idoneità a pregiudicarel’esecuzione e il corretto svolgimento dell’attività e la conoscenzadell’insubordinazione da parte del superiore gerarchico);7. con il quarto motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 70, n. 17 del CCNL di categoria e dell’art. 2119 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale escluso la configurazione della condotta di “insubordinazione graveverso i superiori”;insiste nel sostenere che il Tuan era superiore gerarchico del Contro, chel’insubordinazione sussiste anche quando un lavoratore ponga in essere lacondotta contestata nei confronti di un collega a cui sono state affidate mansionidi controllo e di gestione, a prescindere da un formale organigramma gerarchicoe che ai fini della configurabilità della grave insubordinazione non è richiestal‘idoneità a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento dell’attività, né laconoscenza dell’insubordinazione da parte del superiore gerarchico;8. con il quinto motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dato contezza delle ragioniper le quali non ha accolto le censure relative alla determinazione dell’indennitàrisarcitoria;lamenta che a fronte delle contestazioni della società, che in sede di appelloincidentale aveva lamentato la mancata considerazione dell’anzianità di servizio,della gravità delle violazioni, del numero dei dipendenti occupati, nonché delcomportamento e delle condizioni delle parti, la Corte territoriale si era limitataa richiamare genericamente la durata del rapporto ed il comportamento tenutodalle parti, senza dare contezza dello specifico comportamento che ha intesoconsiderare;Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026Data pubblicazione 01/06/20269. con il sesto motivo, il ricorso incidentale denuncia omessa pronuncia inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare laconfigurabilità della condotta disciplinarmente rilevante “gravi offese verso icompagni di lavoro”, oggetto di specifica doglianza;lamenta la mancata disamina del motivo di appello, con cui la società avevadedotto la valenza esemplificativa e non vincolante della previsione del CCNLrelativa a “gravi offese verso i compagni di lavoro”;10. nel caso di specie rileva la previsione di una sanzione conservativa daparte del CCNL per i fatti addebitati al ricorrente principale;11. si pone dunque la questione di carattere nomofilattico relativa alla tutelaapplicabile, anche con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.129/2024;12. è opportuno che l’esame della questione avvenga nel contraddittorio delleparti all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio dicassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediantepiù ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisionicon peculiare rilievo di diritto (v.

Cass. n. 6274/2023).

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 8 aprile 2026.Il PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026Data pubblicazione 01/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MOGIN;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 189/2024 della Corte di Appello di Trieste, pubblicata indata 8.01.2025, N.R.G. 79/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.04.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026RITENUTO CHEData pubblicazione 01/06/20261. la Corte di Appello di Trieste ha rigettato l’appello principale proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del Tribunale di Udine che aveva dichiarato estinto il rapporto di lavorointercorso tra le parti ed aveva condannato la società al pagamentodell’indennità risarcitoria nella misura di 10 mensilità;[OSCURATO:PERSONA], assunto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a decorrere dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] concontratto a tempo indeterminato e mansioni di operaiospecializzato/manutentore di macchine da caffè ed in quadramento nel IV livellodel CCNL [OSCURATO:PERSONA], aveva impugnato il licenziamento disciplinareintimatogli dal datore di lavoro a seguito della contestazione disciplinare del27.4.2022 con effetto da tale data;al Contro era stato contestato di essere giunto in data 13.4.2022 nell’ufficiodi contabilità, nel quale erano presenti le tre impiegate della società, e di avereproferito con tono molto alterato e adirato le seguenti parole: “Io prendo uncoltello e lo ammazzo”, riferite al suo capoprogetto [OSCURATO:PERSONA];2. la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il fatto nella sua materialità inquanto provato dalle deposizioni testimoniali ed ha escluso che la condottacontestata rientrasse nelle ipotesi previste dal CCNL tanto per le sanzioniconservative che per il licenziamento;3. non ha ritenuto configurabile l’ipotesi della grave insubordinazione verso ilTuan, che nel caso di specie non era nemmeno venuto a conoscenza dellacondotta del Contro;4. considerata la durata del rapporto e il comportamento tenuto dalle parti,non ha ritenuto fondate le censure contenute nell’appello principale della societàriguardanti la determinazione dell’indennità risarcitoria;5. ha respinto anche l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cheaveva invocato l’applicazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, sulla basedella sentenza n. 129/2024 della Corte costituzionale;6. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di tre motivi, illustrati da memoria;Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/20267. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorsoData pubblicazione 01/06/2026incidentale sulla base di sei motivi.RILEVATO CHE1. con primo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2015 e della disciplina pattizia, conriferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avereindirettamente ed erroneamente ritenuto legittima la sanzione espulsiva;lamenta che la sentenza impugnata ha omesso di argomentare sullarilevanza giuridica e disciplinare del fatto, e l’ha comunque esclusa, senza inalcun modo chiarire il parametro di riferimento utilizzato ai fini dell’applicazionedell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015;richiamate la sentenza n. 12174/2019 di questa Corte e la sentenza n.129/2024 della Corte costituzionale, sostiene l’equipollenza tra il fatto materialeinsussistente e la contestazione giuridicamente irrilevante; evidenzia che ai finidella tutela di cui all’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, l’insussistenza del fattomateriale contestato al lavoratore comprende sia l’ipotesi in cui il fatto non si siamai verificato, sia l’ipotesi in cui il fatto, pur verificatosi, è privo di rilievodisciplinare;deduce che, essendosi il Contro reso responsabile di un mero scatto di rabbiainoffensivo e privo di conseguenze (come ritenuto dalla Corte territoriale),avrebbe dovuto essere punito con una sanzione conservativa, ai sensi dell’art.69 del CCNL;2. con il secondo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 69 e 70 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] applicabile rationetemporis alla fattispecie dedotta in giudizio, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3 cod. proc. civ.;evidenzia la contraddittorietà e le gravi carenze nel ragionamento della Corteterritoriale, che ha equiparato il comportamento sanzionato ad un mero sfogo,inoffensivo ancorché posto in essere con modalità inappropriate, ed ha ritenutoapplicabile l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, pur non avendo ricondotto ilsuddetto comportamento all’art. 69 sub 13), che prevede sanzioni conservative,Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026Data pubblicazione 01/06/2026né all’art. 70 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], che prevede la sanzioneespulsiva;deduce che la Corte territoriale ha ritenuto priva di rilevanza sanzionatoria lacondotta contestata al Contro;richiama le sentenze della Corte costituzionale nn. 128 e 129 del 2024 edinsiste nel sostenere l’applicabilità dell’art. 69 sub 13) del CCNL e dell’art. 3,comma 2, d.lgs. n. 23/2015;precisa che le tipizzazioni contrattuali sono vincolanti quando per unadeterminata condotta prevedono esclusivamente una sanzione conservativa enon il licenziamento.3. con il terzo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 111,comma 6, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;lamenta l’omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata, che haritenuto provato il fatto addebitato al Contro, richiamando acriticamente tutte lerisultanze testimoniali;addebita alla Corte territoriale di non avere tenuto conto delle suddettedeposizioni nella loro integrità, del contesto in cui sono state rese e della loroprovenienza; critica la sentenza impugnata per non avere messo in discussionel’attendibilità dei testi, all’epoca dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;richiama le deposizioni dei testi escussi, evidenziando che non risulta pacifical’effettiva pronuncia da parte del Contro delle parole minacciose stigmatizzate;evidenzia l’intenzione del Contro di denunciare il diverbio avuto con il collegaTuan, che non avendo trovato nessuno, si era sfogato con la responsabiledell’ufficio personale; aggiunge che lo stesso datore di lavoro, venutone aconoscenza 14 giorni più tardi, aveva relegato in secondo piano detto sfogo,come pure i dipendenti, che non avevano denunciato il fatto nell’immediatezza,e l’interessato Tuan, che nemmeno ricordava di avere avuto una discussione conil Contro;4. con il primo motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026Data pubblicazione 01/06/2026con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ.;richiama le deposizioni delle testimoni Bertoni e Mazzoli, evidenziando chepur avendo le medesime dichiarato di non avere riferito nell’immediatezzaquanto accaduto in data 13.4.2022 per paura di ritorsioni, la Corte territorialeha ignorato dette argomentazioni, non ha esplicitato l’iter logico seguito e leconclusioni a cui intendeva arrivare, né ha dato contezza delle ragioni per lequali sarebbe alquanto significativa la circostanza che il Tuan non fosse alcorrente delle minacce proferite nei suoi confronti in sua assenza;5. con il secondo motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di valorizzare leprecedenti e successive sanzioni disciplinari irrogate al dipendente, senzaesplicitarne le ragioni;richiama le deposizioni delle testimoni Bertoni e Mazzoli e la documentazioneprodotta, rimarcando che il Contro non riusciva a gestire i rapporti con i colleghie la proprietà e che aveva molteplici precedenti disciplinari;aggiunge che in data 22.4.2022 il Contro si era reso protagonista di un altroepisodio oggetto di contestazione disciplinare; evidenzia la malafede del Contro,che nelle giustificazioni aveva negato di avere pronunciato alcuna frase comeriportata nella contestazione e di avere usato un tono adirato e minaccioso;lamenta il carattere apodittico della motivazione riguardante i precedentidisciplinari;6. con il terzo motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso la configurazione dellacondotta di “insubordinazione grave”, senza dare modo di comprendere ilragionamento seguito per la formazione del suo convincimento;evidenzia che il Tuan era superiore gerarchico del Contro, come acclaratodalla sentenza impugnata, e che sussiste l’insubordinazione anche quando unNumero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026lavoratore ponga in essere la condotta contestata nei confronti di un collega aData pubblicazione 01/06/2026cui sono state affidate mansioni di controllo e di gestione, a prescindere da unformale organigramma gerarchico;lamenta che la Corte territoriale ha escluso la grave insubordinazione perl’insussistenza di due presupposti non richiesti (l‘idoneità a pregiudicarel’esecuzione e il corretto svolgimento dell’attività e la conoscenzadell’insubordinazione da parte del superiore gerarchico);7. con il quarto motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 70, n. 17 del CCNL di categoria e dell’art. 2119 cod. civ.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale escluso la configurazione della condotta di “insubordinazione graveverso i superiori”;insiste nel sostenere che il Tuan era superiore gerarchico del Contro, chel’insubordinazione sussiste anche quando un lavoratore ponga in essere lacondotta contestata nei confronti di un collega a cui sono state affidate mansionidi controllo e di gestione, a prescindere da un formale organigramma gerarchicoe che ai fini della configurabilità della grave insubordinazione non è richiestal‘idoneità a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento dell’attività, né laconoscenza dell’insubordinazione da parte del superiore gerarchico;8. con il quinto motivo, il ricorso incidentale denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.,con conseguente nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo,n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale dato contezza delle ragioniper le quali non ha accolto le censure relative alla determinazione dell’indennitàrisarcitoria;lamenta che a fronte delle contestazioni della società, che in sede di appelloincidentale aveva lamentato la mancata considerazione dell’anzianità di servizio,della gravità delle violazioni, del numero dei dipendenti occupati, nonché delcomportamento e delle condizioni delle parti, la Corte territoriale si era limitataa richiamare genericamente la durata del rapporto ed il comportamento tenutodalle parti, senza dare contezza dello specifico comportamento che ha intesoconsiderare;Numero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026Data pubblicazione 01/06/20269. con il sesto motivo, il ricorso incidentale denuncia omessa pronuncia inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art.112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare laconfigurabilità della condotta disciplinarmente rilevante “gravi offese verso icompagni di lavoro”, oggetto di specifica doglianza;lamenta la mancata disamina del motivo di appello, con cui la società avevadedotto la valenza esemplificativa e non vincolante della previsione del CCNLrelativa a “gravi offese verso i compagni di lavoro”;10. nel caso di specie rileva la previsione di una sanzione conservativa daparte del CCNL per i fatti addebitati al ricorrente principale;11. si pone dunque la questione di carattere nomofilattico relativa alla tutelaapplicabile, anche con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.129/2024;12. è opportuno che l’esame della questione avvenga nel contraddittorio delleparti all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio dicassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediantepiù ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisionicon peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023). P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 8 aprile 2026.Il PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 14602/2025Numero sezionale 1683/2026Numero di raccolta generale 17222/2026Data pubblicazione 01/06/2026
Sentenza Cassazione n. 17222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris