Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20061/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ante protempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]’,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 590/2025 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 28.02.2025, N.R.G. 3111/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026RITENUTO CHE1.la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale che, in parziale accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Alterio, aveva accertato il diritto dellamedesima all’inquadramento nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni condecorrenza dalla data di assunzione;[OSCURATO:PERSONA]Alterio aveva dedotto di essere stata assunta in data19.9.2011 con un contratto di somministrazione a tempo indeterminato daQuanta Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ed inviata presso la società utilizzatriceAccenture [OSCURATO:SOCIETA]., prorogato più volte fino al 8.1.2020 con qualificadi Addetto al [OSCURATO:PERSONA] presso la sede di Napoli con inquadramento nel 2° livelloe dal 1.5.2012 nel 3° livello del CCNL;in particolare, aveva allegato di avere lavorato sulla commessa [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla commessa Sorgenia con mansioni ed attività di assistenzacommerciale, tecnica e amministrativa anche in back office, anche in favore difasce peculiari della clientela delle aziende committenti ed aveva sostenuto chele mansioni svolte erano riconducibili nel 5° livello di [OSCURATO:PERSONA] diCustomer Care o, in subordine, di 4° livello di Operatore di [OSCURATO:PERSONA] CustomerCare; aveva chiesto pertanto l’accertamento del suo diritto all’inquadramentonel 5° livello ed in subordine nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni, lacondanna della società resistente a detto inquadramento e al pagamento delledifferenze retributive, da quantificare in separato giudizio;2. la Corte territoriale, richiamati i principi espressi da Cass.

S.U. n.29862/2022, ha disatteso la censura con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevalamentato l’omessa dichiarazione dell’improcedibilità della domanda perviolazione del principio costituzionale di infrazionabilità della tutela edell’improponibilità della domanda di condanna generica;3. riguardo alla medesima censura, ha ritenuto infondata la deduzione dellasocietà riguardante il difetto di allegazione, in quanto il ricorso di primo gradoconteneva il riferimento al contratto collettivo e ne riportava le declaratorierilevanti ai fini della decisione;Numero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/20264. richiamati i principi espressi da questa Corte riguardo alla comparazionetra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa e sul giudizio trifasicoai fini del riconoscimento di mansioni superiori, ha evidenziato che la lavoratriceera stata addetta al servizio [OSCURATO:PERSONA], nella specie alla fatturazione, per larisoluzione dei reclami di natura amministrativa, commerciale e tecnica formulatidai clienti (mansioni che l’addetto al call center non poteva e doveva svolgere);5. ha ritenuto attendibili le deposizioni dei testi di parte appellata, nonsmentite da quelli della società appellante, da cui era emerso che la D’Alteriopossedeva conoscenze qualificate, era dotata di un certo grado di autonomia edaveva la facoltà di formulare proposte di rateizzazione; risultava inoltre che laprofessionalità richiesta alla lavoratrice non era limitata a capacità meramenteesecutive, non essendosi la medesima limitata a fornire informazioni generali,ma avendo svolto attività di assistenza finalizzata alla risoluzione dei reclami chegli addetti al call center trasmettevano attraverso la piattaforma telematicaadibita;6. ha pertanto condiviso le statuizioni del Tribunale in ordine allasussumibilità delle mansioni svolte dalla D’Alterio nel 4° livello del CCNLTelecomunicazioni e sulla decorrenza dell’inquadramento dalla data diassunzione ed ha disatteso la censura con cui la società appellante avevadenunciato la violazione dei principi di cui al contratto collettivo lamentandol’assenza di professionalità pregressa, in quanto la relativa eccezione era stataproposta per la prima volta nel giudizio di appello;7. ha infine disatteso l’eccezione di prescrizione;8.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA]Alterio ha resistito con controricorso.RILEVATO CHE1.con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 23 del CCNL Telecomunicazioni 2009 e 2013,degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. perNumero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod.proc. civ.;richiamate le declaratorie contrattuali e le deposizioni dei testi escussi,lamenta l’errata percezione ed utilizzazione di prove, a fronte dell’elaborazionedi contenuti informativi non riconducibili alle fonti appartenenti al processo;deduce che dalle risultanze istruttorie non era emerso che l’attività dellaD’Alterio presupponeva necessariamente una capacità di relazioneinterpersonale, un evidente apporto personale valutativo necessario perl’attuazione di procedure generali con la comprensione la risoluzione del reclamo,né che tale attività imponesse inevitabilmente una capacità di interpretare,filtrare e adattare al caso concreto la criticità sottoposta al suo esame;evidenzia che tra le attività proprie dell’Addetto al [OSCURATO:PERSONA] di 3° livello èricompresa anche quella di “supporto commerciale alla clientela”, che costituiscealla “specifica assistenza per la risoluzione delle problematiche”, ma si limita aprevedere una ben più generica attività di “assistenza commerciale alla clientelariconducibile al 3° livello;rimarca che anche l’attività di supporto può estrinsecarsi attraversol’instaurazione di una relazione con l’utenza e che il profilo di Operatore di CallCenter/[OSCURATO:PERSONA] di 4° livello è caratterizzato dallo svolgimento diun’”attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti”e/o di una “attività di interfaccia verso la rete commerciale”, attività mai svoltedalla D’Alterio;aggiunge che la declaratoria relativa al 3° livello richiede che le “attivitàesecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di mediacomplessità” siano svolte “con specifica collaborazione”, mentre la declaratoriadi 4° livello non si limita a richiedere che le attività amministrative, commercialie tecniche siano svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultatooperativo atteso, ma anche una capacità di valutazione ed elaborazione di piùelementi dell’attività di competenza, non sovrapponibile alla capacità diNumero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026interpretare, filtrare e adattare al caso concreto le criticità sottoposte allalavoratrice, propria del 3° livello;critica la sentenza impugnata per avere escluso che l’appellata fosse inpossesso solo di conoscenze elementari, senza considerare che già ladeclaratoria del 3° livello prevede il possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, e che nel suddetto livello rientrano profili professionali che svolgono2. con il secondo motivo, formulato in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 278 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere ritenuto ammissibile ladomanda di condanna generica;richiama Cass.

S.U. n. 4091/2017, Cass.

S.U. n. 29862/2022 e Cass.

S.U. n.7299/2025, evidenziando l’insussistenza di un interesse meritevole di tutela alfrazionamento della domanda;3. con il terzo motivo, formulato in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 cod. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, cod. proc. civ.;sollecita un ripensamento dell’orientamento secondo cui a seguito dellemodifiche all’art. 18 della legge n. 300/1970 introdotte dalla legge n. 92/2012,il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto;lamenta che tale orientamento è stato impropriamente invocato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non era il datore di lavoro della D’Alterio,convenuta in giudizio quale esclusivo responsabile ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n.276/2003 e dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 81/2015, e nei confronti della qualela lavoratrice non aveva aspettative di stabilità dell’impiego;sostiene che il suddetto orientamento si applica solo nell’ambito di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre nel caso di speciefino al 31.3.2016 tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempodeterminato;4. nel presente giudizio viene in rilievo la questione della decorrenza deltermine di prescrizione in costanza di rapporto nei confronti dell’utilizzatore delNumero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026lavoratore somministrato riguardo ai crediti previsti dall’art. 23, comma 6, d.lgs.n. 276/2003 e dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 81/2015;5. considerato il rilievo nomofilattico di tale questione, è opportuno chel’esame della medesima avvenga nel contraddittorio delle parti all’esito diudienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel qualedevono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievodi diritto (v.

Cass. n. 6274/2023).

P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ante protempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]’,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controD’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 590/2025 della Corte di Appello di Napoli, pubblicata indata 28.02.2025, N.R.G. 3111/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026RITENUTO CHE1.la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale che, in parziale accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Alterio, aveva accertato il diritto dellamedesima all’inquadramento nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni condecorrenza dalla data di assunzione;[OSCURATO:PERSONA]Alterio aveva dedotto di essere stata assunta in data19.9.2011 con un contratto di somministrazione a tempo indeterminato daQuanta Agenzia per il Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ed inviata presso la società utilizzatriceAccenture [OSCURATO:SOCIETA]., prorogato più volte fino al 8.1.2020 con qualificadi Addetto al [OSCURATO:PERSONA] presso la sede di Napoli con inquadramento nel 2° livelloe dal 1.5.2012 nel 3° livello del CCNL;in particolare, aveva allegato di avere lavorato sulla commessa [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla commessa Sorgenia con mansioni ed attività di assistenzacommerciale, tecnica e amministrativa anche in back office, anche in favore difasce peculiari della clientela delle aziende committenti ed aveva sostenuto chele mansioni svolte erano riconducibili nel 5° livello di [OSCURATO:PERSONA] diCustomer Care o, in subordine, di 4° livello di Operatore di [OSCURATO:PERSONA] CustomerCare; aveva chiesto pertanto l’accertamento del suo diritto all’inquadramentonel 5° livello ed in subordine nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni, lacondanna della società resistente a detto inquadramento e al pagamento delledifferenze retributive, da quantificare in separato giudizio;2. la Corte territoriale, richiamati i principi espressi da Cass. S.U. n.29862/2022, ha disatteso la censura con cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevalamentato l’omessa dichiarazione dell’improcedibilità della domanda perviolazione del principio costituzionale di infrazionabilità della tutela edell’improponibilità della domanda di condanna generica;3. riguardo alla medesima censura, ha ritenuto infondata la deduzione dellasocietà riguardante il difetto di allegazione, in quanto il ricorso di primo gradoconteneva il riferimento al contratto collettivo e ne riportava le declaratorierilevanti ai fini della decisione;Numero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/20264. richiamati i principi espressi da questa Corte riguardo alla comparazionetra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa e sul giudizio trifasicoai fini del riconoscimento di mansioni superiori, ha evidenziato che la lavoratriceera stata addetta al servizio [OSCURATO:PERSONA], nella specie alla fatturazione, per larisoluzione dei reclami di natura amministrativa, commerciale e tecnica formulatidai clienti (mansioni che l’addetto al call center non poteva e doveva svolgere);5. ha ritenuto attendibili le deposizioni dei testi di parte appellata, nonsmentite da quelli della società appellante, da cui era emerso che la D’Alteriopossedeva conoscenze qualificate, era dotata di un certo grado di autonomia edaveva la facoltà di formulare proposte di rateizzazione; risultava inoltre che laprofessionalità richiesta alla lavoratrice non era limitata a capacità meramenteesecutive, non essendosi la medesima limitata a fornire informazioni generali,ma avendo svolto attività di assistenza finalizzata alla risoluzione dei reclami chegli addetti al call center trasmettevano attraverso la piattaforma telematicaadibita;6. ha pertanto condiviso le statuizioni del Tribunale in ordine allasussumibilità delle mansioni svolte dalla D’Alterio nel 4° livello del CCNLTelecomunicazioni e sulla decorrenza dell’inquadramento dalla data diassunzione ed ha disatteso la censura con cui la società appellante avevadenunciato la violazione dei principi di cui al contratto collettivo lamentandol’assenza di professionalità pregressa, in quanto la relativa eccezione era stataproposta per la prima volta nel giudizio di appello;7. ha infine disatteso l’eccezione di prescrizione;8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.9. [OSCURATO:PERSONA]Alterio ha resistito con controricorso.RILEVATO CHE1.con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 23 del CCNL Telecomunicazioni 2009 e 2013,degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. perNumero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 cod.proc. civ.;richiamate le declaratorie contrattuali e le deposizioni dei testi escussi,lamenta l’errata percezione ed utilizzazione di prove, a fronte dell’elaborazionedi contenuti informativi non riconducibili alle fonti appartenenti al processo;deduce che dalle risultanze istruttorie non era emerso che l’attività dellaD’Alterio presupponeva necessariamente una capacità di relazioneinterpersonale, un evidente apporto personale valutativo necessario perl’attuazione di procedure generali con la comprensione la risoluzione del reclamo,né che tale attività imponesse inevitabilmente una capacità di interpretare,filtrare e adattare al caso concreto la criticità sottoposta al suo esame;evidenzia che tra le attività proprie dell’Addetto al [OSCURATO:PERSONA] di 3° livello èricompresa anche quella di “supporto commerciale alla clientela”, che costituiscealla “specifica assistenza per la risoluzione delle problematiche”, ma si limita aprevedere una ben più generica attività di “assistenza commerciale alla clientelariconducibile al 3° livello;rimarca che anche l’attività di supporto può estrinsecarsi attraversol’instaurazione di una relazione con l’utenza e che il profilo di Operatore di CallCenter/[OSCURATO:PERSONA] di 4° livello è caratterizzato dallo svolgimento diun’”attività di interfaccia verso la clientela sui servizi e sulle funzioni delle reti”e/o di una “attività di interfaccia verso la rete commerciale”, attività mai svoltedalla D’Alterio;aggiunge che la declaratoria relativa al 3° livello richiede che le “attivitàesecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di mediacomplessità” siano svolte “con specifica collaborazione”, mentre la declaratoriadi 4° livello non si limita a richiedere che le attività amministrative, commercialie tecniche siano svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultatooperativo atteso, ma anche una capacità di valutazione ed elaborazione di piùelementi dell’attività di competenza, non sovrapponibile alla capacità diNumero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026interpretare, filtrare e adattare al caso concreto le criticità sottoposte allalavoratrice, propria del 3° livello;critica la sentenza impugnata per avere escluso che l’appellata fosse inpossesso solo di conoscenze elementari, senza considerare che già ladeclaratoria del 3° livello prevede il possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, e che nel suddetto livello rientrano profili professionali che svolgono2. con il secondo motivo, formulato in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 278 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., per avere ritenuto ammissibile ladomanda di condanna generica;richiama Cass. S.U. n. 4091/2017, Cass. S.U. n. 29862/2022 e Cass. S.U. n.7299/2025, evidenziando l’insussistenza di un interesse meritevole di tutela alfrazionamento della domanda;3. con il terzo motivo, formulato in via subordinata, il ricorso denunciaviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2948 n. 4 e 2935 cod. civ., inrelazione all’art. 360, comma primo, cod. proc. civ.;sollecita un ripensamento dell’orientamento secondo cui a seguito dellemodifiche all’art. 18 della legge n. 300/1970 introdotte dalla legge n. 92/2012,il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto;lamenta che tale orientamento è stato impropriamente invocato nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che non era il datore di lavoro della D’Alterio,convenuta in giudizio quale esclusivo responsabile ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n.276/2003 e dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 81/2015, e nei confronti della qualela lavoratrice non aveva aspettative di stabilità dell’impiego;sostiene che il suddetto orientamento si applica solo nell’ambito di unrapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre nel caso di speciefino al 31.3.2016 tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempodeterminato;4. nel presente giudizio viene in rilievo la questione della decorrenza deltermine di prescrizione in costanza di rapporto nei confronti dell’utilizzatore delNumero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026lavoratore somministrato riguardo ai crediti previsti dall’art. 23, comma 6, d.lgs.n. 276/2003 e dell’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 81/2015;5. considerato il rilievo nomofilattico di tale questione, è opportuno chel’esame della medesima avvenga nel contraddittorio delle parti all’esito diudienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel qualedevono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e direttainterlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievodi diritto (v. Cass. n. 6274/2023). P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 17793/2025Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 20061/2026Data pubblicazione 16/06/2026
Sentenza Cassazione n. 20061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris