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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04738/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9347/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Teulada n. 55, presso lo studio dell ’ avv .

C arlo A moruso , che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro -controricorrenti – -ricorrente incidentale - contro -controricorrenti incidentali - -controricorrente incidental e - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BERGAMINIMARIALUISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUERRAGIANLUCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; RAZZANODAVIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, viaDomenico C helini n. 5, presso lo studio dell’avv.Marco T ortorella , che li rappresenta e difende -ricorrenti incidentali - contro -controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2017 /20 20 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 12.10.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti principali e incidentali sono tutti medici che – avendo frequentatoalmeno un corso di formazione speciali stica in un arco di tempo compreso tra il1991 a l 200 6 – si rivolse ro al Tribunale diRoma per chiedere , nell’ordine: a) l’accertamento della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con le Università presso le quali avevano frequentato i corsi di specializzazione, con condanna delle stesse al pagamento delle conseguenti differenze retributive rispetto alla borsa di studio percepita in applicazione del d.lgs. n. 257 del 1991, invocando l’applicazione retroattiva della più favorevole disciplina entrata in vigore nel 2007(d.lgs. n. 368 del 1999); b) la condanna delle Universitàal pagamento degli adeguamenti periodici delle borse di studio previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 2 57 del 1991; c) la condanna solidale delle Università e della Repubblica italiana – evocata attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia – al risarcimento de i dann i subiti per il tardivo adempimento , da parte del legislatore italiano, de ll’obbligo, imposto dalle direttive europee, di garantire ai medici un adeguato trattamento economico durante lo svolgimento dei corsi di specializzazione comuni a tutti gli Stati membri della (in allora) Comunità europea o comuni ad almeno due Stati membri.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, ritenuta la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò , siccome infondat e , tutte l e domand e dei ricorrenti.I medicisi rivolsero quindi alla Corte di Appello d i Roma , la qualerespinse a sua volta l’impugnazione.

Contro la sentenza della C orte d’ A ppello sono stati presentati tre separati ricorsi per cassazione, che sono qui ora riuniti per la decisione.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA] e altri otto consor ti ha nno presentato ricorso articolato in cinque motivi e rivolto soltanto nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso successivo (da qualificare come ricorso incidentale), anche nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi.

Un altro ricorso successivo (qualificato anch’esso come incidentale) è stato proposto, nei confronti delle sole amministrazioni centrali, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e da altri 198 colleghi.

Questo ricorso è articolato in due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha difeso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri con tre controricorsi, uno per ciascuno dei ricorsi.

Anche l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è difesa con controricorso al ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] e 198 consorti , nonché l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 36 Cost.».Previa affermazione che il rapporto tra il medico specializzando e l’Università va qualificato come rapporto di lavoro subordinato, i ricorrenti lamentano che la borsa di studio loro riconosciuta durante il corso di specializzazione non era «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità » del lavoro prestato.

2. Il secondo motivo di ricorso principale censura «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 101, comma 2, Cost., nonché dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991».

Nella prima parte dell’illustrazione del motivo si imputa alla Corte d’Appello di non avere applicato la legge, ma di avere deciso la causa esclusivamente sulla base dei precedenti della Corte di Cassazione.Nella seconda parte si censura il mancato riconoscimento del diritto all’aggiornamento triennale della borsa di studio sulla base dell’andamento della contrattazione collettiva per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.

3. Con il terzo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva n. 82/76, nonché 3 Cost., 14 CEDU e artt. 37, 38 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999».

Il motivo è volto a sostenere che solo con il d.lgs. n. 368 del 1999 –e poi, finalmente, con la sua attuazione mediante il d.P.C.M. 7.3.2007 –l’Italia ottemperò all’obbligo comunitario di garantire ai medici in formazione specialistica un adeguato trattamento economico, sicché tale trattamento, migliorativo rispetto alla borsa di studio fissata dal d.lgs. n. 257 del 1991, dovrebbe essere riconosciuto retroattivamente anche ai medici iscritti ai corsi di specializza zione prima dell’anno accademico 2006/2007, eventualmente a titolo di risarcimento del danno.4.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, perché la sentenza impugnat a ha deciso le sottese questioni di diritto in modo conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare siffatto orientamento (art. 360 - bis , n. 1, c.p.c.).

4.1. L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, perché non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, dato che questi emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante; sono pertanto inapplicabilil’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto ( v, ex multis , Cass. n n . 35409/2023; 28552 / 2023; 910 3 /2021 ; 18670 / 2017; 20403/2009; 27481/2008; 6089/1998).

4.2. A partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette né all’indicizzazione in base al tasso di inflazione programmato, né all’incremento triennale proporzionato all’andamento della contrattazione collettiva nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, a cagione del blocco di entrambi gli aggiornamenti disposto dalla legislazione successiva.È sufficiente il rinvio – anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. –all’ampia motivazione di Cass. n. 4449/2018, ove è riportata in dettaglio la legislazione che, via via, ha disposto il blocco delle rivalutazioni di «Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere»(art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992) e ha stabilito che «A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentementenon si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991» (art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997).

Il dato letterale del citato art. 32 evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Il principio affermato da Cass. n. 4449 / 2018 è stato poi ribadito in numerose decisioni conformi (v., ex multis,Cass. nn. 28549/2023, 28496/2023; 28466/2023; 28441/2023; 20692/2023; 17936/2023; Cass. 17619/2023 ; 6894/2023; 30507/2022;9104/2021 ; 13572 / 2019 ) .

4.2.1. È il caso di precisare, dal momento che con il secondo motivo di ricorso si prospetta anche la violazione dell’art. 101, comma 2, Cost., che il richiamo, nella sentenza impugnata,a lla giurisprudenza di legittimità non è stato fatto per affermare un inesistente obbligo del giudice di merito di uniformarsi ai precedenti della Corte di Cassazione , anche se ritenuti contrari alla legge (stare decisis), bensì evidentemente per condividere l’interpretazione della legge data in quei precedenti e semplificare la motivazione della sentenza, come consentito (ma, si può ben dire, consigliato , nel caso di questioni ripetitive) dall’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

4.3. Quanto all’idoneità della borsa di studio fissata dal d.lgs. n. 257 del 1991 ad adempiere l’obbligo della Repubblica italiana di riconoscere un’ade guata remunerazione ai medici specializzandi, si deve ribadire che: «Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999.

Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali.

Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670).

Ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili … solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007. … Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.La direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione.

La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n.75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. … Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi … L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991» (così Cass. n. 8503/2020, alla cui più ampia motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; conformi, in precedenza, tra le altre: Cass. nn. 14168/2019, 24804/2018, 6355/2018, 4449/2018; allo stesso modo, successivamente, tra le più recenti: Cass. nn. 36591/2023, 23122/2023, 16365 / 2023, 4082 / 2023, 3867 / 2023, 36427/2022, 31311 / 2022, 31112 / 2022, 30507 / 2022, 28665/2022).

5. Il quarto motivo è proposto per censurare «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.».

I ricorrenti si lamentano di essere stati condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, ovverosia de lle amministrazioni dello Stato, accomunate da un’unica difesa.

6. Il quinto motivo del ricorso principale censura invece la «violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.», con riferimento ai motivi di appello ritenuti assorbiti nella sentenza impugnata.

7. Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili.

7.1. La condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosanon è altro che la piana applicazione del principio generale di soccombenza posto dall’art. 91 c.p.c.

È l’eventuale compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza parziale, che necessita di essere giustificata da «gravi ed eccezionali ragioni» (art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo ripristinato da Corte cost. n. 77 del 2018), di cui si deve dare conto nella motivazione.

A prescindere da quali possano essere i limiti di sindacabilitàcon il ricorso per cassazione dell’esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di compensare le spese ( v.

Cass. n. 21400/2021), sicuramente non è sindacabile la scelta di non fare uso di quel potere e di applicare semplicemente i l principio della soccombenza (v.

Cass. n. 2730/2012).7.2.

Quanto al dichiarato assorbimento delle questioni relative alla legittimazione passiva dei Ministeri e alla prescrizione dei diritti azionati, i ricorrenti denunciano una omessa pronuncia e una assenza di motivazione.

Ma è di tutta evidenza l’inutilità di affrontare tali questioni, una volta accertata – secondo il criterio della ragione ritenuta più liquida –l’assenza dei presuppost i per il sorgere stesso del diritto di credito.Senza contare che l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione non può essere considerata una questione pregiudiziale rispetto all’accertamento dell’esistenza di quel diritto, mentre la legittimazione passiva dei singoli Ministeri nulla aggiungerebbe all’accertamento (in questo caso negativo) della responsabilità dello Stato prospett ata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Il primo ricorso incidentale inizia con la censura di «violazione delle direttive del Consiglio dell’Unione europea n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, come assorbite dalla direttiva n. 93/16/CEE.

Illegittimità dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005.

Violazione degli artt. 37 e 41 del d.lgs. n. 368 del 1999 e dei relativi regolamenti attuativi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

8.1. Il motivo, in quanto volto ad affermare che solo con il d.lgs. n. 368 del 1999 –e non con il d.lgs. n. 257 del 1991 – l’Italia ottemperò all’obbligo comunitario di garantire ai medici in formazione specialistica un adeguato trattamento economico, ha contenuto corrispondente a quello del terzo motivo di ricorso principale, sicché esso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1, c.p.c., per quanto sopra esposto al paragrafo

4.3.9. Con il secondo motivo il primo ricorso incidentale censura «violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo proposto alla lettera D) dell’atto d’appello relativamente alla condanna alle spese, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

10. Il terzo motivo denuncia invece «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 2 [recte: 1], n. 3, c.p.c. per omessa integrale compensazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio nei confronti delle amministrazioni statali e dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sussistendo gravi ed eccezionali ragioni».

11. Con questi due motivi il ricorrente incidentale contesta alla Corte d’Appello: da un lato, di non avere adottato alcuna decisione sul motivo d’appello volto a censurare la condanna – pronunciata nei suoi confrontiin primo grado – alla rifusione di metà delle spese di lite in favore dei Ministeri convenuti e dell’Università del [OSCURATO:PERSONA](la restante metà venne compensata); dall’altro lato, di averlo condannato al pagamento delle spese anche per il grado d’appello, nonostanteegli non avesse riproposto in quella sede le domande nei loro confronti , essendosi limitato a chiedere la riforma della decisione sulle spese, mentre la domanda principale era stata rivolta, in secondo grado, solo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 11.1.Anche questi motiv i sono inammissibil i .11.1.1.

Per quanto riguarda il motivo d ’ a ppello contro la decisione sulle spese adottata in primo grado, esso è stato implicitamente respinto, sicché non può ravvisarsi una omessa pronuncia, ma semmai un’omessa motivazione sul punto.

In ogni caso, essendo contestata dal ricorrente una (parziale) condanna coerente con il principiodi soccombenza, vale quanto scritto sopra, al paragrafo 7.1., in merito alla insindacabilità di siffatte decisioni.

Del resto, il difetto di legittimazione passiva di Ministeri e Università del [OSCURATO:PERSONA] nulla toglie alla infondatezza delle domande svolte nei loro confronti dal ricorrente, ma semmai aggiunge una ulteriore ragione di soccombenza.

11.1.2. Per quanto concerne, poi, la condanna alla rifusione delle spese del grado d’appello, anch’essa è coerente con il principio di soccombenza, posto che il ricorrente aveva promossocontro l’Università del [OSCURATO:PERSONA] una impugnazione infondata, sia pure limitata alla sola pronuncia sulle spese.

Lo stesso vale per i Ministeri, con riferimento ai quali si aggiunge la carenza di interesse del ricorrente ad impugnare una condanna alla rifusione delle spese che è unica ed indistinta anche in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza che si dia l’ipotesi dell’aumentodei compensi per la difesa di più soggetti.

12. Infine, il quarto e ultimo motivo a sostegno del primo ricorso incidentale censura di «violazione degli artt. 2934, 2935, 2943 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi sulla prescrizione e sulla decorrenza del termine prescrizionale».12.1.

Tale motivo è palesemente inammissibile, perché è rivolto – non contro la sentenza d’appello, ma – contro la sentenza di primo grado, che aveva affermato la prescrizione del diritto del ricorrente.

La motivazione non è stata ripresa dalla Corte territoriale, avendo essa accertato l’inesistenza del diritto e dichiarato assorbita la questione della prescrizione del diritto soggettivo.

Sicché riproporre la questione in sede di legittimità non può essere di alcun ausilio ai fini dell’auspicata cassazione della sentenza d’appello.

13. Il secondo ricorso successivo (e quindi incidentale) denuncia innanzitutto, con il primo motivo, testualmente: «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 5/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31.12.2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 della legge n. 488 del 1999 e 36 della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.».

14. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 5/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.».

15. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione logica e giuridica, e devono essere del pari dichiaratiinammissibili ex art. 360 - bis , n. 1 , c.p.c.

15.1. Il tema di fondo è sempre quello della ritenuta inadeguatezza del trattamento economico fissato dal d.lgs. n. 257 del 1991 e, in particolare,del successivo perdurante blocco di qualsiasi adeguamento dell’assegno, che avrebbe reso necessario anche il secondo interventodi cui al d.lgs. n. 368 del 1999, che andrebbe conseguentemente applicato anche ai medici specializzatisi prima della sua entrata in vigore.

15.2. Valgono, pertanto, a confutazione del ricorso, gli argomenti già spesi nei precedenti paragrafi

4.2. e

4.3. e , soprattutto,nella giurisprudenza ivi richiamata.

Con l’ulteriore precisazione che nei citati precedenti è già stato affrontat o e risolt o anche il problema della compatibilità dellenormative richiamate con il dettato costituzionale e con il diritto dell’Unione europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l ’ inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (Cass. nn. 36591/2023; 28565/2023; 9104/2021; 18106 /2020; 29124/2020; 13572/2019; 31922 /2018; 17051 /2018; 15520/2018).16.

Dichiarati inammissibil i i l ricors o principale e i due ricorsi incidentali, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 17.Si dà atto, in base all’esito del giudizio, che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibili il ricors o principale e i due ricorsi incidentali; condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni dello Stato, liquidate in € 5.000 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito; condanna il primo ricorrent e incidental e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,oltre alle spese prenotate a debito, in favore delle amministrazioni dello Stato, e in €2.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge , in favore dell’Università degli Studi del [OSCURATO:PERSONA] di Roma; condanna i secondi ricorrenti incident ali in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni dello Stato, liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9347/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Teulada n. 55, presso lo studio dell ’ avv . C arlo A moruso , che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro -controricorrenti – -ricorrente incidentale - contro -controricorrenti incidentali - -controricorrente incidental e - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BERGAMINIMARIALUISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO GIOVANNI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GUERRAGIANLUCA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ; RAZZANODAVIDE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, viaDomenico C helini n. 5, presso lo studio dell’avv.Marco T ortorella , che li rappresenta e difende -ricorrenti incidentali - contro -controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 2017 /20 20 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 12.10.2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Iricorrenti principali e incidentali sono tutti medici che – avendo frequentatoalmeno un corso di formazione speciali stica in un arco di tempo compreso tra il1991 a l 200 6 – si rivolse ro al Tribunale diRoma per chiedere , nell’ordine: a) l’accertamento della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con le Università presso le quali avevano frequentato i corsi di specializzazione, con condanna delle stesse al pagamento delle conseguenti differenze retributive rispetto alla borsa di studio percepita in applicazione del d.lgs. n. 257 del 1991, invocando l’applicazione retroattiva della più favorevole disciplina entrata in vigore nel 2007(d.lgs. n. 368 del 1999); b) la condanna delle Universitàal pagamento degli adeguamenti periodici delle borse di studio previsti dall’art. 6 del d.lgs. n. 2 57 del 1991; c) la condanna solidale delle Università e della Repubblica italiana – evocata attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia – al risarcimento de i dann i subiti per il tardivo adempimento , da parte del legislatore italiano, de ll’obbligo, imposto dalle direttive europee, di garantire ai medici un adeguato trattamento economico durante lo svolgimento dei corsi di specializzazione comuni a tutti gli Stati membri della (in allora) Comunità europea o comuni ad almeno due Stati membri. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, ritenuta la legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò , siccome infondat e , tutte l e domand e dei ricorrenti.I medicisi rivolsero quindi alla Corte di Appello d i Roma , la qualerespinse a sua volta l’impugnazione. Contro la sentenza della C orte d’ A ppello sono stati presentati tre separati ricorsi per cassazione, che sono qui ora riuniti per la decisione. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] e altri otto consor ti ha nno presentato ricorso articolato in cinque motivi e rivolto soltanto nei confronti delle amministrazioni dello Stato. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso successivo (da qualificare come ricorso incidentale), anche nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi. Un altro ricorso successivo (qualificato anch’esso come incidentale) è stato proposto, nei confronti delle sole amministrazioni centrali, dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e da altri 198 colleghi. Questo ricorso è articolato in due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ha difeso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri con tre controricorsi, uno per ciascuno dei ricorsi. Anche l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è difesa con controricorso al ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti dott. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] e 198 consorti , nonché l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 36 Cost.».Previa affermazione che il rapporto tra il medico specializzando e l’Università va qualificato come rapporto di lavoro subordinato, i ricorrenti lamentano che la borsa di studio loro riconosciuta durante il corso di specializzazione non era «una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità » del lavoro prestato. 2. Il secondo motivo di ricorso principale censura «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 101, comma 2, Cost., nonché dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991». Nella prima parte dell’illustrazione del motivo si imputa alla Corte d’Appello di non avere applicato la legge, ma di avere deciso la causa esclusivamente sulla base dei precedenti della Corte di Cassazione.Nella seconda parte si censura il mancato riconoscimento del diritto all’aggiornamento triennale della borsa di studio sulla base dell’andamento della contrattazione collettiva per il personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale. 3. Con il terzo motivo si denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 16 della direttiva n. 82/76, nonché 3 Cost., 14 CEDU e artt. 37, 38 e 39 del d.lgs. n. 368 del 1999». Il motivo è volto a sostenere che solo con il d.lgs. n. 368 del 1999 –e poi, finalmente, con la sua attuazione mediante il d.P.C.M. 7.3.2007 –l’Italia ottemperò all’obbligo comunitario di garantire ai medici in formazione specialistica un adeguato trattamento economico, sicché tale trattamento, migliorativo rispetto alla borsa di studio fissata dal d.lgs. n. 257 del 1991, dovrebbe essere riconosciuto retroattivamente anche ai medici iscritti ai corsi di specializza zione prima dell’anno accademico 2006/2007, eventualmente a titolo di risarcimento del danno.4. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili, perché la sentenza impugnat a ha deciso le sottese questioni di diritto in modo conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare siffatto orientamento (art. 360 - bis , n. 1, c.p.c.). 4.1. L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato o di quello autonomo, perché non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra tale attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, dato che questi emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante; sono pertanto inapplicabilil’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto ( v, ex multis , Cass. n n . 35409/2023; 28552 / 2023; 910 3 /2021 ; 18670 / 2017; 20403/2009; 27481/2008; 6089/1998). 4.2. A partire dal 1998 e sino al 2005, le borse di studio dei medici specializzandi non erano soggette né all’indicizzazione in base al tasso di inflazione programmato, né all’incremento triennale proporzionato all’andamento della contrattazione collettiva nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, a cagione del blocco di entrambi gli aggiornamenti disposto dalla legislazione successiva.È sufficiente il rinvio – anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. –all’ampia motivazione di Cass. n. 4449/2018, ove è riportata in dettaglio la legislazione che, via via, ha disposto il blocco delle rivalutazioni di «Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere»(art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992) e ha stabilito che «A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; conseguentementenon si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991» (art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997). Il dato letterale del citato art. 32 evidenzia che il legislatore ha fatto riferimento all’intero corpus normativo contenuto nell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, e, dunque, sia all’incremento annuale del tasso programmato d’inflazione sia alla rideterminazione triennale correlata al miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale. Il principio affermato da Cass. n. 4449 / 2018 è stato poi ribadito in numerose decisioni conformi (v., ex multis,Cass. nn. 28549/2023, 28496/2023; 28466/2023; 28441/2023; 20692/2023; 17936/2023; Cass. 17619/2023 ; 6894/2023; 30507/2022;9104/2021 ; 13572 / 2019 ) . 4.2.1. È il caso di precisare, dal momento che con il secondo motivo di ricorso si prospetta anche la violazione dell’art. 101, comma 2, Cost., che il richiamo, nella sentenza impugnata,a lla giurisprudenza di legittimità non è stato fatto per affermare un inesistente obbligo del giudice di merito di uniformarsi ai precedenti della Corte di Cassazione , anche se ritenuti contrari alla legge (stare decisis), bensì evidentemente per condividere l’interpretazione della legge data in quei precedenti e semplificare la motivazione della sentenza, come consentito (ma, si può ben dire, consigliato , nel caso di questioni ripetitive) dall’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. 4.3. Quanto all’idoneità della borsa di studio fissata dal d.lgs. n. 257 del 1991 ad adempiere l’obbligo della Repubblica italiana di riconoscere un’ade guata remunerazione ai medici specializzandi, si deve ribadire che: «Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999. Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670). Ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, gli effetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili … solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007. … Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che sotto quello economico.La direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializzazione. La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n.75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. … Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi … L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991» (così Cass. n. 8503/2020, alla cui più ampia motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; conformi, in precedenza, tra le altre: Cass. nn. 14168/2019, 24804/2018, 6355/2018, 4449/2018; allo stesso modo, successivamente, tra le più recenti: Cass. nn. 36591/2023, 23122/2023, 16365 / 2023, 4082 / 2023, 3867 / 2023, 36427/2022, 31311 / 2022, 31112 / 2022, 30507 / 2022, 28665/2022). 5. Il quarto motivo è proposto per censurare «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.». I ricorrenti si lamentano di essere stati condannati alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, ovverosia de lle amministrazioni dello Stato, accomunate da un’unica difesa. 6. Il quinto motivo del ricorso principale censura invece la «violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.», con riferimento ai motivi di appello ritenuti assorbiti nella sentenza impugnata. 7. Entrambi i motivi sono palesemente inammissibili. 7.1. La condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosanon è altro che la piana applicazione del principio generale di soccombenza posto dall’art. 91 c.p.c. È l’eventuale compensazione delle spese, in assenza di reciproca soccombenza parziale, che necessita di essere giustificata da «gravi ed eccezionali ragioni» (art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo ripristinato da Corte cost. n. 77 del 2018), di cui si deve dare conto nella motivazione. A prescindere da quali possano essere i limiti di sindacabilitàcon il ricorso per cassazione dell’esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di compensare le spese ( v. Cass. n. 21400/2021), sicuramente non è sindacabile la scelta di non fare uso di quel potere e di applicare semplicemente i l principio della soccombenza (v. Cass. n. 2730/2012).7.2. Quanto al dichiarato assorbimento delle questioni relative alla legittimazione passiva dei Ministeri e alla prescrizione dei diritti azionati, i ricorrenti denunciano una omessa pronuncia e una assenza di motivazione. Ma è di tutta evidenza l’inutilità di affrontare tali questioni, una volta accertata – secondo il criterio della ragione ritenuta più liquida –l’assenza dei presuppost i per il sorgere stesso del diritto di credito.Senza contare che l’estinzione del diritto per intervenuta prescrizione non può essere considerata una questione pregiudiziale rispetto all’accertamento dell’esistenza di quel diritto, mentre la legittimazione passiva dei singoli Ministeri nulla aggiungerebbe all’accertamento (in questo caso negativo) della responsabilità dello Stato prospett ata nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 8. Il primo ricorso incidentale inizia con la censura di «violazione delle direttive del Consiglio dell’Unione europea n. 75/362/CEE e 82/76/CEE, come assorbite dalla direttiva n. 93/16/CEE. Illegittimità dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005. Violazione degli artt. 37 e 41 del d.lgs. n. 368 del 1999 e dei relativi regolamenti attuativi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». 8.1. Il motivo, in quanto volto ad affermare che solo con il d.lgs. n. 368 del 1999 –e non con il d.lgs. n. 257 del 1991 – l’Italia ottemperò all’obbligo comunitario di garantire ai medici in formazione specialistica un adeguato trattamento economico, ha contenuto corrispondente a quello del terzo motivo di ricorso principale, sicché esso è inammissibile, ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1, c.p.c., per quanto sopra esposto al paragrafo 4.3.9. Con il secondo motivo il primo ricorso incidentale censura «violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame del motivo proposto alla lettera D) dell’atto d’appello relativamente alla condanna alle spese, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». 10. Il terzo motivo denuncia invece «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 2 [recte: 1], n. 3, c.p.c. per omessa integrale compensazione delle spese del primo e secondo grado di giudizio nei confronti delle amministrazioni statali e dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sussistendo gravi ed eccezionali ragioni». 11. Con questi due motivi il ricorrente incidentale contesta alla Corte d’Appello: da un lato, di non avere adottato alcuna decisione sul motivo d’appello volto a censurare la condanna – pronunciata nei suoi confrontiin primo grado – alla rifusione di metà delle spese di lite in favore dei Ministeri convenuti e dell’Università del [OSCURATO:PERSONA](la restante metà venne compensata); dall’altro lato, di averlo condannato al pagamento delle spese anche per il grado d’appello, nonostanteegli non avesse riproposto in quella sede le domande nei loro confronti , essendosi limitato a chiedere la riforma della decisione sulle spese, mentre la domanda principale era stata rivolta, in secondo grado, solo nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 11.1.Anche questi motiv i sono inammissibil i .11.1.1. Per quanto riguarda il motivo d ’ a ppello contro la decisione sulle spese adottata in primo grado, esso è stato implicitamente respinto, sicché non può ravvisarsi una omessa pronuncia, ma semmai un’omessa motivazione sul punto. In ogni caso, essendo contestata dal ricorrente una (parziale) condanna coerente con il principiodi soccombenza, vale quanto scritto sopra, al paragrafo 7.1., in merito alla insindacabilità di siffatte decisioni. Del resto, il difetto di legittimazione passiva di Ministeri e Università del [OSCURATO:PERSONA] nulla toglie alla infondatezza delle domande svolte nei loro confronti dal ricorrente, ma semmai aggiunge una ulteriore ragione di soccombenza. 11.1.2. Per quanto concerne, poi, la condanna alla rifusione delle spese del grado d’appello, anch’essa è coerente con il principio di soccombenza, posto che il ricorrente aveva promossocontro l’Università del [OSCURATO:PERSONA] una impugnazione infondata, sia pure limitata alla sola pronuncia sulle spese. Lo stesso vale per i Ministeri, con riferimento ai quali si aggiunge la carenza di interesse del ricorrente ad impugnare una condanna alla rifusione delle spese che è unica ed indistinta anche in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza che si dia l’ipotesi dell’aumentodei compensi per la difesa di più soggetti. 12. Infine, il quarto e ultimo motivo a sostegno del primo ricorso incidentale censura di «violazione degli artt. 2934, 2935, 2943 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi sulla prescrizione e sulla decorrenza del termine prescrizionale».12.1. Tale motivo è palesemente inammissibile, perché è rivolto – non contro la sentenza d’appello, ma – contro la sentenza di primo grado, che aveva affermato la prescrizione del diritto del ricorrente. La motivazione non è stata ripresa dalla Corte territoriale, avendo essa accertato l’inesistenza del diritto e dichiarato assorbita la questione della prescrizione del diritto soggettivo. Sicché riproporre la questione in sede di legittimità non può essere di alcun ausilio ai fini dell’auspicata cassazione della sentenza d’appello. 13. Il secondo ricorso successivo (e quindi incidentale) denuncia innanzitutto, con il primo motivo, testualmente: «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 5/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31.12.2005 per effetto degli artt. 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993, 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, 22 della legge n. 488 del 1999 e 36 della legge n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995 e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.». 14. Il secondo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE e 5/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, degli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45e 46 del d.lgs. n. 368 del 1999, dell’art. 8 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dell’art. 1 della legge n. 266 del 2005, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.». 15. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, per la stretta connessione logica e giuridica, e devono essere del pari dichiaratiinammissibili ex art. 360 - bis , n. 1 , c.p.c. 15.1. Il tema di fondo è sempre quello della ritenuta inadeguatezza del trattamento economico fissato dal d.lgs. n. 257 del 1991 e, in particolare,del successivo perdurante blocco di qualsiasi adeguamento dell’assegno, che avrebbe reso necessario anche il secondo interventodi cui al d.lgs. n. 368 del 1999, che andrebbe conseguentemente applicato anche ai medici specializzatisi prima della sua entrata in vigore. 15.2. Valgono, pertanto, a confutazione del ricorso, gli argomenti già spesi nei precedenti paragrafi 4.2. e 4.3. e , soprattutto,nella giurisprudenza ivi richiamata. Con l’ulteriore precisazione che nei citati precedenti è già stato affrontat o e risolt o anche il problema della compatibilità dellenormative richiamate con il dettato costituzionale e con il diritto dell’Unione europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l ’ inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (Cass. nn. 36591/2023; 28565/2023; 9104/2021; 18106 /2020; 29124/2020; 13572/2019; 31922 /2018; 17051 /2018; 15520/2018).16. Dichiarati inammissibil i i l ricors o principale e i due ricorsi incidentali, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 17.Si dà atto, in base all’esito del giudizio, che sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibili il ricors o principale e i due ricorsi incidentali; condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni dello Stato, liquidate in € 5.000 per compensi , oltre alle spese prenotate a debito; condanna il primo ricorrent e incidental e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.500,oltre alle spese prenotate a debito, in favore delle amministrazioni dello Stato, e in €2.500 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge , in favore dell’Università degli Studi del [OSCURATO:PERSONA] di Roma; condanna i secondi ricorrenti incident ali in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni dello Stato, liqui