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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17619/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ARTT. 615 E 619 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 06/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 34920 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 34920del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39L02 L331T) PALERMO Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40B50 L331N) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L19 L331N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasqua (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 26R41 L331V) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Pa- lermon. 2220/2018, depositata in data 12 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’esecuzione di un obbligo di fare avente ad oggetto l’arretramento di un edificio realizzato sul confine tra le rispettive proprietà, sulla base di una sentenza di con- danna ottenuta nei confronti della stessa e passata in giudicato.

Hanno proposto opposizione all’esecuzione sia l’obbligata Pa- lermo (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) che il coniuge della stessa Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 [OSCURATO:PERSONA] (ai sensi dell’art. 619 c.p.c.), in favore del quale era stato costituito in dote il fondo su cui insisteva la co- struzione da arretrare e che non aveva partecipato al processo di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo.

Il Tribunale di Trapani ha rigettato le opposizioni.

La Corte d’appello di Palermoha dichiarato inammissibile l’ap- pello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato quello propo- sto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed il Bertino, sulla base di sei motivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, i n appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia: « La sentenza è nullaper violazione e falsa applicazione dell’ art. 132 comma 2 n. 4, c.p.c.perché è mancante di una motivazione che si possa definire tale e che soddisfi il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., vizio che si denuncia a norma dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.».

I ricorrentisostengono che la decisione impugnata non sarebbe sorretta da una effettiva e comprensibile motivazione in rela- zione al mancato accoglimento delle opposizioni esecutive da loro proposte.

Il motivo è infondato. 1.1La corte d’appello ha, in primo luogo, qualificato le opposi- zioni proposte dai coniugi Palermo e Bertino come opposizioni all’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per quanto riguarda la Palermo, contro la quale era diretta l’azione esecutiva; ai sensi dell’art. 619 c.p.c., per quanto riguarda il Bertino, terzo non contemplato nel titolo esecutivo, in quanto estraneo al pro- cesso di cognizione all’esito del quale lo stesso si era formato, Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 né indicato dalla creditrice procedente come soggetto passivo della sua azione esecutiva), per avere entrambi, nella sostanza, contestato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione for- zata sulla base del titolo giudiziale azionato.

Ha escluso, invece, che fosse stata proposta anche una oppo- sizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c..

Sulla base di tale premessa, ha poi affermato, conformemente a quanto statuito dal giudice di primo grado: a) che il Bertino non poteva ritenersi legittimato a proporre l’op- posizione all’esecuzione, avendo egli la (sola) possibilità di im- pugnare la sentenza posta in esecuzione con l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c., non essendo egli pregiudicato dall’erroneo svolgimento del procedimento esecutivo rispetto a quanto statuito nella predetta sentenza, passata in giudicato, ma essendo la sua posizione direttamente lesa dallo stesso con- tenuto precettivo della medesima, quale preteso litisconsorte pretermesso nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo; b) che neanche la Palermo, la quale era stata regolarmente evocata nel giudizio di cognizione, all’esito del quale era stata condannata all’obbligo di fare oggetto di controversia, poteva ritenersi legittimata a proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., facendo valere esclusivamente la pre- tesa pretermissione del suo coniuge in quel giudizio, trattandosi di un diritto esercitabile dal solo Bertino, ai sensi dell’art. 81 c.p.c..

Le indicate argomentazioni costituiscono certamente un’ade- guata motivazione a sostegno della statuizione finale, non ap- parente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico: non trovano riscontro, quindi, le censure di motivazione omessa o meramente apparente.

Si tratta, del resto (come meglio si vedrà anche in seguito),di argomentazioni che si richiamano e, nella sostanza, risultano Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 conformi, in diritto, all’indirizzo sancito in proposito da questa stessa Corte, a Sezioni Unite, secondo il quale la tutela delliti- sconsorte necessario pretermesso nel giudizio di cognizione è assicurata esclusivamente dal rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria di cui all’art. 404, comma 1, c.p.c.,mentre non può svolgersi attraverso le opposizioni esecutive e, in particolare, attraverso l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c.(cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1238del 23/01/2015, Rv. 634089 –01; ai prin- cipi di diritto espressi in tale arresto, con specifico riguardo alla posizione del litisconsorte pretermesso, risultano, in effetti, aver dato seguito – sebbene in fattispecie concrete non del tutto identiche –le decisioni a sezioni semplici sia di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041del 20/03/2017, Rv. 643414 –01, espres- samente richiamata dalla corte d’appello, sia di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29850del 20/11/2018, Rv. 652466 – 01) . 1.2È opportuno rilevare che i ricorrenti, nell’ambito del motivo di ricorso in esame,sembrano intendere, in qualche modo, cri- ticare anche la qualificazione della loro opposizione data dalla corte d’appello in termini di (mera) opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. e sostengono di avere con- testato anche le concrete modalità di svolgimento del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avendo dedotto la viola- zione del disposto di cui all’art. 184 c.c.(nella formulazione an- teriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975),secondo il quale «gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi», laddove,nella specie, l’azione esecutiva era stata promossa esclusivamente nei confronti della Palermo.

Analoga censura essi propongono, in realtà, anche con il quarto motivo del ricorso, sebbene sotto il (connesso) profilo dell’omis- sione di pronuncia.

La questione sarà pertanto esaminata in relazione a tale ultimo motivo di ricorso, cui si fa espresso rinvio.

Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 Con riguardo alla censura di difetto assoluto di motivazione, avanzata con il motivo di ricorso in esame, è comunque suffi- ciente osservare che la decisione impugnata risulta in realtà sostenuta da adeguata motivazione anche sotto il profilo della qualificazione delle domande proposte, come già chiarito. 2.Con il secondo motivo si denunzia: « Violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 619 comma 1° c.p.c. e 404 co 1° c.p.c., vizio che si denuncia a norma dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]Appello ha erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto agire nei modi di cui all’art. 404 c.p.c. piuttosto che nelle forme di cui all’art. 619 c.p.c., ed ha poi errato nel ritenere che dal vizio che ha supposto ne derivasse l’inammis- sibilità dell’opposizione».

I ricorrenti contestano l’affermazione della corte d’appello se- condo la quale la mancata evocazione del Bertino nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo, nonostante la sua (pretesa) qualità di litisconsorte necessario, avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere esclusivamente con l’opposizione di terzo ordinaria di cui all’art. 404 c.p.c. e non invece con l’opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c..

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata è, infatti, sul punto, del tutto conforme all’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che si è for- mato esi è ormai consolidato in seguito ad uno specifico, chiaro e ampiamente argomentato arresto delle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015 , Rv. 634089 – 01 , già richiamata), secondo il quale « il terzo legittimato all ’ oppo- sizione ordinaria ai sensi dell’art. 404, comma 1 , c.p.c., non può, ancorché litisconsorte necessario pretermesso, proporre opposizione all’esecuzione promossa sulla base di un titolo giu- diziale formatosi “inter alios”, salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 modificato da vicende successive, sicché non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;ove, inoltre, l’esecuzione del titolo formatosi “inter alios”si estenda al di fuori dell’oggetto previsto nella sta- tuizione giudiziale, sicché l’esecuzione non è sorretta dal titolo, il terzo può opporsi, nelle forme dell’art. 619 c.p.c., quale sog- getto la cui posizione è effettivamente incisa dalla esecuzione, ancorché formalmente terzo rispetto ad essa» (conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017 , Rv. 643414 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 29850del 20/11/2018, Rv. 652466 – 01).

Si tratta dell’affermazione di principi di diritto che risultano tut- tora controversi in dottrina.

Essi, peraltro , risultano chiaramente affermati dalle Sezioni Unite in sede nomofilattica, all’esito di una ampia, meditata e complessiva ricostruzione sistematica della materia e mai suc- cessivamente smentiti, anziconfermati e sviluppati nelle suc- cessive decisioni conformi a sezioni semplici.

D’altra parte (a prescindere dall’eventuale particolare svolgi- mento delle singole specifiche vicende giudiziarie), l’imposta- zione sistematica fatta propria dalla Sezioni Unite, nonché i principi di diritto che ne sono stati fatti discendere, non sem- brano implicare, sul piano pratico, la violazione di diritti fonda- mentali o del principio di effettività della difesa, in quanto ad essinon consegue una effettiva e concreta limitazione assoluta della possibilità di tutela in giudizio dei diritti sostanziali del li- tisconsorte pretermesso.

Il riconoscimento a quest’ultimo del rimedio impugnatorio di cui all’art. 404 c.p.c. gli consente, infatti: a) di contestare in giudi- zio la statuizione che assume pregiudizievole e che sia stata adottata senza la sua partecipazione al processo, b) di ottenere, ovviamente all’esito del positivo esperimento di detto rimedio, la caducazione degli effetti del processo esecutivo eventual- mente avviato sulla base del titolo contestato, nei confronti del Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 soggetto dallo stesso contemplato,ma che lo pregiudica; c) di ottenere, anche sotto il profilo della tutela cautelare ed urgente, la sospensione dell’esecuzione eventualmente già avviata, nelle more dello svolgimento del predetto giudizio di impugnazione.

Deve poi tenersi conto che il rimedio impugnatoriodi cui all’art.404 c.p.c. è proponibile anche al fine di far valere esclusiva- mente la violazione dell’integrità del contraddittorio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1441del 18/01/2022, Rv. 663627 - 01) e che, in ogni caso, quello oppositivo di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. resta possibile per il terzo estraneo al titolo esecutivo, quanto meno nel casoin cui il creditore procedente pretenda di esercitare l’azione esecutiva direttamente nei suoi confronti (in- dividuandolo cioè espressamente e direttamente come sog- getto passivo di precetto ed esecuzione) pure in assenza di ogni collegamento soggettivo (anche di tipo successorio) od ogget- tivo con il titolo e quindi al di fuori dei limiti (soggettivi) di effi- cacia di questo, situazione che in sostanza deve ritenersi equi- parabile a quella dell’esecuzione che travalichi i limiti oggettivi del medesimo titolo, cioè quella in cui «l’esecuzione del titolo formatosi “inter alios” si estenda al di fuori dell’oggetto previsto nella statuizione giudiziale» e senza che ricorrano le ipotesi ec- cezionali di estensione ultra partesdell’operatività del titolo in questione.

Di conseguenza, nonostante le discussioni relative alla corret- tezza di detta impostazione sul piano sistematico, trattandosi di una questione di carattere processuale (materia nella quale è sempre preminente l’esigenza della certezza interpretativa), in relazione alla quale si è ormai consolidato un determinato indirizzo giurisprudenziale, sancito dal massimo organo nomo- filattico, chiaro e lineare nella sua portata applicativa e che non determinala violazione di diritti fondamentali o del principio di effettività della difesa, questa Corte, pronunziando a sezione semplice, ritiene di doversi ad esso necessariamente Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 conformare, non essendo del resto espresse nel ricorso, né co- munque ravvisandosi, ragioni sufficienti a indurre una rimedi- tazione dello stesso. 3.Con il terzo motivo si denunzia: « Violazione per omessa ap- plicazione degli artt. 184 c.c., 185 c.c. e 33 disp.att. c.c. nel testo anteriore alle modifiche della L. 151/75 applicando i quali i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare che la sentenza n. 355/92 del Tribunale di Trapani è nulla e non può essere utilizzata come titolo esecutivo nel proc. esec. n. 389/09 R.G.E. - vizio che si denuncia a norma dell’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.».

I ricorrenti ribadiscono la loro tesi secondo la quale il Bertino dovrebbe essere considerato litisconsorte necessario (preter- messo) nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo, costituito da sentenza di condanna, con la conseguenza che detta sentenza sarebbe da ritenere del tutto inutiliter datae, quindi, inefficace anche come titolo esecutivo.

Il motivo è inammissibile.

La questione della qualità del Bertino di litisconsorte nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo risulta priva di rilievo ai fini della presente decisione, in quanto, in base ai principi di diritto fin qui esposti, anche ad ammettere che abbia effettivamente tale qualità (la quale peraltro è stata, ad esempio, esclusa in relazione all’usufruttuario: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22466del 22/10/2014 , Rv. 633025 – 01 ) , egl i non può comunque ritenersi legittimato a proporre le opposi- zioni esecutive oggetto del presente giudizio, per le ragioni am- piamente chiarite nei precedenti paragrafi.

La questione deve quindi ritenersi priva di effettivo rilievo ai fini della decisione.

4. Con il quarto motivo si denunzia: « Violazione per omessa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. che impone al giudice di Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 pronunciarsi su tutta la domanda -Violazione denunciata in re- lazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

I ricorrenti deducono di avere contestato ( anche ) le concrete modalità di svolgimento del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avendo dedotto la violazione del disposto di cui all’art. 184 c.c.(nella formulazione anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975),secondo il quale «gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi», laddove, nella specie , l’azione esecutiva era stata promossa esclusivamente nei confronti della Palermo.

Sostengono che su tale motivo di opposizione sarebbe stata omessa ogni pronuncia.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.

In primo luogo, si osserva che la questione in esame non po- trebbe assumere effettivo rilievo ai fini della decisione del pre- sente ricorso, dal momento che, anche a volere, per un mo- mento, ammettere che, oltre all’opposizione all’esecuzione cer- tamente avanzata al fine di contestare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo azionato, fosse stata proposta anche una opposizione agli atti esecutivi, per contestare le modalità concrete di svolgimento del processo esecutivo, dovrebbe necessariamente concludersi che tale ulteriore opposizione, in realtà, non è stata oggetto di alcuna decisione, neanche in primo grado, onde, per tale pro- filo, gli opponenti avrebbero dovuto proporre direttamente il ri- corso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sen- tenza del tribunale e l’appello, sempre sotto il profilo indicato, sarebbe da ritenere radicalmente inammissibile (inammissibi- lità rilevabile anche nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.).

Inoltre, secondo quanto emerge dagliatti richiamati nel ricorso, la violazione del disposto dell’art. 184 c.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975)era stata Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 in realtà effettivamente invocata dagli opponenti al solo fine di sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse diritto di procedere ad ese- cuzione forzata, in base alla sentenza azionata (di cui sosten- gono in effetti l’assoluta inefficacia,anche quale titolo esecu- tivo,trattandosi, secondo il loro assunto, di sentenza pronun- ciata a contraddittorio non integro), non solo nei confronti del Bertino, contro il quale non esisteva alcun titolo, ma neanche nei confronti della Palermo, non potendo procedersi esclusiva- mente nei confronti di quest’ultima.

La qualificazione dell’opposizione operata dalla corte d’appello, in termini di mera opposizione all’esecuzione, deve pertanto ri- tenersi corretta.

Ciò esclude la fondatezza della censura di omissione di pronun- cia, oltre che quella di difetto assoluto di motivazione, quest’ul- tima in qualche modo prospettata nell’ambito del primo motivo del ricorso, come già chiarito. 5.Con il quinto motivo si denunzia: « La sentenza è nulla anche per la parte che dichiara inammissibile l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], statuizione alla quale approda con violazione e falsa ap- plicazionedell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., perché è mancante di una motivazione che soddisfi il “minimo costituzionale” ri- chiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., vizio che si denuncia a norma dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.».

I ricorrentideducono che la sentenza sarebbe priva di una ef- fettiva motivazione in relazione al rigetto dell’opposizione pro- posta dalla Palermo, argomentata dalla corte d’appello sull’as- sunto che questa avesse fatto valere diritti altrui, mentre, se- condo i ricorrenti, essa aveva fatto valere il suo diritto a non subire l’esecuzione sulla base di un titolo del tutto inefficace, in quanto emesso a contraddittorio non integro.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, sul punto in contestazione, risulta con- forme a diritto nel suo dispositivo finale; al più, essa necessita Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 di una mera integrazione sotto il profilo dellamotivazione, es- sendo peraltro perfettamente comprensibile il senso dell’argo- mentazione logica e giuridica alla sua base.

La corte d’appello, come si evince dal complesso della motiva- zione e dai richiami alla giurisprudenza di questa Corte che la sostengono, non ha affatto inteso affermare che la Palermo non potesse proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c. contestando il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti: ha solo tratto le logiche conseguenze del principio di diritto, già ampiamente esposto, per cui la tutela del litisconsorte pretermesso può svolgersi esclusivamente nelle forme del rimedio impugnatorio di cui all’art. 404 c.p.c. e non attraverso la proposizione dell’opposi- zione all’esecuzione.

Tale principio, enunciato con riguardoallo stesso litisconsorte pretermesso, impedisce altresì necessaria- mente, per evidenti ragioni logiche prima ancora che giuridiche, anche alla parte che ha regolarmente partecipato al giudizio di cognizione e nei cui confronti si è formato il titolo esecutivo, di proporre una opposizione esecutiva al fine di far valere la me- desima causa di nullità –cioè la pretermissione del preteso liti- sconsorte necessario –della sentenza costituente titolo esecu- tivo, nullità cui la stessa parte ha, peraltro , ad dirittura contri- buito a dare causa, non sollevando la questione nel corso del giudizio di cognizione. 6.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 183 VI comma c.p.c. .

I giudici di merito hanno errato nel dichiarare inammissibile perché tardiva l’eccezione di usucapione proposta dal dotatario - vizio che si denuncia a normadell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.».

I ricorrenti contestano la statuizione della decisione impugnata con la quale la corte d’appello ha ritenuto inammissibile, in quanto formulato in termini eccessivamente generici (precisa- mente: «in difetto dell’indicazione della norma che sarebbe Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 stata violata dal Tribunale ed in assenza di argomentazioni lo- gichea sostegno della doglianza ») , il motivo di gravame rela- tivo alla dichiarazione di inammissibilità, da parte del giudice di primo grado, della domanda (o eccezione) “riconvenzionale” di usucapione del bene immobile oggetto della pretesa esecutiva, in quanto avanzata dal Bertino tardivamente, solo con la se- conda memoria di cui all’art. 183 c.p.c..

Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.

Come emerge chiaramente dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nello stesso ricorso e come in effetti sostengono gli stessi ricorrenti, la questione dell’usucapione del diritto di man- tenere la costruzione controversa nello stato in cui si trova, da parte del Bertino, è stata da questi introdotta nel corso del giu- dizio di merito dell’opposizione (solo con la seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c.) al fine di contrastare la domanda ri- convenzionale avanzata, in via subordinata, dalla creditrice procedente [OSCURATO:PERSONA] e tendente ad ottenere, nel caso di accogli- mento dell’opposizione dello stesso Bertino, unastatuizione di condanna di quest’ultimo, di contenuto analogo a quella già ot- tenuta nei confronti della Palermo.

Orbene, poiché l’opposizione del Bertino non è stata affatto ac- colta, la indicata domanda subordinata della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultimo (avanzata per il solo caso del suo eventuale ac- coglimento) deve ritenersi assorbita e così, di conseguenza, an- che quelladi usucapione volta contrastare tale domanda ricon- venzionale subordinata, il che determina la radicale insussi- stenza di un concreto interesse dei ricorrenti ad impugnare, sotto il profilo in esame.

È poi appena il caso di rilevare, che, in quanto tale, a prescin- dere dall’interesse alla sua proposizione derivante dalla do- manda riconvenzionale subordinata dell’opposta rimasta assor- bita, la domanda di usucapione del Bertino sarebbe senz’altro da ritenersi una domanda nuova proposta solo nel corso del Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 giudizio e, come tale, non potrebbero esservi dubbi sulla sua inammissibilità per essere stata avanzata tardivamente.

Quanto sin qui osservatovale anche sotto il profilo, che pure i ricorrenti sembrano intendere dedurre, della proposizione della questione dell’usucapione come semplice “eccezione riconven- zionale”e non come autonoma domanda.

Infatti, se intesa come ulteriore “eccezione” avanzata a soste- gno dell’opposizione all’esecuzione, essa di certo non potrebbe essere ritenuta ammissibile, in quanto si tratterebbe di un nuovo e diverso motivo posto a base dell’opposizione stessa rispetto a quelli avanzati con il ricorso al giudice dell’esecu- zione, motivi non ammissibili secondo la costante giurispru- denza di questa Corte (cfr., in proposito, ex multis: Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020 , Rv. 659870 – 01, in motivazione;Sez. 3 , Sentenza n. 18761 del 07/08/2013 , Rv. 627504 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 16541 del 28/07/2011 , Rv. 618875 –01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez.

U , Sent enza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’oppo- sizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale; succes- sivamente, conf.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01) ; se intesa come ulteriore eccezione a sostegno della sola difesa avverso la domanda ri- convenzionale subordinata della procedente [OSCURATO:PERSONA] volta ad ot- tenere una condanna all’arretramento della costruzione oggetto di lite anche contro il Bertino, essa non può che seguire la sorte di detta domanda riconvenzionale, rimasta assorbita in conse- guenza del mancato accoglimento dell’opposizione. 7.Il ricorso è rigettato.

Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ARTT. 615 E 619 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 07 / 06/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 34920 /20 19 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 34920del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39L02 L331T) PALERMO Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40B50 L331N) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54L19 L331N) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasqua (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 26R41 L331V) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Pa- lermon. 2220/2018, depositata in data 12 novembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 7 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in via esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l’esecuzione di un obbligo di fare avente ad oggetto l’arretramento di un edificio realizzato sul confine tra le rispettive proprietà, sulla base di una sentenza di con- danna ottenuta nei confronti della stessa e passata in giudicato. Hanno proposto opposizione all’esecuzione sia l’obbligata Pa- lermo (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.) che il coniuge della stessa Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 14 [OSCURATO:PERSONA] (ai sensi dell’art. 619 c.p.c.), in favore del quale era stato costituito in dote il fondo su cui insisteva la co- struzione da arretrare e che non aveva partecipato al processo di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo. Il Tribunale di Trapani ha rigettato le opposizioni. La Corte d’appello di Palermoha dichiarato inammissibile l’ap- pello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato quello propo- sto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ed il Bertino, sulla base di sei motivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, i n appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia: « La sentenza è nullaper violazione e falsa applicazione dell’ art. 132 comma 2 n. 4, c.p.c.perché è mancante di una motivazione che si possa definire tale e che soddisfi il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., vizio che si denuncia a norma dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.». I ricorrentisostengono che la decisione impugnata non sarebbe sorretta da una effettiva e comprensibile motivazione in rela- zione al mancato accoglimento delle opposizioni esecutive da loro proposte. Il motivo è infondato. 1.1La corte d’appello ha, in primo luogo, qualificato le opposi- zioni proposte dai coniugi Palermo e Bertino come opposizioni all’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per quanto riguarda la Palermo, contro la quale era diretta l’azione esecutiva; ai sensi dell’art. 619 c.p.c., per quanto riguarda il Bertino, terzo non contemplato nel titolo esecutivo, in quanto estraneo al pro- cesso di cognizione all’esito del quale lo stesso si era formato, Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 14 né indicato dalla creditrice procedente come soggetto passivo della sua azione esecutiva), per avere entrambi, nella sostanza, contestato il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione for- zata sulla base del titolo giudiziale azionato. Ha escluso, invece, che fosse stata proposta anche una oppo- sizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Sulla base di tale premessa, ha poi affermato, conformemente a quanto statuito dal giudice di primo grado: a) che il Bertino non poteva ritenersi legittimato a proporre l’op- posizione all’esecuzione, avendo egli la (sola) possibilità di im- pugnare la sentenza posta in esecuzione con l’opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c., non essendo egli pregiudicato dall’erroneo svolgimento del procedimento esecutivo rispetto a quanto statuito nella predetta sentenza, passata in giudicato, ma essendo la sua posizione direttamente lesa dallo stesso con- tenuto precettivo della medesima, quale preteso litisconsorte pretermesso nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo; b) che neanche la Palermo, la quale era stata regolarmente evocata nel giudizio di cognizione, all’esito del quale era stata condannata all’obbligo di fare oggetto di controversia, poteva ritenersi legittimata a proporre l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., facendo valere esclusivamente la pre- tesa pretermissione del suo coniuge in quel giudizio, trattandosi di un diritto esercitabile dal solo Bertino, ai sensi dell’art. 81 c.p.c.. Le indicate argomentazioni costituiscono certamente un’ade- guata motivazione a sostegno della statuizione finale, non ap- parente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico: non trovano riscontro, quindi, le censure di motivazione omessa o meramente apparente. Si tratta, del resto (come meglio si vedrà anche in seguito),di argomentazioni che si richiamano e, nella sostanza, risultano Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 14 conformi, in diritto, all’indirizzo sancito in proposito da questa stessa Corte, a Sezioni Unite, secondo il quale la tutela delliti- sconsorte necessario pretermesso nel giudizio di cognizione è assicurata esclusivamente dal rimedio dell’opposizione di terzo ordinaria di cui all’art. 404, comma 1, c.p.c.,mentre non può svolgersi attraverso le opposizioni esecutive e, in particolare, attraverso l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c.(cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1238del 23/01/2015, Rv. 634089 –01; ai prin- cipi di diritto espressi in tale arresto, con specifico riguardo alla posizione del litisconsorte pretermesso, risultano, in effetti, aver dato seguito – sebbene in fattispecie concrete non del tutto identiche –le decisioni a sezioni semplici sia di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041del 20/03/2017, Rv. 643414 –01, espres- samente richiamata dalla corte d’appello, sia di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29850del 20/11/2018, Rv. 652466 – 01) . 1.2È opportuno rilevare che i ricorrenti, nell’ambito del motivo di ricorso in esame,sembrano intendere, in qualche modo, cri- ticare anche la qualificazione della loro opposizione data dalla corte d’appello in termini di (mera) opposizione all’esecuzione ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. e sostengono di avere con- testato anche le concrete modalità di svolgimento del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avendo dedotto la viola- zione del disposto di cui all’art. 184 c.c.(nella formulazione an- teriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975),secondo il quale «gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi», laddove,nella specie, l’azione esecutiva era stata promossa esclusivamente nei confronti della Palermo. Analoga censura essi propongono, in realtà, anche con il quarto motivo del ricorso, sebbene sotto il (connesso) profilo dell’omis- sione di pronuncia. La questione sarà pertanto esaminata in relazione a tale ultimo motivo di ricorso, cui si fa espresso rinvio. Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 14 Con riguardo alla censura di difetto assoluto di motivazione, avanzata con il motivo di ricorso in esame, è comunque suffi- ciente osservare che la decisione impugnata risulta in realtà sostenuta da adeguata motivazione anche sotto il profilo della qualificazione delle domande proposte, come già chiarito. 2.Con il secondo motivo si denunzia: « Violazione e falsa appli- cazionedegli artt. 619 comma 1° c.p.c. e 404 co 1° c.p.c., vizio che si denuncia a norma dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]Appello ha erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto agire nei modi di cui all’art. 404 c.p.c. piuttosto che nelle forme di cui all’art. 619 c.p.c., ed ha poi errato nel ritenere che dal vizio che ha supposto ne derivasse l’inammis- sibilità dell’opposizione». I ricorrenti contestano l’affermazione della corte d’appello se- condo la quale la mancata evocazione del Bertino nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo, nonostante la sua (pretesa) qualità di litisconsorte necessario, avrebbe dovuto e potuto essere fatta valere esclusivamente con l’opposizione di terzo ordinaria di cui all’art. 404 c.p.c. e non invece con l’opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c.. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata è, infatti, sul punto, del tutto conforme all’indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, che si è for- mato esi è ormai consolidato in seguito ad uno specifico, chiaro e ampiamente argomentato arresto delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1238 del 23/01/2015 , Rv. 634089 – 01 , già richiamata), secondo il quale « il terzo legittimato all ’ oppo- sizione ordinaria ai sensi dell’art. 404, comma 1 , c.p.c., non può, ancorché litisconsorte necessario pretermesso, proporre opposizione all’esecuzione promossa sulla base di un titolo giu- diziale formatosi “inter alios”, salvo che sostenga che quanto stabilito dal predetto titolo sia stato soddisfatto oppure sia stato Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 14 modificato da vicende successive, sicché non vi è più nulla da eseguire, nel qual caso deve ritenersi legittimato ai sensi dell’art. 615 c.p.c.;ove, inoltre, l’esecuzione del titolo formatosi “inter alios”si estenda al di fuori dell’oggetto previsto nella sta- tuizione giudiziale, sicché l’esecuzione non è sorretta dal titolo, il terzo può opporsi, nelle forme dell’art. 619 c.p.c., quale sog- getto la cui posizione è effettivamente incisa dalla esecuzione, ancorché formalmente terzo rispetto ad essa» (conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7041 del 20/03/2017 , Rv. 643414 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 29850del 20/11/2018, Rv. 652466 – 01). Si tratta dell’affermazione di principi di diritto che risultano tut- tora controversi in dottrina. Essi, peraltro , risultano chiaramente affermati dalle Sezioni Unite in sede nomofilattica, all’esito di una ampia, meditata e complessiva ricostruzione sistematica della materia e mai suc- cessivamente smentiti, anziconfermati e sviluppati nelle suc- cessive decisioni conformi a sezioni semplici. D’altra parte (a prescindere dall’eventuale particolare svolgi- mento delle singole specifiche vicende giudiziarie), l’imposta- zione sistematica fatta propria dalla Sezioni Unite, nonché i principi di diritto che ne sono stati fatti discendere, non sem- brano implicare, sul piano pratico, la violazione di diritti fonda- mentali o del principio di effettività della difesa, in quanto ad essinon consegue una effettiva e concreta limitazione assoluta della possibilità di tutela in giudizio dei diritti sostanziali del li- tisconsorte pretermesso. Il riconoscimento a quest’ultimo del rimedio impugnatorio di cui all’art. 404 c.p.c. gli consente, infatti: a) di contestare in giudi- zio la statuizione che assume pregiudizievole e che sia stata adottata senza la sua partecipazione al processo, b) di ottenere, ovviamente all’esito del positivo esperimento di detto rimedio, la caducazione degli effetti del processo esecutivo eventual- mente avviato sulla base del titolo contestato, nei confronti del Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 14 soggetto dallo stesso contemplato,ma che lo pregiudica; c) di ottenere, anche sotto il profilo della tutela cautelare ed urgente, la sospensione dell’esecuzione eventualmente già avviata, nelle more dello svolgimento del predetto giudizio di impugnazione. Deve poi tenersi conto che il rimedio impugnatoriodi cui all’art.404 c.p.c. è proponibile anche al fine di far valere esclusiva- mente la violazione dell’integrità del contraddittorio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 1441del 18/01/2022, Rv. 663627 - 01) e che, in ogni caso, quello oppositivo di cui agli artt. 615 e 619 c.p.c. resta possibile per il terzo estraneo al titolo esecutivo, quanto meno nel casoin cui il creditore procedente pretenda di esercitare l’azione esecutiva direttamente nei suoi confronti (in- dividuandolo cioè espressamente e direttamente come sog- getto passivo di precetto ed esecuzione) pure in assenza di ogni collegamento soggettivo (anche di tipo successorio) od ogget- tivo con il titolo e quindi al di fuori dei limiti (soggettivi) di effi- cacia di questo, situazione che in sostanza deve ritenersi equi- parabile a quella dell’esecuzione che travalichi i limiti oggettivi del medesimo titolo, cioè quella in cui «l’esecuzione del titolo formatosi “inter alios” si estenda al di fuori dell’oggetto previsto nella statuizione giudiziale» e senza che ricorrano le ipotesi ec- cezionali di estensione ultra partesdell’operatività del titolo in questione. Di conseguenza, nonostante le discussioni relative alla corret- tezza di detta impostazione sul piano sistematico, trattandosi di una questione di carattere processuale (materia nella quale è sempre preminente l’esigenza della certezza interpretativa), in relazione alla quale si è ormai consolidato un determinato indirizzo giurisprudenziale, sancito dal massimo organo nomo- filattico, chiaro e lineare nella sua portata applicativa e che non determinala violazione di diritti fondamentali o del principio di effettività della difesa, questa Corte, pronunziando a sezione semplice, ritiene di doversi ad esso necessariamente Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 14 conformare, non essendo del resto espresse nel ricorso, né co- munque ravvisandosi, ragioni sufficienti a indurre una rimedi- tazione dello stesso. 3.Con il terzo motivo si denunzia: « Violazione per omessa ap- plicazione degli artt. 184 c.c., 185 c.c. e 33 disp.att. c.c. nel testo anteriore alle modifiche della L. 151/75 applicando i quali i giudici di merito avrebbero dovuto dichiarare che la sentenza n. 355/92 del Tribunale di Trapani è nulla e non può essere utilizzata come titolo esecutivo nel proc. esec. n. 389/09 R.G.E. - vizio che si denuncia a norma dell’ art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». I ricorrenti ribadiscono la loro tesi secondo la quale il Bertino dovrebbe essere considerato litisconsorte necessario (preter- messo) nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo, costituito da sentenza di condanna, con la conseguenza che detta sentenza sarebbe da ritenere del tutto inutiliter datae, quindi, inefficace anche come titolo esecutivo. Il motivo è inammissibile. La questione della qualità del Bertino di litisconsorte nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo risulta priva di rilievo ai fini della presente decisione, in quanto, in base ai principi di diritto fin qui esposti, anche ad ammettere che abbia effettivamente tale qualità (la quale peraltro è stata, ad esempio, esclusa in relazione all’usufruttuario: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22466del 22/10/2014 , Rv. 633025 – 01 ) , egl i non può comunque ritenersi legittimato a proporre le opposi- zioni esecutive oggetto del presente giudizio, per le ragioni am- piamente chiarite nei precedenti paragrafi. La questione deve quindi ritenersi priva di effettivo rilievo ai fini della decisione. 4. Con il quarto motivo si denunzia: « Violazione per omessa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. che impone al giudice di Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 14 pronunciarsi su tutta la domanda -Violazione denunciata in re- lazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». I ricorrenti deducono di avere contestato ( anche ) le concrete modalità di svolgimento del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avendo dedotto la violazione del disposto di cui all’art. 184 c.c.(nella formulazione anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975),secondo il quale «gli atti esecutivi sui beni dotali devono farsi in confronto di entrambi i coniugi», laddove, nella specie , l’azione esecutiva era stata promossa esclusivamente nei confronti della Palermo. Sostengono che su tale motivo di opposizione sarebbe stata omessa ogni pronuncia. Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. In primo luogo, si osserva che la questione in esame non po- trebbe assumere effettivo rilievo ai fini della decisione del pre- sente ricorso, dal momento che, anche a volere, per un mo- mento, ammettere che, oltre all’opposizione all’esecuzione cer- tamente avanzata al fine di contestare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo azionato, fosse stata proposta anche una opposizione agli atti esecutivi, per contestare le modalità concrete di svolgimento del processo esecutivo, dovrebbe necessariamente concludersi che tale ulteriore opposizione, in realtà, non è stata oggetto di alcuna decisione, neanche in primo grado, onde, per tale pro- filo, gli opponenti avrebbero dovuto proporre direttamente il ri- corso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sen- tenza del tribunale e l’appello, sempre sotto il profilo indicato, sarebbe da ritenere radicalmente inammissibile (inammissibi- lità rilevabile anche nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.). Inoltre, secondo quanto emerge dagliatti richiamati nel ricorso, la violazione del disposto dell’art. 184 c.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975)era stata Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 14 in realtà effettivamente invocata dagli opponenti al solo fine di sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse diritto di procedere ad ese- cuzione forzata, in base alla sentenza azionata (di cui sosten- gono in effetti l’assoluta inefficacia,anche quale titolo esecu- tivo,trattandosi, secondo il loro assunto, di sentenza pronun- ciata a contraddittorio non integro), non solo nei confronti del Bertino, contro il quale non esisteva alcun titolo, ma neanche nei confronti della Palermo, non potendo procedersi esclusiva- mente nei confronti di quest’ultima. La qualificazione dell’opposizione operata dalla corte d’appello, in termini di mera opposizione all’esecuzione, deve pertanto ri- tenersi corretta. Ciò esclude la fondatezza della censura di omissione di pronun- cia, oltre che quella di difetto assoluto di motivazione, quest’ul- tima in qualche modo prospettata nell’ambito del primo motivo del ricorso, come già chiarito. 5.Con il quinto motivo si denunzia: « La sentenza è nulla anche per la parte che dichiara inammissibile l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], statuizione alla quale approda con violazione e falsa ap- plicazionedell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., perché è mancante di una motivazione che soddisfi il “minimo costituzionale” ri- chiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., vizio che si denuncia a norma dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.». I ricorrentideducono che la sentenza sarebbe priva di una ef- fettiva motivazione in relazione al rigetto dell’opposizione pro- posta dalla Palermo, argomentata dalla corte d’appello sull’as- sunto che questa avesse fatto valere diritti altrui, mentre, se- condo i ricorrenti, essa aveva fatto valere il suo diritto a non subire l’esecuzione sulla base di un titolo del tutto inefficace, in quanto emesso a contraddittorio non integro. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, sul punto in contestazione, risulta con- forme a diritto nel suo dispositivo finale; al più, essa necessita Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 14 di una mera integrazione sotto il profilo dellamotivazione, es- sendo peraltro perfettamente comprensibile il senso dell’argo- mentazione logica e giuridica alla sua base. La corte d’appello, come si evince dal complesso della motiva- zione e dai richiami alla giurisprudenza di questa Corte che la sostengono, non ha affatto inteso affermare che la Palermo non potesse proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art.615 c.p.c. contestando il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti: ha solo tratto le logiche conseguenze del principio di diritto, già ampiamente esposto, per cui la tutela del litisconsorte pretermesso può svolgersi esclusivamente nelle forme del rimedio impugnatorio di cui all’art. 404 c.p.c. e non attraverso la proposizione dell’opposi- zione all’esecuzione. Tale principio, enunciato con riguardoallo stesso litisconsorte pretermesso, impedisce altresì necessaria- mente, per evidenti ragioni logiche prima ancora che giuridiche, anche alla parte che ha regolarmente partecipato al giudizio di cognizione e nei cui confronti si è formato il titolo esecutivo, di proporre una opposizione esecutiva al fine di far valere la me- desima causa di nullità –cioè la pretermissione del preteso liti- sconsorte necessario –della sentenza costituente titolo esecu- tivo, nullità cui la stessa parte ha, peraltro , ad dirittura contri- buito a dare causa, non sollevando la questione nel corso del giudizio di cognizione. 6.Con il sesto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’art. 183 VI comma c.p.c. . I giudici di merito hanno errato nel dichiarare inammissibile perché tardiva l’eccezione di usucapione proposta dal dotatario - vizio che si denuncia a normadell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.». I ricorrenti contestano la statuizione della decisione impugnata con la quale la corte d’appello ha ritenuto inammissibile, in quanto formulato in termini eccessivamente generici (precisa- mente: «in difetto dell’indicazione della norma che sarebbe Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 14 stata violata dal Tribunale ed in assenza di argomentazioni lo- gichea sostegno della doglianza ») , il motivo di gravame rela- tivo alla dichiarazione di inammissibilità, da parte del giudice di primo grado, della domanda (o eccezione) “riconvenzionale” di usucapione del bene immobile oggetto della pretesa esecutiva, in quanto avanzata dal Bertino tardivamente, solo con la se- conda memoria di cui all’art. 183 c.p.c.. Il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato. Come emerge chiaramente dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nello stesso ricorso e come in effetti sostengono gli stessi ricorrenti, la questione dell’usucapione del diritto di man- tenere la costruzione controversa nello stato in cui si trova, da parte del Bertino, è stata da questi introdotta nel corso del giu- dizio di merito dell’opposizione (solo con la seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c.) al fine di contrastare la domanda ri- convenzionale avanzata, in via subordinata, dalla creditrice procedente [OSCURATO:PERSONA] e tendente ad ottenere, nel caso di accogli- mento dell’opposizione dello stesso Bertino, unastatuizione di condanna di quest’ultimo, di contenuto analogo a quella già ot- tenuta nei confronti della Palermo. Orbene, poiché l’opposizione del Bertino non è stata affatto ac- colta, la indicata domanda subordinata della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quest’ultimo (avanzata per il solo caso del suo eventuale ac- coglimento) deve ritenersi assorbita e così, di conseguenza, an- che quelladi usucapione volta contrastare tale domanda ricon- venzionale subordinata, il che determina la radicale insussi- stenza di un concreto interesse dei ricorrenti ad impugnare, sotto il profilo in esame. È poi appena il caso di rilevare, che, in quanto tale, a prescin- dere dall’interesse alla sua proposizione derivante dalla do- manda riconvenzionale subordinata dell’opposta rimasta assor- bita, la domanda di usucapione del Bertino sarebbe senz’altro da ritenersi una domanda nuova proposta solo nel corso del Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 14 giudizio e, come tale, non potrebbero esservi dubbi sulla sua inammissibilità per essere stata avanzata tardivamente. Quanto sin qui osservatovale anche sotto il profilo, che pure i ricorrenti sembrano intendere dedurre, della proposizione della questione dell’usucapione come semplice “eccezione riconven- zionale”e non come autonoma domanda. Infatti, se intesa come ulteriore “eccezione” avanzata a soste- gno dell’opposizione all’esecuzione, essa di certo non potrebbe essere ritenuta ammissibile, in quanto si tratterebbe di un nuovo e diverso motivo posto a base dell’opposizione stessa rispetto a quelli avanzati con il ricorso al giudice dell’esecu- zione, motivi non ammissibili secondo la costante giurispru- denza di questa Corte (cfr., in proposito, ex multis: Cass.,Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020 , Rv. 659870 – 01, in motivazione;Sez. 3 , Sentenza n. 18761 del 07/08/2013 , Rv. 627504 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 16541 del 28/07/2011 , Rv. 618875 –01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez. U , Sent enza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’oppo- sizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale; succes- sivamente, conf.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01) ; se intesa come ulteriore eccezione a sostegno della sola difesa avverso la domanda ri- convenzionale subordinata della procedente [OSCURATO:PERSONA] volta ad ot- tenere una condanna all’arretramento della costruzione oggetto di lite anche contro il Bertino, essa non può che seguire la sorte di detta domanda riconvenzionale, rimasta assorbita in conse- guenza del mancato accoglimento dell’opposizione. 7.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 34920/2019 –Sez. 3 – A d. 7 giugno 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 14 Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .