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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 23365/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28307/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, ZANARDELLI N. 34 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro C.N.R. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12è elettivamente domiciliata; -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.328/2016, depositata il 30.05.2016, N.R.G. 946/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Firenze, pronunciando a seguito di sentenza di questa Corte n.15206 del 2015 che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, riformava la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consiglio Nazionale delle ricerche e, accertato che il ricorrente avrebbe avuto R.G.N. 28307/2016 Pag.diritto al conseguimento della terza posizione in graduatoria con accesso alla superiore qualifica di dirigente di ricerca 1° livello con effetti giuridici ed economici a far data dal 31.12.2001, aveva condannato ilC.N.R. al pagamento di complessivi Euro 142.723,59; [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio sul rilievo che non si era visto inserire nella graduatoria finale del concorso al quale aveva partecipato (indetto con bando del 9.6.2004, pubblicato dopo quasi due anni e mezzo dalla sottoscrizione del c.c.n.l. che, all’art. 64, aveva previsto che fossero effettuate le procedure concorsuali per lo sviluppo professionale e dopo un anno dalla notifica di una diffida e messa in mora) soltanto in quanto laprocedura concorsua le si era protratta in modo ingiustificato e si era chiusa il 17.5.2006, dopo che egli era stato collocato a riposo (28.2.2006), prevedendo il bando la clausola per cui la categoria dirigenziale poteva essere attribuita al solo personale ancora in servizioalla data di approvazione della graduatoria; riteneva la Corte territoriale che l’art. 64 del c.c.n.l. non contenesse un precetto giustiziabile da singoli e specificati lavoratori e che, di conseguenza, tale clausola non attribuisse un diritto di accedere alle procedure concorsuali che pure il contratto aveva istituito; rilevava che la indicata norma aveva rimesso alla concertazione di individuare le aree presentanti le anomalie che il c.c.n.l. mirava ad eliminare (come, ad esempio, la permanenza dei dipendenti per oltre 12 anni nei livelli II e III ed in quelle aree, come successivamente definite in sede di concertazione), imponeva all’ente datore di lavoro di indire i bandi di selezione; assumeva che solo il bando di selezione avrebbe provveduto ad individuare effettivamente gli aventi diritto a partecipare alle procedure, ma il bando, nella specie, circostanza del tutto pacifica, non riproduceva la previsione del termine portato nel c.c.n.l. (che all’epoca era già ampiamente decorso), così che non vi era alcuna disposizione obbligatoria la cui violazione potesse essere azionata dai singoli lavoratori, mentre il termine previsto dall’art. 64 non poteva che rilevare nelle sole relazioni tra le parti collettive stipulanti il c.c.n.l.; conclusivamente riteneva che, in mancanza di una disposizione attributiva di una posizione giuridica soggettiva in capo ai singoli, un pregiudizio eventualmente patito in conseguenza dei tempi della procedura concorsuale non potesse dirsi iniura datum e non fosse quindi risarcibile;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi, successivamente illustrato da memoria;

4. il CNR, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato atto di costituzione ai soli fini della discussione orale;

5. il ricorrente ha depositato memoria.

R.G.N. 28307/2016 Pag.Consideratoche:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, dell’art. 416, comma 2, cod. proc. civ.,dell’art. 2967, commi 1 e 2, cod. civ.; censura la sentenza impugnata per avere affermato la carenza di titolarità dell’attuale ricorrente ad invocare la violazione da parte del CNR dell’art. 64 c.c.n.l. che non conterrebbe “un precetto giustiziabile da singoli, specificati lavoratori”; rileva che la titolarità sostanziale attiva del diritto fatto valere in giudizio è questione che non attiene alla legitimatio ad causam, bensì al merito della stessa e nella fattispecie e che il CNR ha nel primo grado di giudizio articolato (doc. b) una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, non contestando affatto la “giustiziabilità” dell’art. 64 c.c.n.l. da parte del ricorrente;

2. con il secondomotivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 in relazione a quanto disposto dall’art. 64 c.c.n.l. per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, quadriennio normativo 1998-2001, siglato il 21 febbraio 2002; rileva che l’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 specifica che: «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data di sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti»; sostiene che, per espressa disposizione di legge, dunque, ogni pubblica amministrazione deve adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi ed assicurarne la loro corretta applicazione, rispettandone contenuto, termini e quant'altro in essi stabilito dalla data di sottoscrizione definitiva (nella fattispecie il 21 febbraio 2002); assume che il contratto collettivo di diritto pubblico si configura, dunque, quale fonte di diritto che impone alle [OSCURATO:PERSONA] di adempiere gli obblighi da esso stabiliti e di assicurarne l’osservanza ed obbliga le P.A. a garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale in ossequio al principio di imparzialità della P.A. medesima; sostiene che l’art. 64 del c.c.n.l., alla luce del dettato dell'art. 40 del T.U. n. 165/2001, prevedendo peraltro esigenze oggettivamente verificabili, è disposizione vincolante costitutiva di veri e propri diritti in capo ai lavoratori (e ciò anche a voler prescindere dalla loro appartenenza sindacale), attesa la valenza “erga omnes” del c.c.n.l. del pubblico impiego, e dagli stessi direttamente invocabile, volta ad eliminare (dopo 13 anni) quella compressione dello sviluppo della loro carriera, che li aveva visti penalizzati rispetto a loro altri colleghi del pubblico impiego privatizzato; R.G.N. 28307/2016 Pag.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 c.c.n.l. personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, quadriennio normativo 1998-2001, siglato il 21.2.2002, nonché degli artt. 1362 e segg. cod. civ., con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ.; censura ancora l’affermazione secondo cui il singolo lavoratore non potrebbe invocare la citata previsione del c.c.n.l., avente natura non programmatica, ma immediatamente precettiva; rileva che il datore di lavoro non ha osservato i termini imposti dal contratto collettivo, che non erano meri riferimenti ad impegni programmatici di natura obbligatoria sindacale bensì stringenti e puntuali vincoli del suo agire, volti alla tutela del diritto alla carriera del singolo lavoratore dipendente, che si trovasse in una ben determinata condizione penalizzante (oltre 12 anni di permanenza nei livelli II e III) del tutto individuata ed individuabile (come del resto lo era stata anche nella vicenda de qua) attraverso la norma; sostiene che la ratiodelle previsioni di cui all’art. 64 c.c.n.l. era quella di far fronte ad una situazione di mancata valorizzazione di determinate professionalità di dipendenti aventi una certa anzianità e un certo livello di inquadramento; con le procedure selettive si doveva infatti sopperire a pregresse carenze, che avevano comportato conseguenze negative sullo sviluppo della carriera dei dipendenti che, come il ricorrente, erano prossimi alla messa in quiescenza; tale circostanza dimostrava tanto più l’esigenza e la necessità di celerità nello svolgimento delle procedure per consentire anche a tali soggetti di poter recuperare quanto negato in precedenza alla propria carriera e da qui la precisa previsione contrattuale voluta dalle parti collettive;

4. il ricorso, nelle varie censure in cui è articolato, è fondato nei sensi qui di seguito illustrati; va innanzitutto rilevato che, nella vicenda in esame, non è in discussione la legittimatio ad causam,ma la sussistenza di una posizione giuridica soggettiva sulla quale fondare una pretesa risarcitoria; ciò precisato, va osservato che l’art. 64 del c.c.n.l. per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 21 febbraio 2002, norma rubricata “Opportunità di sviluppo professionale”, così prevede: «1. [OSCURATO:PERSONA] che rilevino situazioni di anomala carenza di opportunità di sviluppo professionale, da accertare in base all’elemento oggettivo della permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II, debbono attivare, per l’accesso, rispettivamente, al II e I livello, tenuto conto delle risorse di cui al comma 5, nell’ambito R.G.N. 28307/2016 Pag.della corrente programmazione triennale, per ciascun profilo e livello, procedure concorsuali distinte in quanto aperte: a) l’una a tutta la comunità scientifica; b) l’altra a ricercatori o tecnologi dell’Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso.

I criteri per la individuazione delle situazioni di cui al precedente capoverso sono oggetto di concertazione per quanto concerne le correlazioni tra le situazioni stesse e le diverse aree scientifiche o i diversi settori tecnologici.

2. Alle procedure concorsuali di cui al precedente comma, lettera b), deve essere assicurata una consistenza di posti pari al 50% della disponibilità complessiva individuata.

3. Le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del precedente comma sono bandite entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente c.c.n.l. per essere ultimate entro il 31.12.2002, con decorrenza economica e giuridica per i vincitori 31.12.2001.

4. I bandi di concorso di cui al comma 1, lettera b), prevederanno che ai fini della formazione della graduatoria, su base 100, verrà attribuito ai ricercatori e tecnologi che hanno superato le prove di esame un punteggio di valorizzazione della esperienza professionale acquisita rapportato alle fasce retributive di appartenenza, nella misura appresso indicata: I fascia stipendiale: punti 5 II fascia stipendiale: punti 15 III fascia stipendiale o superiore: punti 25 [OSCURATO:PERSONA] i cui regolamenti non prevedano graduazione su base quantitativa nei concorsi per l’accesso ai profili e livelli di ricercatori e tecnologi, la Commissione di concorso stabilirà equivalenti criteri di valutazione della professionalità acquisita, dandone conto nei verbali dei giudizi, ferma restando la esplicita previsione nei bandi di concorso di detta valutazione.

5. Agli oneri conseguenti alle procedure concorsuali di cui al precedente comma 3 si fa fronte con risorse complessivamente pari al 2% del monte salari annuo 1999 dei ricercatori e tecnologi, in relazione a corrispondenti stanziamenti appositamente previsti dalla legge finanziaria 2002 (v. atto di indirizzo 11 maggio 2001), come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio del 2001.

6. A seguito della applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si darà corso in occasione della predisposizione dei programmi triennale a confronti con i soggetti sindacali indicati nell’art. 40, comma 2, lettera a), volti a verificare la persistenza eventuale rispetto a quella iniziale di anomale situazioni di diffusa permanenza nei livelli II e III, per la individuazione delle soluzioni concorsuali conseguenti, necessarie al superamento delle predette accertate anomale situazioni»; non vi è dubbio che il terzo comma, che non può essere letto in modo avulso dall’intera disposizione, pur non prevedendo un diritto, direttamente azionabile, in favore di tutti quelli che si trovino nella prevista posizione, esprime tuttavia una chiara indicazione nel senso della indizione delle procedure selettive per ovviare alle anomalie alle quali la disposizione intende dare soluzione; se, poi, è vero che il termine appositamente fissato («Le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del precedente comma sono bandite entro 3 mesi dalla sottoscrizione R.G.N. 28307/2016 Pag.definitiva del presente c.c.n.l. per essere ultimate entro il 31.12.2002») non può che essere considerato ordinatorio, stante il complesso sistema di rilevazione delle indicate anomalie affidato alla concertazione ed anche la prevista condizione dell’individuazione delle «risorse complessivamente pari al 2% del monte salari annuo 1999 dei ricercatori e tecnologi, in relazione a corrispondenti stanziamenti appositamente previsti dalla legge finanziaria 2002», non va sottovalutato, ai fini che qui rilevano, che la disposizione contiene certamente un aspetto precettivo costituito dalla decorrenza retroattiva dell’avanzamento («decorrenza economicae giuridica per i vincitori 31.12.2001»); detta decorrenza (che non distingue il caso in cui si tratti di attribuire una qualifica dirigenziale, esprimente una professionalità superiore) si applica, certo, dopo che le procedure sono state indette ed una volta che si sono verificate tutte le condizioni descritte nella norma, tuttavia, tale aspetto precettivo non può essere totalmente neutralizzato dalla tempistica complessiva della procedura e dall’evenienza, verificatasi nel corso della stessa, del pensionamento del partecipante; anzi è proprio la previsione di una decorrenza retroattiva dell’avanzamento che attribuisce all’intera procedura una connotazione in termini significativamente sollecitatori e spiega il senso delle precise indicazioni temporali; si consideri, del resto, che nella specie trattasi di procedura per una progressione che, al di là dell’attribuzione del 1° livello, dirigente di ricerca, ha riflessi di natura economica, tendendo, quantomeno per il tempo di cui alla decorrenza sopra indicata, ad eliminare quelle disarmonie oggetto della disposizione pattizia, il che comporta che, alla luce della portata precettiva del riconoscimento retroattivo dell’avanzamento, la valutazione giudiziale non doveva arrestarsi alla inevitabilità della mancata attribuzione di tale livello per l’intervenuto collocamento in quiescenza del Bini, occorrendo verificare le ragioni per le quali la P.A. era arrivata a tale momento, sottraendosi così dal dare adempimento a quella parte della diposizione avente, come detto, valenza precettiva; con l’indicata norma pattizia le parti sociali hanno certamente sottolineato l’esigenza di ovviare alle anomalie determinate da una permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II (anomalie che, evidentemente, avevano interessato più lavoratori e non solo il Bini - primo ricercatore di 2° livello sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inquadrato nella VI fascia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella VII fascia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tanto da richiedere una previa concertazione avente ad oggetto i criteri per l’individuazione di tali situazioni ai fini della determinazione delle posizioni da ricoprire con le procedure concorsuali) ed a tal fine hanno introdotto una ineludibile clausola di salvaguardia (decorrenza economica e giuridica per i vincitori a far data dal 31.12.2001); trattasi, dunque, di una vicenda del tutto peculiare in cui le parti sociali hanno previsto che gli Enti, in presenza delle suddette rilevate anomalie, “debbono attivare”, le R.G.N. 28307/2016 Pag.procedure concorsuali per i ricercatori o tecnologi in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso; la disposizione, dunque, pur avendo quanto alla tempistica carattere meramente programmatico (prevedendo la stessa una previa concertazione ai fini di una correlazione tra le situazioni di anomalacarenza di opportunità di sviluppo professionale e le diverse aree scientifiche o i diversi settori tecnologici, oltre che precisi stanziamenti di bilancio), tuttavia con l’indicata clausola di salvaguardia e la prevista doverosità di attivazione vincolava l’amministrazione ad offrire al personale una chancedi sviluppo della carriera al fine di eliminare, anche per il passato, le suddette anomalie; ed è alla luce di tale clausola e deiprincipi di correttezza e buona fede che va valutata la richiesta del Bini (che, come specificato da questa Corte nella sentenza n.15206 del 2015 indicata nello storico di lite, è da qualificarsi quale domanda intesa ad ottenere, appunto, il risarcimento dei danni da perdita di chance) occorrendo verificare, sulla base delle previsioni del bando (valutazione del curriculume dei titoli, valorizzazione dell’esperienza professionale), la sussistenza di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato attesoe cioè di ottenere il passaggio al livello superiore;

5. da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui sopra e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28307/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, ZANARDELLI N. 34 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro C.N.R. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12è elettivamente domiciliata; -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n.328/2016, depositata il 30.05.2016, N.R.G. 946/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Firenze, pronunciando a seguito di sentenza di questa Corte n.15206 del 2015 che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario, riformava la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consiglio Nazionale delle ricerche e, accertato che il ricorrente avrebbe avuto R.G.N. 28307/2016 Pag.diritto al conseguimento della terza posizione in graduatoria con accesso alla superiore qualifica di dirigente di ricerca 1° livello con effetti giuridici ed economici a far data dal 31.12.2001, aveva condannato ilC.N.R. al pagamento di complessivi Euro 142.723,59; [OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio sul rilievo che non si era visto inserire nella graduatoria finale del concorso al quale aveva partecipato (indetto con bando del 9.6.2004, pubblicato dopo quasi due anni e mezzo dalla sottoscrizione del c.c.n.l. che, all’art. 64, aveva previsto che fossero effettuate le procedure concorsuali per lo sviluppo professionale e dopo un anno dalla notifica di una diffida e messa in mora) soltanto in quanto laprocedura concorsua le si era protratta in modo ingiustificato e si era chiusa il 17.5.2006, dopo che egli era stato collocato a riposo (28.2.2006), prevedendo il bando la clausola per cui la categoria dirigenziale poteva essere attribuita al solo personale ancora in servizioalla data di approvazione della graduatoria; riteneva la Corte territoriale che l’art. 64 del c.c.n.l. non contenesse un precetto giustiziabile da singoli e specificati lavoratori e che, di conseguenza, tale clausola non attribuisse un diritto di accedere alle procedure concorsuali che pure il contratto aveva istituito; rilevava che la indicata norma aveva rimesso alla concertazione di individuare le aree presentanti le anomalie che il c.c.n.l. mirava ad eliminare (come, ad esempio, la permanenza dei dipendenti per oltre 12 anni nei livelli II e III ed in quelle aree, come successivamente definite in sede di concertazione), imponeva all’ente datore di lavoro di indire i bandi di selezione; assumeva che solo il bando di selezione avrebbe provveduto ad individuare effettivamente gli aventi diritto a partecipare alle procedure, ma il bando, nella specie, circostanza del tutto pacifica, non riproduceva la previsione del termine portato nel c.c.n.l. (che all’epoca era già ampiamente decorso), così che non vi era alcuna disposizione obbligatoria la cui violazione potesse essere azionata dai singoli lavoratori, mentre il termine previsto dall’art. 64 non poteva che rilevare nelle sole relazioni tra le parti collettive stipulanti il c.c.n.l.; conclusivamente riteneva che, in mancanza di una disposizione attributiva di una posizione giuridica soggettiva in capo ai singoli, un pregiudizio eventualmente patito in conseguenza dei tempi della procedura concorsuale non potesse dirsi iniura datum e non fosse quindi risarcibile; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi, successivamente illustrato da memoria; 4. il CNR, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato, ha depositato atto di costituzione ai soli fini della discussione orale; 5. il ricorrente ha depositato memoria. R.G.N. 28307/2016 Pag.Consideratoche: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, dell’art. 416, comma 2, cod. proc. civ.,dell’art. 2967, commi 1 e 2, cod. civ.; censura la sentenza impugnata per avere affermato la carenza di titolarità dell’attuale ricorrente ad invocare la violazione da parte del CNR dell’art. 64 c.c.n.l. che non conterrebbe “un precetto giustiziabile da singoli, specificati lavoratori”; rileva che la titolarità sostanziale attiva del diritto fatto valere in giudizio è questione che non attiene alla legitimatio ad causam, bensì al merito della stessa e nella fattispecie e che il CNR ha nel primo grado di giudizio articolato (doc. b) una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, non contestando affatto la “giustiziabilità” dell’art. 64 c.c.n.l. da parte del ricorrente; 2. con il secondomotivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 in relazione a quanto disposto dall’art. 64 c.c.n.l. per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, quadriennio normativo 1998-2001, siglato il 21 febbraio 2002; rileva che l’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 specifica che: «le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data di sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti»; sostiene che, per espressa disposizione di legge, dunque, ogni pubblica amministrazione deve adempiere agli obblighi assunti con i contratti collettivi ed assicurarne la loro corretta applicazione, rispettandone contenuto, termini e quant'altro in essi stabilito dalla data di sottoscrizione definitiva (nella fattispecie il 21 febbraio 2002); assume che il contratto collettivo di diritto pubblico si configura, dunque, quale fonte di diritto che impone alle [OSCURATO:PERSONA] di adempiere gli obblighi da esso stabiliti e di assicurarne l’osservanza ed obbliga le P.A. a garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale in ossequio al principio di imparzialità della P.A. medesima; sostiene che l’art. 64 del c.c.n.l., alla luce del dettato dell'art. 40 del T.U. n. 165/2001, prevedendo peraltro esigenze oggettivamente verificabili, è disposizione vincolante costitutiva di veri e propri diritti in capo ai lavoratori (e ciò anche a voler prescindere dalla loro appartenenza sindacale), attesa la valenza “erga omnes” del c.c.n.l. del pubblico impiego, e dagli stessi direttamente invocabile, volta ad eliminare (dopo 13 anni) quella compressione dello sviluppo della loro carriera, che li aveva visti penalizzati rispetto a loro altri colleghi del pubblico impiego privatizzato; R.G.N. 28307/2016 Pag.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 64 c.c.n.l. personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, quadriennio normativo 1998-2001, siglato il 21.2.2002, nonché degli artt. 1362 e segg. cod. civ., con particolare riferimento agli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 cod. civ.; censura ancora l’affermazione secondo cui il singolo lavoratore non potrebbe invocare la citata previsione del c.c.n.l., avente natura non programmatica, ma immediatamente precettiva; rileva che il datore di lavoro non ha osservato i termini imposti dal contratto collettivo, che non erano meri riferimenti ad impegni programmatici di natura obbligatoria sindacale bensì stringenti e puntuali vincoli del suo agire, volti alla tutela del diritto alla carriera del singolo lavoratore dipendente, che si trovasse in una ben determinata condizione penalizzante (oltre 12 anni di permanenza nei livelli II e III) del tutto individuata ed individuabile (come del resto lo era stata anche nella vicenda de qua) attraverso la norma; sostiene che la ratiodelle previsioni di cui all’art. 64 c.c.n.l. era quella di far fronte ad una situazione di mancata valorizzazione di determinate professionalità di dipendenti aventi una certa anzianità e un certo livello di inquadramento; con le procedure selettive si doveva infatti sopperire a pregresse carenze, che avevano comportato conseguenze negative sullo sviluppo della carriera dei dipendenti che, come il ricorrente, erano prossimi alla messa in quiescenza; tale circostanza dimostrava tanto più l’esigenza e la necessità di celerità nello svolgimento delle procedure per consentire anche a tali soggetti di poter recuperare quanto negato in precedenza alla propria carriera e da qui la precisa previsione contrattuale voluta dalle parti collettive; 4. il ricorso, nelle varie censure in cui è articolato, è fondato nei sensi qui di seguito illustrati; va innanzitutto rilevato che, nella vicenda in esame, non è in discussione la legittimatio ad causam,ma la sussistenza di una posizione giuridica soggettiva sulla quale fondare una pretesa risarcitoria; ciò precisato, va osservato che l’art. 64 del c.c.n.l. per il personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione, quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 21 febbraio 2002, norma rubricata “Opportunità di sviluppo professionale”, così prevede: «1. [OSCURATO:PERSONA] che rilevino situazioni di anomala carenza di opportunità di sviluppo professionale, da accertare in base all’elemento oggettivo della permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II, debbono attivare, per l’accesso, rispettivamente, al II e I livello, tenuto conto delle risorse di cui al comma 5, nell’ambito R.G.N. 28307/2016 Pag.della corrente programmazione triennale, per ciascun profilo e livello, procedure concorsuali distinte in quanto aperte: a) l’una a tutta la comunità scientifica; b) l’altra a ricercatori o tecnologi dell’Ente in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso. I criteri per la individuazione delle situazioni di cui al precedente capoverso sono oggetto di concertazione per quanto concerne le correlazioni tra le situazioni stesse e le diverse aree scientifiche o i diversi settori tecnologici. 2. Alle procedure concorsuali di cui al precedente comma, lettera b), deve essere assicurata una consistenza di posti pari al 50% della disponibilità complessiva individuata. 3. Le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del precedente comma sono bandite entro 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente c.c.n.l. per essere ultimate entro il 31.12.2002, con decorrenza economica e giuridica per i vincitori 31.12.2001. 4. I bandi di concorso di cui al comma 1, lettera b), prevederanno che ai fini della formazione della graduatoria, su base 100, verrà attribuito ai ricercatori e tecnologi che hanno superato le prove di esame un punteggio di valorizzazione della esperienza professionale acquisita rapportato alle fasce retributive di appartenenza, nella misura appresso indicata: I fascia stipendiale: punti 5 II fascia stipendiale: punti 15 III fascia stipendiale o superiore: punti 25 [OSCURATO:PERSONA] i cui regolamenti non prevedano graduazione su base quantitativa nei concorsi per l’accesso ai profili e livelli di ricercatori e tecnologi, la Commissione di concorso stabilirà equivalenti criteri di valutazione della professionalità acquisita, dandone conto nei verbali dei giudizi, ferma restando la esplicita previsione nei bandi di concorso di detta valutazione. 5. Agli oneri conseguenti alle procedure concorsuali di cui al precedente comma 3 si fa fronte con risorse complessivamente pari al 2% del monte salari annuo 1999 dei ricercatori e tecnologi, in relazione a corrispondenti stanziamenti appositamente previsti dalla legge finanziaria 2002 (v. atto di indirizzo 11 maggio 2001), come da deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio del 2001. 6. A seguito della applicazione della disposizione di cui al precedente comma, si darà corso in occasione della predisposizione dei programmi triennale a confronti con i soggetti sindacali indicati nell’art. 40, comma 2, lettera a), volti a verificare la persistenza eventuale rispetto a quella iniziale di anomale situazioni di diffusa permanenza nei livelli II e III, per la individuazione delle soluzioni concorsuali conseguenti, necessarie al superamento delle predette accertate anomale situazioni»; non vi è dubbio che il terzo comma, che non può essere letto in modo avulso dall’intera disposizione, pur non prevedendo un diritto, direttamente azionabile, in favore di tutti quelli che si trovino nella prevista posizione, esprime tuttavia una chiara indicazione nel senso della indizione delle procedure selettive per ovviare alle anomalie alle quali la disposizione intende dare soluzione; se, poi, è vero che il termine appositamente fissato («Le procedure concorsuali di cui alla lettera b) del precedente comma sono bandite entro 3 mesi dalla sottoscrizione R.G.N. 28307/2016 Pag.definitiva del presente c.c.n.l. per essere ultimate entro il 31.12.2002») non può che essere considerato ordinatorio, stante il complesso sistema di rilevazione delle indicate anomalie affidato alla concertazione ed anche la prevista condizione dell’individuazione delle «risorse complessivamente pari al 2% del monte salari annuo 1999 dei ricercatori e tecnologi, in relazione a corrispondenti stanziamenti appositamente previsti dalla legge finanziaria 2002», non va sottovalutato, ai fini che qui rilevano, che la disposizione contiene certamente un aspetto precettivo costituito dalla decorrenza retroattiva dell’avanzamento («decorrenza economicae giuridica per i vincitori 31.12.2001»); detta decorrenza (che non distingue il caso in cui si tratti di attribuire una qualifica dirigenziale, esprimente una professionalità superiore) si applica, certo, dopo che le procedure sono state indette ed una volta che si sono verificate tutte le condizioni descritte nella norma, tuttavia, tale aspetto precettivo non può essere totalmente neutralizzato dalla tempistica complessiva della procedura e dall’evenienza, verificatasi nel corso della stessa, del pensionamento del partecipante; anzi è proprio la previsione di una decorrenza retroattiva dell’avanzamento che attribuisce all’intera procedura una connotazione in termini significativamente sollecitatori e spiega il senso delle precise indicazioni temporali; si consideri, del resto, che nella specie trattasi di procedura per una progressione che, al di là dell’attribuzione del 1° livello, dirigente di ricerca, ha riflessi di natura economica, tendendo, quantomeno per il tempo di cui alla decorrenza sopra indicata, ad eliminare quelle disarmonie oggetto della disposizione pattizia, il che comporta che, alla luce della portata precettiva del riconoscimento retroattivo dell’avanzamento, la valutazione giudiziale non doveva arrestarsi alla inevitabilità della mancata attribuzione di tale livello per l’intervenuto collocamento in quiescenza del Bini, occorrendo verificare le ragioni per le quali la P.A. era arrivata a tale momento, sottraendosi così dal dare adempimento a quella parte della diposizione avente, come detto, valenza precettiva; con l’indicata norma pattizia le parti sociali hanno certamente sottolineato l’esigenza di ovviare alle anomalie determinate da una permanenza diffusa superiore a 12 anni nei livelli III e II (anomalie che, evidentemente, avevano interessato più lavoratori e non solo il Bini - primo ricercatore di 2° livello sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inquadrato nella VI fascia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella VII fascia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tanto da richiedere una previa concertazione avente ad oggetto i criteri per l’individuazione di tali situazioni ai fini della determinazione delle posizioni da ricoprire con le procedure concorsuali) ed a tal fine hanno introdotto una ineludibile clausola di salvaguardia (decorrenza economica e giuridica per i vincitori a far data dal 31.12.2001); trattasi, dunque, di una vicenda del tutto peculiare in cui le parti sociali hanno previsto che gli Enti, in presenza delle suddette rilevate anomalie, “debbono attivare”, le R.G.N. 28307/2016 Pag.procedure concorsuali per i ricercatori o tecnologi in possesso dei requisiti prescritti per il livello di accesso; la disposizione, dunque, pur avendo quanto alla tempistica carattere meramente programmatico (prevedendo la stessa una previa concertazione ai fini di una correlazione tra le situazioni di anomalacarenza di opportunità di sviluppo professionale e le diverse aree scientifiche o i diversi settori tecnologici, oltre che precisi stanziamenti di bilancio), tuttavia con l’indicata clausola di salvaguardia e la prevista doverosità di attivazione vincolava l’amministrazione ad offrire al personale una chancedi sviluppo della carriera al fine di eliminare, anche per il passato, le suddette anomalie; ed è alla luce di tale clausola e deiprincipi di correttezza e buona fede che va valutata la richiesta del Bini (che, come specificato da questa Corte nella sentenza n.15206 del 2015 indicata nello storico di lite, è da qualificarsi quale domanda intesa ad ottenere, appunto, il risarcimento dei danni da perdita di chance) occorrendo verificare, sulla base delle previsioni del bando (valutazione del curriculume dei titoli, valorizzazione dell’esperienza professionale), la sussistenza di una seria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato attesoe cioè di ottenere il passaggio al livello superiore; 5. da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui sopra e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla l.
Sentenza Cassazione n. 23365/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris