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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16331/2026

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bi;-ricorrente-controCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 321/2024depositata il 02/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso depositato il 14 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alTribunale di Firenze di voler condannare il Consiglio Nazionale delleRicerche (CNR), di cui era stato dipendente fino al 28 febbraio 2006, alNumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/2026risarcimento del danno a lui derivato dal ritardo con cui il CNR avevaproceduto a bandire e portare a termine il concorso previsto dall’art. 64del CCNL per il personale del Comparto delle istituzioni e degli enti diricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 1998-2001, del 21febbraio 2002.La domanda è stata inizialmente accolta dal Tribunale di Firenze, il quale,accertato che il concorso era iniziato con ritardo ed era stato conclusoquando il Bini era stato già collocato a riposo, aveva condannato il CNR alrisarcimento del danno in suo favore, quantificandolo in euro 142.723,59.La pronuncia di primo grado è stata riformata dalla Corte d’appello diordinario, con sentenza tuttavia cassata da questa Corte con la pronuncian. 15206 del 2025.Il giudizio è stato riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Firenze indiversa composizione e questa nel 2016 ha rigettato la domanda, ma laCorte di cassazione, con ordinanza n. 23365 del 2022, ha cassato conrinvio anche la seconda sentenza d’appello.Di qui la nuova riassunzione, ad opera degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del CNR e, successivamente, a seguito della morte dell’eredeTommaso Bini, anche nei confronti degli eredi di quest’ultimo, CaterinaGottardo e [OSCURATO:PERSONA], rimasti però contumaci.2.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 321/2024, pubblicata il30 maggio 2024, ha rigettato l’originaria domanda.Per la cassazione di tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e MicheleBini, sulla base di un duplice motivo.Resiste con controricorso il CNR.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/20261.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.Sostengono che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai principi didiritto affermati nella pronuncia rescindente, la quale avrebbe demandatoal giudice del rinvio un unico accertamento di fatto, consistente nellaverifica della sussistenza, sulla base delle previsioni del bando, di unaseria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso e cioè diottenere il passaggio al livello superiore.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Con l’ordinanza rescindente n. 23365 del 2022, questa Corte avevaevidenziato l’origine del tutto peculiare dell’art. 64 del CCNL per ilpersonale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca: «conl’indicata norma pattizia le parti sociali hanno certamente sottolineatol’esigenza di ovviare alle anomalie determinate da una permanenza diffusasuperiore a 12 anni nei livelli III e II (anomalie che, evidentemente,avevano interessato più lavoratori e non solo il Bini - primo ricercatore di2° livello sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inquadrato nella VI fascia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nellaVII fascia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tanto da richiedere una previa concertazioneavente ad oggetto i criteri per l’individuazione di tali situazioni ai fini delladeterminazione delle posizioni da ricoprire con le procedure concorsuali)ed a tal fine hanno introdotto una ineludibile clausola di salvaguardia(decorrenza economica e giuridica per i vincitori a far data dal31.12.2001)» (pag. 6 dell’ordinanza rescindente).Dopo aver escluso la natura perentoria dei termini di svolgimento dellaprocedura, l’ordinanza aveva, peraltro, precisato che, «con l’indicataclausola di salvaguardia e la prevista doverosità di attivazione [l’art. 64]vincolava l’amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppodella carriera al fine di eliminare, anche per il passato, le suddetteanomalie; ed è alla luce di tale clausola e dei principi di correttezza eNumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/2026buona fede che va valutata la richiesta del Bini (che, come specificato daquesta Corte nella sentenza n. 15206 del 2015 indicata nello storico dilite, è da qualificarsi quale domanda intesa ad ottenere, appunto, ilrisarcimento dei danni da perdita di chance) occorrendo verificare, sullabase delle previsioni del bando (valutazione del curriculum e dei titoli,valorizzazione dell’esperienza professionale), la sussistenza di una seria eapprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso e cioè di ottenere ilpassaggio al livello superiore» (pag. 7).Da quest’ultimo brano emerge con chiarezza che il compito demandato algiudice del rinvio non era quello di accertare la violazione dei canoni dibuona fede e correttezza, neanche con riferimento alla giustificatezza delritardo con cui il CNR aveva portato a compimento la procedura.Era infatti direttamente la clausola di salvaguardia - di cui è stata lastessa ordinanza rescindente a fornire una interpretazione vincolanteconforme ai criteri di correttezza e buona fede - a fondare, con la suadecorrenza retroattiva, il diritto di tutti gli aspiranti in possesso di unadeguato curriculum al riconoscimento delle spettanze retributiveconnesse al livello economico messo in palio: «detta decorrenza … siapplica, certo, dopo che le procedure sono state indette ed una volta chesi sono verificate tutte le condizioni descritte nella norma … tuttavia, taleaspetto precettivo non può essere totalmente neutralizzato dallatempistica complessiva della procedura e dall’evenienza, verificatasi nelcorso della stessa, del pensionamento del partecipante» (pag. 6).In altri termini, mentre il numero elevato di aspiranti e la complessitàdella procedura rendevano impossibile attribuire natura perentoria altermine finale fissato nel comma 3 dell’art. 64 ed escludevano che fosseconfigurabile una responsabilità dell’Amministrazione semplicemente per ilsuo mancato rispetto, la decorrenza retroattiva serviva a bilanciare ilprevedibile ritardo nella conclusione della procedura ed era funzionale agarantire l’accesso al livello richiesto (e alle conseguenti progressioniNumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/2026economiche) a tutti i partecipanti che, alla data di pubblicazione delbando, fossero in possesso dei requisiti, qualunque fosse la data dicompletamento dell’iter e qualunque fosse la posizione lavorativa delpartecipante in quel momento, se cioè ancora in servizio o già collocato ariposo.All’interno della platea dei vincitori, tra coloro che all’atto dellaconclusione della procedura erano ancora in servizio e coloro che, come ilBini, erano stati invece collocati medio tempore in quiescenza, vi eraun’unica differenza: per i secondi, la corresponsione delle differenzeeconomiche sarebbe dovuta avvenire a titolo non già di differenzeretributive ma di risarcimento del danno, come perdita di chance.Così, nel caso oggi all’esame, al giudice del rinvio spettava valutaresoltanto, ora per allora, se il Bini - che aveva preso parte alla procedura eche addirittura aveva ottenuto, prima di essere collocato a riposo, unavalutazione dei titoli posseduti da parte della commissione concorsuale -fosse in possesso degli ulteriori requisiti curricolari (quanto ad anzianità einquadramento) per ottenere un punteggio idoneo a collocarlo in posizioneutile nella graduatoria finale che la commissione territoriale aveva formatoe nella quale egli non figurava a causa del pensionamento; sulla basedell’esito di questa valutazione, il giudice del rinvio avrebbe poi dovutoprocedere o meno alla liquidazione del danno.1.3.

La sentenza impugnata ha invece concentrato la propria attenzionesulla natura non perentoria dei termini stabiliti nell’art. 64 del CCNL e sulritardo con cui il CNR ha portato a termine la procedura, limitandosi aescluderne la gravità sulla base di alcuni dati considerati decisivi ereputando «superfluo l’esame della seconda questione di merito, ossiaquella relativa alle concrete chances di ottenere la promozione che il Binipoteva vantare» (pag. 9-10 della sentenza impugnata).Sennonché, la natura ordinatoria dei termini e la conseguente irrilevanzadel ritardo nel completamento della procedura erano stati già messi inNumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/2026adeguato esponente da questa Corte con l’ordinanza rescindente, sicchénon poteva essere quello – a pena di una irrimediabile contraddizionenella decisione di cassare con rinvio la precedente sentenza d’appello -l’oggetto del giudizio di rinvio e il criterio al cui metro giudicare il rigettodell’originaria domanda del Bini.Come già osservato, il giudice del rinvio era tenuto invece a «verificare,sulla base delle previsioni del bando (valutazione del curriculum e deititoli, valorizzazione dell’esperienza professionale), la sussistenza di unaseria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso e cioè diottenere il passaggio al livello superiore», essendo solo questa lacondizione cui era subordinato il diritto del Bini a ottenere ilcorrispondente economico di tale passaggio.1.4.

L’aver omesso di compiere tale valutazione rende non conforme adiritto, in specie al vincolo derivante dal provvedimento rescindente exart. 384 c.p.c., la sentenza impugnata, la quale va dunque cassata, conun nuovo rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, laquale si atterrà al principio sopra ribadito e provvederà anche a regolarele spese del giudizio di legittimità.2.

Il secondo motivo, con cui i ricorrenti denunciano l’omesso esame diun fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., proposto peraltroin via subordinata, è da considerare assorbito.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bi;-ricorrente-controCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 321/2024depositata il 02/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso depositato il 14 gennaio 2009, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alTribunale di Firenze di voler condannare il Consiglio Nazionale delleRicerche (CNR), di cui era stato dipendente fino al 28 febbraio 2006, alNumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/2026risarcimento del danno a lui derivato dal ritardo con cui il CNR avevaproceduto a bandire e portare a termine il concorso previsto dall’art. 64del CCNL per il personale del Comparto delle istituzioni e degli enti diricerca e sperimentazione, quadriennio normativo 1998-2001, del 21febbraio 2002.La domanda è stata inizialmente accolta dal Tribunale di Firenze, il quale,accertato che il concorso era iniziato con ritardo ed era stato conclusoquando il Bini era stato già collocato a riposo, aveva condannato il CNR alrisarcimento del danno in suo favore, quantificandolo in euro 142.723,59.La pronuncia di primo grado è stata riformata dalla Corte d’appello diordinario, con sentenza tuttavia cassata da questa Corte con la pronuncian. 15206 del 2025.Il giudizio è stato riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Firenze indiversa composizione e questa nel 2016 ha rigettato la domanda, ma laCorte di cassazione, con ordinanza n. 23365 del 2022, ha cassato conrinvio anche la seconda sentenza d’appello.Di qui la nuova riassunzione, ad opera degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del CNR e, successivamente, a seguito della morte dell’eredeTommaso Bini, anche nei confronti degli eredi di quest’ultimo, CaterinaGottardo e [OSCURATO:PERSONA], rimasti però contumaci.2. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 321/2024, pubblicata il30 maggio 2024, ha rigettato l’originaria domanda.Per la cassazione di tale sentenza ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e MicheleBini, sulla base di un duplice motivo.Resiste con controricorso il CNR.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/20261. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.Sostengono che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai principi didiritto affermati nella pronuncia rescindente, la quale avrebbe demandatoal giudice del rinvio un unico accertamento di fatto, consistente nellaverifica della sussistenza, sulla base delle previsioni del bando, di unaseria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso e cioè diottenere il passaggio al livello superiore.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Con l’ordinanza rescindente n. 23365 del 2022, questa Corte avevaevidenziato l’origine del tutto peculiare dell’art. 64 del CCNL per ilpersonale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca: «conl’indicata norma pattizia le parti sociali hanno certamente sottolineatol’esigenza di ovviare alle anomalie determinate da una permanenza diffusasuperiore a 12 anni nei livelli III e II (anomalie che, evidentemente,avevano interessato più lavoratori e non solo il Bini - primo ricercatore di2° livello sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], inquadrato nella VI fascia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e nellaVII fascia dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tanto da richiedere una previa concertazioneavente ad oggetto i criteri per l’individuazione di tali situazioni ai fini delladeterminazione delle posizioni da ricoprire con le procedure concorsuali)ed a tal fine hanno introdotto una ineludibile clausola di salvaguardia(decorrenza economica e giuridica per i vincitori a far data dal31.12.2001)» (pag. 6 dell’ordinanza rescindente).Dopo aver escluso la natura perentoria dei termini di svolgimento dellaprocedura, l’ordinanza aveva, peraltro, precisato che, «con l’indicataclausola di salvaguardia e la prevista doverosità di attivazione [l’art. 64]vincolava l’amministrazione ad offrire al personale una chance di sviluppodella carriera al fine di eliminare, anche per il passato, le suddetteanomalie; ed è alla luce di tale clausola e dei principi di correttezza eNumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/2026buona fede che va valutata la richiesta del Bini (che, come specificato daquesta Corte nella sentenza n. 15206 del 2015 indicata nello storico dilite, è da qualificarsi quale domanda intesa ad ottenere, appunto, ilrisarcimento dei danni da perdita di chance) occorrendo verificare, sullabase delle previsioni del bando (valutazione del curriculum e dei titoli,valorizzazione dell’esperienza professionale), la sussistenza di una seria eapprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso e cioè di ottenere ilpassaggio al livello superiore» (pag. 7).Da quest’ultimo brano emerge con chiarezza che il compito demandato algiudice del rinvio non era quello di accertare la violazione dei canoni dibuona fede e correttezza, neanche con riferimento alla giustificatezza delritardo con cui il CNR aveva portato a compimento la procedura.Era infatti direttamente la clausola di salvaguardia - di cui è stata lastessa ordinanza rescindente a fornire una interpretazione vincolanteconforme ai criteri di correttezza e buona fede - a fondare, con la suadecorrenza retroattiva, il diritto di tutti gli aspiranti in possesso di unadeguato curriculum al riconoscimento delle spettanze retributiveconnesse al livello economico messo in palio: «detta decorrenza … siapplica, certo, dopo che le procedure sono state indette ed una volta chesi sono verificate tutte le condizioni descritte nella norma … tuttavia, taleaspetto precettivo non può essere totalmente neutralizzato dallatempistica complessiva della procedura e dall’evenienza, verificatasi nelcorso della stessa, del pensionamento del partecipante» (pag. 6).In altri termini, mentre il numero elevato di aspiranti e la complessitàdella procedura rendevano impossibile attribuire natura perentoria altermine finale fissato nel comma 3 dell’art. 64 ed escludevano che fosseconfigurabile una responsabilità dell’Amministrazione semplicemente per ilsuo mancato rispetto, la decorrenza retroattiva serviva a bilanciare ilprevedibile ritardo nella conclusione della procedura ed era funzionale agarantire l’accesso al livello richiesto (e alle conseguenti progressioniNumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/2026economiche) a tutti i partecipanti che, alla data di pubblicazione delbando, fossero in possesso dei requisiti, qualunque fosse la data dicompletamento dell’iter e qualunque fosse la posizione lavorativa delpartecipante in quel momento, se cioè ancora in servizio o già collocato ariposo.All’interno della platea dei vincitori, tra coloro che all’atto dellaconclusione della procedura erano ancora in servizio e coloro che, come ilBini, erano stati invece collocati medio tempore in quiescenza, vi eraun’unica differenza: per i secondi, la corresponsione delle differenzeeconomiche sarebbe dovuta avvenire a titolo non già di differenzeretributive ma di risarcimento del danno, come perdita di chance.Così, nel caso oggi all’esame, al giudice del rinvio spettava valutaresoltanto, ora per allora, se il Bini - che aveva preso parte alla procedura eche addirittura aveva ottenuto, prima di essere collocato a riposo, unavalutazione dei titoli posseduti da parte della commissione concorsuale -fosse in possesso degli ulteriori requisiti curricolari (quanto ad anzianità einquadramento) per ottenere un punteggio idoneo a collocarlo in posizioneutile nella graduatoria finale che la commissione territoriale aveva formatoe nella quale egli non figurava a causa del pensionamento; sulla basedell’esito di questa valutazione, il giudice del rinvio avrebbe poi dovutoprocedere o meno alla liquidazione del danno.1.3. La sentenza impugnata ha invece concentrato la propria attenzionesulla natura non perentoria dei termini stabiliti nell’art. 64 del CCNL e sulritardo con cui il CNR ha portato a termine la procedura, limitandosi aescluderne la gravità sulla base di alcuni dati considerati decisivi ereputando «superfluo l’esame della seconda questione di merito, ossiaquella relativa alle concrete chances di ottenere la promozione che il Binipoteva vantare» (pag. 9-10 della sentenza impugnata).Sennonché, la natura ordinatoria dei termini e la conseguente irrilevanzadel ritardo nel completamento della procedura erano stati già messi inNumero registro generale 2773/2025Numero sezionale 2564/2026Numero di raccolta generale 16331/2026Data pubblicazione 26/05/2026adeguato esponente da questa Corte con l’ordinanza rescindente, sicchénon poteva essere quello – a pena di una irrimediabile contraddizionenella decisione di cassare con rinvio la precedente sentenza d’appello -l’oggetto del giudizio di rinvio e il criterio al cui metro giudicare il rigettodell’originaria domanda del Bini.Come già osservato, il giudice del rinvio era tenuto invece a «verificare,sulla base delle previsioni del bando (valutazione del curriculum e deititoli, valorizzazione dell’esperienza professionale), la sussistenza di unaseria e apprezzabile possibilità di conseguire il risultato atteso e cioè diottenere il passaggio al livello superiore», essendo solo questa lacondizione cui era subordinato il diritto del Bini a ottenere ilcorrispondente economico di tale passaggio.1.4. L’aver omesso di compiere tale valutazione rende non conforme adiritto, in specie al vincolo derivante dal provvedimento rescindente exart. 384 c.p.c., la sentenza impugnata, la quale va dunque cassata, conun nuovo rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, laquale si atterrà al principio sopra ribadito e provvederà anche a regolarele spese del giudizio di legittimità.2. Il secondo motivo, con cui i ricorrenti denunciano l’omesso esame diun fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., proposto peraltroin via subordinata, è da considerare assorbito. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diappello di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.La PresidenteCaterina Marotta
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