CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 33459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 583-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'ufficio di rappresentanza regionale, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CARBONE; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ARDITO; - controricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di Facile° Antonino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] V.[OSCURATO:PERSONA] 389 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] BELLECCA, che li rappresenta e difende; co.ntroricorrenti - contro A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] CESARO, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3583/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/05/2020; Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la Regione Campania ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 3583/20, del 22 maggio 2020, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo parzialmente il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]" o "ABC"), avverso la sentenza n. 11544/16, dell'il aprile 2016, del Giudice di Pace di Napoli — ha posto a carico della predetta Regione l'obbligo di restituire, ad alcuni utenti del servizio idrico somministrato nel Comune di Napoli (ed esattamente, [OSCURATO:PERSONA]Avanzo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 389, Napoli), la quota per depurazione acque della tariffa da corrispondersi per il complessivo servizio di somministrazione dell'acqua; - che, in punto di fatto, la ricorrente riferisce che il presente giudizio trae origine dall'azione esercitata dai suddetti utenti del servizio idrico partenopeo sul presupposto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi", declaratoria di illegittimità costituzionale motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- - che il giudice di prime cure — innanzi al quale gli utenti convenivano, unitamente al Comune di Napoli, l'[OSCURATO:PERSONA] con la quale avevano concluso il contratto di somministrazione — accoglieva la domanda, condannando ABC, a restituire detta quota, sul presupposto del difetto di funzionamento del depuratore di Cuma, respingendo, invece, la domanda di manleva proposta dalla stessa contro la Regione Campania, in quanto proprietaria dell'impianto di depurazione; - che esperito gravame dall'[OSCURATO:PERSONA] il giudice di appello lo accoglieva solo in relazione alla domanda di manleva verso la Regione, nulla disponendo, invece, in relazione all'analoga domanda proposta dalla Regione, a propria volta, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, "Hydrogest"), concessionaria del servizio di depurazione; - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione la Regione, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, oltre che violazione e falsa applicazione dell'art. 8-sexies della legge 27 febbraio 2009, n. 13 e dell'art. 2 del d.m. 30 settembre 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, "riguardo alla rilevanza probatoria degli elementi relativi all'esistenza dell'impianto di depurazione, all'allaccio dell'utenza allo stesso, rispetto al suo asserito cattivo funzionamento"; - che il motivo contesta l'equiparazione, asseritamente operata dalla sentenza impugnata ai fini dell'accoglimento della pretesa Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- azionata dagli utenti del servizio idrico, tra "malfunzionamento" dell'impianto di depurazione e inesistenza (o temporanea inattività) dello stesso; - che si evidenzia, inoltre, come la tariffa per il servizio di depurazione sia dovuta da tutti coloro che risultano allacciati alla pubblica fognatura e indipendentemente dall'effettivo utilizzo; - che, a conferma di ciò, l'art. 8 -sexies della legge n. 13 del 2009 stabilisce che "gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente"; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.2033 cod. civ., oltre che delle norme di diritto relative alla legittimazione della Regione Campania e al consequenziale obbligo di manleva, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che si censura la decisione del giudice di appello in relazione all'accoglimento della domanda di manleva, proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso la Regione, sicché il motivo è teso a dimostrare, per un verso, la legittimazione passiva, rispetto alla domanda degli utenti, della (sola) [OSCURATO:PERSONA], nonché, per altro verso, l'esistenza di un obbligo di manleva, nei confronti della Regione, della società Hydrogest; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), nonché in subordine 4), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., "per la illogica inversione dell'onere probatorio e Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -5- l'errato utilizzo delle presunzioni quali mezzi di prova", nonché "per l'omesso esame di fatti e documenti forniti dalla Regione sulle competenze relative al regolare funzionamento dell'impianto di depurazione e oggetto di discussione tra le parti, quali elementi decisivi per il rigetto delle domande di rimborso dei canoni di depurazione"; - che si assume avere il giudice di appello fondato la sua pronunzia, di conferma della condanna già comminata in primo grado, su una valutazione probatoria incoerente ed illegittima; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, svolgendo anche ricorso incidentale, sulla base di due motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione ed errata applicazione dell'art.324 cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'eccepita esistenza di un giudicato sulle domande proposte da D'[OSCURATO:PERSONA] e dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 389, in virtù della sentenza del Giudice di pace di Napoli n. 17175/2012; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt.75, 81 e 100 cod. proc. civ., per aver riconosciuto, nonostante specifica eccezione sul punto, la legittimazione passiva dell'ABC, in luogo di quella esclusiva della Regione Campania; - che ha resistito, all'impugnazione principale, con controricorso, la società Hydrogest, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che hanno resistito all'impugnazione della Regione, con due distinti controricorsi, da un lato, [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -6- [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 389, e, dall'altro, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata; - che sono, invece, rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA]Avanzo e il Comune di Napoli: - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022; - che hanno presentato memoria la Regione, la società Hydrogest, nonché la D'Andrea, il Pacileo, la Loffredo e il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 389. Considerato in diritto - che il ricorso principale della Regione Campania va rigettato; - che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente principale nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo del ricorso principale — che contesta l'equiparazione, asseritamente operata dalla sentenza impugnata, ai fini dell'accoglimento della pretesa azionata dagli utenti del servizio idrico, tra "malfunzionamento" dell'impianto di depurazione e inesistenza (o temporanea inattività) dello stesso — è infondato; - che la sentenza impugnata ha dato rilievo, per contro, alla assoluta inefficienza dell'impianto", evenienza già equiparata da questa Corte, ai fini suddetti, a quelle della sua inesistenza o temporanea inattività (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314; Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692; Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -7- Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11585; si veda anche, recentissimamente, Cass. Sez. 6-3, ord. 10 febbraio 2022, n. 3044, che dà rilievo ad ogni "cattivo funzionamento del depuratore tale da comportare la mancata fruizione del servizio"); - che quanto, invece, alla censura — sempre oggetto del primo motivo — relativa all'esistenza di una "costruzione probatoria" non idonea a supportare "la tesi dell'eventuale mancanza o temporanea inattività del depuratore" (nel senso dianzi chiarito), essa si risolve, come meglio si dirà nello scrutinare il terzo motivo del ricorso principale, nell'inammissibile pretesa di rivisitare le risultanze istruttorie; - che neppure ricorre violazione dell'art. 8-sexies della legge 27 febbraio 2009, n. 13 (o meglio, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. n. 208), dovendo darsi seguito al principio — già affermato da questa Corte — secondo cui, nel giudizio finalizzato alla restituzione, ai sensi della norma suddetta, della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico), "l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Rv. 658152-01); - che il secondo motivo — teso a dimostrare, per un verso, la legittimazione passiva della (sola) Azienda ABC, nonché, per altro verso, l'esistenza di un obbligo di manleva della società Hydrogest — appare, rispettivamente, infondato e inammissibile; Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -8- - che in relazione, infatti, alla legittimazione della Regione, questa Corte ha già più volte affermato come essa trovi titolo — ex art. 2043 cod. civ., in ragione della posizione della stessa di proprietaria del non funzionante impianto di depurazione — in una fattispecie da ricondurre a quella della "cooperazione nell'inadempimento" addebitabile al soggetto (ABC) che ha concluso il contratto di utenza con i fruitori del servizio (Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04; nello stesso senso, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit., Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11294, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11582, Cass. Sez. 3, sent. 15 giugno 2020, n. 11584, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507); - che, pertanto, appare esente da vizi la decisione del giudice di appello di accogliere la domanda di manleva che ABC ha proposto nei confronti del soggetto proprietario dell'impianto ed al quale l'[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a riversare le somme incassate per il (non fruito dagli utenti) servizio di depurazione; - che il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione è da ricondursi al fatto che quest'ultima, quale proprietaria dell'impianto di depurazione, ha lasciato che lo stesso versasse in una condizione tale da impedire agli utenti del servizio idrico partenopeo di fruire della prestazione di depurazione acque, rendendo, così, inadempiente, verso di essi, il soggetto (l'[OSCURATO:PERSONA], appunto) che risultava obbligato a fornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto di somministrazione; - che, pertanto, non colgono nel segno i rilievi — ulteriormente puntualizzati dalla Regione nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — secondo cui il giudice di appello avrebbe omesso di esaminare "la questione della prova che avrebbe dovuto fornire tale azienda, a sostegno della sua richiesta di manleva e regresso, in ordine Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -9- al riversamento dei canoni oggetto di causa nelle casse della Regione, di cui si è eccepita la mancanza"; - che, al riguardo, deve notarsi — in disparte il rilievo per cui il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è ipotizzabile solo quando l'omissione investa un "fatto vero e proprio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e "come tale non ricomprendente questioni", come è invece dedotto dalla Regione Campania, "o argomentazioni" (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01) — che il "fatto" omesso, in realtà, neppure si presenta decisivo per il giudizio; - che, come detto, il titolo della pretesa di ABC verso la Regione è stato ravvisato nel comportamento illecito di quest'ultima, che ha esposto la prima alle pretese avanzate dagli utenti, ovvero dalle proprie controparti negoziali del contratto di somministrazione; - che, pertanto, condizione perché l'[OSCURATO:PERSONA] fosse manlevata dalla Regione non è l'avvenuto "riversamento" ad essa di quanto riscosso — nell'ambito del complessivo corrispettivo erogato dagli utenti del servizio idrico — quale tariffa per depurazione acque, bensì la condotta della Regione rilevante ai fini ed agli effetti di cui all'art. 2043 cod. civ. (e non dell'art. 2051 cod. civ., come invano argomenta la Regione Campania nella già citata memoria); Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -10- - che di tale condotta, poi, costituisce raggiunta prova — ciò che vale a superare le ulteriori censure della Regione in ordine alla supposta inversione dell'onere probatorio — proprio la constatazione dello stato di totale inefficienza dell'impianto di depurazione, come accertato dal giudice di merito, con valutazione fattuale non sindacabile in questa sede; - che in merito, invece, alla posizione della società Hydrogest — concessionaria del servizio di depurazione — la Regione non ha titolo per dolersi della mancata decisione in merito alla domanda di manleva proposta verso di essa; - che, difatti, anche a ritenere che il giudice di prime cure si sia limitato — come assume la ricorrente principale — a dichiarare assorbita (e non a rigettare) tale domanda, e ciò in ragione della reiezione di ogni pretesa degli utenti verso la Regione, quest'ultima avrebbe dovuto documentare l'avvenuta riproposizione della domanda di manleva, ex art. 346 cod. proc. civ. (così come richiesto da Cass. Sez. Un. sent. 19 aprile 2016, n. 7700, Rv. 639281-01); - che non essendo ciò avvenuto, la censura deve ritenersi inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che il terzo motivo — risolvendosi, come detto, in un tentavo di mettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie — è inammissibile (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01, Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01, Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 novembre 2021, n. 34786, Rv. 663118-01); Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -11- - che neppure coglie nel segno la censura relativa all'applicazione del principio della "vicinanza della prova", essendo lo stesso "riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 marzo 2021, n. 8018, Rv. 660986-01); - che anche il ricorso incidentale di ABC va rigettato; - che, preliminarmente, va notato come l'accoglimento — in appello — della domanda di manleva, proposta da [OSCURATO:PERSONA] verso la Regione Campania, non privi l'[OSCURATO:PERSONA] dell'interesse ad impugnare (Cass. Sez. 2, sent. 20 ottobre 2016, n. 21304, Rv. 641653-01), fermo restando, in ogni caso, che ABC ha proposto il ricorso incidentale espressamente condizionandolo al rigetto dei soli motivi primo e terzo del ricorso principale; - che il primo motivo — relativo all'esistenza di un giudicato esterno, quanto alle posizioni degli utenti [OSCURATO:PERSONA]Andria e Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 389 — è inammissibile, per mancata osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.; - che, infatti, nel giudizio di legittimità, "il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l'onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d'inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest'ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa" (Cass. Sez. 5, sent. 11 febbraio 2015, n. 2617, Rv. 634157-01; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 23 giugno 2017, n. 15737, Rv. 644674-01; Cass. Sez. 1, ord. 31 maggio 2018, n. 13988, Rv. 649163-01); Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -12- - che il secondo motivo — che censura la sentenza impugnata per aver escluso il difetto di legittimazione passiva di essa ABC — è infondato; - che questa Corte ha reiteratamente affermato che "la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l'[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Napoli, che risulti parte del contratto di somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 21 novembre 2021, n. 36507, nello stesso senso già Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04, nonché, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2020, n. 3692, non massimata sul punto, e Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586), potendo, però, la stessa agire in manleva nei confronti della Regione, come sopra illustrato; - che, in conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati; - che le spese del presente giudizio vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, quanto al rapporto processuale tra la Regione Campania e ABC, mentre vanno poste a carico della Regione — e liquidate come da dispositivo — quanto al rapporto processuale intercorrente tra la stessa e, da un lato, la società Hydrogest, nonché, dall'altro, [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 389 e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, avendo ciascuno di tali soggetti resistito all'impugnazione principale; - che in ragione del rigetto del ricorso principale e di quello incidentale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma Ric. 2021 n. 00583 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -13- 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente le spese del presente giudizio quanto al rapporto processuale tra la Regione Campania e l'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA]. Condanna la Regione Campania a rifondere le spese del presente giudizio, da un lato, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonché a [OSCURATO:PERSONA]Andrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 389, liquidandole in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15`)/0 per spese generali ed accessori di legge, nonché, dall'altro, a [OSCURATO:PERSONA]Angelo, liquidandole in € 2.300,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, se dovut