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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 settembre 2026

Cassazione n. 25857/2026

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Esposito-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BarrettaMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EliaNicolina, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026Hydrogest [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] altresì contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 49 inNapoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiotolaClaudio, [OSCURATO:PERSONA] I n.14 in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] eComune di Napoli-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3403/2022 depositata indata 5 aprile 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi alGiudice di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta ABC Napoli - NapoliAcqua Bene Comune - [OSCURATO:PERSONA]) e il Comune di Napoli chiedendola ripetizione delle somme versate a titolo di canoni di depurazionenell'ambito di contratti di fornitura idrica non correttamente adempiuti.

Nelcorso del giudizio venivano chiamate in causa la Regione [OSCURATO:SOCIETA] eHydrogest [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e intervenivanovolontariamente [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di via Pallucci n.49 inNapoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioNugnes, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EduardoCriscuolo, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di via Carlo I n.14in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FilomenaVivenzio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La domanda si fondavasull'assunto della non debenza della quota tariffaria riferita al servizio didepurazione per l’inefficiente funzionamento dell’impianto di depurazioneNumero registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026dell’acqua e cui avrebbe dunque dovuto conseguire la restituzione degliimporti corrisposti per tale causale.A.R.I.N. e il Comune di Napoli eccepivano preliminarmente il difetto digiurisdizione del giudice ordinario adito per essere competente il giudiceamministrativo nonché il difetto di legittimazione passiva del Comune diNapoli in quanto soggetto non somministrante, mentre la RegioneCampania e [OSCURATO:PERSONA] negavano la sussistenza di un diritto di regressodella società e del Comune nei loro confronti.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli, con sentenza n.19576/2017, accoglieva ladomanda restitutoria proposta dall'attrice e dagli intervenuti e condannavala società ABC a pagare loro gli importi ritenuti dovuti per quanto versato,senza la sussistenza di una idonea causa giustificatrice, a titolo di canonidi depurazione relativi ai rapporti in essere.

La sentenza dichiarava,inoltre, il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli rispettoalla domanda per non essere il rapporto in corso con tale convenuto erigettava la domanda di manleva avanzata dalla società ABC nei confrontidella Regione [OSCURATO:SOCIETA] per mancanza di prova di versamento di sommaalcuna da ABC a detto ente, nonché disattendeva la ulteriore domanda dimanleva proposta da quest'ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CampaniaS.p.A. in liquidazione.Proponeva appello ABC innanzi al Tribunale di Napoli, invocandonuovamente la giurisdizione del giudice amministrativo, eccependo altresìil difetto di legittimazione passiva della stessa appellante poiché non le eraprescrizione del diritto azionato per decorso del termine quinquennaleindicato per il pagamento di quanto derivante dai rapporti disomministrazione; in via subordinata, chiedeva il rigetto delle pretese e, incaso di conferma della condanna, la manleva della Regione [OSCURATO:SOCIETA], cuispettava l’obbligo di provvedere alla gestione dell’impianto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026Il Tribunale, con sentenza n.3403/2022, ritenuta preliminarmente lagiurisdizione ordinaria, nel merito, rilevata la natura corrispettiva dellatariffa del servizio idrico integrato, escludeva la fondatezza delle censuredella società ABC, affermando che la pretesa restitutoria degli utenti erastata correttamente rivolta contro il soggetto che aveva concluso ilcontratto di utenza e percepito il pagamento e che gravava su dettasocietà l'onere di provare il corretto funzionamento dell'impianto didepurazione e gli oneri detraibili per progettazione, realizzazione ocompletamento dell'impianto; la prescrizione doveva poi ritenersidecennale perché riguardante la domanda di restituzione di indebito,mentre la domanda di manleva svolta nei confronti della RegioneCampania doveva ritenersi sfornita della prova del versamento dellesomme introitate dalla società ABC a favore di tale ente; respingevapertanto l’appello.ABC ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di EduardoCriscuolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosariaSorrentino e [OSCURATO:PERSONA] nonché Regione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], il Condominio di via Pallucci n.49, Anna MariaBavarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ilCondominio Tulipano di via Carlo I n.14 ed il Comune di Napoli, intimati,non si sono difesi.

Le parti controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vagliando subito la c.d. ragione liquida che evidentemente ricorre, siosserva che il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt.112 c.p.c. e 2033 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3Numero registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026c.p.c., per il rigetto della domanda di manleva dell’attuale ricorrente sulpresupposto della mancata prova del versamento alla Regione Campaniadelle somme incassate dagli attori ed interventori oggetto della domandadi restituzione».Si afferma che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado non avevacarattere restitutorio, bensì mirava al riconoscimento del diritto dimanleva, con conseguente condanna della Regione [OSCURATO:SOCIETA], qualeeffettiva esercente il servizio di depurazione e quale proprietariadell’impianto, a tenere indenne ABC di qualsiasi somma abbia dovutopagare in conseguenza delle domande proposte dall’attrice e dagliintervenuti.

Pertanto, alla luce della incontestabile circostanza che laRegione [OSCURATO:SOCIETA] è gestrice del servizio di depurazione e proprietariadell’impianto di depurazione, essa riveste nella vicenda un indiscusso ruolodi responsabile nella mancata fruizione del servizio.

Quindi, inconsiderazione della domanda di ABC di essere tenuta indenne, risultaassolutamente ininfluente la circostanza dell’avvenuto versamento o menoda parte di quest’ultima alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] dei canoni riscossi dagliutenti; ciò in quanto l’oggetto della domanda di manleva è costituito dallagenerica condanna a tenere indenne l’ABC Napoli di qualsiasi somma lastessa fosse costretta a pagare in conseguenza e per l’effetto delladomanda attrice e degli interventi.2.

Il motivo è fondato.La corte territoriale ha così argomentato in ordine alla domanda propostadalla odierna ricorrente: “la pretesa azionata dagli utenti del servizioidrico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 10/10/2009 n.335 per la restituzione delle somme erogate, quale quota del complessivocorrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acqua vaindirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contrattodi utenza.

Deve poi evidenziarsi che non v'è agli atti la prova specifica cheNumero registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026le somme incassate da ABC siano state effettivamente versate allaRegione [OSCURATO:SOCIETA] …. va precisato che nel primo grado di giudizio laRegione [OSCURATO:SOCIETA] ha contestato le circostanze di fatto allegate da ABCassumendo che alcun rapporto sussiste nè è mai esistito tra l'ARIN e laRegione [OSCURATO:SOCIETA] deducendo che nessun elemento probatorio era statofornito in ordine all'effettivo pagamento dei canoni di depurazione,dunque, contestando di avere ricevuto le somme incassate dall’ ARIN atale titolo.

Ne discende che in difetto di prova di un effettivo riversamentonelle casse regionali delle somme che l'ARIN ha riscosso, la domandaproposta dall'ABC nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA] va rigettata conconseguente conferma sul punto della statuizione del primo giudice”.Il giudice del gravame, come quello di prime cure, ha interpretato ladomanda di manleva nei confronti di Regione [OSCURATO:SOCIETA] ritenendo cheessa riguardasse la mera restituzione delle somme eventualmente versatedopo la riscossione da parte dell’utente finale e nei limiti della condannadella società appellante a tale restituzione come richiesta dagli utentistessi.

Tuttavia, nessuna specifica deduzione in tal senso risulta in atti,dovendosi invece ritenere, come emerge dalle conclusioni dell’atto dicitazione in appello, che ABC ha proposto una generica domanda dimanleva nei confronti di Regione [OSCURATO:SOCIETA] al fine di essere tenutaindenne da quanto eventualmente dovuto agli utenti.

E sul punto non ècerto contestato che la Regione sia "proprietaria dell'impianto", nonché ilsoggetto deputato "a svolgere il servizio di depurazione" (sebbene la suagestione, in concreto, fosse stata affidata alla società HydrogestCampania).Il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione èda ricondursi alla sua qualità di proprietaria dell'impianto di depurazione,impianto cui gli utenti del servizio idrico hanno attribuito una condizionetale da inibire la fruizione della prestazione di depurazione acque,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026lamentando così inadempimento al soggetto che risultava obbligato afornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto disomministrazione.Pertanto, come affermato da plurime pronunce di questa Suprema Corte(Cass. n. 11582/2020, Cass. n.11295/2020, Cass. n. 3314/2020, Cass.n.11294/2020, Cass. n.33459/2022 e Cass. n.20014/2025), “laconcorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., nella forma … della "cooperazione del terzonell'inadempimento" (in tal senso anche Cass. n. 20251/2016) e quindi "inpresenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque,la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio didepurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, neiconfronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi ilcontratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoroper la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolodi depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confrontidel predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio”.Nella specie in esame, allora, la chiamata in causa della ABC si è volta afar accertare il suo diritto a "recuperare" dalla Regione quantoeventualmente dovuto dalla chiamante agli utenti che avevano azionato lapretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione diproprietaria dell'impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere ilservizio di depurazione, non fondandosi, invece, sulla restituzione disomme indebitamente versate.3.

Il motivo deve dunque essere accolto, con assorbimento del resto, e lasentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MNumero registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026Accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnataper quanto di ragione e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli.Così deciso in Roma, il 23 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Esposito-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BarrettaMassimo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed EliaNicolina, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-e contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026Hydrogest [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] altresì contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 49 inNapoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CiotolaClaudio, [OSCURATO:PERSONA] I n.14 in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] eComune di Napoli-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3403/2022 depositata indata 5 aprile 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2026dal [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio innanzi alGiudice di [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta ABC Napoli - NapoliAcqua Bene Comune - [OSCURATO:PERSONA]) e il Comune di Napoli chiedendola ripetizione delle somme versate a titolo di canoni di depurazionenell'ambito di contratti di fornitura idrica non correttamente adempiuti. Nelcorso del giudizio venivano chiamate in causa la Regione [OSCURATO:SOCIETA] eHydrogest [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e intervenivanovolontariamente [OSCURATO:PERSONA], il Condominio di via Pallucci n.49 inNapoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonioNugnes, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EduardoCriscuolo, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] di via Carlo I n.14in Napoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FilomenaVivenzio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La domanda si fondavasull'assunto della non debenza della quota tariffaria riferita al servizio didepurazione per l’inefficiente funzionamento dell’impianto di depurazioneNumero registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026dell’acqua e cui avrebbe dunque dovuto conseguire la restituzione degliimporti corrisposti per tale causale.A.R.I.N. e il Comune di Napoli eccepivano preliminarmente il difetto digiurisdizione del giudice ordinario adito per essere competente il giudiceamministrativo nonché il difetto di legittimazione passiva del Comune diNapoli in quanto soggetto non somministrante, mentre la RegioneCampania e [OSCURATO:PERSONA] negavano la sussistenza di un diritto di regressodella società e del Comune nei loro confronti.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Napoli, con sentenza n.19576/2017, accoglieva ladomanda restitutoria proposta dall'attrice e dagli intervenuti e condannavala società ABC a pagare loro gli importi ritenuti dovuti per quanto versato,senza la sussistenza di una idonea causa giustificatrice, a titolo di canonidi depurazione relativi ai rapporti in essere. La sentenza dichiarava,inoltre, il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli rispettoalla domanda per non essere il rapporto in corso con tale convenuto erigettava la domanda di manleva avanzata dalla società ABC nei confrontidella Regione [OSCURATO:SOCIETA] per mancanza di prova di versamento di sommaalcuna da ABC a detto ente, nonché disattendeva la ulteriore domanda dimanleva proposta da quest'ultima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CampaniaS.p.A. in liquidazione.Proponeva appello ABC innanzi al Tribunale di Napoli, invocandonuovamente la giurisdizione del giudice amministrativo, eccependo altresìil difetto di legittimazione passiva della stessa appellante poiché non le eraprescrizione del diritto azionato per decorso del termine quinquennaleindicato per il pagamento di quanto derivante dai rapporti disomministrazione; in via subordinata, chiedeva il rigetto delle pretese e, incaso di conferma della condanna, la manleva della Regione [OSCURATO:SOCIETA], cuispettava l’obbligo di provvedere alla gestione dell’impianto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026Il Tribunale, con sentenza n.3403/2022, ritenuta preliminarmente lagiurisdizione ordinaria, nel merito, rilevata la natura corrispettiva dellatariffa del servizio idrico integrato, escludeva la fondatezza delle censuredella società ABC, affermando che la pretesa restitutoria degli utenti erastata correttamente rivolta contro il soggetto che aveva concluso ilcontratto di utenza e percepito il pagamento e che gravava su dettasocietà l'onere di provare il corretto funzionamento dell'impianto didepurazione e gli oneri detraibili per progettazione, realizzazione ocompletamento dell'impianto; la prescrizione doveva poi ritenersidecennale perché riguardante la domanda di restituzione di indebito,mentre la domanda di manleva svolta nei confronti della RegioneCampania doveva ritenersi sfornita della prova del versamento dellesomme introitate dalla società ABC a favore di tale ente; respingevapertanto l’appello.ABC ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di EduardoCriscuolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosariaSorrentino e [OSCURATO:PERSONA] nonché Regione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], il Condominio di via Pallucci n.49, Anna MariaBavarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ilCondominio Tulipano di via Carlo I n.14 ed il Comune di Napoli, intimati,non si sono difesi. Le parti controricorrenti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vagliando subito la c.d. ragione liquida che evidentemente ricorre, siosserva che il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degliartt.112 c.p.c. e 2033 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3Numero registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026c.p.c., per il rigetto della domanda di manleva dell’attuale ricorrente sulpresupposto della mancata prova del versamento alla Regione Campaniadelle somme incassate dagli attori ed interventori oggetto della domandadi restituzione».Si afferma che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado non avevacarattere restitutorio, bensì mirava al riconoscimento del diritto dimanleva, con conseguente condanna della Regione [OSCURATO:SOCIETA], qualeeffettiva esercente il servizio di depurazione e quale proprietariadell’impianto, a tenere indenne ABC di qualsiasi somma abbia dovutopagare in conseguenza delle domande proposte dall’attrice e dagliintervenuti. Pertanto, alla luce della incontestabile circostanza che laRegione [OSCURATO:SOCIETA] è gestrice del servizio di depurazione e proprietariadell’impianto di depurazione, essa riveste nella vicenda un indiscusso ruolodi responsabile nella mancata fruizione del servizio. Quindi, inconsiderazione della domanda di ABC di essere tenuta indenne, risultaassolutamente ininfluente la circostanza dell’avvenuto versamento o menoda parte di quest’ultima alla Regione [OSCURATO:SOCIETA] dei canoni riscossi dagliutenti; ciò in quanto l’oggetto della domanda di manleva è costituito dallagenerica condanna a tenere indenne l’ABC Napoli di qualsiasi somma lastessa fosse costretta a pagare in conseguenza e per l’effetto delladomanda attrice e degli interventi.2. Il motivo è fondato.La corte territoriale ha così argomentato in ordine alla domanda propostadalla odierna ricorrente: “la pretesa azionata dagli utenti del servizioidrico, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 10/10/2009 n.335 per la restituzione delle somme erogate, quale quota del complessivocorrispettivo, dovuta a titolo di canone per depurazione acqua vaindirizzata nei confronti del soggetto con cui sia stato concluso il contrattodi utenza. Deve poi evidenziarsi che non v'è agli atti la prova specifica cheNumero registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026le somme incassate da ABC siano state effettivamente versate allaRegione [OSCURATO:SOCIETA] …. va precisato che nel primo grado di giudizio laRegione [OSCURATO:SOCIETA] ha contestato le circostanze di fatto allegate da ABCassumendo che alcun rapporto sussiste nè è mai esistito tra l'ARIN e laRegione [OSCURATO:SOCIETA] deducendo che nessun elemento probatorio era statofornito in ordine all'effettivo pagamento dei canoni di depurazione,dunque, contestando di avere ricevuto le somme incassate dall’ ARIN atale titolo. Ne discende che in difetto di prova di un effettivo riversamentonelle casse regionali delle somme che l'ARIN ha riscosso, la domandaproposta dall'ABC nei confronti della Regione [OSCURATO:SOCIETA] va rigettata conconseguente conferma sul punto della statuizione del primo giudice”.Il giudice del gravame, come quello di prime cure, ha interpretato ladomanda di manleva nei confronti di Regione [OSCURATO:SOCIETA] ritenendo cheessa riguardasse la mera restituzione delle somme eventualmente versatedopo la riscossione da parte dell’utente finale e nei limiti della condannadella società appellante a tale restituzione come richiesta dagli utentistessi. Tuttavia, nessuna specifica deduzione in tal senso risulta in atti,dovendosi invece ritenere, come emerge dalle conclusioni dell’atto dicitazione in appello, che ABC ha proposto una generica domanda dimanleva nei confronti di Regione [OSCURATO:SOCIETA] al fine di essere tenutaindenne da quanto eventualmente dovuto agli utenti. E sul punto non ècerto contestato che la Regione sia "proprietaria dell'impianto", nonché ilsoggetto deputato "a svolgere il servizio di depurazione" (sebbene la suagestione, in concreto, fosse stata affidata alla società HydrogestCampania).Il titolo, dunque, della pretesa di ABC di essere manlevata dalla Regione èda ricondursi alla sua qualità di proprietaria dell'impianto di depurazione,impianto cui gli utenti del servizio idrico hanno attribuito una condizionetale da inibire la fruizione della prestazione di depurazione acque,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026lamentando così inadempimento al soggetto che risultava obbligato afornire anche tale prestazione, in forza del concluso contratto disomministrazione.Pertanto, come affermato da plurime pronunce di questa Suprema Corte(Cass. n. 11582/2020, Cass. n.11295/2020, Cass. n. 3314/2020, Cass.n.11294/2020, Cass. n.33459/2022 e Cass. n.20014/2025), “laconcorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., nella forma … della "cooperazione del terzonell'inadempimento" (in tal senso anche Cass. n. 20251/2016) e quindi "inpresenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque,la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio didepurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile, neiconfronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi ilcontratto di utenza, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoroper la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolodi depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confrontidel predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio”.Nella specie in esame, allora, la chiamata in causa della ABC si è volta afar accertare il suo diritto a "recuperare" dalla Regione quantoeventualmente dovuto dalla chiamante agli utenti che avevano azionato lapretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione diproprietaria dell'impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere ilservizio di depurazione, non fondandosi, invece, sulla restituzione disomme indebitamente versate.3. Il motivo deve dunque essere accolto, con assorbimento del resto, e lasentenza cassata, con rinvio al Tribunale di Napoli in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 26794/2022Numero sezionale 2523/2026Numero di raccolta generale 25857/2026Data pubblicazione 27/09/2026Accoglie il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnataper quanto di ragione e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Napoli.Così deciso in Roma, il 23 settembre 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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