CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 ottobre 2023
Cassazione n. 30543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26640/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3131/2015 depositata il 09/07/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sorretto da quattro motivi avverso la sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento n. T9B01LU012/2012 e T9B01LU00108/2012 relativi ad Irpef e accessori per le annualità del 2007 e del 2008. L’Amministrazione resistente ha depositato foglio con richiesta di partecipare all’eventuale pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che, in data 4 ottobre 2023, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito munito dei relativi poteri, giusta procura speciale resa in calce del ricorso, ha depositato al p.c.t. dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta con firma digitale dal difensore, dando atto che: in data 30.6.2023 il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1.1.2000 al 30.6.2022 (doc. 1 allegato all’istanza di rinuncia); in data 27.9.2023 l'Agenzia delle Entrate -Riscossione, comunicava l'accettazione della "Rottamazione quater" allegando la ripartizione delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (doc. 2); nella domanda di definizione agevolata il ricorrente si era assunto l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferiva la dichiarazione; pertanto non vi è più interesse alla prosecuzione del giudizio. 2. Deve, pertanto, procedersi all’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 cod. proc. civ. 2.1. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. n. 20953/2022). 2.2. Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un attocosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite – la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti. 3. Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenuta rinuncia appare necessario che le spese di lite del giudizio di legittimità rimangano a carico di chi le ha anticipate. 4. Infine, il tenore della pronunzia, che ̀ di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità̀ dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora ric P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; pone le spese del giudizio di