CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 1973
Cassazione n. 20953/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13009/2015 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato, unitamente al medesimo, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Salvini 2A –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura G enerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 1300/2/14 pronunciata in data 27 ottobre 2014 e pubblicata in data 18 novembre 2014, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento eseguit o in forma sintetica ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, l’Agenzia delle Entrate dell’Aquila rideterminava i redditi di D’[OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2006, in base alle spese per incrementi patrimoniali da esso sostenute. Il ricors o del contribuente era rigettato dalla Commissione tributaria provinciale dell’Aquila. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo, investita dell’appello, ne dichiarava in parte la inammissibilità e in altra parte lo rigettava nel merito, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 2. Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA]Apice, con ottomotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Considerato che: 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore costituito munito dei relativi poteri, giusta procura speciale a margine del ricorso, ha depositato al p.c.t., in data 20 aprile 2022, dichiarazione di rinuncia al ricorso. La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U., 24/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187). Invero, poiché l'art. 306 c.p.c. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra, come detto, un atto cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., ne consente - in alternativa alla notifica alle parti costituite – la semplice comunicazione agli avvocati delle stesse, i quali sono investiti dei compiti di difesa, ma non anche della rappresentanza in giudizio delle controparti. 2. Alla luce delle circostanze processuali e della sopravvenuta rinuncia appare necessario compensare le spese di lite del giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175 in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; compens