CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026
Cassazione n. 23058/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Emilia-Romagna n. 898/2019, depositata il 07/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, avverso la sentenzadella CTR dell’Emilia-Romagna, indicata in epigrafe, che ha rigettato ilricorso erariale in una controversia avente ad oggetto l’attribuzione adAlessandro [OSCURATO:PERSONA] del reddito derivante dall’accertamento di utiliextracontabili a carico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società a ristretta basepartecipativa, di cui il predetto è socio unico.1.1. In particolare, i giudici di appello ritenevano che, pur essendolegittima la presunzione di distribuzione di utili non dichiarati in capo alNumero registro generale 38345/2019Numero sezionale 5270/2026Numero di raccolta generale 23058/2026Data pubblicazione 11/07/2026socio, soprattutto nel caso di società unipersonale, l'avviso diaccertamento di cui si discute andasse annullato con riferimento al rilievodi produzione di maggiori ricavi da parte della società.2. Resiste il contribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), e 40, primo comma, deld.P.R. n. 600/1973, nonché dell’art. 2729, primo comma c.c., incombinato disposto con l’art. 2697, secondo comma, c.c. Osserva laricorrente che la Commissione regionale, nel ritenere – in via incidentale epresupposta - illegittimo l’accertamento societario, avrebbe preso inesame, singolarmente, i diversi indizi sui quali l’Ufficio ha fondato lapropria ricostruzione, omettendone la doverosa valutazione d’insieme.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5, c.p.с., l’omesso esame di fatti decisivi, cheindica analiticamente, rilevando che tale censura non incorrerebbe nellaprevisione di inammissibilità di cui all’art. 348-ter (ora 360, quartocomma) c.p.с. per diversità di fondamento fattuale delle due pronunce dimerito.3. Preliminarmente, si dà atto che l’Agenzia delle entrate, in data 2luglio 2026 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, a spese compensate,vistato per accettazione dal difensore della parte privata.4. In conseguenza della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente devedichiararsi l’estinzione del giudizio a mente dell’art. 390 c.p.с.5. Giova rammentare che la rinuncia al ricorso per cassazione risultaperfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avutoconoscenza prima dell'inizio dell'udienza, e, trattandosi di atto unilateralerecettizio, produce l'estinzione del processo a prescinderedall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. U.,Numero registro generale 38345/2019Numero sezionale 5270/2026Numero di raccolta generale 23058/2026Data pubblicazione 11/07/202624/12/2019, n. 34429; Cass. 29/07/2014, n. 17187; Cass. n.20953/2022). A tale ultimo riguardo, deve quindi disporsi lacompensazione delle spese di lite tra le parti.6. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigettoo di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma latosensu sanzionatoria e comunque eccezionale e in quanto tale di strettainterpretazione - l'applicabilità̀ dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso diversare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto dellaproposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie aquella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogniulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante Cass., Sez. 6-3, 30settembre 2015, n. 19560). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio; compensa le spese tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.Il PresidenteLucio Napolitano